Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IE CA, legale rappresentante della ditta individuale CA Service di CA IE, via Rosmini, n. 51, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Arman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bolzano, piazza delle Erbe, n. 42;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea e Harald Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
per l’annullamento
previa istanza cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’autorizzazione parziale di data 30.7.2025, a seguito di domanda dd. 25.7.2025, rilasciata dal Comune di Bolzano, Ripartizione 5, Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Ufficio 5.3, Tutela dell’Ambiente e del territorio, nei punti in cui concede l’autorizzazione al ricorrente limitatamente “ alla collocazione e all’utilizzo di n. 2 casse di amplificazione sonora all’esterno dell’esercizio predetto per la produzione di musica di sottofondo negli orari compresi tra le ore 11 e le ore 20.30 con un volume tale da non arrecare disagi ai vicini o disturbo della quiete pubblica per un periodo di prova fino al 30.09.2025 ”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20.11.2025:
del provvedimento dd 31.10.2025 con il quale il Comune di Bolzano rigetta definitivamente la domanda del ricorrente nelle parti non assentite dall’autorizzazione parziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il consigliere IO AV e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente)
1. In data 25.7.2025 il ricorrente, legale rappresentante della ditta individuale CA Service di CA IE, esercente la stuzzicheria “ La casa di Giò ”, sita in Bolzano, via Rosmini, n. 51, chiedeva all’Ufficio tutela dell’ambiente e del territorio del Comune di Bolzano, l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento di polizia urbana, all’installazione e all’uso di due casse d’amplificazione acustica esterne e di un televisore con amplificazione acustica esterna e due monitor dalle ore 11.00 alle ore 22.30 dal 1.8.2025 al 31.7.2032, impegnandosi a “ produrre musica di sottofondo con volume contenuto al fine di non arrecare disturbo al vicinato” (doc. n. 1).
2. Con provvedimento del 30.7.2025, l’Ufficio di cui sopra accoglieva l’istanza solo parzialmente, autorizzando in via sperimentale e fino al 30.9.2025 esclusivamente l’installazione e l’uso delle due casse di amplificazione sonora “ per la produzione di musica di sottofondo ”, dalle ore 11.00 alle ore 20.30, a condizione che il volume non arrecasse disagi ai vicini, né disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto della presenza di abitazioni nelle vicinanze, e comunque nel rispetto dei limiti di inquinamento acustico di cui alla L.P. n. 20/2012.
La richiesta relativa al televisore e ai due monitor veniva invece provvisoriamente respinta, mediante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 11 -bis della L.P. n. 17/1993, contenuto nel medesimo provvedimento (doc. n. 2).
3. In data 25.8.2025 il ricorrente presentava istanza di modifica dell’autorizzazione parziale così ottenuta, chiedendo:
i) la proroga dell’orario di utilizzo delle casse fino alle ore 22.00;
ii) la determinazione dei limiti di emissione sonora in base alla zonizzazione acustica comunale, al fine di adeguare la taratura degli apparecchi;
iii) il superamento del regime di autorizzazione in prova (doc. n. 3).
4. L’istanza di modifica, limitatamente alla richiesta di proroga dell’orario di utilizzo delle casse fino alle ore 22.00, veniva rigettata dall’Ufficio in precedenza citato con provvedimento del 2.9.2025, prot. n. 316560 (doc. n. 6).
5. Con successivo provvedimento del 17.9.2025, il medesimo Ufficio comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di diniego di rinnovo dell’autorizzazione parziale in scadenza al 30.9.2025, motivato dalle sopravvenute lamentele del vicinato per l’eccessivo volume della musica prodotta dalle casse e per il mancato rispetto dell’orario delle 20.30, circostanza accertata dal Corpo di Polizia municipale in data 22.8.2025 (doc. n. 6).
6. In data 23.9.2025 il ricorrente depositava l’odierno ricorso, con istanza cautelare, per l’annullamento dell’autorizzazione parziale dd. 30.7.2025.
7. Sollevava due motivi di ricorso:
7.1. “ Violazione, disapplicazione e falsa applicazione di legge relativamente al regolamento comunale ”.
Lamentava che il Regolamento di polizia urbana applicato alla fattispecie non prevedesse in alcun modo l’assoggettamento delle autorizzazioni acustiche a un periodo di prova, né consentisse di prescindere dalla taratura delle emissioni sonore sui limiti di accettabilità previsti.
