Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 agosto 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 aprile 1981 |
Commentari • 12
- 1. Lavoro pubblico, legittime le norme che non prevedono di neutralizzare i contributi “nocivi”Accesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 17 luglio 2025
- 2. Pensioni settore pubblico: legittime disposizioni contributi "nocivi"https://www.studiocataldi.it/ · 21 luglio 2025
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Tag: previdenza e assistenzahttps://www.eius.it/articoli/
Previdenza: è incostituzionale l'art. 13 r.d.l. 636/1939, là dove non estende la pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale sposata all'estero in caso di decesso dell'altro partner verificatosi prima della l. 76/2016 Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 91 Assistenza: la normativa italiana che riconosceva il reddito di cittadinanza ai beneficiari di protezione internazionale solo se residenti in Italia da almeno dieci anni costituiva una discriminazione indiretta ai sensi del diritto UE Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 maggio 2026 Previdenza: non è incostituzionale la perequazione "a blocchi" delle pensioni prevista dalle ll. 197/2022 e 213/2023 …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 458
- 1. Trib. Terni, sentenza 18/06/2025, n. 311Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 91 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa DA nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Bari, via Davanzati n.6 presso lo studio dei procuratori Avv.ti Emilio e Silvia Solimando che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 18/03/2025, n. 153Provvedimento: 153/2025 Sent. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente SENTENZA In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 Sul ricorso iscritto al numero n. 80317 del registro di Segreteria, proposto da XX nata a [...] l' omissis e residente a omissis in via omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Petracchini. contro L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede …Leggi di più...
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- 3. Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 571Provvedimento: Tribunale Ordinario di Marsala Sezione Lavoro Proc. N. 1512 /2025 Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo Provvedendo con riferimento all'udienza del 23/07/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate - per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito in ricorso richiamando giurisprudenza a sostegno dello stesso e chiedendo disporsi CTU contabile; - per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato la propria memoria di costituzione nella quale ha insistito Visti gli atti del fascicolo, Ritenuto che …Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 05/05/2025, n. 127Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA in composizione monocratica nella persona del magistrato Salvatore Grasso in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA 127/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69524 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 18 aprile 2024, proposto da S. S., nata a [...] (C.F.: OMISSIS), residente a [...], rappresentata e difesa come da procura acclusa al ricorso introduttivo dall'Avv. Vanessa Lancione ([...]) ed elettivamente domiciliata in Palermo alla Via Piave n.76, presso e nello studio del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza
- Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformita' alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dal commi seguenti.
La parte a) e' costituita:
1) dagli emolumenti contemplati dall' articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.
La parte b) e' costituita:
1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ;
2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall' articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 ;
4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.
((Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.
Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza)) ((4)) Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1961, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 e' attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379 , corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 10 gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il predetto coefficiente della tabella E;
nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei due prodotti dianzi indicati.
Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981. - Art. 2.
Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' da comprendere, con effetto dal 1 luglio 1965, l'indennita' integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall' articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , sono computabili con effetto dal 1 gennaio 1963:
1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20 ;
2) i compensi mensili previsti dall' articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.