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Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2023, n. 29172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29172 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/12/2022 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Potito Flagella, in sostituzione dell'avvocato Paolo D'Ambrosio difensore di LO CI, che ha concluso chiedendo che la ordinanza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 13 dicembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha applicato nei confronti di LO CI la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 378 e 416-bis.
1.cod. pen., per avere, in concorso con RA AN AR e BR IA, favorito la latitanza di IA AN, evaso dalla misura degli arresti domiciliari, assicurandogli appoggi logistici e coperture, veicoli per spostarsi, schede telefoniche, denaro ed altri beni, per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Penale Sent. Sez. 6 Num. 29172 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/04/2023 Giudiziaria, con l'aggravante di aver agito allo scopo di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza del AN, riconducibile al clan NO, per consentire allo stesso di continuare a curare gli interessi di detto gruppo criminale (dall'il. dicembre 2021). L'aggravante mafiosa assume un rilievo fondamentale nella motivazione dell'ordinanza del riesame perché su di essa poggia l'utilizzabilità delle intercettazioni che sebbene disposte in altro procedimento (n. 12132/21), per una indagine volta a scoprire "il canale istituzionale" che aveva segnalato al AN il nome di un nuovo collaboratore di giustizia, sono state ritenute utilizzabili in questo procedimento ex art. 270, comma 1, nuovo testo, come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, e rimodulato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 70, applicabile ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, che ne consente l'utilizzo per reati compresi tra quelli indicati nell'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., tra cui rientrano i reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, LO CI ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in ordine alla assoluta indispensabilità della loro prosecuzione, sul rilievo che dette intercettazioni sono state autorizzate nel procedimento per il reato di cui all'art. 326 cod.pen. e sono state impropriamente proseguite dopo 1'11 dicembre 2021 solo per la ricerca del latitante AN senza alcuna correlazione con il reato per il quale erano state autorizzate. Si obietta che il Tribunale ha rigettato la questione limitandosi a verificare la assenza di concreta rilevanza decisionale delle intercettazioni oggetto dell'eccezione difensiva che è stata ristretta al solo RIT 2414, ma che in realtà era rivolta a censurare anche gli altri RIT essendo identica la motivazione dei decreti autorizzativi, sicché la questione doveva essere esaminata di ufficio anche per gli altri RIT, indipendentemente dall'eccezione difensiva. In ogni caso, si obietta che è errata l'affermazione secondo cui le intercettazioni relative al predetto RIT 2414 non avrebbero avuto rilevanza nell'accertamento del reato per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in altro 2 procedimento in violazione dell'art. 270, co.1, cod.proc.pen. in difetto di elementi indiziari gravi della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Si obietta che non è logica la motivazione del Tribunale che ha ritenuto dimostrata l'intraneità di CI all'associazione neppure contestatagli ed ha valorizzato delle chiamate in correità non riscontrate circa il ruolo di vertice rivestito dal AN, a supporto della verifica della sussistenza dell'aggravante della finalità dell'agevolazione che deve andare oltre la singola persona dell'affiliato e deve investire gli scopi dell'associazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, sul rilievo che la duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. è superata non dal tempo decorso dai fatti, ma dalla brevità della durata della condotta di favoreggiamento non oltre una decina di giorni e cessata nonostante la prosecuzione della latitanza di IA AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi perchè essenzialmente svolti in fatto, chiedendosi al Collegio una rivalutazione della piattaforma probatoria e una non consentita diversa decisione di merito in ordine ai profili che attengono all'accertamento della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa facente capo al clan NO, che contrariamente a quanto dedotto è stata argomentata senza incongruenze logiche da parte del Tribunale. Con riferimento ai motivi nuovi articolati con gli atti depositati in data 27 marzo e 24 aprile 2023 deve essere preliminarmente ricordato che nel ricorso per cassazione l'indicazione di motivi generici in violazione dell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. nell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi "nuovi" ad integrazione, nei termini di legge per questi ultimi previsti (Sez. 1, n. 4641 del 3/12/1991, dep. 1992, Andricciola, Rv. 190733; Sez. 5, n. 472 del 8/3/1985, Villella, Rv. 168929), ciò perché l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158), anche al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione. 2. Ciò premesso, va osservato che il primo motivo in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti 3 autorizzativi delle