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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.322 del R.G.A.C. per l'anno 2022 e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliate in P.ZZA CASTELLO,11 07100
SASSARI, presso lo studio degli Avv.ti COCCIU
ROBERTO (C.F. e SMURAGLIA C.F._4
LUCA (C.F. ) che le rappresentano, C.F._5
1 giusta procura a margine dell'atto di citazione e le difendono
ATTRICI
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._6
elettivamente domiciliato in Via Alghero 33 07100 Sassari, presso lo studio dell'Avv. SALARIS SALVATORE
MARIO (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._7
lo difende
CONVENUTO
NONCHÉ CONTRO
HDI ITALIA S.P.A. (P.I. ) con sede legale in P.IVA_1
Milano e difesa dall'Avv. FRANCESCO PIRARI (C.F.
C.F._8
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Responsabilità professionale.
All'udienza del 31/10/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
2 CONCLUSIONI
Per le attrici: L'Ill.mo Giudice adito, causa cognita, contrariis reiectis, voglia: 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto per avere lo stesso determinato e provocato, per le causali esposte,
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in favore delle attrici conseguente alla perdita del loro congiunto signor e la conseguente Persona_1
impossibilità di procedere giudizialmente a esso risarcimento;
2) per l'effetto condannare il convenuto e
HDI Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, al risarcimento, a favore delle attrici, di tutti i danni non patrimoniali di natura parentale conseguenti a detta accertata responsabilità, come specificata in espositiva tra un minimo di 163.080 euro e un massimo di 326.150 euro per ciascuna attrice o quella misura che il Tribunale, causa cognita, riterrà dovuta o ogni altra somma che riterrà equa e/o di giustizia;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto Avv. , poiché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi.
3 Per il convenuto: Voglia il Giudice adito: in via principale,
1) rigettare la domanda proposta dalle attrici perché infondata e per l'effetto assolvere l'Avv. Controparte_1
da ogni avversa pretesa;
in via subordinata, 2) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il terzo HDI Italia s.p.a., tenuto a tenere indenne e manlevare l'Avv. dalle somme che lo Controparte_1
stesso sarà eventualmente condannato a pagare alle attrici a titolo di risarcimento del danno e spese legali;
3) condannare inoltre HDI Italia s.p.a. alla rifusione, in favore dell'Avv. , delle spese legali sostenute Controparte_1
per la costituzione in giudizio e la chiamata in causa della
Compagnia di assicurazione;
in via riconvenzionale, 4) accertare e dichiarare che l'avv. è Controparte_1
creditore nei confronti delle sig.re Parte_1 Pt_2
e della somma di euro 46.329,57 a
[...] Parte_3
titolo di compenso per l'attività professionale dallo stesso svolta in loro favore e, per l'effetto, condannare le stesse al pagamento in favore dell'Avv. della somma detta o CP_1
della veriore somma che sarà accertata in corso di causa;
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
4 Per la terza chiamata in causa: Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata: in via principale,1) rigettare ogni avversa domanda e assolvere la HDI Italia s.pa. da ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, salvo rispettoso gravame, 2) determinare sulla base delle risultanze processuali l'ammontare dell'eventuale risarcimento spettante alle attrici, limitando e contenendo- in ogni caso-
l'obbligazione risarcitoria della conchiudente HDI Italia
s.p.a. entro i limiti di condizioni, massimale, scoperto e franchigie previsti in polizza;
sempre con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
in ogni caso, 3) compensare le spese processuali tra la HDI Italia s.p.a. e l'Avv. . Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio l'avvocato per Controparte_1
5 ottenerne la condanna al risarcimento del danno che assumevano aver patito in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi difensivi da lui assunti.
Premettevano di aver perso il loro congiunto Persona_1
marito e padre delle odierne attrici, nel sinistro stradale occorso il 22.7.2008 in cui veniva coinvolto anche il sig. che, alla guida del proprio veicolo, CP_2
travolgeva il il quale decedeva nell'immediatezza Pt_2
dell'impatto.
Le attrici esponevano di aver conferito mandato difensivo all'avv. e di essersi quindi costituite parte civile nei CP_1
due gradi del giudizio penale contro il sig. che, in CP_2
entrambe le sedi, veniva assolto dal Giudice con la formula di cui all'art. 530, comma 2, c.p.c., poiché il fatto da lui commesso non costituiva reato.
