TAR Bolzano, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 29
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Esaurimento effetti provvedimento impugnato

    L'autorizzazione parziale è scaduta e il successivo provvedimento del Comune assorbe quello impugnato, determinando la perdita di interesse per il ricorrente.

  • Rigettato
    Utilizzo contravvenzione non definitiva

    Il Collegio ritiene che la contravvenzione non sia stata valorizzata nella motivazione del diniego, che si basa sull'inidoneità oggettiva del sito.

  • Rigettato
    Inesatta descrizione atti amministrativi

    La doglianza è irrilevante poiché l'autorizzazione provvisoria non è stata valorizzata nel provvedimento di diniego. Inoltre, il testo del provvedimento contiene l'indicazione dei limiti acustici.

  • Rigettato
    Contraddittorietà del Comune

    La contraddittorietà non sussiste poiché il diniego si fonda sull'inidoneità oggettiva del sito, indipendentemente dalla gestione dell'esercizio o dall'uso di limitatori.

  • Rigettato
    Irragionevolezza della motivazione circa il disturbo

    L'Amministrazione ha discrezionalmente valutato l'inidoneità del sito in un contesto residenziale, bilanciando l'interesse commerciale con la tutela della quiete pubblica, senza necessità di accertamenti tecnici specifici per la musica esterna.

  • Rigettato
    Omesso riferimento all'art. 844 c.c.

    Il ricorrente non vanta un diritto soggettivo alla musica esterna, ma solo una facoltà discrezionale del Comune. La musica esterna non è gestibile con misure tecniche affidabili come quella interna, pertanto il diniego è legittimo anche senza accertamenti fonometrici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 29
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 29
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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