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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6587 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, P.zza V.E. Orlando, 27, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. GRAMMATICO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
residente in [...]. C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/10/2025, svoltasi a trattazione scritta, la par- te ricorrente concludeva come da note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazio- ne, avvenuta in data 12/07/2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 20/07-
19/08/2022.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dalla coppia sono nate due figlie nata a [...] in data [...], e Persona_1 Persona_2
[...
, nata a [...] in data [...].
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare
- 2 - l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, va considerato quanto rappresentato da parte ricorrente in relazione al disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle figlie che non vede da anni e alle quali non ha mai comunicato il proprio domicilio né ha mai risposto in caso di richieste effettua- te.
Vanno valutate anche le esigenze della madre in relazione agli aspetti burocratici delle figlie riferiti in udienza: “Ho difficoltà, data la sua assenza, a gestire tutte le questioni buro- cratiche che riguardano le mie figlie, soprattutto in ambito scolastico”.
Altresì, i Servizi incaricati hanno rappresentato:
e hanno così concluso:
Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un regime di affidamento esclusivo alla madre delle due figlie nata a PAMO in [...]- Parte_1 Persona_1 ta 12/06/2009 e nata a [...] in data [...]. Persona_3
Quanto alle frequentazioni con il padre, qualora lo stesso manifesterà l'interesse a incon- trare le figlie, tenuto conto del lungo tempo trascorso senza alcuna frequentazione, dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza delle minori al fi- ne di organizzare gli incontri protetti.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie entrambi minorenni e conviventi con la madre.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
- 3 - Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto
- 4 - dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerato quando versato in atti in relazione alla situazione econo- mica della ricorrente, oggi, insegnante, e rilevato che è fatto noto che il resistente lavora presso la RESET appare equo fissare il contributo da porre a carico del CP_1
per il mantenimento delle figlie in € 500,00 mensili (250,00 euro a figlia) da cor-
[...] rispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, an- Parte_1 nualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione dell'esito della lite le spese vengono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore della parte ricorrente ed il
[...]
, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pro- Controparte_2 nunciando;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
MO in data 03/09/2008 da , nata a PAMO in [...] Parte_1
26/03/1985 e da , nato a [...] in data [...], e tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 131, parte II serie A dell'anno 2008; dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori della coppia , Persona_1 nata a [...] in data [...], e , nata a PAMO in [...] Persona_3
- 5 - 13/05/2012, alla madre anche per le decisioni di maggiore Parte_1 interesse, attribuendo al genitore collocatario il potere di esercitare disgiuntamente la re- sponsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori;
dispone che, qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare le figlie, dovrà rivolger- si al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza delle minori al fine di or- ganizzare gli incontri protetti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di euro 500,00 (250,00 euro a figlia) a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostene- re per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che si liquidano in € 2.800,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6587 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, P.zza V.E. Orlando, 27, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. GRAMMATICO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
residente in [...]. C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/10/2025, svoltasi a trattazione scritta, la par- te ricorrente concludeva come da note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e Controparte_1 non costituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazio- ne, avvenuta in data 12/07/2022.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 20/07-
19/08/2022.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, dalla coppia sono nate due figlie nata a [...] in data [...], e Persona_1 Persona_2
[...
, nata a [...] in data [...].
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare
- 2 - l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, va considerato quanto rappresentato da parte ricorrente in relazione al disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle figlie che non vede da anni e alle quali non ha mai comunicato il proprio domicilio né ha mai risposto in caso di richieste effettua- te.
Vanno valutate anche le esigenze della madre in relazione agli aspetti burocratici delle figlie riferiti in udienza: “Ho difficoltà, data la sua assenza, a gestire tutte le questioni buro- cratiche che riguardano le mie figlie, soprattutto in ambito scolastico”.
Altresì, i Servizi incaricati hanno rappresentato:
e hanno così concluso:
Pertanto, si ritiene opportuno prevedere un regime di affidamento esclusivo alla madre delle due figlie nata a PAMO in [...]- Parte_1 Persona_1 ta 12/06/2009 e nata a [...] in data [...]. Persona_3
Quanto alle frequentazioni con il padre, qualora lo stesso manifesterà l'interesse a incon- trare le figlie, tenuto conto del lungo tempo trascorso senza alcuna frequentazione, dovrà rivolgersi al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza delle minori al fi- ne di organizzare gli incontri protetti.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie entrambi minorenni e conviventi con la madre.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
- 3 - Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della cop- pia si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto
- 4 - dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, considerato quando versato in atti in relazione alla situazione econo- mica della ricorrente, oggi, insegnante, e rilevato che è fatto noto che il resistente lavora presso la RESET appare equo fissare il contributo da porre a carico del CP_1
per il mantenimento delle figlie in € 500,00 mensili (250,00 euro a figlia) da cor-
[...] rispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, an- Parte_1 nualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione dell'esito della lite le spese vengono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi il procuratore della parte ricorrente ed il
[...]
, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pro- Controparte_2 nunciando;
dichiara la contumacia di;
Controparte_1 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
MO in data 03/09/2008 da , nata a PAMO in [...] Parte_1
26/03/1985 e da , nato a [...] in data [...], e tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 131, parte II serie A dell'anno 2008; dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori della coppia , Persona_1 nata a [...] in data [...], e , nata a PAMO in [...] Persona_3
- 5 - 13/05/2012, alla madre anche per le decisioni di maggiore Parte_1 interesse, attribuendo al genitore collocatario il potere di esercitare disgiuntamente la re- sponsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori;
dispone che, qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare le figlie, dovrà rivolger- si al servizio tutela minori competente per il Comune di residenza delle minori al fine di or- ganizzare gli incontri protetti;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di euro 500,00 (250,00 euro a figlia) a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento delle figlie della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara il resistente tenuto a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostene- re per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019; condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che si liquidano in € 2.800,00 oltre IVA, CPA e accessori come per legge;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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