Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2001, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA H IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resorci se to SEZIONE TERZA CIVILE responsabilite exha clave de Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANODott. Angelo - Presidente R.G. N. 15013/98 Cron.3001 - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. 469 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 25/09/00 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig.. per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: 11. 1 FER 20 IL CANCELLIERE GI IC, GI NN, GI GI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI E 3000 UBALDI 272, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO CANCELLERIA MASSAFRA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CG408399
contro
CG408400 RO AR, elettivamente AI NA, domiciliati in ROMA CNE TRIONFALE 34, presso lo studio MEOLA ANTONIO, che li difende, giusta dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZION delega in atti;
UFFICIO COPIE थ 2000 - controricorrenti Rilasciata copia legal al St MASSA FRE per diritti L. 28000. nonchè contro 1466 il 22 MAR. 2001 -1- IL CANCELLIEF CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio NUOVA TIRRENA SPA NQ IMP CESSIONARIA DELLA SITA SPA;
dal Sig. MEOLA 6000per diritti L. intimata 6 APR. 2001 avversO la sentenza n. 1104/98 della Corte d'Appello IL CANCELLIERE di ROMA, emessa il 27/03/98 e depositata il 02/04/98 (R.G. 303/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato Ferdinando MASSAFRA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito 1'Avvocato Stelio BERNINI (per delega Avv. Richiesta copia studio. dal Sig. IACONO Antonio MEOLA); 6000 per diritti L. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il IL CANCELLIERE Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 1500 €15 L3000 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA 0729742 00679529 B 0978457 J655474 0880326 G356046 00506351 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 febbraio 1987 IC, VA e RG IA GI, rispettivamente marito e figli di LE TR, esponendo che costei era stata mortalmente investita da CO RN, che transitava alla guida di una motocicletta di proprietà di AR RN, convenivano davanti al Tribunale di Roma conducente e proprietario del veicolo investitore, nonché la S.I.D. A. s.p.a., che prestava assicurazione per la r.c.a., affinché fossero condannati al risarcimento dei danni loro cagionati. Costituitisi i convenuti, all'udienza collegiale 10 marzo 1993 era dichiarata l'interruzione del processo per la morte di UC CO RN, ed il processo, una volta riassunto, era stato nuovamente interrotto all'udienza collegiale 24 novembre 1993 per la morte di AR RN. All'udienza collegiale 12 dicembre 1994, dopo l'ulteriore riassunzione del processo, si costituiva la S.I.D.A., che ne eccepiva l'estinzione, poiché l'atto riassuntivo non le era stato notificato nel termine prescritto dal giudice. Con ordinanza 2 maggio 1995, il Giudice istruttore dichiarava l'estinzione del processo limitatamente alla S.I.D.A., disponendone la prosecuzione quanto agli eredi degli altri convenuti, UC NA e LO RN, e con sentenza 21 luglio 1995 il Tribunale di Roma rigettava il reclamo proposto dagli attori contro tale provvedimento. 3 Su impugnazione di questi ultimi, la Corte d'appello di Roma, decidendo nel contraddittorio della NA, di LO RN e della Nuova Tirrena s.p.a., quale impresa cessionaria del portafoglio della S.I.D.A., confermava la appellata, così motivando: a) era infondata sentenza l'eccezione di nullità della sentenza, sollevata in base al fatto che essa era stata pronunciata nei confronti di una parte (la S.I.D. A., soppressa con decreto ministeriale) non più esistente, visto che, essendo mancata la dichiarazione di cui all'art. 300 c.p.c., il processo doveva necessariamente proseguire contro di Q uant essa;
b) "ove il danneggiato da sinistro citi l'assicurazione del veicolo, il responsabile è litisconsorte necessario, ex art. 18 legge 990/1969, e, come tale, dev'essere necessariamente citato in giudizio", laddove, “nel caso di domanda proposta dal danneggiato verso il conducente e il proprietario della vettura danneggiante, la società assicuratrice è mera litisconsorte facoltativa", derivandone, in questo secondo caso, ove il giudizio può concludersi nei soli confronti dei primi due, che la mancata notificazione alla compagnia dell'atto di riassunzione determina l'estinzione del processo verso di essa;