7.2. “ Eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza ”.
In primo luogo, si doleva del fatto che la limitazione dell’orario alle ore 20.30 si ponesse in contrasto sia con la disciplina del Piano comunale di classificazione acustica, che individua l’inizio del periodo notturno alle ore 22.00, sia con l’art. 10 del Regolamento di polizia urbana, il quale consente al Sindaco di vietare l’uso di strumenti musicali o di impianti a partire dalle ore 22.00.
In secondo luogo, censurava il mancato riferimento al Piano comunale di classificazione acustica e la conseguente omissione dell’indicazione dei limiti in decibel entro i quali tarare i propri strumenti di diffusione sonora.
8. Concludeva pertanto, affinché questo Tribunale annullasse l’autorizzazione in parola nella parte in cui limitava l’orario consentito alle ore 20.30, stabiliva il limite di durata al 30.9.2025 e non fissava un limite oggettivo alle emissioni sonore.
9. In data 15.10.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Bolzano, che, dopo aver eccepito l’improcedibilità del ricorso per avere il provvedimento impugnato nel frattempo esaurito i suoi effetti, contestava la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, evidenziando, da un lato, l’applicabilità nel caso concreto del solo comma 2, dell’art. 10, del Regolamento di polizia urbana, che disciplina il divieto di “ collocazione e di utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia e all’esterno di esercizi pubblici e commerciali ”, “ salvo espressa autorizzazione del Sindaco” (doc. 6 del Comune), dall’altro, il chiaro riferimento contenuto nell’autorizzazione parziale ai limiti di inquinamento acustico di cui alla L.P. n. 20/2012.
10. In data 21.10.2025 aveva luogo l’udienza cautelare, all’esito della quale il ricorrente chiedeva di abbinare l’istanza di sospensione al merito, che veniva così fissato all’udienza del 28.1.2026.
11. In data 20.11.2025 il ricorrente depositava motivi aggiunti di ricorso contro il provvedimento comunale dd. 31.10.2025 (doc. n. 8), che, facendo seguito al preavviso di diniego dd. 17.9.2025 (doc. n. 6) e considerate le osservazioni del ricorrente pervenute in data 2.10.2025, rigettava definitivamente “ il rinnovo dell’autorizzazione temporanea dd. 30.7.2025… e l’istanza di autorizzazione alla dislocazione e utilizzo di 2 monitor e 1 tv con audio all’esterno ”.
12. Contro questo nuovo provvedimento comunale il ricorrente promuoveva due motivi di ricorso.
12.1. Eccesso di potere per travisamento di fatti, per contraddittorietà e per irragionevolezza della motivazione circa il disturbo.
12.2. Violazione di legge, per omesso riferimento all’art. 844 c.c., come precisato dall’art. 6- ter della L. n. 13/2009 .
13. In data 21.11.2025 il Comune depositava la propria memoria difensiva in relazione ai motivi aggiunti, contestandone la fondatezza.
14. All’udienza del 28.1.2026, dopo aver il Presidente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il Collegio intendeva porre a fondamento della decisione la questione dell’improcedibilità del ricorso introduttivo avendo il provvedimento impugnato ormai esaurito i propri effetti, sentite le parti sul punto, la causa veniva assegnata in decisione.
15. Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per aver esaurito i propri effetti. L’autorizzazione parziale alle emissioni sonore è infatti scaduta in data 30.9.2025 e parte ricorrente si è limitata a chiederne l’annullamento. Inoltre, il provvedimento adottato dal Comune in data 31.10.2025, costituisce un atto di conferma propria rispetto a quello impugnato con il ricorso introduttivo, essendo stato emesso a seguito di una rinnovata istruttoria sugli interessi coinvolti ed assorbe il precedente. Pertanto, l’avvenuto esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo - sia per scadenza del termine in origine espressamente apposto, sia per intervenuta adozione di successive e definitive determinazioni del Comune resistente - determina l’improcedibilità del medesimo ricorso introduttivo, visto che nessun vantaggio potrebbe trarre la parte ricorrente da un eventuale annullamento del provvedimento originariamente impugnato.
16. Il Collegio può perciò trattare i motivi aggiunti di ricorso.
17. Il ricorrente solleva cinque motivi di doglianza, di cui i primi quattro ascrivibili a figure sintomatiche di eccesso di potere, l’ultimo ad un’ipotesi di violazione di legge.
