Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00570/2024 REG.RIC.
N. 00239/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 570 del 2024, proposto da:
TO EL AS, PP TO ER OS, IE LO OS, CH NA OS, NI AR, SQ AS, IT AR e NA OS, rappresentati e difesi dagli avvocati Bettino Arru e IT Asara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- R.F.I. S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
- Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2025, proposto da:
AN AS, NG RI AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Bettino Arru, IT Asara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- R.F.I. S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
- Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
quanto al ricorso n. 570 del 2024:
- dell’Ordinanza 1 giugno 2024, n. 50, notificata il 19 giugno 2024, avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili siti in Comune di Olbia di proprietà dei ricorrenti; - di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque relativi al procedimento amministrativo di cui alla Conferenza di Servizi conclusa con determinazione del 13 ottobre 2023;
quanto al ricorso n. 239 del 2025:
- dell’Ordinanza 1 giugno 2024, n. 50, avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili siti in Comune di Olbia di proprietà delle ricorrenti;
- di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque relativi al procedimento amministrativo di cui alla Conferenza di Servizi conclusa con determinazione del 13.10.2023, con particolare riferimento all’ordinanza 8 novembre 2024, n. 113 e alla Dichiarazione di Pubblica Utilità, mai notificati né comunque portati a conoscenza delle ricorrenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.F.I. S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 2 novembre 2022 R.F.I. S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana (da qui in poi soltanto FI), in qualità di concessionario per lo svolgimento della relativa procedura ablatoria, ha chiesto ai competenti organi ministeriali la valutazione dell’assoggettabilità a verifica preventiva dell’interesse archeologico di un Progetto di fattibilità tecnico-economica, in parte finanziato con risorse del P.N.R.R., avente a oggetto la realizzazione di un collegamento ferroviario di circa 3,4 km. tra la stazione di Olbia-Terranova e l’Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda, ove è prevista la realizzazione di una stazione ferroviaria, nonché un nuovo collegamento con la linea esistente in direzione sud verso Chilivani/Macomer.
In data 27 febbraio 2023 è stato data su L’Unione DA e su Il Corriere della Sera comunicazione dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo ablatorio, con la precisazione che la determinazione conclusiva della relativa conferenza di servizi avrebbe prodotto gli effetti giuridici propri dell’approvazione del progetto definitivo e del conseguente vincolo espropriativo sui terreni di proprietà privata interessati dall’intervento.
I signori AS TO EL, OS PP TO ER, IG IE LO, OS CH NA, AR NI, AS SQ, AR IT e OS NA, proprietari di alcuni dei terreni interessati e odierni ricorrenti, hanno presentato osservazioni del seguente tenore: “Le ditte intestatarie segnalano la presenza nelle aree di loro proprietà di attività economiche, fabbricati ed altre opere edili pertinenziali agli stessi e pertanto propongono due soluzioni alternative alla viabilità di progetto. La prima prevede l’adeguamento della strada esistente mentre la seconda di realizzare la nuova viabilità nelle aree libere adiacenti ed in gran parte di proprietà del Comune di Olbia come rappresentato negli elaborati grafici allegati all’osservazione presentata. Le ditte segnalano, infine, che tali proposte progettuali sono state condivise con gli uffici tecnici comunali”.
