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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/09/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.413/2023
Oggi 03/09/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi in collegamento da remoto: per la parte ricorrente l'avv. Camilla Cenci;
per la parte resistente l'avv. Cosentini in sostituzione.
Il Giudice avverte le parti del fatto che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Cenci discute oralmente la causa e si riporta agli atti.
L'avv. Cosentini si riporta agli atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 413/2023 R.L. promossa da
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(c.f. ) e , tutti eredi ex lege CodiceFiscale_3 Controparte_1
del sig. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giancarlo Persona_1
Moro, Lucia Rupolo e Camilla Cenci;
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_1
riccardo Fuso, Carmelo Fazio, Antonella Di Matteo ed Alessandra Lovero;
resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “condannarsi la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Trieste, via Genova n.
1, al risarcimento in favore degli eredi del sig. in Persona_1
proporzione alle rispettive quote ereditarie, dei danni non patrimoniali tutti
2 di natura biologica permanente e/o temporanea e di natura morale patiti dal signor per la patologia di cui in narrativa e per l'effetto Persona_1
condannarsi la società convenuta ut supra rappresentata al pagamento in favore in favore degli eredi della somma complessiva di € 806.200,00, da cui andrà detratto l'importo corrispondente alla quota capitalizzata di rendita costituita a favore del ricorrente allo specifico titolo di danno CP_3
biologico permanente, nell'ammontare che verrà reso noto in corso di causa attraverso specifiche informazioni dell'Istituto, oltre ad € 366,00 per spese mediche documentate ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno eque e di giustizia, oltre ad interessi di legge dalla diagnosi al saldo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori in qualità di antistatari”.
Per la parte resistente: “rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.7.2023, Per_1
adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato
[...]
assunto il 14 giugno 1971 dalla società Arsenale TR SA RC
( , incorporata in Controparte_4 Controparte_5
(oggi a far data dal 30 giugno 1984, e di avere ivi svolto Controparte_2
attività lavorativa con mansioni di meccanico tornitore dal 1971 al 1996. Dal
25.2.1969 al 9.6.1071, aveva lavorato, sempre presso l'arsenale, per “La
Meccano Navale”, società che svolgeva in appalto commissionato da avori di carpenteria a bordo nave. CP_4
2. Rilevava il ricorrente che nell'estate del 2022 aveva iniziato ad avvertire dispnea, anche in occasione di modesti sforzi, e constatato un calo ponderale che lo avevano indotto a sottoporsi ad accertamenti medici specialistici in
3 regime di ricovero ospedaliero. Gli esami effettuati, tra cui un esame radiografico del torace e biopsie pleuriche in videotoracoscopia, avevano evidenziato, come da referto istologico del 5.10.2022 allegato al ricorso, la presenza di un “mesotelioma pleurico epitelioide”, subito trattato con pleurectomia e sei cicli di chemioterapia. L' aveva riconosciuto la CP_3
natura professionale della neoplasia pleurica con grado di menomazione pari all'80% e degli ispessimenti pleurici rilevati con grado pari al 2% e riconosciuto i benefici previdenziali.
3. Tanto premesso, rilevava il ricorrente che durante il periodo di svolgimento della propria attività lavorativa presso l'Arsenale TR era stato esposto massicciamente ad amianto. Evidenziava che una massiccia presenza di amianto presso il proprio ambiente lavorativo era comprovata dai contenuti della consulenza tecnica a firma del dr. e della d.ssa nel Per_2 Per_3
proc. pen. 2961/2012, depositata nell'ambito dell'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Trieste e relativa alle patologie asbesto- correlate dei lavoratori del cantiere Arsenale TR SA RC, in una relazione descrittiva del ciclo produttivo proveniente dalla stessa società convenuta e datata 15.10.1996, nei pareri del Contarp e nelle testimonianze rese dai lavoratori dell'Arsenale in altri procedimenti giudiziari.
4. Evidenziava ancora, quanto alle mansioni svolte, di essere stato impiegato come meccanico tornitore a far data dal 1971, prevalentemente in officina e, talvolta, a bordo per prendere le misure dei pezzi che doveva tornire, in quel caso in promiscuità con maestranze che trattavano direttamente materiale in amianto. Nel corso delle ristrutturazioni o riparazioni navali, che avevano ad oggetto materiale natante vecchio ed in pessimo stato, il ricorrente aveva lavorato al tornio pezzi provvisti di estese coibentazioni in amianto degradate e corrose dall'uso e dal tempo, senza alcun dispositivo di protezione e senza alcun sistema di aspirazione. Nel periodo dal 25.2.1969 al
4 7.6.1971, nel quale aveva svolto attività di tubista presso il medesimo cantiere ma alle dipendenze de “La Meccano Navale”, si era occupato della demolizione di tubi a bordo nave, le cui guarnizioni e le cui coibentazione erano in amianto.
5. Rilevava infine parte ricorrente che nel caso di specie ricorreva certamente una responsabilità della convenuta ex art. 2087 c.c., ed in ragione del fatto che la conoscibilità della pericolosità dell'amianto era anteriore al tempo in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, e in ragione della mancata predisposizione di presidi e dispositivi di sicurezza a tutela della sua incolumità. Quantificati i danni asseritamente subiti rassegnava le conclusioni sopra riportate.
6. Con rituale e tempestiva memoria difensiva si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda per Controparte_2
intervenuta conciliazione, nonché la mancanza di allegazioni idonee a riscontrare un'effettiva esposizione all'amianto del sig. Rilevava Per_1
ancora l'impossibilità di ascrivere un ruolo causale esclusivo nella eziogenesi della patologia contratta dal ricorrente alla sola parentesi lavorativa prestata alle dipendenze della anche considerato che CP_2
la resistente non aveva mai avuto alcun tipo di appalto in corso con la “La
Meccano Navale” nel periodo dedotto dalla controparte. Deduceva, inoltre,
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale stante l'applicabilità, ratione temporis, alla presente fattispecie, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e la completa mancanza di prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro. Peraltro, parte ricorrente era venuta meno ai propri oneri allegativi e probatori, perché vertendosi in materia di danno differenziale, avrebbe dovuto spiegare perché non riteneva sufficiente l'indennizzo liquidato dall' In secondo luogo, nell'ambito del ricorso introduttivo, controparte CP_3
5 era tenuta a precisare l'indennizzo liquidato, o liquidabile dall' o la CP_3
capitalizzazione della rendita disposta in suo favore, costituendo lo stesso il necessario termine di raffronto per calcolare ed apprezzare la differenza eventualmente dovuta. Deduceva ancora che una consapevolezza sulla pericolosità dell'amianto era sorta in un periodo successivo rispetto al tempo in cui il lavoratore aveva prestato la sua attività lavorativa presso CP_2
e negava l'esposizione ad amianto dello stesso, proponendo una propria ricostruzione fattuale in ordine al ciclo lavorativo svoltosi presso i cantieri di
Monfalcone nel periodo e nell'ambito in trattazione. Contestava dunque la ricorrenza di una violazione del disposto dell'art. 2087 c.c., deducendo di aver fornito i dispositivi di sicurezza necessari e gli impianti di aspirazione dei fumi e delle polveri. Contestava la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente stante la necessità di evitare la moltiplicazione delle relative voci e rassegnava le conclusioni sopra riportate.
7. Con memoria difensiva del 20.5.2024 si costituivano in giudizio i ricorrenti indicati in epigrafe, deducendo di essere i prossimi congiunti ed eredi di
(moglie e tre figli) e che in data 6.4.2024, quest'ultimo Persona_1
era deceduto per la malattia per cui è causa. Insistevano per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
8. La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni ed il conferimento di
CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente la resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che sarebbe intervenuta tra le parti, in data 19.6.2001, una conciliazione all'atto delle dimissioni del ricorrente (doc. nr. 3 memoria difensiva). Con tale atto conciliativo mai impugnato, il ricorrente ha rinunciato “ad ogni ragione di credito, nessuna esclusa od eccettuata, in dipendenza o connessa con il servizio prestato” e quindi, a fronte della
6 corresponsione della somma di Lire 10.244.690, ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della società.
10. L'eccezione sollevata da parte resistente è tuttavia infondata, in quanto il non aveva alcuna consapevolezza della patologia da amianto per Per_1
cui è causa, diagnosticata soltanto nel 2022 a fronte di un verbale di conciliazione intervenuto nel corso del 2001. Non essendo pertanto all'epoca esigibile alcun diritto risarcitorio conseguente alla esposizione ad amianto non è condivisibile l'obiezione della società secondo cui con l'accordo citato il avrebbe rinunciato ad azionare la pretesa risarcitoria per cui è Per_1
causa. D'altra parte dal tenore dell'accordo non traspare in alcun modo la volontà della parte di rinunciare anche alla mera possibilità del risarcimento: il si era limitato a dare atto che con il pagamento rinunciava ad Per_1
ogni pretesa relativa al rapporto di lavoro. A tal proposito, e dunque in termini contrari alla prospettazione di parte resistente, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Ove tale quietanza contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, va ribadito che è necessaria la massima cautela nella ricerca della reale volontà abdicativa, in ragione del contesto normale in cui tali quietanze vengono sottoscritte (al termine del rapporto di lavoro, all'atto della ricezione delle spettanze finali e su di un testo predisposto dal datore di lavoro etc), obiettivamente idoneo ad attenuare o escludere la consapevolezza del dipendente in ordine al carattere impegnativo o meno della dichiarazione (cfr. diffusamente, la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrente). Pertanto ove la dichiarazione di rinuncia a maggiori somme sia "riferita, in termini generici, a titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto", essa "può assumere valore di rinuncia ... alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre circostanze desumibili aliunde, che
7 essa è stata rilasciata con la consapevolezza della esistenza di diritti determinati o obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi" (cfr., per tutte, Cass. 17 maggio 2006 n. 11536).
11. Parte resistente ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico in relazione alla previsione del suo indennizzo nell'ambito della copertura assicurativa pubblica ex articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, asserendo sostanzialmente che il risarcimento del danno differenziale non può prescindere da un preventivo accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro, nemmeno allegata nel caso di specie. Tale prospettazione non è condivisibile. L'esame del ricorso consente di affermare che nello stesso sono stati allegati tutti gli elementi idonei ad affermare la responsabilità della convenuta in ordine ad una condotta suscettibile di configurarsi astrattamente quale reato (lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali), ed in particolare la condotta datoriale omissiva quanto ad adozione di misure di prevenzione dei rischi da esposizione all'amianto, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento, l'elemento soggettivo della colpa. Inoltre parte ricorrente ha allegato il danno in relazione alle diverse voci di cui chiede il risarcimento, quantificandolo secondo i criteri civilistici. A quanto sopra si deve aggiungere che con sentenze nn. 102 del 1981 e 118 del 1986, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10, T.U. n. 1124/1965, nella parte in cui non consentiva che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell' o del risarcimento del danno CP_3
differenziale in favore del lavoratore infortunato, l'accertamento del fatto di reato potesse essere compiuto dal giudice civile e ha così consentito a quest'ultimo di sostituirsi al giudice penale per accertare i presupposti del regresso o dell'azione risarcitoria secondo le regole comuni della
8 responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In seguito tale ricostruzione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le sentenze nr. n.
12041 del 2020 e nr. 7477 del 2022, nella quale in particolare si è affermato che “la diversità strutturale e funzionale tra la prestazione ex art. 13, d.lgs.
n. 38/2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato (così da ult. Cass. n. 9116 del 2019)”.
12. Parimenti infondata è la prospettazione di parte resistente relativa alla necessità di rigettare il ricorso per mancata allegazione degli elementi utili alla determinazione del danno differenziale, in quanto secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., nr. 23529/2021), il giudice deve procedere d'ufficio allo scomputo dell'importo della rendita anche CP_3
quando l' non abbia provveduto effettivamente all'indennizzo, CP_6
trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda.
13. Passando all'esame nel merito della domanda, va detto che il ricorrente agisce per far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti, sostenendo la violazione dell'art. 2087 c.c.. Nell'ambito qui in trattazione, la
Cassazione ha ben chiarito quale debba essere la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti in causa nel senso che “incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo” (Cass. 2209/16).
14. Quanto al periodo svolto presso la ditta “La Meccano Navale”, parte ricorrente ha dato prova di avere svolto attività lavorativa presso tale soggetto e che tale soggetto svolgeva attività in appalto presso i cantieri della
9 convenuta, ma ha omesso di provare che la propria attività lavorativa è stata svolta presso l'Arsenale TR, non essendovi alcuna evidenza negli atti di causa del fatto che la Meccano svolgesse la propria attività esclusivamente presso i cantieri gestiti dalla società resistente e che dunque, conseguentemente, il ricorrente dovesse essere assegnato esclusivamente a tale cantiere.
15. Quanto invece al periodo svolto alle dirette dipendenze della convenuta, ritiene lo scrivente che il ricorrente abbia ben assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro.
