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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Monica Montante Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. R.G.
12793/2022 promosso
DA
, nato in [...] l'[...], (avv. Raneli Parte_1
Angelo);
– ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
;
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 D.lgs. n. 25/08 e art. 737
c.p.c.
Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale
DECRETO
1.Con ricorso ex artt. 35 D.lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c., depositato il
07/10/2023, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il prov- vedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconosci- mento della Protezione Internazionale di (prot. 470/22) del CP_1
05/09/2022, notificato all'interessato in data 14/09/2022.
In particolare, con provvedimento del 03/06/2014, la predetta aveva già rigettato la domanda di protezione interna- CP_1
zionale, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria;
contro tale provvedimento, il medesimo ricorrente presentava ricorso al
Tribunale di Palermo che veniva rigettato con provvedimento del
02/03/2017 (R.G. 13134/2014).
Successivamente, la Questura rigettava la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (in seguito al parere negativo reso dalla
Commissione in data 01/08/2019), contro il quale il richiedente proponeva nuovamente ricorso giudiziario.
In data 10/12/2021, nelle more del superiore giudizio,
[...]
ha, quindi, presentato una nuova domanda di ricono- Per_1
scimento della protezione internazionale ed è stato nuovamente ascoltato dalla di in data Controparte_1 CP_1
02/09/2022.
Con l'odierno ricorso, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla chiedendo il riconoscimen- CP_1
to della protezione sussidiaria o, in via subordinata, della protezio-
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale ne complementare, in ragione della situazione in cui versa il Paese
d'origine.
La si è costituita in giudizio trasmet- Controparte_1
tendo la documentazione prevista dall'art. 35 bis, comma 8, D.lgs. n.
25/08, richiamando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Nel corso del procedimento, all'udienza del 30/01/2024, si è pro- ceduto allo svolgimento di una nuova audizione.
**********
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sussistano i pre- supposti per il riconoscimento della protezione internazionale in fa- vore del ricorrente, sotto forma di status di rifugiato, condividendo- si le valutazioni all'uopo espresse dalla nel provve- CP_1
dimento impugnato.
Al riguardo va osservato che il ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Controparte_1
di Palermo ha affermato:
[...]
- di aver fatto rientro in Guinea nel gennaio 2019 per visitare la famiglia, convinto del miglioramento della situazione socio-politica del paese. Durante la sua permanenza, tuttavia, avrebbe preso parte a una manifestazione a Banbeto per chiedere libere elezioni, stante le nuove tensioni politiche. Durante il corteo, ci sarebbero stati degli scontri con le forze dell'ordine, le quali lo avrebbero arrestato, in- sieme ad altri manifestanti. Egli avrebbe trascorso due settimane in carcere, durante le quali sarebbe stato torturato, per poi essere rila-
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale sciato su intermediazione della madre. La donna, infatti, avrebbe sfruttato una propria conoscenza nella prigione, pagando una somma perché fosse liberato;
- di avere deciso, alla luce della situazione, di rientrare anticipa- tamente in Italia, dopo circa due mesi di permanenza nel paese di origine;
- di avere lavorato come bracciante agricolo in Italia, quasi sem- pre in assenza di contratto, e di non avere avuto modo di fare for- mazione se non di recente;
- di temere per la propria incolumità, in caso di rimpatrio, in con- siderazione della situazione di insicurezza in Guinea (cfr. verbale di audizione).
In occasione dell'audizione svoltasi innanzi al Tribunale di Pa- lermo, ha dichiarato:
“Provengo dalla Guinea Conakri e sono arrivato in Italia nel 2013; avevo ottenuto la protezione umanitaria dalla Controparte_1
per la situazione politica allora esistente nel mio paese.
Nel 2019 sono tornato in Guinea ma lì sono stato arrestato per motivi politici e trattenuto per circa due settimane, allora sono tornato in Italia dove ho chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, che mi è stato rifiuta- to.
Ho quindi fatto nuovamente richiesta di protezione internazionale, ma la domanda reiterata, non dichiarata inammissibile, è stata rigettata.
Parlo discretamente l'italiano ma mi esprimo meglio nella mia lingua.
Nel periodo in cui sono stato in Italia ho trovato dei brevi lavoretti ma
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale senza contratto, ho studiato conseguendo il diploma di scuola media ed at- tualmente frequento la scuola superiore presso un Istituto agrario a Parti- nico.
