Articolo 21 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 20Articolo 22
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22 febbraio 2003
Art. 21. (Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno) 1. All' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall' articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e' sostituito dal seguente:
"E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".
Note all' art. 21:
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532 reca: "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell' articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 ".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. E' fatto salvo quanto previsto dall' articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 ".
- Si riporta il testo dell' art. 10 della legge 25/1955 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di pianificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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