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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA ED AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/03/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa 1'8 marzo 2022, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, avendo indotto la persona offesa NN LA, con artifici e raggiri, a corrispondergli somme di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3149 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 15/12/2023 denaro a più riprese, per euro 270 mila complessivi, confidando sulla relazione affettiva che intercorreva tra loro e prospettandole la restituzione delle somme. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che l'imputato avesse commesso 17 distinti episodi di truffa, posti in continuazione, anziché un unico reato a consumazione prolungata;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente 17 distinti episodi di truffa anziché un unico reato, avuto riguardo anche alla causale comuni di alcuni bonifici effettuati;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, tuttavia rapportata al complessivo esborso della vittima e non alle singole ipotesi. L'elisione dell'aggravante determinerebbe l'incongruità del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, comunque oggetto di censura perché mantenuto nel segno della equivalenza nonostante l'elisione dell'aggravante della prospettazione di un pericolo immaginario;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con particolare riguardo agli aumenti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, la Corte è arrivata a sostenere l'esistenza di plurimi episodi di truffa tra loro unificati dal vincolo della continuazione anziché un unico reato, tenendo in considerazione elementi di fatto non più rivedibili in questa sede ed, in particolare, la circostanza che le condotte illecite erano generate da "plurime attività ingannevoli, motivate da sempre nuove e sopravvenute esigenze". La valutazione è scevra da vizi logico-ricostruttivi e giuridici e le diverse argomentazioni del ricorrente, oltre che reiterative, tendono ad introdurre una diversa lettura della vicenda, con argomentazioni attinenti al merito del giudizio. 2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze nel senso della equivalenza e nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, Il. 2 cod.pen., valorizzando la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato. La valutazione è rispettosa dei principi di diritto. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere 2 considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). Ed, inoltre, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917). Quanto alla esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, la doglianza non aveva formato oggetto dell'atto di appello, laddove, al contrario, lo stesso ricorrente aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante. 3. Anche la doglianza relativa all'entità dei singoli aumenti di pena in continuazione, sotto il profilo della carenza di motivazione per ciascuno di essi, non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non può essere tenuta in conto in questa sede, comportando valutazioni di merito sottratte al presente giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN LA che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.12.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente EP GA Luci mperiali l‘r\ev)
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano, emessa 1'8 marzo 2022, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, avendo indotto la persona offesa NN LA, con artifici e raggiri, a corrispondergli somme di Penale Sent. Sez. 2 Num. 3149 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 15/12/2023 denaro a più riprese, per euro 270 mila complessivi, confidando sulla relazione affettiva che intercorreva tra loro e prospettandole la restituzione delle somme. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che l'imputato avesse commesso 17 distinti episodi di truffa, posti in continuazione, anziché un unico reato a consumazione prolungata;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente 17 distinti episodi di truffa anziché un unico reato, avuto riguardo anche alla causale comuni di alcuni bonifici effettuati;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, tuttavia rapportata al complessivo esborso della vittima e non alle singole ipotesi. L'elisione dell'aggravante determinerebbe l'incongruità del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, comunque oggetto di censura perché mantenuto nel segno della equivalenza nonostante l'elisione dell'aggravante della prospettazione di un pericolo immaginario;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, con particolare riguardo agli aumenti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, la Corte è arrivata a sostenere l'esistenza di plurimi episodi di truffa tra loro unificati dal vincolo della continuazione anziché un unico reato, tenendo in considerazione elementi di fatto non più rivedibili in questa sede ed, in particolare, la circostanza che le condotte illecite erano generate da "plurime attività ingannevoli, motivate da sempre nuove e sopravvenute esigenze". La valutazione è scevra da vizi logico-ricostruttivi e giuridici e le diverse argomentazioni del ricorrente, oltre che reiterative, tendono ad introdurre una diversa lettura della vicenda, con argomentazioni attinenti al merito del giudizio. 2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato il giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze nel senso della equivalenza e nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, Il. 2 cod.pen., valorizzando la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato. La valutazione è rispettosa dei principi di diritto. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere 2 considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari). Ed, inoltre, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. 2, n. 33480 del 07/05/2021, Ticci, Rv. 281917). Quanto alla esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, la doglianza non aveva formato oggetto dell'atto di appello, laddove, al contrario, lo stesso ricorrente aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante. 3. Anche la doglianza relativa all'entità dei singoli aumenti di pena in continuazione, sotto il profilo della carenza di motivazione per ciascuno di essi, non aveva formato oggetto dell'atto di appello e non può essere tenuta in conto in questa sede, comportando valutazioni di merito sottratte al presente giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NN LA che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.12.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente EP GA Luci mperiali l‘r\ev)