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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7296/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 7296/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE opponente e
CP_1
PARTE CONVENUTA opposto
Oggi 23 aprile 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to BARBARA PASQUALE Parte_1 Per l'avv.to SCOPETANI NICCOLO' CP_1
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Barbara si riporta all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e chiede la revoca del decreto, trattandosi di penale e non sussistendo inadempimento dell'opponente; chiede la condanna dell'opposta alle spese anche per lite temeraria, in quanto ha taciuto in sede monitoria circostanze di fatto fondamentali, come riportate in atti. L'Avv. Scopetani si riporta alla comparsa e alle conclusioni ivi riportate e in via istruttoria preliminarmente per l'ammissione delle istanze non ammesse. Contesta la richiesta di controparte alla condanna per lite temeraria. L'Avv. Barbara si oppone. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor.
dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7296/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA PASQUALE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via G. Panni, 5 70024 Gravina in Puglia presso il difensore avv. BARBARA PASQUALE
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratto di somministrazione- penale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE: In Via Principale
-- 1) revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti l'opposto Decreto Ingiuntivo nr.
2030/2022 emesso in data 23/05/2022 dal Tribunale di FI, nella persona del Giudice dott.ssa
Daniela Bonacchi, nel procedimento R.G. nr. 4334/2022 e notificato in data 24/05/2022, per tutte le ragioni esposte nel presente atto dichiarando che l'opponente nulla deve all'opposta Parte_1
per le causali indicate nel ricorso per D.I. sia per quelle indicate nella fattura CP_1
n.2180000001 del 21/01/2022;
In Via Subordinata pagina 3 di 8 -- 2) revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti l'opposto Decreto Ingiuntivo nr.
2030/2022 emesso in data 23/05/2022 dal Tribunale di FI, nella persona del Giudice dott.ssa
Daniela Bonacchi, nel procedimento R.G. nr. 4334/2022 e notificato in data 24/05/2022, e nel contempo ridurre, ex art. 1384 Cod. Civ., del 95% la pretesa penale di cui alla fattura n.2180000001 del
21/01/2022 emessa da CP_1
In Ogni Caso
-- 3) condannare, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., l'opposta al pagamento, in favore CP_1 dell'opponente della somma che questo Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia a Controparte_2
titolo di responsabilità aggravata per aver agito con dolo o colpa grave avendo proposto domande manifestamente infondate sia in punto di fatto che di diritto;
-- 4) in virtù del principio della soccombenza, condannare al pagamento di tutte le spese CP_1
e competenze del presente Giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori di legge, in favore della Parte_1
PER L'OPPOSTO: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di FI, disattesa ogni contraria istanza,
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2030/2022 del
23/05/2022 R.G. n. 4334/2022 Tribunale di FI, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2030/2022 del 23/05/2022 R.G. n. 4334/2022 Tribunale di FI;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 18.002,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad CP_1
per le causali di cui al presente giudizio;
[...]
Vinte, in ogni caso, le spese”.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
La società roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2030/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di FI , con il quale su ricorso di veniva ingiunto di pagare la somma di € CP_1
18.002,00 oltre interessi moratori e spese a fronte di contratto di somministrazione di energia elettrica e fattura n.2180000001 del 21/01/2022. L'opponente lamentava 1) il difetto di potere rappresentativo e di azione processuale, ex artt. 75, comma 3 e 77, comma 1 c.p.c., dell'asserito procuratore di CP_1
2) il difetto dei requisiti minimi e la nullità del ricorso, impostato su un generico “importo
[...] residuo”, mentre nella fattura allegata si indica che la causale del preteso credito sarebbe stata la penale stabilita all'art. 12 delle condizioni generali di contratto 3) incompetenza per territorio del pagina 4 di 8 Giudice adito in favore del Tribunale Di Bari posto che la sede legale dell'odierna società opponente risulta essere in Gravina In Puglia (BA).4) il difetto di inadempimento posto che la Green Network
S.p.A., che continuava a fornire energia all'opponente, senza alcuna preventiva comunicazione interrompeva il contratto trasferendo ad altro fornitore nella “Salvaguardia di Enel Parte_1 energia” poiché essa Green Network S.p.A. era stata assoggetta a procedura concorsuale e ad amministrazione giudiziale a seguito di un procedimento penale. 5) il disconoscimento, ex art. 214
c.p.c., delle sottoscrizioni del legale rappresentante pro-tempore della Controparte_3
che compaiono sul contratto per scrittura privata del 18/01/2021 6) in ipotesi , Manifesta
[...]
iniquità della penale e conseguente diritto alla riduzione ex art. 1384 Cod. Civ. del 95% posto che non v'è alcun danno concretamente subìto da ) Responsabilità per lite temeraria ex art. 96 Parte_2
c.p.c. di CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto che preliminarmente depositava la Procura del 8 giugno 2021 del
Notaio rep. 56286, documento che conferiva al dott. idonei poteri nel Persona_2 Persona_3
conferire, in nome e per conto di mandati alle liti;
contestava le eccezioni evidenziando CP_1
la completezza del ricorso e la genuinità delle firme sul contratto, affermava che la richiesta di acquisizione del POD IT001E00241479 (intestato alla stessa opponente) avanzata da non CP_1
si perfezionava a causa di una richiesta di switching prevalente inviata al Sistema Informativo lntegrato
(SII) da parte di altro Trader, da qui l'inadempimento. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la verificazione di firma e il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta ex art. 648 c.p.c., veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo. Assegnati quindi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa la CTU grafologica, respinte le ulteriori richieste istruttorie delle parti. Depositata la CTU, ne veniva eccepita la nullità dall'opponente, per mancata comunicazione alle parti della bozza di relazione;
accolta l'eccezione veniva disposto il rinnovo della CTU grafologica con il medesimo consulente, che infine accertava la genuinità della firma. Respinti i chiarimenti e le ulteriori eccezioni di nullità dell'opponente, la causa passava alla precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
IN VIA PRELIMINARE
Risultano superate le eccezioni dell'opponente, in particolare per carenza di poteri di rappresentanza dell'opposto e incompetenza per territorio.
L'opposta ha infatti giustificato i poteri rappresentativi del firmatario della procura ad litem attraverso pagina 5 di 8 Per_ il deposito della Procura generale Notaio che attribuisce il potere di nominare difensori al fine del recupero crediti in capo ai procuratori ivi indicati.
Ugualmente infondata l'eccezione di incompetenza per territorio, stante la espressa approvazione delle condizioni generali di contratto da parte dell'opponente e la competenza territoriale ivi pattuita in via esclusiva nel Giudice del Tribunale di FI ove ha sede il fornitore.
Del pari destituita di fondamento l'eccezione di nullità del ricorso monitorio, avendo ivi l'opposto indicato espressamente sia il contratto , quale fonte costitutiva del credito, che la fattura insoluta emessa sulla base del contratto medesimo. La mancata esposizione dell'inadempimento a fronte della penale, pur censurabile sotto il profilo della completezza di allegazioni, non può ritenersi invalidante sotto il profilo processuale, potendo l'opponente svolgere compiutamente le proprie difese una volta esaminati gli atti allegati al ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
NEL MERITO
La domanda di pagamento svolta in sede monitoria da muove dal contratto di CP_1
somministrazione di energia elettrica stipulato fra le parti in data 18/01/2021 e dalla – unica - fattura emessa in forza del suddetto contratto a titolo di penale, stante il preteso inadempimento costituito dal passaggio dell'utente ad altro operatore (enel energia) prima dell'attivazione della fornitura medesima
- c.d. switch.
Occorre innanzitutto evidenziare che il disconoscimento di firma operato dall'opponente in atto di citazione non è stato confermato dall'istruttoria di causa: la CTU grafologica ha infatti accertato l'autografia della sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della società , attraverso una analisi approfondita e dettagliata del documento e delle scritture di comparazione.
Posto quindi che il contratto è da ritenere valido ed efficace fra le parti, sebbene con una decorrenza differita, tuttavia la fattura de quo n. 2180000001 del 21/01/2022 non è stata legittimamente emessa da . CP_1
L'opponente ha prodotto la visura camerale - doc 1- del precedente fornitore Green Network spa, dalla quale risulta il sequestro preventivo delle azioni e la conseguente amministrazione giudiziaria stabilita con decreto del GIP del Tribunale di Roma del 21/5/2021.
Tale vincolo costituisce senza dubbio un impedimento al normale esercizio dell'attività di impresa da parte del precedente fornitore, tanto da determinare la caducazione del contratto in essere e il conseguente passaggio al c.d. mercato di salvaguardia.
pagina 6 di 8 Trattasi di quel mercato tutelato disciplinato dalle delibere Arera nel quale viene assegnato un nuovo fornitore, appositamente selezionato tramite gara, a chi rimane privo di contratto per cause indipendenti dalla propria volontà (liquidazione giudiziale del fornitore, amministrazione straordinaria ecc).
Tale fornitore, nel caso di specie e per la zona di riferimento dell'opponente, è stato individuato appunto in Enel energia, che quindi ha acquisito il POD senza che vi sia stato un recesso né un nuovo contratto da parte dell'opponente, come risulta dalle fatture di salvaguardia di Enel – doc. 2 – prodotte con l'atto di citazione.
Non si ravvisa quindi alcun inadempimento della società opponente nel passaggio ad altro fornitore , mentre era onere dell'opposta – che già aveva un contratto firmato, il mandato del cliente ad inoltrare il recesso al precedente fornitore e quindi era nella possibilità di reclamare il POD anzitempo – attivarsi per procedere ad una più rapida decorrenza del contratto medesimo.
Del resto la clausola art. 12 delle CGC che equipara il recesso volontario dal contratto alla acquisizione del POD indipendente dalla volontà dell'utente, non appare legittima né giustificata , in quanto la penale, come prevede l'art. 1382 c.c. , presuppone comunque un comportamento colpevole e imputabile alla parte , che nel caso di specie non ricorre assolutamente, avendo l'opponente offerto prova documentale contraria (doc.1 di cui sopra) idonea a contrastare la presunzione di colpa contrattuale ex art. 1218 c.c.
Nessuna penale doveva quindi essere addebitata all'opponente per l'automatico passaggio al mercato di salvaguardia ed il decreto ingiuntivo deve essere per tali motivi revocato.
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e gravano sull'opposta, liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014, ad eccezione della fase di mediazione liquidata al minimo stante il limitato numero di incontri svolti.
Allo stesso modo le spese di CTU sono a carico dell'opposto.
Non si ravvisano gli estremi della colpa grave e della mala fede tali da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., ma mera infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di FI in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
pagina 7 di 8 -ACCOGLIE l'opposizione promossa da dichiarando che quest'ultima nulla deve Parte_1 all'opposta per le causali indicate nella fattura n.2180000001 del 21/01/2022 CP_1
-REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2030/2022 emesso in data 23/05/2022 dal Tribunale di
FI;
-CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che CP_1 liquida in € 5.077,00 per compensi giudiziali, nonché € 662,00 per compensi di mediazione, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa e dell'indennità di mediazione ove versata;
PONE le spese di CTU a carico dell'opposto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,20 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
FI, 23 aprile 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 7296/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE opponente e
CP_1
PARTE CONVENUTA opposto
Oggi 23 aprile 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv.to BARBARA PASQUALE Parte_1 Per l'avv.to SCOPETANI NICCOLO' CP_1
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Barbara si riporta all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e chiede la revoca del decreto, trattandosi di penale e non sussistendo inadempimento dell'opponente; chiede la condanna dell'opposta alle spese anche per lite temeraria, in quanto ha taciuto in sede monitoria circostanze di fatto fondamentali, come riportate in atti. L'Avv. Scopetani si riporta alla comparsa e alle conclusioni ivi riportate e in via istruttoria preliminarmente per l'ammissione delle istanze non ammesse. Contesta la richiesta di controparte alla condanna per lite temeraria. L'Avv. Barbara si oppone. I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 8 Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor.
dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7296/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA PASQUALE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via G. Panni, 5 70024 Gravina in Puglia presso il difensore avv. BARBARA PASQUALE
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOPETANI NICCOLO' CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TREBBIA 57 58100 GROSSETO presso il difensore avv. SCOPETANI NICCOLO'
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: contratto di somministrazione- penale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE: In Via Principale
-- 1) revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti l'opposto Decreto Ingiuntivo nr.
2030/2022 emesso in data 23/05/2022 dal Tribunale di FI, nella persona del Giudice dott.ssa
Daniela Bonacchi, nel procedimento R.G. nr. 4334/2022 e notificato in data 24/05/2022, per tutte le ragioni esposte nel presente atto dichiarando che l'opponente nulla deve all'opposta Parte_1
per le causali indicate nel ricorso per D.I. sia per quelle indicate nella fattura CP_1
n.2180000001 del 21/01/2022;
In Via Subordinata pagina 3 di 8 -- 2) revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti l'opposto Decreto Ingiuntivo nr.
2030/2022 emesso in data 23/05/2022 dal Tribunale di FI, nella persona del Giudice dott.ssa
Daniela Bonacchi, nel procedimento R.G. nr. 4334/2022 e notificato in data 24/05/2022, e nel contempo ridurre, ex art. 1384 Cod. Civ., del 95% la pretesa penale di cui alla fattura n.2180000001 del
21/01/2022 emessa da CP_1
In Ogni Caso
-- 3) condannare, ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., l'opposta al pagamento, in favore CP_1 dell'opponente della somma che questo Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia a Controparte_2
titolo di responsabilità aggravata per aver agito con dolo o colpa grave avendo proposto domande manifestamente infondate sia in punto di fatto che di diritto;
-- 4) in virtù del principio della soccombenza, condannare al pagamento di tutte le spese CP_1
e competenze del presente Giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori di legge, in favore della Parte_1
PER L'OPPOSTO: “Voglia l'Illl.mo Tribunale di FI, disattesa ogni contraria istanza,
Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 2030/2022 del
23/05/2022 R.G. n. 4334/2022 Tribunale di FI, oggi opposto;
Nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2030/2022 del 23/05/2022 R.G. n. 4334/2022 Tribunale di FI;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'attrice opponente debitrice dell'importo di € 18.002,00 per capitale oltre interessi di mora dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo Giudice accertasse come dovuto ad CP_1
per le causali di cui al presente giudizio;
[...]
