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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/10/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4073/2023 R.G., Oggetto: Mutuo proposta da
( ), difesa dall'avv. Giovanni Scavello, Parte_1 C.F._1
‒ attrice opponente contro
( , nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale della ( ), difesa dall'avv. Elena Frascino, Controparte_2 P.IVA_2
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della che ha agito nella qualità di Controparte_1 procuratrice speciale della il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 875/2023, depositato il 1° agosto 2023, ha intimato a di Parte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 16.213,62, oltre interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
‒ la AG s.p.a. aveva concesso a , in base al contratto stipulato in Parte_1 data 29.10.2008 (rapporto identificato dal n. 15106385.6), un prestito di euro 15.000,00
(somma netta, esclusi interessi e costi), da rimborsare in 120 rate mensili ciascuna di euro
224,00, per un ammontare complessivo di euro 26.880,00 (inclusivo di interessi e spese);
‒ non avendo pagato tutte le rate, la mutuataria restava debitrice della somma di euro 15.360,85, alla data della risoluzione del contratto;
1 ‒ la AG DU s.p.a. cedeva il credito alla con atto stipulato Controparte_3 in data 10.12.2013;
‒ la cedeva il credito alla Banca Ifis s.p.a., con atto stipulato in Controparte_3 data 30.11.2015;
‒ la Banca Ifis s.p.a. cedeva il credito alla con atto stipulato in data Controparte_2
13.12.2016;
‒ il debito ammontava, alla data del 31.12.2016, ad euro 16.213,62, di cui euro
13.978,21 per capitale, a cui si sarebbero dovuti aggiungere gli ulteriori interessi, a far data dalla cessione.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo: Parte_1
‒ l'insussistenza della titolarità del credito;
‒ la prescrizione del diritto;
‒ l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, per mancata indicazione del
«regime finanziario» e per mancata allegazione del piano di rimborso;
‒ il superamento del tasso-soglia usurario, per quanto attiene agli interessi moratori.
La costituitasi nella qualità di procuratrice Controparte_1 speciale della ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
L'opposizione è fondata.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma
4).
In base all'art. 4, comma 1, della legge n. 130/99, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa ‒ relativa alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti» (art. 1) ‒ «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario».
In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
2 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23; in senso conforme, Cass. n. 21279/25).
L'analisi sistematica è così svolta nella pronuncia: «ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.», «trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata», qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la cessione e qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la relativa notificazione;
«una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto» (sul punto, v. Cass.
n. 22151/19); la notizia della cessione è del tutto estranea «al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, «ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr., altresì, Cass. n.
24798/20; in senso analogo, Cass. n. 5857/22).
Relativamente al regime probatorio, dalle analisi sistematiche deriva:
a) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma», così che «la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito»;
b) opera, certamente, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta «la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
3 operazione di cessione di crediti individuabili in blocco».
E allora, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, «può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco», in modo che, «solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessario produrre il contratto o i suoi
«allegati» ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia «in altro modo».
E anche quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione, se di regola il contratto deve essere provato, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
«unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».
In quest'ottica, la giurisprudenza ha valorizzato, come elementi presuntivi atti a provare la cessione e l'inclusione al suo interno del credito oggetto di controversia:
l'avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di questa e della società cessionaria (Cass. n. 17944/23); ancora, l'avviso della cessione ‒ contratto a forma libera, la cui prova non è limitata a specifici mezzi ‒ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando rechi «l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza
4 incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. n. 4277/23; in senso analogo, Cass. n.
25547/25; Cass. n. 13289/24); gli atti difensivi del cedente, non i contrasto con la domanda o la posizione del cessionario (Cass. n. 5997/06); altri elementi e altri modi, non tipizzati, quali ad esempio: la dichiarazione del cedente, di cui il cessionario abbia dato notizia al debitore ceduto (Cass. n. 10200/21, in motivazione); il possesso del «titolo esecutivo», a cui è annessa la portata di «un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/21, in motivazione), a cui può essere equiparato il possesso del documento contrattuale e degli eventuali allegati o di atti correlati (ad es., estratti conto, diffide).