17.1. Con il primo, rubricato “ rilevanza della circostanza della non definitività della contravvenzione contestata” , si contesta l’utilizzo nell’istruttoria e nella motivazione del provvedimento comunale impugnato della contestazione di una contravvenzione non definitiva. Il Comune fonderebbe il proprio diniego anche su un mero verbale di contravvenzione, non essendo stata emessa alcuna ordinanza-ingiunzione. La contravvenzione viene altresì contestata nel merito: si sostiene che l’art. 10, comma 2, del Regolamento di polizia urbana richiederebbe congiuntamente la collocazione e l’utilizzo delle casse acustiche, e, pertanto, la mera posa o detenzione delle casse non integrerebbe la violazione. Quindi, usare un fatto non definitivo e contestato come presupposto del diniego de quo integrerebbe una fattispecie di eccesso di potere per travisamento dei presupposti.
17.1.2. L’Amministrazione resistente eccepisce che questo motivo di ricorso sarebbe inconferente e quindi inammissibile e comunque infondato.
Il giudizio di infondatezza non viene motivato.
L’inconferenza, invece, viene giustificata asserendo che il richiamo alla contravvenzione in parola sarebbe contenuto solo “ nella parte espositiva del provvedimento di rigetto, e non nella sua motivazione”. La motivazione sarebbe contenuta nelle seguenti proposizioni: “ rilevato che ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, salva espressa autorizzazione del Sindaco, sono vietati la collocazione e l’utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia e all’esterno di esercizi pubblici e commerciali e non sussiste pertanto alcun diritto dell’esercente di pubblico esercizio, titolare di licenza di somministrazione di cibo e bevande, di installare e utilizzare apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia e all’esterno di esercizi pubblici;
rilevato che l’esercizio in questione è collocato in un contesto abitativo ove è necessario salvaguardare il riposo e la quiete degli abitanti;
considerato che la presenza di una cassa d’amplificazione sonora comporta di fatto altresì una maggiore presenza di avventori sulla terrazza circondata a pochi metri da abitazioni, che con il vociare possono comportare disturbo per la quiete degli inquilini;
rilevato che tale sito, tenuto conto della conformazione dello stesso e dell’immediata vicinanza di più alloggi, nonché le continue lamentele del vicinato, è ritenuto inidoneo per creare uno spazio per musica, ancorchè di sottofondo;
ritenuto necessario garantire in via prioritaria la quiete e la salute del vicinato .... si rigetta..”.
17.1.3. Il Collegio condivide l’eccezione comunale che la contravvenzione di cui al verbale di contestazione dd. 7.5.2025 non è stata valorizzata nella motivazione del diniego comunale, che non contiene, invero, alcun riferimento all’affidabilità del ricorrente, ricavabile da precedenti comportamenti nella conduzione dell’esercizio, connessi con la problematica dell’impatto acustico.
Infatti, il Comune ha rigettato l’istanza, rilevando che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di polizia urbana, l’uso di apparecchi di amplificazione sonora all’esterno dei pubblici esercizi è vietato, salvo espressa autorizzazione del Sindaco, e che l’esercente non vanta alcun diritto al rilascio della deroga. Ha evidenziato che l’esercizio è inserito in un contesto abitativo particolarmente sensibile, con abitazioni in immediata prossimità, e che la presenza di casse acustiche comporta un incremento della permanenza degli avventori sulla terrazza, con conseguente vociare idoneo a disturbare la quiete degli inquilini. Considerata la conformazione del sito, la vicinanza degli alloggi e le reiterate lamentele del vicinato, l’area è stata ritenuta inidonea alla diffusione di musica all’esterno, anche di sottofondo, rendendosi pertanto necessario privilegiare in via prioritaria la tutela della quiete e della salute dei residenti.
In questa motivazione il Comune non fonda il diniego su inaffidabilità del gestore, mancanza di serietà, violazioni reiterate, incapacità di rispettare prescrizioni. Così come non svolge alcuna valutazione sulle garanzie offerte dal ricorrente, sulla disponibilità a limitatori o sul rispetto di limiti più stringenti.
La decisione è costruita su un solo asse: il sito è inidoneo in sé, indipendentemente da come venga gestito. Il sito è stato considerato inidoneo anche ipotizzando la più virtuosa e rispettosa gestione dell’esercizio.