16. In primo luogo il teste ha confermato la ricostruzione Testimone_1
fattuale proposta nel ricorso, ove si descrive una situazione di massiccia esposizione all'amianto del ricorrente in un contesto di ambiente lavorativo estremamente nocivo in ragione di una diffusa presenza di tale materiale. Ha dichiarato il teste: “Ho conosciuto sul lavoro Persona_1
all'Arsenale TR, abbiamo lavorato insieme dal 1972 fino a quando non ci hanno mandati insieme a Monfalcone. Io ero meccanico e Per_1
era un tornitore, e quando non c'era lavoro sul tornio faceva il meccanico nella stessa officina in cui lavoravo io, a bordo ci andava per rilevare misure…….E' vero, ho già risposto, era prevalentemente in officina…Sul capitolo 4 (il ricorrente lavorava al tornio pezzi provenienti da natanti oggetto di riparazione, provvisti di estese coibentazioni in amianto degradate e corrose dall'uso e dal tempo, quali, ad esempio, le guarnizioni delle flange): “Confermo il capitolo sulla presenza di coibentazioni, ma solo in via presuntiva, visto che quelli erano i materiali in uso nell'epoca, perché non lavoravo con lui sul tornio”…..Sul capitolo 6: “Posso confermare che utilizzava teli in amianto per ricoprire i manufatti”. Sul capitolo 11 (Vero che il ricorrente eseguiva la tornitura del c.d. metal bianco, materiale antifrizione, con componente in amianto): “Presumo che lo utilizzasse come
10 tutti i tornitori, perché le bielle erano ricoperte di metal bianco e venivano tornite nell'officina in cui si trovava . ADR: “Realizzava l'attività Per_1
di rimozione dei residui di metallo e/o amianto quando veniva a darci una mano come meccanico”. Sul capitolo 13: “La pulizia effettuata da noi dipendenti era limitata alla postazione di lavoro, anche con la scopa, mentre gli ambienti in generale venivano puliti dai relativi addetti”. Sul capitolo
16: “Posso confermare che nell'officina ove lavorava il ricorrente l'amianto era usato in forma di cartone come materia prima per le guarnizioni e per i ferodi dei freni. Le guarnizioni erano tagliate con le mole, con le forbici e poi rifinite sulla mola. Tornitori e meccanici lavoravano nella stessa officina”. Sul capitolo 20: “Vero che nella stessa officina in cui operava il ricorrente, a poca distanza, i fabbri-nave ed i tubisti realizzavano guarnizioni in amianto ricavandole con le forbici o con il seghetto da fogli di cartone di amianto pressato, poi le applicavano tra le flange e le foravano per in-serirvi i bulloni di tenuta, lasciando a terra i residui di cartone di amianto che venivano calpestati e polverizzati: “Confermo, tutto ciò accadeva nell'officina nella quale lavorava il ricorrente”. Sul capitolo
21: “L'attività di decoibentazione si eseguiva, lo confermo, in particolare quando arrivavano elementi smontati dalle caldaie che erano a bordo delle navi e che dovevamo riparare”. Sul capitolo 22: “Confermo, si lavorava tutti assieme, compresi i coibentatori. Tali modalità di lavorazione in promiscuità sono continuate fino a quando sono andato in pensione, sono i materiali che sono cambiati, fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni
90”. Sul capitolo 24: “Io non ho mai visto effettuarsi coibentazione delle paratie a spruzzo, confermo invece l'applicazione delle coppelle in amianto sulle tubazioni”. Sul capitolo 26: “Io personalmente non ho mai visto i coibentatori realizzare la malta a base di amianto, so solo che era una lavorazione che veniva eseguita ma non so come e quando”. Sul capitolo 19
11 della memoria avversaria in controprova: “Non so rispondere”. Sul capitolo 23: “Volendo si poteva richiedere una mascherina ma nessuno la usava, era impossibile farlo nelle condizioni ambientali nelle quali lavoravamo. Del resto nessuno ci ha mai detto di indossarle né ha vigilato sul loro effettivo utilizzo. Avevamo le scarpe di sicurezza ma non l'elmetto”.
Sul capitolo 25: “A bordo non c'erano impianti d'estrazione, c'era una ventilazione del tutto insufficiente che faceva più danni che altro. In officina
c'era qualche impianto in saldatura ma né meccanici né tornitori avevano nulla”. Ha inoltre dichiarato il teste di parte ricorrente “Ho Parte_4
conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro, all'Arsenale TR, io facevo il meccanico e lui faceva il tornitore. Abbiamo lavorato assieme dal novembre 1971 al novembre 1991. ADR: “Quando non aveva lavoro come tornitore, lavorava come meccanico e qualche volta andava anche a bordo sempre come meccanico”. Sul capitolo 4: “Quando facevamo riparazioni i pezzi avevano sempre degli elementi in amianto. Se c'era una valvola da riparare, ad esempio, il tornitore poteva tornire sia l'alloggio di chiusura sia le flange tra una struttura e l'altra, per operare le rettifiche del caso. Il pezzo veniva poi passato ai meccanici per l'inserimento nel motore. ADR:
“Le guarnizioni delle flange erano di materiali diversi di diverso colore, fra cui anche il bianco”. Sul capitolo 5: “Confermo la circostanza, posso solo presumere in base alle notizie che ci sono pervenute dopo che in quel caso si rimuoveva e raschiava via l'amianto. ADR: “Posso dire con certezza che i guanti e le coperte che adoperavamo erano in amianto, non solo per la consistenza materiale che tali strumenti avevano, in quanto erano bianchi e di consistenza quasi polverosa, ma anche perché chi ci dava le direttive per il lavoro ce li indicava espressamente come fatti di amianto”. Sul capitolo
10: “presumo che utilizzasse i guanti in amianto come tutti, in generale tali guanti erano sempre molto usurati e sembravano molto vecchi”. Sul
12 capitolo 11: “Confermo l'uso del metal bianco”. Sul capitolo 12:
“Confermo l'uso di aria compressa”. Sul capitolo 13: “Confermo la circostanza, si effettuava la pulizia della propria postazione. ADR: “Si lavorava a poca distanza l'uno dall'altro e se uno usava l'aria compressa sicuramente chi era nelle vicinanze veniva raggiunto dalla polvere”. Sul capitolo 16: “Ricordo la marca Klingerit, che sicuramente conteneva amianto, per il resto mi riporto a quanto già detto”. Sul capitolo 20:
“Confermo le modalità di lavorazione che mi vengono lette”. Sul capitolo
21: “Ogni tanto arrivavano in officina dei tubi di scarico ricoperti di una sostanza bianca e polverosa che doveva essere rimossa da parte di noi meccanici”.
17. Le dichiarazioni dei testi confermano due assunti del ricorso in maniera molto evidente: da una parte erano numerose le occasioni di contatto del lavoratore con l'amianto, dall'altra la totale assenza o adozione di dispositivi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
18. Ai fini della prova sulla nocività dell'ambiente di lavoro si devono poi considerare le numerose evidenze documentali agli atti del procedimento, ed in primo luogo la consulenza tecnica depositata nell'ambito dell'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Trieste e relativa alle patologie asbesto-correlate dei lavoratori del cantiere Arsenale TR SA
RC (doc. 13), la quale ha evidenziato quali fossero le condizioni di inquinamento ambientale da amianto e le modalità di rilevante esposizione delle maestranze a tale materiale cancerogeno:
- nel Cantiere Navale ATSM è stato fatto uso di amianto sia sotto forma di manufatti da installare sulle navi che come materiale di consumo durante l'effettuazione di alcune lavorazioni come ad esempio la saldatura. L'uso di amianto e MCA è avvenuto ad opera sia di dipendenti del cantiere che di
13 ditte in appalto, come si evince con chiarezza dai documenti aziendali agli atti e dalle dichiarazioni dei lavoratori rese a verbale;
- nell'accordo sottoscritto dal Consiglio di Fabbrica e la Direzione aziendale in data 9.6.1977 ancora si stabiliva che nessun tipo di amianto o di prodotti a base di amianto, compresa la mrinite, potesse continuare a essere impiegato nel cantiere;
tale accordo riguardava l'impiego di materiali isolanti a base di amianto su navi nuove in costruzione e/o trasformazione, riparazioni e demolizioni nell'ambito del cantiere. In particolare si decideva: -
l'immediata eliminazione dell'amianto a spruzzo e la sostituzione con lana di roccia;
- la sostituzione entro 5 mesi della tela di amianto e l'uso entro tale periodo fuori dall'orario di lavoro e adeguatamente protetta;
- la sostituzione entro 40 gg del cordone di amianto e coppelle e l'uso, entro tale periodo, fuori dall'orario di lavoro e con adeguate protezioni;
- l'uso della CP_7
limitatamente al e su pontone SADAR da 350 Tn la cui Parte_5
consegna era prevista per il 31.3.1978 e dove i pannelli non necessitavano di lavorazione a bordo;
- la proposta di sostituire in futuro le guarnizioni delle caldaie e dei motori con materiali privi di amianto;
- la sostituzione della tela di amianto, usata a protezione durante gli imbarchi e le lavorazioni a bordo, con tela di vetro o con altri materiali;
- l'esecuzione delle demolizioni delle isolazioni contenenti amianto in assenza di altre lavorazioni concomitanti, previa bagnatura, indossando idonei mezzi protettivi e aspirando i residui sul posto con estrattori a recupero e asportandoli con sacchi di nylon;
- che tuttavia a fronte dell'impegno preso dalla Dirigenza aziendale,
l'eliminazione dell'amianto dal ciclo produttivo e dagli ambienti di lavoro dell'ATSM sarebbe avvenuto solo negli anni successivi, come emerge dai seguenti comunicati del Consiglio di Fabbrica alla Direzione agli atti: -
17.10.1978, richiesta che con la consegna del pontone l'accordo sia CP_8
integralmente rispettato e che quindi i residui di amianto depositati in varie
14 zone del cantiere e in particolare in falegnameria vengano rimossi e, in attesa di essere smaltiti, collocati in zona opportuna e comunque lontano dai posti di lavoro;
- 16.5.1980, viene segnalato il deposito presso il magazzino centrale di 63 kg di tela in amianto e un rotolo depositato presso l'appostamento dei Vigili del Fuoco (il CdF propone la sostituzione con carta di fibra ceramica Triton Kaowool della Morganite Ceramic Fibres con punto di fusione oltre 1680°C); l'uso di coppelle e guarnizioni in amianto, depositate in magazzino generale, nonostante la Direzione avesse comunicato in data 29.6.1979 la sostituzione delle coppelle e delle guarnizioni di amianto per la coibentazione delle tubazioni per il vapore con cordoni e coppelle di lana di vetro o roccia, finite con tela di vetro o intonaco senza amianto;
- 21.11.1980, viene segnalato l'uso da parte della ditta di amianto in fibra mescolato a malta per la coibentazione di CP_9