La giurisprudenza di merito si è uniformata a questi principi (cfr. App. Messina 20 gennaio 2025, n. 32; App. Ancona 17 ottobre 2024, n. 1498; Trib. Milano 25 settembre
2024, n. 8298, che ha ritenuto provata la cessione tramite l'avviso pubblicato, che individuava l'oggetto della cessione in crediti (per capitale, interessi, spese e accessori in genere) sorti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti stipulati con persone fisiche e persone giuridiche in un determinato intervallo temporale, con la precisazione che i rapporti erano “deteriorati”; Trib. Termini Imerese 18 settembre 2024,
n. 1290, su un caso in cui la prova della cessione era esclusa;
App. Palermo 5 ottobre
2023, n. 1701).
Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n.
4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99.
Passando ad esaminare il caso, va rilevato: nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale risultano specificati i criteri di inclusione tra i crediti ceduti;
i criteri non sono tra loro alternativi, ma cumulativi, perché nel contratto i crediti ceduti sono individuati in quelli che soddisfacevano «tutti i seguenti criteri»: l'aggettivo “tutti”, senza limitazione
5 (eventuale) ad “alcuni” o anche a “singoli” criteri, evidenzia la portata della clausola;
uno dei criteri di individuazione (gli altri non hanno incidenza) è che fosse «stata dichiarata da parte di AG DU s.p.a. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine» nell'intervallo «tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso)».
È prodotto anche il contratto di cessione, stipulato dalla AG DU s.p.a. (già
AG s.p.a.: il codice fiscale delle società, quale risulta dai documenti agli atti, è lo stesso) con la in data 10.12.2013: ma non ne emergono elementi atti ad Controparte_3 includere ‒ in ipotesi ‒ il credito controverso (svariate parti del documento sono annerite, peraltro).
Nell'estratto conto formato dalla stessa AG DU s.p.a., la cedente titolare originaria del credito ‒ perciò il documento è di rilevanza decisiva ‒, è indicato che la
“decadenza dal beneficio del termine” era avvenuta in data 29.8.2012 (riportato nella prima pagina, con il prospetto sintetico, e nell'elenco con le singole operazioni), quindi dopo l'intervallo previsto nell'atto di cessione (per quanto risulta dall'estratto pubblicato, prodotto in forma incompleta, peraltro) come fattore di individuazione del “blocco” dei crediti ceduti.
Sulla portata oggettiva dell'atto di cessione non possono prevalere, ovviamente, documenti esterni, quali un elenco con i crediti che sarebbero stati ceduti, privo di qualunque formalità e di elementi intrinseci per cui lo si possa ritenere ‒ in ipotesi ‒ integrativo, sul piano degli effetti sostanziali, del contenuto di quell'atto.
Sull'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo (prestito) alla data del 29.8.2012
‒ è il caso di osservare ‒ non c'è contrasto alcuno tra le parti.
È evidente, allora, che il credito controverso non era incluso nell'ambito della cessione di crediti individuabili in blocco stipulato dalla con la AG Controparte_3
DU s.p.a., in base proprio ad uno dei criteri di individuazione pattuiti dalle parti: la risoluzione del contratto intervenuta fino al 28.7.212.
Se manca la prova della prima alienazione, ed anzi essendo emerso che il credito controverso non era incluso nella cessione, è logico che tutte le alienazioni successive sono irrilevanti: non è provata, perciò, la titolarità attiva del credito in capo alla convenuta opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(revoca in cui è insito il rigetto della domanda avanzata in via monitoria).
6 Le altre questioni sono, logicamente, superate e assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase (fase di studio: 800,00; fase introduttiva: 600,00; fase decisionale: 1.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n.
