Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2003, n. 15615
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data della udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. il G.I.P. può indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potrà fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.I.P. non resterebbe altra facoltà che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il G.I.P. sarebbe obbligato ad archiviare la "notitia criminis", ferma restando la facoltà del P.M. di richiedere e dello stesso G.I.P. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2003, n. 15615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15615
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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