Inoltre frequento la scuola guida.
In salute sto bene a parte un problema dermatologico alla testa” (cfr. verbale di udienza del 30/01/2024).
Ora, in punto di credibilità l'autorità amministrativa ha ritenuto che:
- “Le dichiarazioni del richiedente sono sempre estremamente vaghe e generiche e stereotipate, senza che egli sia in grado, anche quando stimolato da apposite domande, a fornire dettagli, nonostante la gravità dei presunti fatti. Ciò riguarda sia le vicende del rientro in Guinea nel 2019, sia, più specificamente, i fatti della manifestazione, così come le presunte torture subite durante le due settimane di prigionia”;
- “non appare verosimile che il richiedente, pur se consapevole di essere ancora ricercato per le manifestazioni del 2009 (questione peraltro confuta- ta in prima istanza, tanto in sede amministrativa, quanto giurisdizionale), abbia deciso di prendere parte a nuove manifestazioni dello stesso tenore, in ragione del proprio spirito patriottico e di rivendicazione dei principi de- mocratici”;
- “Su un piano di maggiore dettaglio, inoltre, il richiedente, mentre in fase di formalizzazione della domanda afferma che la manifestazione si sa- rebbe tenuta a febbraio 2019, in audizione riferisce che essa sarebbe occorsa in gennaio e che il 02/02/2019 avrebbe lasciato nuovamente la Guinea”;
- “Ancora, non appare credibile che egli, dopo aver subito gravi torture
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale durante la prigionia, sarebbe poi stato rilasciato agilmente grazie all'in- termediazione della madre. Peraltro, al riguardo, egli non è in grado di chiarire per quale ragione avrebbe comunque, a quel punto, sentito il biso- gno di lasciare il paese” (cfr. provvedimento impugnato).
Orbene, a fronte del suddetto giudizio di non credibilità, il ricor- rente non ha prodotto né allegato alcun elemento idoneo a confuta- re tale valutazione.
I superiori rilievi non sono stati superati neppure in sede di rin- novata audizione innanzi a questo Tribunale, in occasione della quale il richiedente ha ribadito quanto già dichiarato alla Commis- sione territoriale di . CP_1
Il richiedente, infatti, si è limitato solo ad affermare genericamen- te di essere stato arrestato per motivi politici e di essere stato tratte- nuto in prigione per due settimane.
Va, pertanto, confermata l'esclusione dei presupposti per ottene- re il riconoscimento dello status di rifugiato, peraltro neppure invo- cato in ricorso.
3.Non sussistono, poi, le condizioni per l'accoglimento della do- manda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al Capo
IV del D.lgs. n. 251/07, non potendosi nella specie ravvisare un pe- ricolo di “danno grave” nell'accezione delineata dall'art. 14 del testo normativo dianzi ricordato.
Come è noto, a mente dell'art. 2 del D.lgs. n. 251/07, è ammissibi- le alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale sussistano fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel Pae- se d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave dan- no e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto Paese.
Sono peraltro considerati danni gravi ai sensi del citato art. 14: “a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o al- tra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richie- dente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita
o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situa- zioni di conflitto armato interno o internazionale”.
In relazione a quest'ultima ipotesi, è opportuno rammentare che, in forza del punto 35 della direttiva 2011/95/UE, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese, di norma non costituiscono di per sé una minaccia indivi- duale da definirsi come danno grave.
Come pure allora chiarito dalla Corte di Giustizia europea con le sentenze Diakitè ed Elgafaji, rispettivamente del 30/01/2014 e del
17/02/2009, ai fini dell'applicazione di tale disposizione l'esistenza di un conflitto armato interno può ritenersi in atto solo allorché le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati, o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro (così
CGUE Diakitè del 30/01/2014, punto 35).
Orbene, alla luce di quanto esposto, si ritiene corretta la decisione assunta dalla in ordine al Controparte_1
mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale Nel caso in esame, invero, va esclusa la sussistenza delle condi- zioni di cui ai punti a) e b) del citato art. 14, in relazione alle quali – alla luce di quanto sopra esposto - nessun concreto ed attuale ri- schio è ravvisabile.
Del pari infondate sono le argomentazioni espresse nel ricorso al fine di ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base delle condizioni sociopolitiche della Guinea.
Invero, relativamente ai presupposti di cui alla lettera c) del citato art. 14, dall'analisi delle fonti consultate emerge che la Guinea non è ad oggi caratterizzata da alcun conflitto armato interno.
Si osserva, al riguardo, nel corso degli anni 2019 e 2020 si è regi- strata in Guinea una crescente opposizione al progetto del fronte presidenziale di modificare la costituzione e consentire al Presidente
ON di candidarsi per il terzo mandato ed un progressivo incre- mento della repressione violenta dell'opposizione, con numerosi ar- resti di persone di spicco dei partiti di opposizione e uccisione e fe- rimenti di persone nel corso degli scontri tra manifestanti e polizia svoltisi in vista del referendum costituzionale del marzo 2020 e delle elezioni presidenziali dell'ottobre 2020. Detti scontri, tuttavia, non hanno riguardato l'intera Guinea, essendosi concentrati nella capita- le Conakry (cfr. il report annuale sui diritti umani in Guinea nel
2019 dell'Human Rights Watch pubblicato il 14.01.2020; report sui diritti umani nel 2019 di dell'8 aprile 2020; Controparte_2
: Guinea: Violence During Referen- Controparte_3
dum, 10 April 2020; report annuale sui diritti umani in Guinea nel
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale 2020 dell'Human Rights Watch pubblicato il 13.01.2021; US De- partment of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practi- ces: Guinea, 30 March 2021, tutti su www.ecoi.net).
A seguito delle elezioni dell'ottobre 2020, in occasione del quale il presidente era stato eletto per il suo terzo mandato, sono ini- Per_2
ziati scontri tra i manifestanti a supporto di e le forze di poli- Pt_2
zia. L'opposizione aveva, invero, accusato di brogli elettorali Per_2
al fine di evitare che vincesse (cfr. , Ten killed in Pt_2 CP_4
Guinea's post-election violence, 21 Ottobre 2020). https://www.aljazeera.com/news/2020/10/21/three-people-
Cont killed-in-guinea-post-election-violence; , Controparte_6
'poll re-sults fraud', 21 ottobre 2020
[...]
https://www.bbc.com/news/topics/cmj34zmwm72t/guinea).
Tale clima di violenza in ogni caso era riferibile al predetto pe- riodo elettorale e non risulta essere più attuale, non risultando dalle fonti consultate alcuna attuale situazione di conflitto armato o vio- lenza indiscriminata in Guinea, neppure a seguito del colpo di stato verificatosi il 5 settembre 2021 a seguito del quale è stato deposto il
Presidente sostituito dal capo delle forze speciali guineane, Per_3
che sta ricoprendo il ruolo di presidente di Persona_4
transizione. Si osserva, in proposito, che il governo militare della
Guinea ha presentato una “carta della transizione” con l'obiettivo dichiarato di riportare il Paese ad un governo civile, prevedendo la stesura di una nuova Costituzione e lo svolgimento di elezioni “li- bere, democratiche e trasparenti”. Nel Novembre 2021, inoltre, la
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale giunta presieduta da ha dichiarato che l'ex presidente Per_4
arrestato a seguito del colpo di Stato, è stato riportato Persona_5
a casa da sua moglie a Conakry (cfr. https://www.sicurezzainternazionale.com/nazioni/guinea/; Rela- zione annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2021-Guinea,
Human Right Watch, 13 gennaio 2022; Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel 2022, , 27 marzo 2023; su Controparte_2
www.ecoi.net).
In Guinea, in particolare, ad oggi si registrano sporadici disordini causati per lo più dall'insofferenza della società nei confronti del governo, quindi ad esempio lamentele per la fornitura di servizi e infrastrutture e da tensioni etnopolitiche, soprattutto durante i pe- riodi elettorali (Crisis 24, Guinea Country Report, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/guinea).
Non vi è menzione, comunque, di forti episodi violenti che ab- biano minato alla sicurezza dello Stato dopo l'ultimo colpo di stato, circostanza che trova conferma anche nell'ultimo avviso pubblicato in data 8 novembre 2023 sul sito “viaggia sicuri” del Ministero degli
Affari Esteri.
