Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data della udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. il G.I.P. può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.I.P. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il G.I.P. sarebbe obbligato ad archiviare la "notitia criminis", ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso G.I.P. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2003, n. 15615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15615 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato Presidente del 25/11/2003
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere N. 2195
Dott. PERNA LA TORRE Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 027537/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RZ RU C/ N. IL 25/06/1957;
MA NA N. IL 10/02/1954;
ID LL N. IL 16/07/1949;
DE NG US N. IL 04/06/1939;
GI TA LA N. IL 06/07/1943;
CI VINCENZA N. IL 10/09/1938;
RO GE IO N. IL 24/02/1951;
OP RM N. IL 24/03/1952;
LE OS RO N. IL 03/01/1934;
avverso ORDINANZA del 08/05/2003 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché non consentito.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Il difensore di BR GA, persona offesa nel procedimento panale - R.G. 15004/01 (notizie di reato), R.G. 27435/01 (G.I.P.) - contro ignoti per il reato di omicidio colposo in danno di AL GA, già pendente dinanzi. al g.i.p, del tribunale di Roma, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione emessa l'8 maggio 2003.
Il ricorrente premette, tra l'altro che:
a - il 3 maggio 200 il p.m. presentava la 4^ richiesta di archiviazione;
opposta dalla persona offesa e il g.i.p. il successivo 28 settembre, disattesa la richiesta di archiviazione, disponeva che venissero fatti determinati accertamenti e che, all'esito, il p.m. provvedesse a formulare l'imputazione;
b - il p- m., che non aveva ottemperato all'ordine di formulare l'imputazione, il successivo 13 dicembre presentava la 5^ richiesta di archiviazione, seguita ancora una volta dall'opposizione della persona offesa;
il g.i.p. dava rilievo ad una produzione difensiva degli indagati e rinviava gli atti al p.m. per alcuni, ulteriori, accertamenti;
c - Il p.m. il 13 gennaio 2002 presentava la 6^ richiesta di archiviazione, opposta dalla persona offesa, opposizione, peraltro, che il g.i.p. il 3 marzo 2003 dichiarava inammissibile sul presupposto che fosse stata proposta da difensore non munito di procura speciale e, non ritenendo di. dovere accogliere la richiesta di archiviazione, fissava l'udienza camerale per l'S maggio 2003;
d - in questa udienza il g.i.p. revocava la propria ordinanza di inammissibilità, avendo accertato che l'opposizione era stata sottoscritta anche dalla persona offesa, e disponeva l'archiviazione del procedimento.
Ciò premesso, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza di archiviazione con tre motivi.
1. - Denuncia, con il primo motivo, "violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 127, comma 5, c.p.p., deducendo - e insistendovi con una memoria - che il g.i.p., nel dichiarare inammissibile l'opposizione, "ha inibito alla p.o. la presentazione di memoria per la udienza camerale" e aggiungendo, nella memoria, che "il GA, in virtù della dichiarata inammissibilità della opposizione, non ha potuto partecipare all'udienza camerale nella pienezza dei. propri diritti processuali e sostanziali". Nessuna rilevanza, secondo il ricorrente, "può attribuirsi alla circostanza che la persona offesa fosse comunque presente all'udienza camerale, in quanto tale presenza aura viziata dalla declaratoria di inammissibilità, la quale, evidentemente, non consentiva alla persona offesa legittimo ingresso in udienza".
Potrebbe, peraltro, sostenersi - prosegue il ricorrente nella memoria - che "la imprevedibile revoca spontanea di tale provvedimento all'udienza dell'8 maggio 2003 può essere assimilata all'avviso che la p.o. è stata ammessa all'udienza camerale;
ma, in tal caso non sarebbe stato rispettato il termine di dieci giorni tra avviso e udienza imposto, a pena di nullità assoluta, dall'art. 127, comma 1, c.p.p.".
2 - Denuncia, con il secondo motivo, "abnormità radicale dal provvedimento di archiviazione per violazione dell'art. 178, lettera b), c.p.p.", deducendo sia "che, una volta che il g.i.p. abbia disposto che venga formulata l'imputazione, il p.m. non ha il diritto di riproporre la richiesta di archiviazione, sia che l'ordinanza del g.i.p. sulla imputazione coatta non è impugnabile, sicché il g.i.p. non poteva tornare sulla propria decisione".
3 - Denuncia, con il terzo motivo, "violazione dell'art. 412 c.p.p. per non essere stata richiesta dal g.i.p. al p.g. l'avocazione delle indagini preliminari, dopo che il p.m. non aveva ottemperato alla disposizione di formulare la imputazione coatta".