tubazioni a bordo della ignorando peraltro quanto Parte_6
previsto dall'accordo sulle precauzioni e modalità di impiego per le demolizioni (non concomitanza con altri lavori, uso di indumenti protettivi, uso di aspiratore per i residui, disponibilità di spogliatoio con doccia isolata); viene fatto rilevare il mancato impegno assunto in data 25.8.1980 di una comunicazione preventiva sul nome della ditta adibita e sulla tipologia di eventuali lavori di demolizione di MCA in cantiere;
- 30.9.1981, viene segnalato ancora l'uso di tela di amianto nell'officina elettromeccanici per il ripristino delle resistenze per il preriscaldo;
-che per tutti gli anni 80' numerosissime erano le lavorazioni su componenti delle navi e dei motori delle navi, ambito di interesse per la presente causa
(pag. 270 e segg. Della consulenza).,
19. Altri elementi documentali da considerare sono la relazione descrittiva redatta da Italcantieri e datata 10 novembre 1982 (doc. 68 allegato al ricorso), dalla quale emerge la contestualità nella quale venivano svolte
15 molteplici lavorazioni così come prospettato in ricorso, e la relazione descrittiva del ciclo produttivo e delle figure professionali coinvolte proveniente dalla stessa società convenuta e datata 15 ottobre 1996 (doc.
15), nella quale si rinviene un'esplicita ammissione dell'uso e della presenza di amianto nei cantieri di riparazione e trasformazione navale almeno fino agli anni '70. Rilevante, ai fini del decidere, appare anche il parere redatto dal Contarp in data 6 dicembre 1998 (doc. 17 allegato al ricorso) in cui si specifica che “l svolgeva un'attività di costruzioni, riparazioni e CP_4
trasformazioni navali, in cui si eseguivano lavorazioni di saldo-carpenteria, tubisteria e meccanica nelle officine di terra ed a bordo delle navi….
l'amianto, sia in forma spruzzata sia in forma legata (cemento-amianto), e in forma di pannelli (marinite), veniva largamente impiegato a bordo di navi per effettuare le operazioni di coibentazione e di trattamenti ignifughi fino ai primi anni '70 (…). Le attività di coibentazione e scoibentazione interessavano solo alcuni locali delle navi in lavorazione: soprattutto
l'apparato motore e strutture ed impianti quali tubazioni di vapore ed acqua calda, motori, pareti tagliafiamma (…). Dai questionari sottoscritti dai lavoratori si evince che, a coibentazione conclusa, gli operai ope-ravano sulle superfici trattate con amianto (sia spruzzato che in pannelli oppure legato con cemento) installando tubazioni, reti di trasferimento fluidi, impianti elettrici. Pertanto, si ritiene che tutte le mansioni che richiedevano la presenza di operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento, sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe. Pur tenendo conto che la presenza degli operato-ri a bordo non era costante, si ritiene che le situazioni espositive a bordo nave, pur
16 estrapolate dall'intero anno lavorativo, durante il quale vi erano anche intervalli di tempo in cui operava anche al di fuori del cosiddetto “bordo”, abbiano comportato mediamente una significativa esposizione a fibre di amianto fino al 1977”.
20. Alla luce degli elementi sopra riportati deve pertanto considerarsi provata, così come dedotto in ricorso, la nocività dell'ambiente di lavoro.
21. In ragione delle risultanze istruttorie descritte, veniva disposta una consulenza medica e lo specialista nominato, dopo avere esaminato la documentazione agli atti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “La patologia sofferta dal fu era un mesotelioma maligno ad Persona_1
istotipo epitelioide. È risultato sussistente, conformemente alla certificazione rilasciata dall' in data 22.05.2001, un nesso causale tra CP_3
la patologia sofferta dal signor e l'attività lavorativa da Persona_1
lui svolta presso l'Azienda FINCANTIERI di Trieste – Stabilimento Arsenale
TR S. RC (ATSM). Dalla stessa patologia professionale al lavoratore sono derivati: - un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di gg. 15; - una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica pari all'80% (ottanta per cento). - il decesso del lavoratore, a causa della stessa malattia tumorale, è avvenuto presso l'Ospedale di Monfalcone il
06.04.2024”.