875/2023, emesso dal Tribunale di Messina il 1° agosto 2023;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attrice opponente le spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 2.600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4073/2023 R.G., Oggetto: Mutuo proposta da
( ), difesa dall'avv. Giovanni Scavello, Parte_1 C.F._1
‒ attrice opponente contro
( , nella qualità di procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale della ( ), difesa dall'avv. Elena Frascino, Controparte_2 P.IVA_2
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della che ha agito nella qualità di Controparte_1 procuratrice speciale della il Tribunale di Messina, con il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 875/2023, depositato il 1° agosto 2023, ha intimato a di Parte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 16.213,62, oltre interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
‒ la AG s.p.a. aveva concesso a , in base al contratto stipulato in Parte_1 data 29.10.2008 (rapporto identificato dal n. 15106385.6), un prestito di euro 15.000,00
(somma netta, esclusi interessi e costi), da rimborsare in 120 rate mensili ciascuna di euro
224,00, per un ammontare complessivo di euro 26.880,00 (inclusivo di interessi e spese);
‒ non avendo pagato tutte le rate, la mutuataria restava debitrice della somma di euro 15.360,85, alla data della risoluzione del contratto;
1 ‒ la AG DU s.p.a. cedeva il credito alla con atto stipulato Controparte_3 in data 10.12.2013;
‒ la cedeva il credito alla Banca Ifis s.p.a., con atto stipulato in Controparte_3 data 30.11.2015;
‒ la Banca Ifis s.p.a. cedeva il credito alla con atto stipulato in data Controparte_2
13.12.2016;
‒ il debito ammontava, alla data del 31.12.2016, ad euro 16.213,62, di cui euro
13.978,21 per capitale, a cui si sarebbero dovuti aggiungere gli ulteriori interessi, a far data dalla cessione.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo: Parte_1
‒ l'insussistenza della titolarità del credito;
‒ la prescrizione del diritto;
‒ l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, per mancata indicazione del
«regime finanziario» e per mancata allegazione del piano di rimborso;
‒ il superamento del tasso-soglia usurario, per quanto attiene agli interessi moratori.
La costituitasi nella qualità di procuratrice Controparte_1 speciale della ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
L'opposizione è fondata.
L'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, in materia di cessione di rapporti giuridici (anche di crediti, perciò) «individuabili in blocco», che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2), che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 3) e che nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. (comma
4).
In base all'art. 4, comma 1, della legge n. 130/99, alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge stessa ‒ relativa alle «operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti» (art. 1) ‒ «si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario».
In linea generale, in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n.
2 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la detta notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (così, Cass. n. 17944/23; in senso conforme, Cass. n. 21279/25).
L'analisi sistematica è così svolta nella pronuncia: «ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.», «trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata», qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la cessione e qualunque sia la forma in cui sia avvenuta la relativa notificazione;
«una cosa
è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto» (sul punto, v. Cass.
n. 22151/19); la notizia della cessione è del tutto estranea «al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»; il soggetto che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, «ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr., altresì, Cass. n.
24798/20; in senso analogo, Cass. n. 5857/22).
Relativamente al regime probatorio, dalle analisi sistematiche deriva:
a) «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma», così che «la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito»;
b) opera, certamente, il principio di non contestazione;
c) va sempre distinta «la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una
3 operazione di cessione di crediti individuabili in blocco».
E allora, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, «può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato: il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione
(più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale «possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco», in modo che, «solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessario produrre il contratto o i suoi
«allegati» ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia «in altro modo».
E anche quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (o dei vari contratti) di cessione, se di regola il contratto deve essere provato, ciò non esclude che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
«unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione».
In quest'ottica, la giurisprudenza ha valorizzato, come elementi presuntivi atti a provare la cessione e l'inclusione al suo interno del credito oggetto di controversia:
l'avviso pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di questa e della società cessionaria (Cass. n. 17944/23); ancora, l'avviso della cessione ‒ contratto a forma libera, la cui prova non è limitata a specifici mezzi ‒ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quando rechi «l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza
4 incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Cass. n. 4277/23; in senso analogo, Cass. n.
25547/25; Cass. n. 13289/24); gli atti difensivi del cedente, non i contrasto con la domanda o la posizione del cessionario (Cass. n. 5997/06); altri elementi e altri modi, non tipizzati, quali ad esempio: la dichiarazione del cedente, di cui il cessionario abbia dato notizia al debitore ceduto (Cass. n. 10200/21, in motivazione); il possesso del «titolo esecutivo», a cui è annessa la portata di «un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/21, in motivazione), a cui può essere equiparato il possesso del documento contrattuale e degli eventuali allegati o di atti correlati (ad es., estratti conto, diffide).