c) fuori causa era ogni questione relativa alla natura perentoria o ordinatoria dei termini di cui agli artt. 303 e 305 c.p.c., poiché la notifica dell'atto riassuntivo era stata del tutto omessa: il quale difetto non era stato sanato dalla comparizione della S.I.D.A., poiché fatta al solo scopo di 4 svolgere l'eccezione di estinzione;
d) non sussisteva nella specie un caso di litisconsorzio necessario processuale, poiché -mentre tale fattispecie è riconosciuta dalla giurisprudenza solo in presenza di cause interdipendenti fra loro, con parti chiamate iussu iudicis- nulla impediva agli attori di rinunciare all'azione contro la compagnia. Per la cassazione della sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso sulla base di più motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso UC NA e LO RN. MOTIVI DELLA DECISIONE qlucent Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'arte 300 c.p.c., in relazione al d. m. 23 luglio 1993, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza, in quanto pronunciata contro soggetto non più esistente. In particolare affermando che il processo prosegue fra le parti originarie finché dal procuratore non sia dichiarato ex art. 300 c.p.c. l'accadimento di uno degli eventi interruttivi- essa Corte aveva omesso di considerare che il decreto sopra indicato non solo aveva posto la compagnia in 1.c.a., ma aveva anche nominato il liquidatore, al quale solo spettava, dunque, la scelta della strategia difensiva. Oltre tutto, la pubblicazione del decreto ministeriale sulla 5 Gazzetta Ufficiale non poteva non valere come “comunicazione formale" dell'evento anche nei confronti del legale della S.I.D.A., il quale, dunque, non avrebbe potuto agire per essa, non potendosi fare applicazione, in tale situazione, del principio di ultrattività della procura. Osserva il Collegio che la censura è infondata. Invero, una giurisprudenza del tutto consolidata afferma che la perdita capacità di una parte processuale della sopravvenuta, nel corso del giudizio di merito, antecedentemente alla chiusura della discussione non spiega effetti nei confronti delle altre parti se il suo procuratore (unico legittimato) abbia omesso di dichiarare in udienza, o Elucew di notificare alle controparti, l'evento medesimo, con la conseguenza che la posizione processuale di quella parte risulta, rispetto alle altre parti del giudizio, ancora quella di un soggetto esistente e capace. Ne consegue che il procuratore della S.I.D.A., non avendo dichiarato ovvero notificato la messa in liquidazione, nel frattempo intervenuta, della compagnia da lui rappresentata (che è evento in sé determinativo della perdita della capacità ex art. 200 legge fall.), era pienamente legittimato ad eccepire l'estinzione del giudizio. Si tratta di vedere, a questo punto, se l'estinzione fu pronunciata secondo legge. Per contestarne la legittimità, i ricorrenti hanno proposto i 6 tre successivi motivi di gravame. In particolare, con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 103, 104, 107 c.p.c., omessa ed insufficiente motivazione, essi lamentano che la Corte territoriale abbia escluso l'ipotesi di un litisconsorzio necessario sul rilievo che, potendosi separatamente convenire il proprietario di un veicolo che abbia cagionato un danno, ben sarebbe possibile riassumere il giudizio, eventualmente promosso contro l'assicuratore della r.c.a. ed il proprietario medesimo, contro quest'ultimo soltanto. Era da considerare, a tale riguardo, l'indissolubile legame che collegava, anche dal punto di vista sostanziale, la Алисия posizione processuale delle varie parti in causa. falsaCon il terzo motivo, denunziando violazione e applicazione dell'art. 305 c.p.c. in relazione all'art. 156 co. 3 c. p. c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione premesso che la Corte di merito aveva affermato che solo il termine semestrale ex art. 305 c.p.c., nella specie rispettato, ha carattere perentorio, pur dovendo il ricorso e il pedissequo decreto essere notificati nel termine assegnato dal giudice- deducono che essa Corte avrebbe dovuto considerare che la compagnia era nondimeno comparsa all'udienza cosi fissata (12 dicembre 1994), pur se al dichiarato fine di eccepire l'estinzione del giudizio, in tal modo sanando il vizio sopra indicato. 7 Con il quarto motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'esclusione di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, deducono infine che gli attori avevano chiesto la condanna illimitata (sia degli RN, sia) della S.I.D.A., non avendo essa prodotto in causa la polizza di assicurazione;
che la compagnia aveva contestato il fondamento delle domande, chiedendo comunque che la propria responsabilità fosse contenuta nel limite del massimale;