Ne consegue, pertanto, che il presente motivo di ricorso, secondo il quale usare un fatto non definitivo e contestato come presupposto del diniego de quo integrerebbe una fattispecie di eccesso di potere per travisamento dei presupposti, risulta infondato, per non essere stato tale fatto utilizzato nella motivazione del provvedimento impugnato.
17.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ B) Per falsa/inesatta descrizione di atti ammnistrativi”, il ricorrente lamenta l’inesatta descrizione del contenuto dell’autorizzazione provvisoria del 30.7.2025, che non avrebbe riportato la prescrizione “ nel rispetto dei limiti acustici di cui alla L.P. 20/2012” .
17.2.1. L’Amministrazione resistente contesta questo assunto, citando il testo del provvedimento che riporterebbe: “ il volume della musica prodotta non dovrà superare i limiti d’inquinamento acustico nei confronti del vicinato di cui alla LP. 20/2012 e non dovrà arrecare disagi ai vicini o disturbo della quiete pubblica” .
17.2.3. Il Collegio osserva che il provvedimento del 30.7.2025 non è stato valorizzato nel provvedimento di diniego impugnato e che pertanto la doglianza è irrilevante. La stessa è in ogni caso infondata, perché il testo del provvedimento de quo (doc. 2) contiene esattamente l’indicazione riferita dal Comune.
17.3. Il terzo motivo di ricorso presentato sotto la lettera “ C) Per contraddittorietà ” si basa sulla presunta incoerenza del comportamento del Comune, che avrebbe rigettato l’istanza nonostante una specifica proposta tecnica avanzata dal titolare dell’esercizio.
Il ricorrente sottolinea di aver manifestato una “virtuosa disponibilità” a installare, a proprie spese, un limitatore di decibel sull’impianto di amplificazione. Tale dispositivo sarebbe stato tarato sulla base dei livelli di rumore che il Comune stesso avesse ritenuto ammissibili, tenendo conto della zona specifica e del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA). Il ricorrente si era offerto di affidare l’incarico a un consulente tecnico del suono abilitato, già noto all’amministrazione per aver risolto con successo un problema analogo presso un altro locale cittadino. Secondo il ricorrente, sarebbe incomprensibile e contraddittorio che l’Amministrazione, pur avendo preso atto di questa disponibilità a garantire il rispetto scientifico dei limiti sonori, abbia deciso di procedere comunque con il rigetto definitivo dell’istanza di proroga.
17.3.1. Per le difese comunali non vi sarebbe alcuna contraddittorietà: l’Amministrazione avrebbe ritenuto irrilevante la disponibilità a installare il limitatore, poiché il diniego si fonderebbe sull’inidoneità oggettiva del sito e sulla necessità di tutelare prioritariamente la salute e la quiete pubblica, fattori che non verrebbero meno con il solo controllo elettronico del volume.
17.3.2. Il Collegio osserva che la figura dell’eccesso di potere per contraddittorietà nella fattispecie in esame non sussiste. Il motivo di ricorso, infatti, non si concentra sulla soluzione amministrativa opposta data dal Comune al caso costituito dal bar Civetta di piazza delle Erbe, rappresentandone gli eventuali elementi di identità. Piuttosto, critica il fatto che il Comune non abbia scelto di condividere la strada del limitatore acustico, ma, senza sollevare a tale riguardo alcun specifico profilo di irragionevolezza o illogicità.
La dedotta mera “ incomprensibilità” della scelta comunale risulta invero immotivata, come acclarato trattando del primo motivo di ricorso: il sito è stato considerato inidoneo anche ipotizzando la più virtuosa e rispettosa gestione dell’esercizio; quindi anche tramite limitatori acustici imposti dall’amministrazione.
17.4. Con il quarto motivo, “D) Per irragionevolezza della motivazione circa il disturbo ”, il ricorrente lamenta che il diniego sarebbe viziato per irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto il presunto disturbo arrecato dalla musica non risulterebbe adeguatamente dimostrato. In particolare, l’unico accertamento effettuato dalla Polizia municipale avrebbe riguardato il mancato rispetto dell’orario di cessazione, mentre lo stesso verbale attesterebbe che la musica era diffusa a basso volume, in contrasto con quanto affermato nel provvedimento circa un presunto volume eccessivo. Le richiamate lamentele del vicinato, poi, non risulterebbero qualificate, in quanto né riscontrate da controlli oggettivi, né supportate da accertamenti tecnici, e verrebbero utilizzate in modo generico e ipotetico per fondare un giudizio di incompatibilità definitiva del sito. Ne deriverebbe una motivazione contraddittoria e priva di un’adeguata base istruttoria.