Tali osservazioni, unitamente a quelle formulate da altri proprietari, sono state oggetto di istruttoria, i cui risultati sono stati poi condensati in apposita Relazione della stessa in data 20 aprile 2023, poi esaminata a verbale della Conferenza di Servizi, la quale ha approvato il progetto con determinazione del 13 ottobre 2024, evidenziando, con specifico riferimento alle predette osservazioni, che “gli esiti della pubblicizzazione del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono contenuti nella Relazione istruttoria del 20 aprile 2023, cod RR09 00 E 43 IS AQ.00.0 0 001 A, redatta da Italferr S.p.A., nella quale si dà atto che sono pervenute n. 5 osservazioni da parte dei proprietari o di altri interessati, le quali sono state opportunamente istruite e controdedotte in apposito prospetto allegato alla Relazione di cui sopra” , nel quale testualmente si legge che “Il corridoio ipotizzato per entrambe le soluzioni 1 e 2 ricade in un’area soggetta ad allagamenti, in particolare dall’analisi del PAI vigente dal 2015 la stessa ricade in una zona a rischio elevato. Questo vincola una possibile viabilità ricadente in tale zona ad attestarsi almeno a +2.5m dalla quota del piano campagna per permettere l’inserimento di tombini di trasparenza. La viabilità deve garantire un minimo di 5 m. di franco libero tra il piano strada e l’opera ferroviaria: non è presente alcun passaggio sotto il viadotto ferroviario tale da rispettare tale condizione, considerando l’aumento di quota derivato dai vincoli idraulici. La soluzione, quindi, prevederebbe un innalzamento del piano ferro, il quale non risulterebbe compatibile con la galleria artificiale necessaria a sottopassare la SS597” .
Durante la conferenza di servizi tutte le Amministrazioni interessate hanno espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, in particolare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in concerto con il Ministero della Cultura (Decreto MASE-MiC) ed acquisiti i pareri 28 aprile 2023, n. 152, della Commissione Tecnica PNRRPNIEC e 17 maggio 2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR- con decreto 3 agosto 2023, n. 377, ha “ espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico ed economica “Collegamento ferroviario Olbia aeroporto (CUP: J31B21002470001)”, escludendo “ un’incidenza negativa e significativa dell’opera sul sito Natura 2000 a seguito della Valutazione di incidenza di livello I (Screening) senza necessità di procedere alla successiva fase di studio, e verificata la conformità del Piano di utilizzo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nel rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli nn. 2 e 3” .
Con ordinanza 1 giugno 2024, n. 50, FI ha disposto per la data dell’18 luglio 2024 l’occupazione d’urgenza e temporanea delle aree coinvolte nel progetto, individuate puntualmente nell’Elenco Ditte e nel Piano Particellare allegati.
Con il ricorso R.G. n. 570/2024, notificato in data 9 luglio 2024, i signori AS TO EL, OS PP TO ER, IG IE LO, OS CH NA, AR NI, AS SQ, AR IT e OS NA hanno chiesto l’annullamento della sopra citata ordinanza di occupazione d’urgenza, nonché di tutti gli altri atti della procedura ablatoria, sostenendo che la scelta dei loro terreni quale sede del nuovo tracciato ferroviario sia viziata da difetto di motivazione e istruttoria, nonché da palese irragionevolezza, non essendo state valutate le soluzioni alternative, altrettanto valide e meno pregiudizievoli, che gli stessi ricorrenti avevano segnalato in sede procedimentale.
Con separato ricorso R.G. n. 239/2025 anche i sig.ri AN AS e NG RI AR, qualificandosi ugualmente proprietari da fondi colpiti della sopra descritta procedura ablatoria, hanno impugnato i medesimi provvedimenti, deducendo censure corrispondenti a quelle oggetto del precedente ricorso, oltre a denunciare la violazione degli artt. 22 e 22-bis del d.p.r. n. 327/2001 per non avere mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva del procedimento ablatorio in discussione.
Si è costituita FI in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di competenza di questo Tribunale in favore del TAR Lazio – Roma, nonché l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso.
Si è, altresì, costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, opponendosi all’accoglimento dei gravami.
Alla camera di consiglio del 7 agosto 2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta con il ricorso R.G. n. 570/2024, l’esame della controversia è stato rinviato al merito.
Con memorie presentate in sede amministrativa il 16 gennaio 2025, tutti i ricorrenti hanno portato nuovamente all’attenzione di FI le già avanzate proposte progettuali alternative, contestando le argomentazioni che erano state addotte per respingerle ed evidenziando, in particolare, che il rischio idrogeologico caratterizzante le aree proposte sarebbe “oggi venuto meno a seguito dell'approvazione della variante al RAI, essendo stato rimosso il richiamato vincolo idrogeologico. In particolare tali motivazioni risultano superate e prive di fondamento dall'entrata in vigore della variante al PAI del territorio di Olbia, approvata con decreto del Presidente della Regione Sardegna n°152 del 19.12.2024, pubblicato sul BURAS del 2.1.2025. Hanno quindi acquistato nuova e maggiore rilevanza le alternative progettuali proposte in sede di partecipazione al procedimento. Peraltro, ai sopra citati ricorrenti si sono oggi aggiunte le signore AR NG RI e AN AS, le quali, benché presenti nell'elenco ditte da espropriare, a tutt'oggi non hanno mai ricevuto alcuna comunicazione e/o informativa da parte di R.F.I. Queste ultime segnalano che il nuovo svincolo stradale non rispetterebbe la distanza minima di 20 metri dai preesistenti fabbricati, come previsto dalla normativa vigente. La proposta progettuale dei miei Clienti dovrà quindi essere oggi riconsiderata, essendo più conveniente per un duplice ordine di motivi. 1°) Entrambe le proposte alternative (sottopasso nell'intersezione con la S.P. 24 Olbia-Loiri e tracciato parallelo a quello oggi previsto, ma a maggiore distanza dai lotti edificati) consentono una realizzazione più semplice, con evidente risparmio di tempo e dì denaro. 2°) La realizzazione dell'opera secondo le suddette proposte progettuali non violerebbe la distanza minima prescritta dalla legge (è bene ricordare che la fascia di rispetto stradale è posta a tutela della sicurezza del traffico e dell'incolumità delle persone)” .
Con nota del 28 gennaio 2025 FI ha risposto che “…sono in corso le verifiche e le valutazioni di competenza rispetto alla proposta progettuale avanzata. Si precisa, inoltre, che la progettazione esecutiva dell’intervento è attualmente in corso in capo all’Appaltatore…che si occuperà di svolgere lo studio di fattibilità in merito alla proposta avanzata” .
Tuttavia FI ha confermato che avrebbe dato corso alla procedura ablatoria senza accogliere le proposte alternative formulate dagli interessati.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha chiesto al Collegio di procedere a una “verificazione sulla congruità anche economica del progetto oggetto di causa” .
All’estio della discussione entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
Prima di tutto deve disporsi la riunione delle due controversie, aventi a oggetto i medesimi atti ablatori.
Deve essere, poi, esaminata l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale sollevata dalla difesa di FI, secondo cui, ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a, il primo criterio per individuare il Tribunale amministrativo competente è quello del luogo ove ha sede la pubblica amministrazione che ha adottato gli atti impugnati, nel caso di specie FI e il Commissario Straordinario, entrambi con sede in Roma, con la conseguente competenza del T.A.R. Lazio.
Tale eccezione deve essere respinta in base al disposto della seconda parte del citato art. 13, comma 1, c.p.a., il quale, dopo avere introdotto il criterio della sede cui fa riferimento parte resistente, ne limita l’ambito di operatività precisando che “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” , il che è esattamente quanto si verifica nel caso in esame, ove gli effetti degli atti impugnati sono circoscritti al territorio di Olbia, su cui insistono i terreni oggetto della contestata procedura ablatoria.
Passando all’esame del merito, con i due motivi comuni ai due ricorsi, tra loro strettamente connessi, si sostiene che la scelta dei terreni in discussione sia viziata da difetto di motivazione e istruttoria, nonché da palese irragionevolezza, non avendo FI valutato le soluzioni alternative, altrettanto valide e meno pregiudizievoli, che gli stessi ricorrenti avevano segnalato in sede procedimentale.