intercettazioni è inammissibile perché presuppone una verifica del contenuto di detti decreti, senza che la relativa questione sia stata dedotta specificamente innanzi al Tribunale, considerato che l'eccezione difensiva ha riguardato il solo RIT 2414, ritenuto non decisivo ai fini della valutazione della gravità indiziaria, essendo evidentemente irrilevante che anche tali intercettazioni possano avere avuto comunque una pur minima rilevanza, a fronte delle altre più consistenti emergenze probatorie. L'affermazione, poi, che tutte le intercettazioni poste a base della decisione siano sorrette da decreti autorizzativi ugualmente carenti di motivazione non può essere sindacata in sede di legittimità considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso. Costituisce principio consolidato che in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566), ma tuttavia ciò richiede che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere a suo carico di allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016, dep. 2017, Pio, Rv. 270903). Il ricorrente si limita ad invocare perciò in modo inammissibile un annullamento con rinvio per rimettere al Tribunale la verifica della motivazione degli altri decreti autorizzativi diversi da quello interessato dall'eccezione difensiva, senza consentire alcun vaglio da parte di questa Corte della fondatezza della eccepita carenza di motivazione dei decreti autorizzativi in mancanza della loro materiale acquisizione. 3. Anche il secondo motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in altro procedimento in violazione dell'art. 270, co.1, cod.proc.pen. in difetto di elementi indiziari gravi della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è inammissibile perché investe la valutazione del compendio probatorio, senza fare emergere alcun obiettivo profilo di illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. In estrema sintesi, secondo il Tribunale, le emergenze investigative costituite dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, attestano che il ricorrente, dopo l'evasione di AN in data 11. dicembre 2021, ha intrattenuto delle conversazioni con il predetto latitante per eseguirne gli ordini nei giorni 22 e 23 dicembre 2021, 4 unitamente alla moglie del latitante, AN AR RA, cugina del ricorrente, con lo scopo di agevolare il predetto a gestire gli affari riconducibili alla cosca NO di appartenenza, che si trovava in difficoltà a causa del concomitante arresto dei suoi principali esponenti in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 7 dicembre 2021 nell'indagine denominata "Omnia Nostra". Secondo il Tribunale le intercettazioni consentono di supportare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in considerazione delle ulteriori acquisizioni probatorie rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che danno concretezza alla ipotesi investigativa che ricollega l'evasione del AN con l'esecuzione della già menzionata ordinanza che aveva colpito gli elementi di spicco del clan NO/EL MA, operativo sul territorio di Vieste. In particolare, il collaboratore di giustizia LO EL MA ha indicato AN tra i sei esponenti di maggiore carisma criminale del clan NO, facente parte del gruppo di fuoco, e l'importanza di AN in seno al sodalizio trova riscontro nell'interessamento del boss AR NO, immediatamente avvisato della sua evasione da parte della sorella RA NO, legata alla famiglia del AN, tanto da avere fatto da madrina in occasione del battesimo del 21 dicembre 2021. Inoltre, dalle intercettazioni emerge che CI ha recepito senza discutere gli ordini di AN, quindi dimostrando di essere consapevole dell'importanza del ruolo svolto da questi per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento. Sebbene si tratti di affari non ancora decifrati, la consapevolezza di tale ruolo è confermata dalla appartenenza dello stesso CI al clan NO che traspare delle conversazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (EL MA, Surano, CO, Quitadamo) concordi nell'identificarlo come membro del citato gruppo criminale. La rilevanza delle intercettazioni e delle chiamate di correo sulla consapevolezza da parte di CI dell'importanza di sostenere l'evasione di AN per gli scopi del clan NO è stata ricostruita nell'ordinanza impugnata in modo puntuale e logico, senza incorrere in aporie argomentative, mettendo in evidenza le dichiarazioni di CO secondo cui CI era a conoscenza del progetto di evasione di AN, necessario per gli interessi dell'associazione che voleva evitare di perdere il controllo della piazza di spaccio di Vieste (vedi pag. 14 ordinanza impugnata). Le censure investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio e non tengono conto della rilevanza attribuita all'evasione del AN per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento nella specifica contingenza dovuta all'arresto dei principali esponenti del gruppo. 5 Tutte le altre considerazioni sull'assenza di elementi indiziari a riprova dell'affiliazione di CI o del ruolo di vertice rivestito da AN sono evidentemente irrilevanti rispetto al diverso tema di prova che attiene alla finalità delle condotte di favoreggiamento, e che trova supporto in argomentazioni congrue, non inficiate dalle deduzioni difensive. Quanto alla natura mafiosa dell'associazione facente capo al clan NO va osservato come il quadro indiziario posto a base dell'ordinanza emessa nei confronti dei soggetti che ne fanno parte è stato censurato sotto tale profilo . per la prima volta nei motivi nuovi articolati nell'atto depositato in data 24 aprile 2023, in evidente contrapposizione con le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso originario che, senza mettere in dubbio la natura mafiosa di detto gruppo, erano invece rivolte solo ad evidenziare l'estraneità di CI alla predetta associazione, quindi sulla base di ulteriori diversi profili fattuali, tutti comunque inammissibili in questa sede. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di libertà personale, la facoltà di enunciare motivi nuovi, prevista dall'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. va intesa - alla luce di tutte le altre norme che regolano il sistema delle impugnazioni e dei relativi termini - come facoltà di esporre ragioni ulteriori a sostegno di doglianze già tempestivamente proposte, ma sempre che tra esse vi sia una correlazione con i medesimi punti della decisione impugnata con i motivi originariamente proposti. Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti ed i motivi di ricorso nuovi od aggiunti, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione di detti motivi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. La questione, quindi, della natura mafiosa o meno dell'associazione agevolata non può essere neppure vagliata in questa sede poiché non è consentito, con i motivi nuovi od aggiunti ex art. 311, comma 4, cod.proc.pen., dedurre una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario o impugnare un punto della decisione che non era stato già oggetto di censure. 4. Una volta confermata la validità della ricostruzione in ordine alla gravità indiziaria, anche il terzo motivo di ricorso diviene manifestamente infondato trovando applicazione la duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. 6 A fronte di tale dato, peraltro, il ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno del superamento della presunzione che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame. Non rileva, infatti, che le condotte di favoreggiamento fossero già cessate al momento dell'applicazione della misura, poiché assumono valenza indicativa tutte le altre circostanze di fatto evidenziate nell'ordinanza impugnata per escludere il venir meno delle presunzioni collegate alla finalità di avere agito per agevolare una associazione di tipo mafioso, in ragione della ravvisata esistenza di un forte legame dello CI con la già menzionata associazione. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va disposto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. che copia della sentenza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del succitato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore te
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Potito Flagella, in sostituzione dell'avvocato Paolo D'Ambrosio difensore di LO CI, che ha concluso chiedendo che la ordinanza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Bari, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 13 dicembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale ha applicato nei confronti di LO CI la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 378 e 416-bis.
1.cod. pen., per avere, in concorso con RA AN AR e BR IA, favorito la latitanza di IA AN, evaso dalla misura degli arresti domiciliari, assicurandogli appoggi logistici e coperture, veicoli per spostarsi, schede telefoniche, denaro ed altri beni, per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Penale Sent. Sez. 6 Num. 29172 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 28/04/2023 Giudiziaria, con l'aggravante di aver agito allo scopo di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza del AN, riconducibile al clan NO, per consentire allo stesso di continuare a curare gli interessi di detto gruppo criminale (dall'il. dicembre 2021). L'aggravante mafiosa assume un rilievo fondamentale nella motivazione dell'ordinanza del riesame perché su di essa poggia l'utilizzabilità delle intercettazioni che sebbene disposte in altro procedimento (n. 12132/21), per una indagine volta a scoprire "il canale istituzionale" che aveva segnalato al AN il nome di un nuovo collaboratore di giustizia, sono state ritenute utilizzabili in questo procedimento ex art. 270, comma 1, nuovo testo, come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, e rimodulato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 70, applicabile ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, che ne consente l'utilizzo per reati compresi tra quelli indicati nell'art. 266, comma 1, cod. proc. pen., tra cui rientrano i reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, LO CI ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in ordine alla assoluta indispensabilità della loro prosecuzione, sul rilievo che dette intercettazioni sono state autorizzate nel procedimento per il reato di cui all'art. 326 cod.pen. e sono state impropriamente proseguite dopo 1'11 dicembre 2021 solo per la ricerca del latitante AN senza alcuna correlazione con il reato per il quale erano state autorizzate. Si obietta che il Tribunale ha rigettato la questione limitandosi a verificare la assenza di concreta rilevanza decisionale delle intercettazioni oggetto dell'eccezione difensiva che è stata ristretta al solo RIT 2414, ma che in realtà era rivolta a censurare anche gli altri RIT essendo identica la motivazione dei decreti autorizzativi, sicché la questione doveva essere esaminata di ufficio anche per gli altri RIT, indipendentemente dall'eccezione difensiva. In ogni caso, si obietta che è errata l'affermazione secondo cui le intercettazioni relative al predetto RIT 2414 non avrebbero avuto rilevanza nell'accertamento del reato per cui si procede. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in altro 2 procedimento in violazione dell'art. 270, co.1, cod.proc.pen. in difetto di elementi indiziari gravi della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Si obietta che non è logica la motivazione del Tribunale che ha ritenuto dimostrata l'intraneità di CI all'associazione neppure contestatagli ed ha valorizzato delle chiamate in correità non riscontrate circa il ruolo di vertice rivestito dal AN, a supporto della verifica della sussistenza dell'aggravante della finalità dell'agevolazione che deve andare oltre la singola persona dell'affiliato e deve investire gli scopi dell'associazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, sul rilievo che la duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. è superata non dal tempo decorso dai fatti, ma dalla brevità della durata della condotta di favoreggiamento non oltre una decina di giorni e cessata nonostante la prosecuzione della latitanza di IA AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi perchè essenzialmente svolti in fatto, chiedendosi al Collegio una rivalutazione della piattaforma probatoria e una non consentita diversa decisione di merito in ordine ai profili che attengono all'accertamento della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa facente capo al clan NO, che contrariamente a quanto dedotto è stata argomentata senza incongruenze logiche da parte del Tribunale. Con riferimento ai motivi nuovi articolati con gli atti depositati in data 27 marzo e 24 aprile 2023 deve essere preliminarmente ricordato che nel ricorso per cassazione l'indicazione di motivi generici in violazione dell'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. nell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengono depositati motivi "nuovi" ad integrazione, nei termini di legge per questi ultimi previsti (Sez. 1, n. 4641 del 3/12/1991, dep. 1992, Andricciola, Rv. 190733; Sez. 5, n. 472 del 8/3/1985, Villella, Rv. 168929), ciò perché l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158), anche al fine di evitare surrettizi spostamenti in avanti dei termini di impugnazione. 2. Ciò premesso, va osservato che il primo motivo in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti 3 autorizzativi delle intercettazioni è inammissibile perché presuppone una verifica del contenuto di detti decreti, senza che la relativa questione sia stata dedotta specificamente innanzi al Tribunale, considerato che l'eccezione difensiva ha riguardato il solo RIT 2414, ritenuto non decisivo ai fini della valutazione della gravità indiziaria, essendo evidentemente irrilevante che anche tali intercettazioni possano avere avuto comunque una pur minima rilevanza, a fronte delle altre più consistenti emergenze probatorie. L'affermazione, poi, che tutte le intercettazioni poste a base della decisione siano sorrette da decreti autorizzativi ugualmente carenti di motivazione non può essere sindacata in sede di legittimità considerato che detti decreti non sono stati allegati al ricorso. Costituisce principio consolidato che in tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566), ma tuttavia ciò richiede che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere a suo carico di allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016, dep. 2017, Pio, Rv. 270903). Il ricorrente si limita ad invocare perciò in modo inammissibile un annullamento con rinvio per rimettere al Tribunale la verifica della motivazione degli altri decreti autorizzativi diversi da quello interessato dall'eccezione difensiva, senza consentire alcun vaglio da parte di questa Corte della fondatezza della eccepita carenza di motivazione dei decreti autorizzativi in mancanza della loro materiale acquisizione. 3. Anche il secondo motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in altro procedimento in violazione dell'art. 270, co.1, cod.proc.pen. in difetto di elementi indiziari gravi della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è inammissibile perché investe la valutazione del compendio probatorio, senza fare emergere alcun obiettivo profilo di illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. In estrema sintesi, secondo il Tribunale, le emergenze investigative costituite dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, attestano che il ricorrente, dopo l'evasione di AN in data 11. dicembre 2021, ha intrattenuto delle conversazioni con il predetto latitante per eseguirne gli ordini nei giorni 22 e 23 dicembre 2021, 4 unitamente alla moglie del latitante, AN AR RA, cugina del ricorrente, con lo scopo di agevolare il predetto a gestire gli affari riconducibili alla cosca NO di appartenenza, che si trovava in difficoltà a causa del concomitante arresto dei suoi principali esponenti in esecuzione dell'ordinanza emessa in data 7 dicembre 2021 nell'indagine denominata "Omnia Nostra". Secondo il Tribunale le intercettazioni consentono di supportare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in considerazione delle ulteriori acquisizioni probatorie rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che