A livello generale, inoltre, la Guinea non è più interessata da flus- si di uscita dal Paese, ma solamente in entrata, in particolare di un massiccio numero di cittadini senegalesi (UNHCR – UN High
Commissioner for Ref-ugees: Fact Sheet;
West and Central Africa;
February 2022, 28 February 2022,
- 10 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale https://www. et/en/file/local/2069350/Regional+factsheet+ CP_7
2022.pdf). Email_1
Alla luce di quanto esposto, non può quindi attualmente predi- carsi, con riferimento alla situazione del Paese di origine, la sussi- stenza di un'ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un'estensione territoriale e da un livello di vio- lenza indiscriminato tali da porre in ogni caso a rischio l'incolumità personale del ricorrente medesimo, sia pur a prescindere dalla pro- va dell'esistenza di una minaccia personale nei confronti di quest'ultimo, con conseguente esclusione dei presupposti per il ri- conoscimento della protezione sussidiaria.
Va, quindi, esclusa pure la sussistenza dei requisiti per il ricono- scimento della protezione sussidiaria.
4. Quanto, infine, alla domanda diretta a ottenere la protezione complementare, alla luce della normativa ratione temporis applicabile
(che insieme alle altre forme di protezione esaminate dà piena at- tuazione al diritto di asilo, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di residua diretta applicabilità dell'art. 10, comma 3, Cost.), sussistono i requisiti per il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 32, comma
3, del D.lgs. n. 25/2008, come oggi modificato dal D.L. n. 130/2020 conv. in L. n. 173/2020.
Infatti, ai sensi del vigente art. 32, commi 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione interna- zionale da parte della , il cui provvedimen- Controparte_1
- 11 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale to è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa
(e, conseguentemente al Tribunale in sede di opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti per l'eventuale trasmissione degli at- ti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale”, la quale ha preso il posto della precedente pro- tezione umanitaria.
Ciò premesso, nel caso in esame sussistono i presupposti di cui al citato art. 19, commi 1 e 1.1., come modificato dal recente D.L. n.
130/2020, conv. in L. 173/2020.
Si ritiene, infatti, che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e fami- liare dello stesso, il quale ha qui avviato un proficuo percorso di in- tegrazione.
E, invero, il ricorrente ha documentato di essersi attivato per in- tegrarsi nel tessuto economico e sociale nazionale dimostrando di avere stipulato: un rapporto di lavoro a tempo determinato (dal
05/07/2024 al 31/07/2024) alle dipendenze di “Benessere
[...]
, con sede in Nicosia (EN), con la quali- Controparte_8
fica di bracciante agricolo;
un rapporto di lavora a tempo determi-
Con nato (dal 24/10/2024 al 15/11/2024), alle dipendenze di “
[...]
” con sede in IN (PA), con la qualifica di bracciante CP_9
agricolo; un rapporto di tirocinio (dall'1/11/2022 al 30/04/2023), alle dipendenze di “ Controparte_10
, con sede in IN (PA), con la qualifica di ortofrutti-
[...]
coltore (cfr. comunicazioni obbligatorie Unilav, CU 2024 contratto
- 12 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale di tirocinio, in atti).
Lo stesso ha poi dimostrato di avere conseguito il diploma di li- cenza conclusiva del primo ciclo di istruzione in data 23/06/2023, presso il CPIA “Nelson Mandela” di e risulta essere iscritto CP_1
all'I.I.S. “Danilo Dolci” di IN (PA) (cfr. documentazione in at- ti)
Parte ricorrente, inoltre, risulta essersi iscritto presso un'autoscuola per il conseguimento della patente di categoria B, di frequentare l'IPSAAR “Danilo Dolci” di IN (PA) e di avere partecipato a un corso di formazione per i lavoratori - rischio medio
(cfr. documentazione in atti).
Occorre, altresì, considerare le condizioni di salute del ricorrente, anche collegate alle esperienze traumatiche subite, quali emergono dalla documentazione medica prodotta.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca ormai dal proprio Paese di origine da molti anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un paese di origine allo stato con- trassegnato da una complessiva situazione di conclamata crisi eco- nomica e sociale, ove il ricorrente è privo di riferimenti economici
(cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza per sé e la propria famiglia e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
- 13 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricor- rente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, può predicarsi la sussistenza dei presupposti per il conseguimento da parte di quest'ultimo di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Il Parziale accoglimento del ricorso induce a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- accerta il diritto alla protezione speciale in favore del ricorrente, con conseguente trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente prov- vedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 13/2/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale dal Presidente dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del
d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche san- cite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 14 - Tribunale di Palermo Sezione specializzata per la protezione internazionale