Tali censure, anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità delle stesse evidenziati dalla difesa di FI, sono infondate.
Risulta, infatti, per tabulas , che le proposte progettuali alternative presentate dagli odierni ricorrenti erano state, invece, ampiamente valutate nel corso del procedimento, come da Relazione istruttoria redatta da Italferr in data 20 aprile 2023, esaminata a verbale della Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 13 ottobre 2024, ove, come già riportato in narrativa, erano state condivise le osservazioni svolte dall’ufficio istruttore, cioè che “Il corridoio ipotizzato per entrambe le soluzioni 1 e 2 ricade in un’area soggetta ad allagamenti, in particolare dall’analisi del PAI vigente dal 2015 la stessa ricade in una zona a rischio elevato. Questo vincola una possibile viabilità ricadente in tale zona ad attestarsi almeno a +2.5m dalla quota del piano campagna per permettere l’inserimento di tombini di trasparenza. La viabilità deve garantire un minimo di 5m di franco libero tra il piano strada e l’opera ferroviaria: non è presente alcun passaggio sotto il viadotto ferroviario tale da rispettare tale condizione, considerando l’aumento di quota derivato dai vincoli idraulici. La soluzione, quindi, prevederebbe un innalzamento del piano ferro, il quale non risulterebbe compatibile con la galleria artificiale necessaria a sottopassare la SS597” .
Su tale motivazione i ricorrenti non hanno mosso rilievi riferibili alla situazione originaria del sito e hanno, piuttosto, evidenziato che la stessa sarebbe venuta meno a seguito dell’approvazione di una variante al P.A.I. di Olbia, intervenuta in data 11 dicembre 2024, che ha espunto il vincolo idrogeologico rilevato nel corso dell’istruttoria, tanto che, su tale presupposto, avevano chiesto a RTF di riesaminare le proprie decisioni, senza esito.
È, però, agevole obiettare che tali vicende sopravvenute rispetto all’adozione degli atti impugnati non assumono rilievo ai fini del presente giudizio, ove la legittimità degli atti impugnati deve essere necessariamente valutata alla luce del contesto -giuridico e fattuale, in cui sono stati adottati, rispetto al quale non emergono profili di evidente irragionevolezza e travisamento, che soltanto possono essere sindacati nella presente sede giurisdizionale, considerata l’ampia discrezionalità che notoriamente connota questo genere di scelte pubblicistiche.
Per questa ragione neppure può trovare accoglimento la richiesta, formulata dalla difesa di parte ricorrente all’udienza di discussione, che si proceda a “verificazione sulla congruità anche economica del progetto oggetto di causa” , giacché un simile approfondimento istruttorio avrebbe a oggetto, inammissibilmente, profili di merito della scelta ammnistrativa.
Infine è infondata la censura di violazione delle norme sul contraddittorio preventivo sollevata dalle signore AN AS e NG RI AR, laddove lamentano di non avere ricevuto alcuna comunicazione preventiva dell’imminente svolgimento della procedura ablatoria.
Sul punto, infatti, è dirimente quanto controdedotto dalla difesa di RTF, la quale ha riferito di avere individuato gli aventi diritto alle comunicazioni preventive sulla base delle risultanze catastali, il che è pacificamente consentito.
In ogni caso si aggiunge, questa volta sotto il profilo sostanziale, che le stesse AN AS e NG RI AR -una volta ricevuta notizia della procedura in corso- si sono sostanzialmente associate alle osservazioni difensive degli altri proprietari interessati (vedi supra ), per cui l’ipotizzata violazione delle norme sul contraddittorio non pare avere concretamente inciso sugli esiti della procedura ablatoria in discussione.
Per quanto esposto, dunque, entrambi i ricorsi in epigrafe descritti, previa riunione, devono essere respinti, con spese di lite compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione, respinge entrambi i ricorsi in epigrafe descritti.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
TO IS, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IS | IT RU |
IL SEGRETARIO