Allegavano che l'odierno convenuto aveva proceduto alla costituzione in mora della società di assicurazione civile del sig. rispettivamente in CP_2 Controparte_3
data 22.10.2008, 21.7.2010 e 20.7.2012, evidenziando tuttavia di non aver più ricevuto notizia alcuna sulla richiesta di risarcimento presentata e che, per tale ragione,
6 nel 2019 procedevano alla nomina dell'avv. Roberto
Cocciu quale nuovo difensore.
L'avv. Cocciu, in data 26.7.2019, reiterava la richiesta di risarcimento alla società assicurativa detta che forniva riscontro negativo opponendo la prescrizione del diritto al danno parentale fatto valere dalle attrici.
Ciò premesso, le odierne attrici eccepivano l'inadempimento dell'avv. per non aver Controparte_1
lo stesso impiegato la diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nell'espletamento dell'incarico conferitogli.
Le ricorrenti, in particolare, lamentavano la formazione del giudicato loro sfavorevole in conseguenza della condotta omissiva del difensore che non aveva provveduto né a esperire i rimedi impugnatori nei termini di legge avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari depositata in data
4.6.2016, né, tantomeno, aveva posto in essere altro atto interruttivo della prescrizione del diritto attoreo.
Evidenziavano per converso che le richieste risarcitorie delle ulteriori parti civili del giudizio penale detto (padre e fratelli del defunto , parimenti difese in sede penale Pt_2
dall'odierno convenuto, trovavano accoglimento nella
7 sentenza n. 641/2018 di questo Tribunale che condannava al risarcimento del danno patito dai congiunti CP_3
richiedenti.
Per queste ragioni e Parte_1 Parte_2
chiedevano la condanna del convenuto al Parte_3
ristoro dal pregiudizio sofferto in conseguenza dell'intervenuta prescrizione del loro diritto al danno parentale, domandandone la liquidazione in via equitativa.
Con comparsa del 26.4.2022 si costituiva in giudizio
[...]
che negava ogni responsabilità in ordine alla CP_1
determinazione del danno lamentato dalle attrici contestando, in via principale, il conferimento di mandato ulteriore a quello per la sede penale.
Il convenuto allegava primariamente che la sig.ra si Pt_1
rivolgeva ad altro difensore (Avv. Marcello Frau) per la difesa nella causa volta a ottenere la rendita INAIL spettante in ragione del decesso del e che la stessa, in Pt_2
tale occasione, domandava e riceve dall'odierno convenuto tutta la documentazione relativa alle procedure penali in cui quest'ultimo era nominato difensore.
8 Esponeva che, nelle more del giudizio penale d'appello vertente sul decesso del i prossimi congiunti del de Pt_2
cuius avevano rifiutato la proposta transattiva formulata dalla compagnia assicurativa e che, a conclusione del procedimento, tutte le parti civili venivano da lui informate dell'esito della causa, così come dei rimedi esperibili contro la decisione e della possibilità di agire in sede civile.
Sul punto l'avv. evidenziava che le odierne attrici CP_1
riferivano di non voler proseguire in alcun modo sicché il difensore concludeva il proprio mandato richiedendo loro il pagamento del compenso per l'attività resa che rimaneva però insoluto.
Il difensore convenuto eccepiva poi l'erronea quantificazione del danno parentale avversamente lamentato, rinvenendo la necessaria riduzione del pregiudizio sofferto a causa dell'intervenuto scioglimento del vincolo matrimoniale tra la e il nonché Pt_1 Pt_2
della sporadicità dei rapporti tra il de cuius e le due figlie attrici, entrambe collocate stabilmente presso la madre a seguito della separazione dei genitori.
9 Assumeva a ogni modo che l'importo in questione dovesse ridursi anche in considerazione delle statuizioni rese con la sent. 641/2018 del Tribunale di Sassari che accertava in concorso in misura pari al 50% del de cuius nella determinazione del sinistro per lui mortale.
In via riconvenzionale, opponeva un credito di CP_1
46.329,57 euro che vantava a titolo di compenso non corrisposto per l'attività resa in ragione della difesa delle attrici nel giudizio penale e, per l'effetto, domandava a questo Giudice la loro condanna al relativo pagamento. concludeva domandando il rigetto Controparte_1
dell'avversa domanda e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di HDI Italia s.p.a., nei cui confronti proponeva domanda di manleva per la somma eventualmente dovuta alle attrici nonché domanda di rifusione delle spese sostenute per la propria costituzione in giudizio e la chiamata in causa della medesima compagnia assicurativa.