che gli RN, nell'opporsi alle domande, avevano contestato di rispondere oltre il massimale. In questa situazione, era facile vedere come fra le varie glucent posizioni vi fosse una stretta "concatenazione", non potendosi negare "che l'accertamento del fondamento delle domande dei signori GI fosse correlato all'accertamento della misura del massimale di polizza e che la richiesta dell'accollo agli RN, resistita da questi ultimi, fosse correlata e strettamente dipendente alla determinazione dei danni subiti da questi ultimi". A parte ciò, il litisconsorzio necessario di natura processuale non ricorre nel solo caso di chiamata iussu iudicis, ma anche in quello di domande interdipendenti contro più soggetti;
sicché, ricorrendo nella specie questa seconda ipotesi, avrebbe dovuto ordinarsi l'integrazione del contraddittorio. La prima e l'ultima di tali doglianze sono sostanzialmente 8 fondate. Questa Corte ha da sempre affermato che, nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sussiste tra l'assicuratore ed il responsabile del danno -in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazione solidali- un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (Cass. 27 ottobre 1998 n. 10694, Cass. 25 settembre 1998 9592, Cass. 6 novembre 1996 n. 9647). In forza di tale principio, dal quale non v'è ragione di discostarsi, deve allora ritenersi la sussistenza di tale rapporto litisconsortile fra gli eredi di AR RN, proprietario Quicent del veicolo investitore e responsabile, come tale, del danno, e la compagnia d'assicurazioni S.I.D.A. Né possono indurre ad un qualche ripensamento le considerazioni del giudice d'appello che: a) distinse la fattispecie in cui sia convenuto in giudizio l'assicuratore da quella in cui si convenuto il proprietario, traendone che solo nella prima, e non anche nella seconda, v'è litisconsorzio necessario tra le due parti;
b) affermò che l'unica ipotesi di litisconsorzio necessario processuale è quella in cui vi siano cause interdipendenti con parti chiamate iussu iudicis. La prima proposizione, in verità, appare sicuramente corretta, in dipendenza del carattere unilaterale, per così dire, del litisconsorzio de quo (sussistente, appunto, quando sia 9 sperimentata l'azione diretta ex art. 18 legge 990/1969, e non anche quando sia fatta valere, contro il -solo- proprietario, l'azione ex art. 2054 c.c.). La conclusione, tuttavia, appare viziata nella misura in cui la Corte di merito omise di considerare che la compagnia d'assicurazioni era stata convenuta in giudizio insieme al proprietario del veicolo assicurato, essendosi così costituito il rapporto litisconsortile. Rimane in tale modo assorbita la questione sub b), appena notandosi, per completezza, che oltre ai casi della chiamata iussu iudicis e dell'azione diretta contro l'assicuratore- la giurisprudenza conosce ulteriori ipotesi di litisconsorzio Eleccent necessario processuale, quali, in via meramente semplificativa, quella della morte della parte, con subingresso dei suoi eredi (Cass. 30 dicembre 1999 n. 14753), e quella dell'intervento adesivo dipendente (Cass. 26 luglio 1996 n. 6760). Così stabilito che sussisteva un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale fra gli eredi del proprietario responsabile e la S.I.D.A., il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare, una volta constatato che l'atto riassuntivo non era stato notificato alla compagnia, l'estinzione del processo, ma avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (Cass. 20 aprile 1990 n. 3308, Cass. 20 giugno 1989 n. 2938, Cass. 18 maggio 1984 n. 3060, Cass. 6 aprile 1981 n. 1946). 10 La sentenza impugnata, che diversamente decise, dev'essere pertanto annullata, restando ovviamente disatteso -per il principio di non contraddizione- il restante motivo, che si sostanzia nell'inconciliabile affermazione secondo cui il contraddittorio era stato ricostituito, dopo l'interruzione del processo, per effetto della comparizione della S.I.D. A. in 60000 udienza, pur se avvenuta al solo scopo di dedurre l'eccezione 310000 di estinzione. La causa va rinviata, a norma dell'art. 383 co. 3 c.p.c., al Tribunale di Roma. Nella ricorrenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione e quelle del precedente giudizio d'appello.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Roma. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione e del precedente giudizio d'appello. D Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 25 S 1 settembre 2000 0 9 F F IL CONSIGLIERI IL PRESIDENTE Depo ata in Cancelleria 1 FEB 2001 IL CANCELLERECT IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concette Amendola Concetta Ammendola 11