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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12279 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. MENNA MASSIMO elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in
-RICORRENTE - contro
con l'Avv. Controparte_1
DE NI LA AR elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro
– chiedendo Controparte_2 al Tribunale:
“Nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa vantata dall' nei confronti di CP_3 Pt_1
a titolo di contributi già versati da EC e di sanzioni civili e somme
[...] aggiuntive calcolate su di essi, in relazione ai fatti tutti dedotti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-MI-0002409 DEL 22/07/2024, emesso dall'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Milano;
Accertare e dichiarare che ha versato i maggiori Parte_1 contributi accertati nel verbale unico emarginato in oggetto, rispetto a quelli versati da EC, con relative sanzioni civili e interessi di mora e che, pertanto, null'altro deve all' in relazione ai fatti oggetto Parte_1 CP_3 di accertamento con il predetto verbale unico;
Con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.
Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
contestando in fatto o in diritto la avversa pretesa.
[...]
Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto di aver risolto in via amministrativa la questione sottesa al giudizio, con rideterminazione delle pretese e trasferimento dei flussi e conseguente pagamento del residuo credito da parte della società.
Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che non residuano ulteriori questioni oggetto di controversia.
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, le parti ne hanno congiuntamente chiesto la compensazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da con l'Avv. MENNA MASSIMO elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo Studio del difensore in
-RICORRENTE - contro
con l'Avv. Controparte_1
DE NI LA AR elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 24/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro
– chiedendo Controparte_2 al Tribunale:
“Nel merito: Accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e/o l'illegittimità della pretesa vantata dall' nei confronti di CP_3 Pt_1
a titolo di contributi già versati da EC e di sanzioni civili e somme
[...] aggiuntive calcolate su di essi, in relazione ai fatti tutti dedotti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-MI-0002409 DEL 22/07/2024, emesso dall'Ispettorato del Lavoro dell'Area Metropolitana di Milano;
Accertare e dichiarare che ha versato i maggiori Parte_1 contributi accertati nel verbale unico emarginato in oggetto, rispetto a quelli versati da EC, con relative sanzioni civili e interessi di mora e che, pertanto, null'altro deve all' in relazione ai fatti oggetto Parte_1 CP_3 di accertamento con il predetto verbale unico;
Con vittoria di spese di lite e compensi di avvocato, oltre accessori di legge”.
Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
contestando in fatto o in diritto la avversa pretesa.
[...]
Nelle more del giudizio le parti hanno dato atto di aver risolto in via amministrativa la questione sottesa al giudizio, con rideterminazione delle pretese e trasferimento dei flussi e conseguente pagamento del residuo credito da parte della società.
Le parti hanno chiesto, pertanto, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, provvedimento che deve senz'altro essere adottato considerato che non residuano ulteriori questioni oggetto di controversia.
Per quel che attiene alla regolazione delle spese di lite, le parti ne hanno congiuntamente chiesto la compensazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 05/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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