Con memoria difensiva del 15.9.2022 HDI Italia s.p.a. eccepiva la tardiva comunicazione del sinistro a opera del
10 difensore assicurato, cui conseguiva il rifiuto della compagnia di assumerne la difesa diretta in giudizio.
Per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domandava la riconduzione dell'eventuale obbligo di garanzia entro i limiti del massimale contrattualmente previsto con la polizza sottoscritta dal difensore.
Concludeva richiedendo, in ogni caso, la compensazione delle spese legali occorse per il difensore convenuto in giudizio ai sensi della clausola di esclusione del rimborso contenuta all'art. 9 delle condizioni di garanzia.
La causa, istruita mediante scambio delle memorie di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. nonché mediante prova testimoniale, veniva tenuta in decisione all'udienza del
31.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In diritto
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
e hanno adito Parte_1 Pt_2 Parte_3
questo Tribunale per ottenere la condanna dell'Avv.
[...]
al risarcimento del pregiudizio subito in CP_1
conseguenza del suo inadempimento, cui sarebbe
11 conseguita l'intervenuta prescrizione del ristoro loro spettante per la perdita del congiunto Persona_1
Le attrici hanno rappresentato di aver conferito al convenuto mandato difensivo per costituirsi parti civili nei due gradi del giudizio penale relativo al sinistro che ha condotto al decesso del e, allegando il perdurare del Pt_2
rapporto rappresentativo anche a seguito della conclusione del giudizio anzidetto, hanno lamentato il mancato rispetto da parte del convenuto degli obblighi di diligenza sanciti dall'art. 1176 c.c.
Le doglianze sollevate nei confronti del professionista, in particolare, concernono l'omessa informazione da rendersi alle attrici circa la possibilità di avanzare la loro pretesa risarcitoria, rimasta disattesa dal Giudice penale, anche in sede civile, nonché l'omessa esecuzione dell'attività stragiudiziale consistente nel compimento di atti interruttivi della prescrizione del loro diritto nei confronti della compagnia assicurativa tenuta indennizzarle che era rimasta estranea al giudizio penale.
L'avv. ha eccepito in via principale Controparte_1
l'inesistenza del mandato difensivo per la rappresentanza
12 delle attrici in sede civile, assumendo di esser stato incaricato della sola difesa delle stesse davanti al Giudice penale e, conseguentemente, ha allegato la conclusione del rapporto con loro intercorso per espressa mancanza di volontà della Sig.ra di proseguire con la tutela Pt_1
originariamente azionata in tal sede.
Per costante giurisprudenza di legittimità in tema di azioni risarcitorie vertenti sull'inadempimento di obblighi contrattuali, il contraente istante risulta onerato della mera allegazione del titolo (perciò il contratto) da cui trae origine la sua domanda, mentre è posto in capo alla controparte l'onere di fornire prova di ogni fatto modificativo o estintivo dell'avversa pretesa.
Nel caso in esame, stante l'avvenuta contestazione del titolo negoziale dedotto da parte attrice, dovrà previamente ricorrersi al tradizionale principio sancito dall'art. 2697 c.c. in tema di riparto dell'onere probatorio.
In altri termini, prima di poter procedere all'indagine sull'adempimento del difensore agli obblighi da lui assunti mediante il mandato difensivo e, conseguentemente, sulla sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo al
13 medesimo, deve verificarsi l'effettiva esistenza del rapporto di mandato tra le odierne parti.
Deve innanzitutto sottolinearsi che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun incarico scritto rilasciato all'avv.
, limitandosi piuttosto a offrire a sostegno Controparte_1
dell'allegata prosecuzione del rapporto col difensore ulteriori mezzi di prova, documentali e testimoniali.
I soli documenti scritti di conferimento del mandato difensivo presenti agli atti sono rappresentati dalle due procure rilasciate in occasione dell'intercorso procedimento penale (doc. 2 e 4 comparsa di costituzione), le quali tuttavia, assurgono a procure speciali nella parte in cui, oltre a esser formalmente denominate come tali, contengono la specifica indicazione dei procedimenti in riferimento ai quali le ricorrenti hanno conferito all'Avv.
l'esercizio delle facoltà connesse al potere personale CP_1
della parte civile.