17.4.1. L’Amministrazione comunale si difende rinviando alla motivazione oggettiva espressa nel provvedimento, secondo la quale, essendo il sito immerso in un contesto residenziale, si è ritenuto in via prioritaria di salvaguardare la quiete e la salute del vicinato.
17.4.2. Il Collegio osserva, in primo luogo, che le difese sul punto dell’Amministrazione resistente sono rappresentate anche da quelle indicate in via preliminare, prima di trattare i singoli motivi di ricorso.
Il Comune ha ivi dedotto l’inesistenza di un diritto soggettivo dell’esercente a ottenere l’autorizzazione per l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di amplificazione acustica all’esterno del pubblico esercizio.
Infatti, l’Amministrazione richiama il principio generale sancito dall’art. 10 del Regolamento di polizia urbana ( rectius 10, comma 2), il quale vieta la collocazione e l’utilizzo di strumenti di amplificazione sonora sulla soglia e all’esterno degli esercizi pubblici, salvo espressa autorizzazione del Sindaco. L’eventuale autorizzazione assumerebbe pertanto natura eccezionale e derogatoria rispetto al divieto regolamentare e non costituirebbe un atto dovuto.
Perciò, proprio in ragione dell’assenza di un diritto in capo all’esercente, la decisione circa il rilascio della deroga rientrerebbe nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, chiamata a valutare caso per caso l’opportunità di consentire l’uso di casse acustiche all’esterno, mediante il bilanciamento tra l’interesse economico dell’attività commerciale e la tutela della quiete e del benessere della collettività residente.
In sintesi, secondo l’Amministrazione, la mancanza di un diritto originario dell’esercente legittimerebbe il diniego dell’autorizzazione ogniqualvolta il sito sia ritenuto oggettivamente inidoneo o sussistano potenziali pregiudizi per la quiete pubblica.
Nella fattispecie in interesse, come argomentato in replica al motivo di ricorso, essendo il sito immerso in un contesto residenziale, si sarebbe ritenuto in via prioritaria di salvaguardare la quiete e la salute del vicinato.
17.4.3. Il Collegio ritiene che l’esame della legittimità del provvedimento impugnato debba necessariamente muovere dalla natura della deroga prevista dall’art. 10, comma 2, del Regolamento di polizia urbana applicato nel caso concreto, il quale dispone che:
“ Salvo espressa autorizzazione del Sindaco è vietata la collocazione e l’utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia e all’esterno di esercizi pubblici e commerciali .”
Tale disposizione configura una deroga amministrativa discrezionale di carattere eccezionale, e non un’eccezione automatica, né una deroga legale tipizzata. Essa non è ancorata a presupposti tecnici predeterminati, ma attribuisce all’autorità comunale una facoltà autorizzatoria puntuale, destinata a operare solo in casi circoscritti che, per le loro caratteristiche oggettive, risultino compatibili con la tutela della quiete pubblica, nonostante il divieto generale.
La scelta regolamentare è chiara: per l’uso di apparecchi di amplificazione acustica all’esterno degli esercizi pubblici, il Comune non ha inteso introdurre un sistema di regolazione graduale del disturbo mediante prescrizioni tecniche o limiti di emissione, bensì ha adottato la tecnica del divieto generale, temperato da eccezioni rigorosamente circoscritte. La deroga di cui al comma 2, pertanto, non costituisce uno strumento ordinario per consentire forme di musica all’esterno “ controllata” o “ limitata”, ma un istituto eccezionale, destinato a consentire un trattamento autorizzatorio solo in quei limitati casi in cui il conflitto con la quiete pubblica non si ponga in modo significativo o risulti socialmente tollerato.
Il raffronto sistematico con il comma 1 del medesimo art. 10 conferma tale impostazione. Quest’ultimo, nel disciplinare l’uso di strumenti musicali e apparecchiature sonore all’interno di esercizi ubicati in edifici destinati prevalentemente ad abitazione o ad essi contigui, prevede espressamente la possibilità di superare il divieto attraverso l’adozione congiunta di efficaci interventi di insonorizzazione e di taratura del volume su limiti di accettabilità delle emissioni sonore. In tal modo il regolamento dimostra piena consapevolezza della possibilità di gestire tecnicamente il disturbo acustico in ambienti chiusi, mediante accorgimenti misurabili e controllabili, riservando al Sindaco un potere di intervento interdittivo solo in presenza di un persistente disturbo accertato e limitatamente alle fasce orarie più sensibili.
Diversamente, nel disciplinare l’uso di apparecchi di amplificazione all’esterno dei locali, il regolamento, dopo aver posto il divieto generale, non riproduce alcun meccanismo di esonero tecnologico, né richiama limiti di tollerabilità o strumenti di contenimento delle emissioni sonore. Tale scelta non costituisce una lacuna normativa, ma riflette la consapevolezza che, all’esterno, la propagazione del suono non incontra barriere strutturali comparabili a quelle degli ambienti chiusi e che gli strumenti di contenimento tecnico risultano, per loro natura, difficilmente applicabili o comunque inidonei a garantire una stabile neutralizzazione dell’impatto acustico.
In questo quadro, ammettere un utilizzo generalizzato della deroga del comma 2 per consentire musica all’esterno “ controllata ” o “ limitata” equivarrebbe a svuotare di contenuto il divieto generale, trasformando l’eccezione in regola.
Ne discende che la deroga prevista dal comma 2 non è funzionalmente orientata a ricomprendere tutte le ipotesi di musica all’esterno “ controllata” o “ limitata ”, ma esclusivamente quelle situazioni eccezionali che, pur in presenza del divieto generale, risultino compatibili con la quiete pubblica per l’assenza di un concreto conflitto, ovvero per la presenza di una tolleranza sociale temporanea e circoscritta, quale quella che può riscontrarsi in occasione di eventi occasionali, festività o in contesti urbanistici privi di immediate interferenze abitative. In tale prospettiva si colloca anche l’autorizzazione temporanea rilasciata in via sperimentale, impugnata con il ricorso introduttivo, finalizzata a verificare in concreto la sussistenza di una tolleranza del contesto circostante.
L’esito negativo della fase sperimentale, caratterizzato dalla violazione delle condizioni autorizzative e dall’emersione di lamentele immediate da parte del vicinato, ha confermato l’assenza di una tolleranza sociale sufficiente, rendendo non giustificata la prosecuzione della sperimentazione e legittimando il ritorno alla regola generale di divieto.
Pertanto, il provvedimento impugnato, nel rilevare che l’esercizio è inserito in un contesto abitativo particolarmente sensibile, con abitazioni in immediata prossimità, e che la presenza di apparecchi di amplificazione comporta un incremento della permanenza degli avventori negli spazi esterni, con conseguente vociare idoneo a disturbare la quiete dei residenti, nonché nel valorizzare le reiterate lamentele del vicinato, ha correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti eccezionali richiesti per l’operatività della deroga di cui all’art. 10, comma 2, applicando in modo coerente il disegno regolamentare fondato sulla tutela prioritaria della quiete e della salute della popolazione residente.
17.5. Nel quinto motivo di ricorso, indicato alla lettera E), relativo alla violazione di legge costituita dall’” omesso riferimento all’art. 844 c.c., come precisato dall’art. 6- ter della L. 27 febbraio 2009, n. 13” , il ricorrente contesta la legittimità del diniego, denunciando l’assenza di criteri oggettivi e scientifici nella valutazione del presunto disturbo acustico.
Il ricorrente osserva che l’espressione utilizzata dal Comune per garantire “ in via prioritaria la quiete e la salute del vicinato ” risulterebbe priva di fondamento giuridico se non interpretata alla luce dell’art. 844 c.c., integrato dalla Legge n. 13/2009, che sancisce il principio della normale tollerabilità delle immissioni acustiche.
La verifica della tollerabilità, secondo il ricorrente, non potrebbe limitarsi a un giudizio unilaterale, ma dovrebbe fondarsi su un equilibrato contemperamento tra il diritto dei vicini al riposo e le esigenze dell’attività commerciale. Tale limite non sarebbe soggettivo, bensì definito dal Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), e l’Amministrazione potrebbe legittimamente intervenire a tutela della salute pubblica soltanto in presenza di superamenti documentati di tali parametri. Rileva infine l’assenza di accertamenti fonometrici: in mancanza di prove scientifiche del superamento dei differenziali acustici – fissati di norma in 5 dB per il giorno e 3 dB per la notte – non potrebbe affermarsi alcuna effettiva lesione della quiete del vicinato.
17.5.1. L’Amministrazione comunale, nel respingere tale motivo, sostiene che il richiamo all’art. 844 c.c. non risulti pertinente. Secondo il Comune, non sussisterebbe alcun diritto soggettivo del titolare a ottenere deroghe al divieto di musica esterna, per cui non sarebbe necessario il contemperamento degli interessi tipico dei rapporti tra privati, prevalendo invece la discrezionalità amministrativa nella tutela della salute pubblica.
17.5.2. Anche questo motivo è infondato.
Il Collegio non può che riprendere gli argomenti già spesi in merito al precedente motivo di ricorso. Come sostiene, condivisibilmente, la difesa comunale, il ricorrente non vanta alcun diritto soggettivo a installare casse acustiche all’esterno del proprio esercizio. L’art. 10, comma 2, del regolamento comunale stabilisce un divieto generale, rendendo eccezionali e discrezionali eventuali autorizzazioni derogatorie. Di conseguenza, il richiamo, all’art. 844 c.c. e al contemperamento tra interessi commerciali e proprietà privata, non risulta pertinente, poiché non si discute di un diritto preesistente, ma di una concessione discrezionale.
A differenza della musica interna, per cui il regolamento prevede strumenti tecnici di contenimento, la musica esterna non può beneficiare di barriere insonorizzanti: il suono all’aperto non è contenibile con misure tecniche affidabili. Pertanto, i rilievi fonometrici sono considerati inutili, e il diniego può fondarsi su valutazioni di merito circa l’idoneità del sito e le lamentele del vicinato.
Nel caso concreto, il disturbo non dipende solo dal volume della musica, ma anche dal vociare dei clienti attratti dall’intrattenimento, un fenomeno non regolabile tramite parametri acustici. Inoltre, la fase sperimentale, con concessione temporanea, aveva lo scopo di verificare la tolleranza sociale del contesto: le lamentele immediate e la violazione degli orari hanno confermato che il conflitto con il vicinato era significativo, giustificando il ritorno al divieto generale senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici.
In sintesi, pretendere che il Comune provi scientificamente il superamento dei limiti di tollerabilità per negare la musica esterna significherebbe trasformare l’eccezione in regola, ossia ampliare l’ambito applicativo dell’eccezione fino a ricomprendere una pluralità di casi di considerevole estensione, per i quali verrebbe di fatto adottata una norma speciale anziché eccezionale, svuotando di contenuto il divieto generale previsto dal Regolamento, che comprende, all’evidenza, anche le ipotesi di musica esterna entro i limiti legali di tollerabilità e violando la natura di norma eccezionale, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi al codice civile, della deroga sindacale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 21, dd. 2.1.2018, che richiama il “ principio secondo cui le leggi eccezionali, ovvero quelle che recano deroga ad altre disposizioni di legge, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi ivi espressamente contemplati (art. 14 disp. prel. cod. civ.)” ).
La deroga non è funzionalmente orientata a permettere tutte le forme di musica esterna che rispettino i limiti legali, ma solo quelle situazioni straordinarie caratterizzate da un’assenza di conflitto o da una temporanea tolleranza sociale (come festività o eventi occasionali). In assenza di tali presupposti eccezionali, anche la musica prodotta entro i limiti di tollerabilità può essere legittimamente vietata per tutelare in via prioritaria la salute e la quiete pubblica: beni che possono essere lesi non solo dal disturbo elettronico, ma anche da quello antropico (il vociare) indotto dalla presenza della musica, caratterizzato da elevata variabilità e tale da non consentire una misurazione tecnica stabile, ripetibile e giuridicamente imputabile secondo le metodologie previste dalla normativa in materia di inquinamento acustico.
18. In conclusione, il ricorso introduttivo andrà dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse per avere il provvedimento impugnato esaurito i propri effetti per decorso del termine di efficacia e perché assorbito dal provvedimento successivo impugnato con i motivi aggiunti.
I motivi aggiunti andranno invece respinti perché infondati.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. e respinge i motivi aggiunti in quanto infondati.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese al Comune di Bolzano, che liquida complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila,00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP RC, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
IO AV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AV | EP RC |
IL SEGRETARIO