22. Quanto al percorso logico-argomentativo utilizzato dal CTU nell'approdare alle conclusioni sopra riportate, il dott. ha affermato: “Nel Per_4
valutare se il mesotelioma possa avere un'eziologia occupazionale, sia i
Criteri di Helsinki del 1997 che la successiva edizione del 2014 ritengono inoltre necessario considerare che: -la grande maggioranza dei mesoteliomi
è dovuta all'esposizione all'amianto; -le esposizioni ambientali di fondo molto basse comportano un rischio estremamente basso;
circa l'80% dei pazienti affetti da mesotelioma ha avuto un'esposizione professionale
17 all'amianto (necessità a tali fini di un'attenta anamnesi occupazionale e ambientale); una storia occupazionale di esposizione breve od a bassa intensità dovrebbe essere considerata sufficiente per designare il mesotelioma come correlato all'occupazione; sono necessari almeno 10 anni dalla prima esposizione per attribuire il mesotelioma all'esposizione all'amianto, anche se nella maggior parte dei casi l'intervallo di latenza è più lungo (fino a 30-40 anni); l'abuso del fumo di tabacco NON ha alcuna influenza sul rischio di mesotelioma”. Si tratta di considerazioni all'esito delle quali non è davvero possibile dubitare della correttezza di un'attribuzione causale del mesotelioma in questione all'attività lavorativa svolta presso CP_2
23. Non merita di essere condivisa la prospettazione del CTP di parte resistente in ordine alle precedenti asserite esposizioni ad amianto del lavoratore deceduto in relazione alle attività svolte presso altri datori di lavoro. Quanto all'attività come apprendista meccanico dal 26.11.1968 al 15.02.1969 alcuna evidenza di un'esposizione specifica e concreta all'amianto e dunque scientificamente valutabile può ritenersi appurata. Quanto al riferimento all'attività svolta presso la ditta La Meccano Navale presso i cantieri di
Monfalcone dal 1969 al 1971, è stata nel costituirsi a contestare CP_2
specificamente la circostanza dello svolgimento di attività della sopra menzionata impresa presso il cantiere in questione, circostanza rimasta poi sfornita di prova. Qualora tale attività dovesse ritenere provata comunque ne risponderebbe alla pari dell'effettivo datore di lavoro come CP_2
responsabile dell'organizzazione dei mezzi di lavoro e del cantiere.
24. Il CTP di parte resistente ha poi fatto riferimento ad una condizione determinante di elevata suscettibilità individuale nel processo che ha portato all'insorgenza del tumore. A tal proposito, lo scrivente condivide, per linearità di esposizione e supporto di letteratura scientifica la replica del
18 CTU, il quale ha affermato come le linee Guida AIOM sul mesotelioma pleurico limitano il ruolo delle mutazioni germinali di BAP-1 ai casi che fanno parte della BAP-1 cancer predisposition syndrome (aumentata frequenza in famiglie di casi di neoplasia), mentre tali alterazioni sono molto rare (1 su 300 casi di MM) nei casi sporadici. Rileva il CTU che: “tali neoplasie tenderebbero a manifestarsi in età decisamente più precoce. Nel caso di specie, l'assenza in anamnesi familiare e remota del signor consente con ragionevole probabilità logica e scientifica di Per_1
escludere una cancer predisposition syndrome, legata a mutazioni/delezioni genetiche”.
25. Deve essere invece condivisa la prospettazione del CTP di parte resistente in punto di danno biologico permanente, quantificato dal CTU nell'80%, e contestato in radice sulla base del presupposto che “nessuna stabilizzazione dei postumi qualificabile come invalidità permanente si è realizzata nella fattispecie concreta. La malattia insorta nel sig. non si è risolta Per_1
con esiti permanenti ma ne ha determinato il decesso”. Un tanto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell' integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell' invalidità temporanea e di quella permanente, quest' ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno"
(Cass. nr. 26897/14; Cass. nr. 252/2019).
19 26. Quanto poi, all'onere della prova relativo al rispetto dell'art. 2087 c.c., va detto che la resistente non vi ha minimamente assolto, anzi l'istruttoria ha fatto emergere elementi di segno contrario ad un rispetto dell'obbligo di protezione dei lavoratori, in ragione delle condizioni in cui si svolgeva l'attività lavorativa presso le officine della resistente, così come descritte dai testi.
27. A tal proposito va ricordato che la conoscenza dei rischi da esposizione all'amianto in ambito lavorativo è di molto risalente rispetto al periodo nel quale il ricorrente ha reso la sua attività lavorativa per la resistente, come dimostra l'esistenza del RD 442/1909 che includeva tra le lavorazioni insalubri per donne e fanciulli la tessitura e filatura d'amianto, della L.
455/1943, che prevedeva l'estensione dell'assicurazione obbligatoria anche per le lavorazioni che comportassero la silicosi e l'asbestosi, e del D.P.R.
1169/1960 attuativo della stessa. Va anche ricordato che già nel 1956 esistevano prescrizioni legislative concernenti la sicurezza nei luoghi ove si formano le polveri di qualunque specie (D.P.R. 303/56), e che l'osservanza di tali prescrizioni avrebbe di certo ridotto l'esposizione, ma non è emersa, da parte della convenuta, l'adozione di alcuna concreta cautela volta ad evitare la dispersione delle polveri d'amianto. Del resto la Corte di
Cassazione ha esplicitamente riconosciuto che il quadro normativo vigente negli anni 50 era già tale da mettere il datore di lavoro nelle condizioni di predisporre adeguate misure di protezione e tutela per i lavoratori esposti all'amianto (Cass. 26590/2014).