Ne deriva che l'incarico attribuito all'avv. con tali atti CP_1
deve considerarsi limitato alla sola attività da espletarsi in sede penale, non potendosi in alcun modo ipotizzare
14 l'estensione del relativo potere di rappresentanza anche all'attività stragiudiziale di cui è causa.
Si veda comunque che, in tema di rapporto tra mandato e procura nell'incarico professionale, la Corte di Cassazione rinnega la necessità della prova scritta in ordine al conferimento dell'incarico, evidenziando che “mentre la procura alle liti costituisce un negozio unilaterale mediante il quale il difensore è investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (c.d. contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte” (cass. civ. n.
13963/2006; 14276/2017 e 8863/2021).
Su tale assunto trova fondamento il principio di legittimità per cui, nelle ipotesi di contestazione del rapporto difensivo, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere fornita dall'attore (sia esso il professionista o il soggetto rappresentato) con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al
15 giudice valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita (Cass.civ. n. 3016/2006).
Ciò posto, procedendosi al vaglio degli ulteriori mezzi istruttori offerti in giudizio, devono operarsi le seguenti considerazioni in ordine alla prova per testi assunta in occasione delle udienze celebratesi in data 15.2.2024 e
11.7.2024.
I testimoni, nello specifico, sono stati sentiti sulle circostanze dell'incontro avvenuto tra le odierne parti presso un centro commerciale della zona di Sassari nonché su alcuni fatti successivi alla pronuncia penale d'appello.
Circa le dichiarazioni rese sul primo evento oggetto di prova deve escludersi che la ricostruzione fornita dai testimoni appaia idonea a fondare la presunzione dell'avvenuto conferimento dell'incarico stragiudiziale dedotto.
Posto che l'avv. ha allegato l'esistenza di un rapporto CP_1
di amicizia con la sig.ra e che tale assunto non è Pt_1
stato specificamente contestato dall'attrice, si osserva come l'unico testimone che abbia udito la conversazione intercorsa tra le parti in occasione dell'incontro ha
16 dichiarato che oggetto del dialogo era il risarcimento del danno parentale sofferto dalle attrici, precisando tuttavia di non ricordare se si trattasse della vertenza risarcitoria penale o quella civile.
Tale ultima circostanza non è stata chiarita neppure mediante le dichiarazioni rese dall'ulteriore testimone sentita a prova contraria sul punto poiché la stessa ha rappresentato di aver conosciuto il contenuto della conversazione per sommi capi e, comunque, in via indiretta, tramite quanto riferito dallo stesso avv. in un CP_1
momento immediatamente successivo all'incontro.
Vista l'imprecisione delle informazioni assunte sull'oggetto di prova e considerata altresì la mancata contestazione del rapporto non professionale tra le parti, il fatto rappresentato dal testimone non può ritenersi idoneo a fondare il convincimento circa l'inequivocabile riconducibilità della discussione all'incarico di cui è causa nella parte in cui ben potrebbe prospettarsi giustificazione alternativa per il confronto verbale tra le parti coinvolte.
17 Per quanto di interesse, risultano invece decisivi gli elementi emersi a seguito dell'escussione della Sig.ra
Testimone_1
La testimone ha infatti dichiarato che, successivamente al deposito della motivazione della pronuncia penale d'appello, domandava alla sig.ra se fosse Pt_1
intenzionata a proseguire con l'azione a tutela del proprio diritto e che quest'ultima le riferiva espressamente di non voler procedere in alcun modo.
Infine, deve escludersi che l'ulteriore documentazione in atti, quale, ad esempio, la corrispondenza intercorsa tra l'avv. Cocciu e l'odierno convenuto, presenti i caratteri di gravità e concordanza necessari a orientare il convincimento del Giudicante verso la presunzione di sussistenza del rapporto difensivo dedotto.
Per le ragioni esposte, stante l'impossibilità di affermare la sussistenza dell'incarico difensivo allegato, non può che escludersi la responsabilità del professionista convenuto nella causazione della prescrizione del parentale delle attrici e, per effetto, nella determinazione del pregiudizio da queste ultime oggi lamentato.
18 Deve ora esaminarsi la domanda di pagamento del corrispettivo proposta in via riconvenzionale dall'avv.
CP_1
Davanti a questo giudice il difensore convenuto ha lamentato il mancato pagamento del compenso dovutogli per l'attività da lui resa in favore delle attrici nella sede penale, quantificando il proprio credito rimasto insoluto in complessivi 46.329,57 euro, di cui: 10.836 euro per la fase
GIP, 9.576 euro per la fase davanti al Tribunale monocratico e 11.340 euro per il giudizio d'appello, tutto oltre spese generali e accessori di legge.