I difensori degli indagati producono memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è inammissibile.
a - Corno rileva correttamente il. procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la giurisprudenza di questa suprema corte è assolutamente consolidata - e non potrebbe essere altrimenti data la inequivoca formulazione dell'art. 409, comma 6, c.p.p. - nel senso che "l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, c.p.p, ", solo nei casi, cioè, in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, nei casi, quindi, in cui siano state violate le regole sul contraddittori o che l'art. 127 c.p.p. detta nei commi 1, 3 e 4, cui. il comma 5 rinvia. E il ricorrente è tanto consapevole di questa limitata - ragionevolmente limitata - possibilità di impugnare, con il ricorso par cassazione, l'ordinanza di archiviazione che nella memoria si sofferma ampiamente soltanto su questa questione.
I rilievi della memoria, come quelli, sul punto, che si leggono nel ricorso, sono, peraltro, manifestamente privi di fondamento giuridico.
È da premettere cha;
come risulta dagli atti. e come pone in evidenza, nella memoria. uno dei difensori, "la persona offesa e il difensore della stessa sono stati regolarmente avvisati della fissazione dell'udienza in Camera di consiglio" b che "a tale udienza hanno regolarmente partecipato sia la persona offesa BR AR LI, sia il suo difensore, sia i suoi consulenti tecnici", sicché il diritto all'intervento e al contraddittorio sono stati, ampiamente rispettati.
Inoltre, il g.i.p., nel momento in cui non ha accolto la richiesta di archiviazione, correttamente, nonostante avesse dichiarato inammissibile l'opposizione, ha fatto dare avviso dell'udienza anche alla persona offesa.
L'art. 409 c.p.p. - il quale, come recita la relativa rubrica. detta le regole per i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione, fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, come dispone l'incipit del comma 1 - prevede, infatti, nel comma 2, che il g.i.p., se non accoglie la richiesta di archiviazione, "fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa". E ciò sta a significare, con estrema chiarezza, che la persona offesa è avvisata dell'udienza camerale in ogni caso in cui il g.i.p. non accolga la richiesta di archiviazione e, quindi, prescindendo dall'ipotesi dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, la cui disciplina è prevista, come è noto, nell'art. 410 e il terzo comma di questo articolo stabilisce che. fuori dei casi in cui l'opposizione è dichiarata inammissibile il g.i.p. provvede a norma dell'art. 409, commi 2, 3, 4 e 5 e, dunque, provvede anche - al tra ovvia ipotesi - a far dare avviso dall'udienza alla persona offesa.
Non è affatto vero, pertanto, che, nel caso di specie, la persona offesa non sia stata posta nelle condizioni di interloquire con una memoria, essendo del tutto evidente che BR AR, una volta avvisato dell'udienza, in applicazione dell'art. 409, comma 2, aveva il diritto, come qualsiasi parte del processo o del procedimento, di produrre memoria al giudice.
Volendo, peraltro, seguire il ricorrente nella propria interpretazione degli atti compiuti nell'udienza e ritenere la revoca dell'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione equipollente all'avviso dell'udienza camerale - con la conseguenza, secondo il ricorrente, che, in questo caso, non sarebbe stato rispettato il termine di dieci giorni imposto dall'art. 127, comma 1, c.p.p. a pena di nullità assoluta - non può non osservarsi che la norma dell'art. 127, comma 5, c.p.p. dispone che l'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità e non a pena di nullità assoluta e, secondo la giurisprudenza di questa suprema corte, "poiché alla locuzione 'nullita'' non viene aggiunta la qualifica "assolutà, deve escludersi, per quanto dispone l'art. 179 c.p.p., che si tratti di una siffatta nullità, sicché deve ritenersi che la stessa appartenga alla categoria delle altre nullità di ordine generale (Cass. 3 luglio 1992; ss.uu. 12 febbraio 1995, Piccioni). Ma, per le nullità di ordine generale, come per le nullità previste dall'art. 182 c.p.p., vale la regola sulla deducibilità delle nullità prevista nel comma 2 dell'art. 182, secondo la quale, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo ed è certo che la persona offesa e il difensore della stessa abbiano assistito al compimento della nullità sicché avrebbero dovuto eccepirla imme-diatamente dopo, mentre emerga dal verbale di udienza che, non solo non l'hanno eccepita, ma che, una volta revocata dal g.i.p. l'ordinanza di inammissibilità, il difensore della persona offesa si è limitato a riportarsi all'atto di opposizione, senza sollevare nessuna delle questioni che avrebbe successivamente - e infondatamente - sollevato.
b e c - Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, non sono meno manifestamente infondati.
1 - Il ricorrente erra quando denuncia "abnormità e radicale;
nullità del provvedimento di archiviazione per violazione dell'art. 178. lett. b), c.p.p.", quasi che spetti al q.i.p. promuovere l'azione penale, così, come erra quando 5 nel terzo motivo, denuncia "violazione dell'art. 412 c.p.p. per non avere richiesto il g.i.p. al p.g. l'avocazione delle indagini preliminari, quasi che, dinanzi all'inerzia del p.m., la legge imponga al g.i.p. guest'obbligo. Il g.i.p, invero, nel momento in cui, non accogliendo la richiesta di archiviazione, fissa l'udienza ex art. 409 c.p.p., ha, come esige il comma 3, l'obbligo - a soltanto in quel contesto - di darne comunicazione al p.g. perché questi disponga eventualmente l'avocazione delle indagini, cosa che il p.g. può fare sia nel caso di inattività o di mancato esercizio dell'azione penale, sia nel caso di inottemperanza alle disposizioni del g.i.p. per ulteriori indagini.
2 - Questi temi, peraltro, sono stati già sottoposti all'attenzione della Corte di Cassazione che li ha risolti formulando i seguenti principi.
"Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del p.m. deve fissare la data dell'udienza in Camera di Consiglio, dandone avviso al p.m., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al procuratore generale presso la corte di appello".
"All'udienza. celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 c.p.p., il g.i.p. può indicare al p.m. la indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il p.m. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio".
"Tuttavia. nel caso che il p.m. - omettesse di formulare l'imputazione coatta g insistesse, invece, - come nel caso in esame - nella richiesta di archiviazione, al g.i.p. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il procuratore generale presso la corte di appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale, con la conseguenza che, qualora anche il p.q. ritenesse di chiedere l'archiviazione e di. non esercitare l'azione penale il q.i.p. sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma restando la facoltà del p.m. di richiedere e dello stesso q.i.p. di autorizzare la riapertura delle indagini nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni " (Cass. 24 gennaio 1996, rv. 203420). Questi principi non possono non essere condivisi ad eccezione di quello in cui si teorizza la facoltà, alternativa, dal g.i.p., di sollecitare il p.g. all'avocazione; facoltà non prevista dalla legge sa non nei termini - e non si tratta di una facoltà, ma di. vero e proprio onere - di cui all'art. 409, comma 2, c.p.p., spettando al p.q., una volta ricevuta la comunicazione, di seguire l'ulteriore iter del procedimento e, se lo ritiene, di disporre, anche per l'inerzia del p.m. l'avocazione delle indagini preliminari. Non va dimenticato, poi, che. in ogni caso, l'art. 414 c.p.p. preveda la riapertura delle indagini su richiesta dal p.m. motivata dalla esigenza di nuove investigazioni a, secondo un orientamento della giurisprudenza di questa suprema corte, "nel sistema del processo pennini e di tipo accusatorio, il g.i.p. può conoscerà dei fatti penali unicamente sulla investitura ricevuta dal p.m. per cui una volta archiviata la notitia criminis su richiesta dello stesso organo requirente, non può non autorizzare la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. a seguito di successiva richiesta formulata dallo stesso p.m. e ciò anche quando non siano emersi nuovi elementi e l'organo dell'accusa si limiti a prospettare al giudice un nuovo piano di indagine (Cass.. 5 febbraio 1991, Ventrilla).
3 - Ma nella specie, possono trarsi anche conclusioni diverse - assorbenti - ove si. presti attenzione al principio, affermato dalle ss.uu. di questa suprema corte (ss.uu., 12 novembre 1993, Gallucci), secondo il quale "le ordinanze inoppugnabili - come quella con la quale il g.i.p. dispone che il p.m. formuli l'imputazione - e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità, che, pur non essendo parificabile all'autorità della cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente ordinanza".
Ebbene, nel caso in esame, se è vero che il g.i.p. nell'udienza del 28 settembre 2001 aveva disposto sia che "il p.m. identificasse i sani tari responsabili delle cure prestate a AL GA e chi, seguendo l'evolversi della patologia, avesse omesso la doverosa e tempestiva considerazione dei sintomi della infezione e la conseguente terapia, sia che, ciò fatto, si provvedesse alla formulazione del la imputazione", non è meno vero che lo stesso ricorrente riconosce, nel ricorso, che il g.i.p. "non censurava la omessa formulazione della imputazione perché dava rilievo alla produzione difensiva, da parte degli indagati di un esame cui turale e microscopico dell'espettorato del GA del 20 gennaio 1999 e rinviava gli atti al p.m. par chiarire se il defunto fosse interessato da infezione polmonare che ne aveva causato la morte e se l'antibiotico-terapia ne avrebbe evitato o procrastinato l'evento", quesito cui i consulenti del p.m. avrebbero successivamente risposto negando che la terapia antibiotica avrebbe comunque evitato il decesso del GA.
È lo stesso ricorrente, in altri termini, che da sostanzialmente atto che il g.i.p. ha revocato, sia pure implicitamente ma con innegabile chiarezza la propria ordinanza, con la quale disposto che venisse formulata l'imputazione, aver dato rilievo alla produzione difensiva e, quindi, per un fatto nuovo" che ha ritenuto di approfondire e il cui approfondimento o, se si vuole, anche il cui approfondimento lo ha condotto all'archiviazione del procedimento e non può non convenirsi che le indagini siano il terreno di coltura dei fatti nuovi e, quindi, il luogo processuale per eccellenza in cui può porsi il problema di rivedere decisioni già prese e, pertanto, il problema della loro revoca.
3 - Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000, 00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004