danno concretezza alla ipotesi investigativa che ricollega l'evasione del AN con l'esecuzione della già menzionata ordinanza che aveva colpito gli elementi di spicco del clan NO/EL MA, operativo sul territorio di Vieste. In particolare, il collaboratore di giustizia LO EL MA ha indicato AN tra i sei esponenti di maggiore carisma criminale del clan NO, facente parte del gruppo di fuoco, e l'importanza di AN in seno al sodalizio trova riscontro nell'interessamento del boss AR NO, immediatamente avvisato della sua evasione da parte della sorella RA NO, legata alla famiglia del AN, tanto da avere fatto da madrina in occasione del battesimo del 21 dicembre 2021. Inoltre, dalle intercettazioni emerge che CI ha recepito senza discutere gli ordini di AN, quindi dimostrando di essere consapevole dell'importanza del ruolo svolto da questi per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento. Sebbene si tratti di affari non ancora decifrati, la consapevolezza di tale ruolo è confermata dalla appartenenza dello stesso CI al clan NO che traspare delle conversazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (EL MA, Surano, CO, Quitadamo) concordi nell'identificarlo come membro del citato gruppo criminale. La rilevanza delle intercettazioni e delle chiamate di correo sulla consapevolezza da parte di CI dell'importanza di sostenere l'evasione di AN per gli scopi del clan NO è stata ricostruita nell'ordinanza impugnata in modo puntuale e logico, senza incorrere in aporie argomentative, mettendo in evidenza le dichiarazioni di CO secondo cui CI era a conoscenza del progetto di evasione di AN, necessario per gli interessi dell'associazione che voleva evitare di perdere il controllo della piazza di spaccio di Vieste (vedi pag. 14 ordinanza impugnata). Le censure investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio e non tengono conto della rilevanza attribuita all'evasione del AN per gli interessi dell'associazione mafiosa di riferimento nella specifica contingenza dovuta all'arresto dei principali esponenti del gruppo. 5 Tutte le altre considerazioni sull'assenza di elementi indiziari a riprova dell'affiliazione di CI o del ruolo di vertice rivestito da AN sono evidentemente irrilevanti rispetto al diverso tema di prova che attiene alla finalità delle condotte di favoreggiamento, e che trova supporto in argomentazioni congrue, non inficiate dalle deduzioni difensive. Quanto alla natura mafiosa dell'associazione facente capo al clan NO va osservato come il quadro indiziario posto a base dell'ordinanza emessa nei confronti dei soggetti che ne fanno parte è stato censurato sotto tale profilo . per la prima volta nei motivi nuovi articolati nell'atto depositato in data 24 aprile 2023, in evidente contrapposizione con le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso originario che, senza mettere in dubbio la natura mafiosa di detto gruppo, erano invece rivolte solo ad evidenziare l'estraneità di CI alla predetta associazione, quindi sulla base di ulteriori diversi profili fattuali, tutti comunque inammissibili in questa sede. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di libertà personale, la facoltà di enunciare motivi nuovi, prevista dall'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. va intesa - alla luce di tutte le altre norme che regolano il sistema delle impugnazioni e dei relativi termini - come facoltà di esporre ragioni ulteriori a sostegno di doglianze già tempestivamente proposte, ma sempre che tra esse vi sia una correlazione con i medesimi punti della decisione impugnata con i motivi originariamente proposti. Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti ed i motivi di ricorso nuovi od aggiunti, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, e l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione di detti motivi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. La questione, quindi, della natura mafiosa o meno dell'associazione agevolata non può essere neppure vagliata in questa sede poiché non è consentito, con i motivi nuovi od aggiunti ex art. 311, comma 4, cod.proc.pen., dedurre una violazione di legge non dedotta con il ricorso originario o impugnare un punto della decisione che non era stato già oggetto di censure. 4. Una volta confermata la validità della ricostruzione in ordine alla gravità indiziaria, anche il terzo motivo di ricorso diviene manifestamente infondato trovando applicazione la duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. 6 A fronte di tale dato, peraltro, il ricorrente non ha fornito elementi concreti a sostegno del superamento della presunzione che non sarebbero stati adeguatamente valutati dal Tribunale del riesame. Non rileva, infatti, che le condotte di favoreggiamento fossero già cessate al momento dell'applicazione della misura, poiché assumono valenza indicativa tutte le altre circostanze di fatto evidenziate nell'ordinanza impugnata per escludere il venir meno delle presunzioni collegate alla finalità di avere agito per agevolare una associazione di tipo mafioso, in ragione della ravvisata esistenza di un forte legame dello CI con la già menzionata associazione. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va disposto ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. che copia della sentenza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del succitato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore te