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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 17 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 384/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, in pers. del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Taccone, con cui elettivamente domicilia in Taurianova, alla Piazza Libertà, n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2024, parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239007250474/000, notificatale da , Controparte_2 in data 21.08.2023, con particolare riferimento -per quel che quivi compete- agli avvisi di addebito nn. 39420130000801818000; 39420130001913265000, 39420140000227928000, 39420140003128922000, 39420150002462941000, afferenti all'omesso versamento dei contributi IVS otd, anni 2011-2014, per l'importo complessivo di € 96.341,42. Nello specifico, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) CP_1
Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento N. 094 2023 90072504 74/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014, gestione datore di lavoro in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la CP_1 inammissibilità del ricorso poiché tardivo, il proprio parziale difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente. Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' CP_1 ente titolare del credito contributivo. Ciò in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dall' CP_1
Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, la doglianza dell' secondo cui CP_1
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza. 3. Nel merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti formulata da parte ricorrente. La doglianza è fondata. In primo luogo, risulta documentalmente provato che l'intimazione di pagamento n. 09420239007250474/000 sia stata preceduta dalla regolare notifica degli avvisi di addebito nn. 39420130000801818000, 39420130001913265000, 39420140003128922000 e 39420150002462941000. D'altra parte, non può invece dirsi provata la notifica dell'avviso di addebito n. 39420140000227928000 relativamente al quale l' produce solo CP_1
l'avviso di ricevimento privo di una copia dell'atto. Ad ogni modo, risulta per tabulas che dalle date di notifica dei suddetti avvisi di addebito (tutti notificati tra il 09.04.2013 e il 17.11.2015) a quella dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa (21.08.2023), fosse già decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva, pur tenendo in considerazione il doppio periodo di sospensione dettato dalla normativa emergenziale Covid, non avendo la parte resistente utilmente provato la notifica di altri atti onde interrompere il termine di prescrizione.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 39420130000801818000, 39420130001913265000, 39420140000227928000, 39420140003128922000 e 39420150002462941000., confluiti nella intimazione di pagamento in questa sede impugnata;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.201,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 17 settembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano