Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 agosto 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 aprile 1981 |
Commentari • 11
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 18 agosto 2025 · 1
Pensionati all'estero, al via accertamento INPS Pensionati all'estero: l'INPS ha definito le modalità per l'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati che percepiscono trattamenti previdenziali all'estero per il biennio 2025-2026. Questa verifica, affidata a Citibank N.A., è essenziale per garantire la regolarità dei pagamenti e prevenire indebite erogazioni. Modalità di verifica dell'esistenza in vita Il messaggio INPS del 13 marzo 2025, n. 890 aveva annunciato lo svolgimento in due fasi del processo di accertamento, con scadenze precise per l'invio delle attestazioni. Prima fase In relazione al 2025, la prima fase di verifica dell'esistenza in vita si è svolta da marzo a luglio …
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Giurisprudenza • 460
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Versioni del testo
- Titolo I : Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza
- Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformita' alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dal commi seguenti.
La parte a) e' costituita:
1) dagli emolumenti contemplati dall' articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.
La parte b) e' costituita:
1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077 ;
2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall' articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 ;
4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.
((Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.
Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonche' nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza)) ((4)) Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1961, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 e' attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379 , corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 10 gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il predetto coefficiente della tabella E;
nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei due prodotti dianzi indicati.
Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 , ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981. - Art. 2.
Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla. Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' da comprendere, con effetto dal 1 luglio 1965, l'indennita' integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell' articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, limitatamente, pero', ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.
Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall' articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , sono computabili con effetto dal 1 gennaio 1963:
1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20 ;
2) i compensi mensili previsti dall' articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.