28. Accertata la responsabilità della resistente per le patologie riscontrate sulla persona dell'originario ricorrente va quantificato il danno, tenendosi conto delle tabelle di Milano alle quali la Suprema Corte “riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di
20 cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (Cass. 20895/15). Si ritiene dunque necessario, in applicazione dell'art. 3 Cost., fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dalle recenti tabelle di Milano diramate in data in data
4 giugno 2024 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano che hanno previsto anche una figura di danno, denominata “terminale” la quale sulla base di alcuni presupposti, quali l'unitarietà del danno liquidabile, la durata limitata della sopravvivenza, la coscienza da parte della vittima, e la possibilità di personalizzazione (fino al 50%), prevedono parametri di liquidazione con riconoscimento di un pregiudizio fino ad € 35.247,00, non ulteriormente aumentabile, per il danno sofferto nei primi tre giorni dalla lesione e, poi, una tabella liquidatoria ad intensità decrescente, fino ad un totale di giorni cento. Al raggiungimento dei cento giorni, si ottiene il valore massimo di € 53.235,00, che può essere personalizzato e che si somma all'importo dei primi tre giorni. Oltre i cento giorni si prende come riferimento il valore base per un giorno di invalidità temporanea totale di €
115,00 con aumento personalizzabile fino ad un massimo del 50% di tale somma. Tale metodo di liquidazione del danno viene condiviso dallo scrivente in quanto aderente all'evoluzione giurisprudenziale e capace di tener conto della specificità del caso.
29. Nel caso di specie il CTU ha concluso per il ricorrere di un'invalidità temporanea assoluta di soli 15 giorni al 100%, conformemente alla richiesta contenuta nel ricorso, formulata con riferimento ai ricoveri antecedenti il giugno 2023, quando il era ancora in vita, ai quali si devono Per_1
aggiungere i 100 giorni che le tabelle di Milano prendono in considerazione ai fini del calcolo del danno terminale.
Sulla scorta di tutto quanto sopra, il danno si può stimare come segue:
- per i primi 3 gg: € 35.247,00;
- per ulteriori 97 gg.: € 62.544,00;
21 Al secondo importo, pur in mancanza di osservazioni sul punto del CTU, va applicata una maggiorazione, in termini di personalizzazione del 10% (€
6.254,40), potendo presumersi come elevato il livello della sofferenza nel corso della definita malattia, considerando la gravità della patologia neoplastica, la sua estesa diffusione, l'invasività, l'impossibilità di terapie specifiche risolventi, l'assunzione di farmaci chemioterapici notoriamente causa di sofferenze.
Andranno poi considerati i 15 giorni di invalidità temporanea totale menzionati dal CTU, per un importo di € 1.725,00, ai quali andrà applicata, per i medesimi motivi già sopra evidenziati, una personalizzazione del 10%, per un totale di € 1.897,50.
30. In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo attribuibile agli eredi del signor iure hereditatis è pari ad € 105.942,90, da ripartire tra i Per_1
ricorrenti secondo la quota ereditaria di ciascuno, cui vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata dal 6.4.2024 e via via rivalutata fino al saldo.
31. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
32. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della resistente, ex. art. 1 D.M. 30.05.2002 per complessivi € 601,48 oltre accessori, risultando congruo il numero di vacazioni indicate (73).
33. Quanto alle spese di CTP è stato autorevolmente affermato che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. nr. 26729/2024). L'importo richiesto, pari ad € 1.500,00 oltre IVA, non appare congruo rispetto a quanto liquidato al CTU, e va riconosciuto esclusivamente un importo pari ad €
22 300,00 oltre accessori. In ordine alla documentazione giustificativa, differentemente rispetto a quanto vale per le spese stragiudiziali, il preavviso di parcella appare sufficientemente probante (Cass., S.U., 10 luglio 2017, n.
16990).
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) accertata la responsabilità della convenuta in ordine alla malattia ed al decesso di , condanna la stessa, in persona del legale Persona_1
rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti iure hereditatis da
, , e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
specificatamente a corrispondere agli stessi, a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis la somma complessiva di € 105.942,90 oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 6.4.2024 e via via rivalutata fino al saldo;
2) condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di c.t.u. che liquida in € 601,48 oltre accessori ed al pagamento delle spese di CTP pari ad € 300,00 oltre accessori;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite del ricorrente che liquida in € 6.699,00 per compensi professionali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre accessori e spese di contributo unificato;
Così deciso in Trieste in data 3.9.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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