Vinte, in ogni caso, le spese”.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
La società roponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2030/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di FI , con il quale su ricorso di veniva ingiunto di pagare la somma di € CP_1
18.002,00 oltre interessi moratori e spese a fronte di contratto di somministrazione di energia elettrica e fattura n.2180000001 del 21/01/2022. L'opponente lamentava 1) il difetto di potere rappresentativo e di azione processuale, ex artt. 75, comma 3 e 77, comma 1 c.p.c., dell'asserito procuratore di CP_1
2) il difetto dei requisiti minimi e la nullità del ricorso, impostato su un generico “importo
[...] residuo”, mentre nella fattura allegata si indica che la causale del preteso credito sarebbe stata la penale stabilita all'art. 12 delle condizioni generali di contratto 3) incompetenza per territorio del pagina 4 di 8 Giudice adito in favore del Tribunale Di Bari posto che la sede legale dell'odierna società opponente risulta essere in Gravina In Puglia (BA).4) il difetto di inadempimento posto che la Green Network
S.p.A., che continuava a fornire energia all'opponente, senza alcuna preventiva comunicazione interrompeva il contratto trasferendo ad altro fornitore nella “Salvaguardia di Enel Parte_1 energia” poiché essa Green Network S.p.A. era stata assoggetta a procedura concorsuale e ad amministrazione giudiziale a seguito di un procedimento penale. 5) il disconoscimento, ex art. 214
c.p.c., delle sottoscrizioni del legale rappresentante pro-tempore della Controparte_3
che compaiono sul contratto per scrittura privata del 18/01/2021 6) in ipotesi , Manifesta
[...]
iniquità della penale e conseguente diritto alla riduzione ex art. 1384 Cod. Civ. del 95% posto che non v'è alcun danno concretamente subìto da ) Responsabilità per lite temeraria ex art. 96 Parte_2
c.p.c. di CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto che preliminarmente depositava la Procura del 8 giugno 2021 del
Notaio rep. 56286, documento che conferiva al dott. idonei poteri nel Persona_2 Persona_3
conferire, in nome e per conto di mandati alle liti;
contestava le eccezioni evidenziando CP_1
la completezza del ricorso e la genuinità delle firme sul contratto, affermava che la richiesta di acquisizione del POD IT001E00241479 (intestato alla stessa opponente) avanzata da non CP_1
si perfezionava a causa di una richiesta di switching prevalente inviata al Sistema Informativo lntegrato
(SII) da parte di altro Trader, da qui l'inadempimento. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la verificazione di firma e il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta ex art. 648 c.p.c., veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo. Assegnati quindi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., veniva ammessa la CTU grafologica, respinte le ulteriori richieste istruttorie delle parti. Depositata la CTU, ne veniva eccepita la nullità dall'opponente, per mancata comunicazione alle parti della bozza di relazione;
accolta l'eccezione veniva disposto il rinnovo della CTU grafologica con il medesimo consulente, che infine accertava la genuinità della firma. Respinti i chiarimenti e le ulteriori eccezioni di nullità dell'opponente, la causa passava alla precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
IN VIA PRELIMINARE
Risultano superate le eccezioni dell'opponente, in particolare per carenza di poteri di rappresentanza dell'opposto e incompetenza per territorio.
L'opposta ha infatti giustificato i poteri rappresentativi del firmatario della procura ad litem attraverso pagina 5 di 8 Per_ il deposito della Procura generale Notaio che attribuisce il potere di nominare difensori al fine del recupero crediti in capo ai procuratori ivi indicati.
Ugualmente infondata l'eccezione di incompetenza per territorio, stante la espressa approvazione delle condizioni generali di contratto da parte dell'opponente e la competenza territoriale ivi pattuita in via esclusiva nel Giudice del Tribunale di FI ove ha sede il fornitore.
Del pari destituita di fondamento l'eccezione di nullità del ricorso monitorio, avendo ivi l'opposto indicato espressamente sia il contratto , quale fonte costitutiva del credito, che la fattura insoluta emessa sulla base del contratto medesimo. La mancata esposizione dell'inadempimento a fronte della penale, pur censurabile sotto il profilo della completezza di allegazioni, non può ritenersi invalidante sotto il profilo processuale, potendo l'opponente svolgere compiutamente le proprie difese una volta esaminati gli atti allegati al ricorso, come avvenuto nel caso di specie.
NEL MERITO
La domanda di pagamento svolta in sede monitoria da muove dal contratto di CP_1
somministrazione di energia elettrica stipulato fra le parti in data 18/01/2021 e dalla – unica - fattura emessa in forza del suddetto contratto a titolo di penale, stante il preteso inadempimento costituito dal passaggio dell'utente ad altro operatore (enel energia) prima dell'attivazione della fornitura medesima
- c.d. switch.
Occorre innanzitutto evidenziare che il disconoscimento di firma operato dall'opponente in atto di citazione non è stato confermato dall'istruttoria di causa: la CTU grafologica ha infatti accertato l'autografia della sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della società , attraverso una analisi approfondita e dettagliata del documento e delle scritture di comparazione.
Posto quindi che il contratto è da ritenere valido ed efficace fra le parti, sebbene con una decorrenza differita, tuttavia la fattura de quo n. 2180000001 del 21/01/2022 non è stata legittimamente emessa da . CP_1
L'opponente ha prodotto la visura camerale - doc 1- del precedente fornitore Green Network spa, dalla quale risulta il sequestro preventivo delle azioni e la conseguente amministrazione giudiziaria stabilita con decreto del GIP del Tribunale di Roma del 21/5/2021.
Tale vincolo costituisce senza dubbio un impedimento al normale esercizio dell'attività di impresa da parte del precedente fornitore, tanto da determinare la caducazione del contratto in essere e il conseguente passaggio al c.d. mercato di salvaguardia.
pagina 6 di 8 Trattasi di quel mercato tutelato disciplinato dalle delibere Arera nel quale viene assegnato un nuovo fornitore, appositamente selezionato tramite gara, a chi rimane privo di contratto per cause indipendenti dalla propria volontà (liquidazione giudiziale del fornitore, amministrazione straordinaria ecc).
Tale fornitore, nel caso di specie e per la zona di riferimento dell'opponente, è stato individuato appunto in Enel energia, che quindi ha acquisito il POD senza che vi sia stato un recesso né un nuovo contratto da parte dell'opponente, come risulta dalle fatture di salvaguardia di Enel – doc. 2 – prodotte con l'atto di citazione.
Non si ravvisa quindi alcun inadempimento della società opponente nel passaggio ad altro fornitore , mentre era onere dell'opposta – che già aveva un contratto firmato, il mandato del cliente ad inoltrare il recesso al precedente fornitore e quindi era nella possibilità di reclamare il POD anzitempo – attivarsi per procedere ad una più rapida decorrenza del contratto medesimo.
Del resto la clausola art. 12 delle CGC che equipara il recesso volontario dal contratto alla acquisizione del POD indipendente dalla volontà dell'utente, non appare legittima né giustificata , in quanto la penale, come prevede l'art. 1382 c.c. , presuppone comunque un comportamento colpevole e imputabile alla parte , che nel caso di specie non ricorre assolutamente, avendo l'opponente offerto prova documentale contraria (doc.1 di cui sopra) idonea a contrastare la presunzione di colpa contrattuale ex art. 1218 c.c.
Nessuna penale doveva quindi essere addebitata all'opponente per l'automatico passaggio al mercato di salvaguardia ed il decreto ingiuntivo deve essere per tali motivi revocato.
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e gravano sull'opposta, liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014, ad eccezione della fase di mediazione liquidata al minimo stante il limitato numero di incontri svolti.
Allo stesso modo le spese di CTU sono a carico dell'opposto.
Non si ravvisano gli estremi della colpa grave e della mala fede tali da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., ma mera infondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di FI in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
pagina 7 di 8 -ACCOGLIE l'opposizione promossa da dichiarando che quest'ultima nulla deve Parte_1 all'opposta per le causali indicate nella fattura n.2180000001 del 21/01/2022 CP_1
-REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2030/2022 emesso in data 23/05/2022 dal Tribunale di
FI;
-CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente che CP_1 liquida in € 5.077,00 per compensi giudiziali, nonché € 662,00 per compensi di mediazione, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, nonché rimborso delle spese di iscrizione a ruolo della causa e dell'indennità di mediazione ove versata;
PONE le spese di CTU a carico dell'opposto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,20 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
FI, 23 aprile 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
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