La giurisprudenza di merito si è uniformata a questi principi (cfr. App. Messina 20 gennaio 2025, n. 32; App. Ancona 17 ottobre 2024, n. 1498; Trib. Milano 25 settembre
2024, n. 8298, che ha ritenuto provata la cessione tramite l'avviso pubblicato, che individuava l'oggetto della cessione in crediti (per capitale, interessi, spese e accessori in genere) sorti da contratti di mutuo, apertura di credito e finanziamenti stipulati con persone fisiche e persone giuridiche in un determinato intervallo temporale, con la precisazione che i rapporti erano “deteriorati”; Trib. Termini Imerese 18 settembre 2024,
n. 1290, su un caso in cui la prova della cessione era esclusa;
App. Palermo 5 ottobre
2023, n. 1701).
Più nello specifico, «la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze» (Cass. n.
4277/23, la quale ha affermato che resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini indicati, dell'avviso, mediante un accertamento di fatto non criticabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
Il principio, elaborato per la cessione di crediti in blocco, è applicabile, con adattamenti, anche alla cessione di crediti regolata dalla legge n. 130/99.
Passando ad esaminare il caso, va rilevato: nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale risultano specificati i criteri di inclusione tra i crediti ceduti;
i criteri non sono tra loro alternativi, ma cumulativi, perché nel contratto i crediti ceduti sono individuati in quelli che soddisfacevano «tutti i seguenti criteri»: l'aggettivo “tutti”, senza limitazione
5 (eventuale) ad “alcuni” o anche a “singoli” criteri, evidenzia la portata della clausola;
uno dei criteri di individuazione (gli altri non hanno incidenza) è che fosse «stata dichiarata da parte di AG DU s.p.a. la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine» nell'intervallo «tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso)».
È prodotto anche il contratto di cessione, stipulato dalla AG DU s.p.a. (già
AG s.p.a.: il codice fiscale delle società, quale risulta dai documenti agli atti, è lo stesso) con la in data 10.12.2013: ma non ne emergono elementi atti ad Controparte_3 includere ‒ in ipotesi ‒ il credito controverso (svariate parti del documento sono annerite, peraltro).
Nell'estratto conto formato dalla stessa AG DU s.p.a., la cedente titolare originaria del credito ‒ perciò il documento è di rilevanza decisiva ‒, è indicato che la
“decadenza dal beneficio del termine” era avvenuta in data 29.8.2012 (riportato nella prima pagina, con il prospetto sintetico, e nell'elenco con le singole operazioni), quindi dopo l'intervallo previsto nell'atto di cessione (per quanto risulta dall'estratto pubblicato, prodotto in forma incompleta, peraltro) come fattore di individuazione del “blocco” dei crediti ceduti.
Sulla portata oggettiva dell'atto di cessione non possono prevalere, ovviamente, documenti esterni, quali un elenco con i crediti che sarebbero stati ceduti, privo di qualunque formalità e di elementi intrinseci per cui lo si possa ritenere ‒ in ipotesi ‒ integrativo, sul piano degli effetti sostanziali, del contenuto di quell'atto.
Sull'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo (prestito) alla data del 29.8.2012
‒ è il caso di osservare ‒ non c'è contrasto alcuno tra le parti.
È evidente, allora, che il credito controverso non era incluso nell'ambito della cessione di crediti individuabili in blocco stipulato dalla con la AG Controparte_3
DU s.p.a., in base proprio ad uno dei criteri di individuazione pattuiti dalle parti: la risoluzione del contratto intervenuta fino al 28.7.212.
Se manca la prova della prima alienazione, ed anzi essendo emerso che il credito controverso non era incluso nella cessione, è logico che tutte le alienazioni successive sono irrilevanti: non è provata, perciò, la titolarità attiva del credito in capo alla convenuta opposta.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(revoca in cui è insito il rigetto della domanda avanzata in via monitoria).
6 Le altre questioni sono, logicamente, superate e assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase (fase di studio: 800,00; fase introduttiva: 600,00; fase decisionale: 1.200,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n.
875/2023, emesso dal Tribunale di Messina il 1° agosto 2023;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attrice opponente le spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 2.600,00 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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