Controparte ha contestato l'avversa pretesa con esclusivo riferimento alla quantificazione dell'importo nella parte in cui ha rappresentato che il difensore, in occasione della revoca del mandato da parte della sig.ra aveva CP_4
precedentemente domandato a tal titolo una somma nettamente inferiore rispetto a quella azionata in questa sede.
Vista la mancata allegazione di alcun fatto estintivo del credito (avvenuto pagamento) a opera della parte onerata
19 della relativa prova, la pretesa dell'avv. deve CP_1
senz'altro ritenersi fondata nell'an poiché risulta documentalmente provato lo svolgimento della sua attività professionale e pacifico il mancato pagamento del corrispettivo a tal titolo richiesto.
In ordine al quantum preteso dal professionista deve invece rilevarsi che l'esame della documentazione in atti consente di ritenere fondata la sua domanda nei limiti dell'inferiore importo di 17.439,40 euro.
Tale somma, la cui debenza risulta implicitamente riconosciuta dalla controparte, si ricava dall'indicazione effettuata dallo stesso avv. nella lettera raccomandata CP_1
datata 29.7.2019 (doc. B della memoria 1-12-2022) da lui trasmessa al nuovo difensore di parte attrice.
Posto che il convenuto non ha provveduto al disconoscimento formale del documento detto e che, per altro verso, non ha fornito prova e neppure allegato cause giustificative dell'incremento degli importi richiesti in precedenza, le somme eccedenti l'importo indicato nella raccomandata menzionata devono ritenersi ingiustificate e, conseguentemente, non dovute.
20 La domanda di pagamento in questa sede avanzata deve quindi accogliersi limitatamente all'importo di 17.439,40 euro, comprensivo di onorari e spese dei due gradi del giudizio penale.
Rimane da dire delle spese di lite che seguono il principio di soccombenza in giudizio enunciato all'art. 91 c.p.c.
All'esito del giudizio, la pretesa attorea è risultata infondata, con la conseguenza che Parte_1 Pt_2
e devono essere condannate alla
[...] Parte_3
rifusione delle spese dette;
considerato tuttavia che la domanda riconvenzionale del convenuto ha trovato accoglimento per una somma inferiore alla metà di quella richiesta in giudizio, si ritiene equa la compensazione delle spese totali di lite nella misura di 1/3.
Sulla chiamata del terzo, premesso che l'eccezione relativa all'inosservanza del termine per le denuncia non determina la decadenza dal diritto all'indennizzo, salvo dimostrare il dolo dell'assicurato (Cass. civ. n. 24210/2019); che anche l'eccezione relativa alla clausola contenuta all'art. 9 della polizza è infondata poiché, in applicazione
21 dell'orientamento di legittimità espresso con la sentenza n.
21220 del 2022, la stessa, concretizzandosi in una deroga in peius alla disciplina negoziale di cui all'art. 1917 c.c., risulta vessatoria e, per l'effetto, deve considerarsi nulla;
rilevato che “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.” (Cassazione civile sez.
III, 03/02/2025, n.2520); considerato che al fine della determinazione del valore della domanda di manleva si terrà conto esclusivamente della domanda attorea e non anche della domanda riconvenzionale proposta dall'avvto CP_1
considerato che la domanda principale è stata rigettata, gli attori dovranno essere condannati alla rifusione in favore del terzo delle spese come liquidate nel dispositivo.
22
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
- Rigetta la domanda attorea;
- Accoglie la domanda di pagamento del compenso professionale in favore di nella Controparte_1
misura di euro 17.439,40.
- Liquida le spese del giudizio come di seguito indicato:
- Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore medio: €
3.544,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.338,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: €
10.411,00
- Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
- Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00 oltre spese Iva e cpa come per legge.
- Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico delle attrici in solido tra loro.
23 - Liquida le spese relative alla chiamata in causa come di seguito indicato:
- Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore minimo: €
1.772,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: €
1.169,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
5.206,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 3.082,00
- Compenso tabellare (valori minimi) € 11.229,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
- Condanna le attrici alla rifusione in favore del terzo chiamato.
Sassari li, 07/05/2025.
IL GIUDICE
24 (Dott.ssa G.M.
Mossa)
25