Sentenza 7 marzo 2014
Massime • 1
E inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Fattispecie relativa a condanna alla sola pena pecuniaria erroneamente inflitta per il reato di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2014, n. 15041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15041 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/03/2014
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 445
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 43988/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AN n. il 25.11.1964;
avverso la sentenza n. 9493/2012 pronunciata dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello il 6.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 7.3.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 6.2.2013, il tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata Militello, ha condannato IO AN alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda in relazione al rifiuto di sottoporsi all'esecuzione del test per la misurazione del tasso alcolemico ai fini della verifica della guida in stato di ebbrezza (previsto e punito dall'art. 186 C.d.S., comma 7) commesso in Rocca di Capri Leone il 11.8.2011.
Avverso la sentenza del tribunale siciliano, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere il IO responsabile del rifiuto contestatogli pur avendo, l'agente di polizia giudiziaria ch'ebbe a fermare l'imputato, dichiarato in dibattimento di non essere al momento in possesso della strumentazione necessaria per la misurazione del tasso alcolemico.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale di Patti totalmente omesso di dettare alcuna motivazione circa l'invocata sostituzione della pena inflitta all'imputato con la misura del lavoro di pubblica utilità espressamente richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Preliminarmente, rileva il collegio la ritualità dell'odierna impugnazione proposta dal ricorrente, dovendo ritenersi inappellabile la sentenza di primo grado che ha condannato l'imputato alla sola pena dell'ammenda (v. art. 593 c.p.p., comma 3), pur in relazione un reato astrattamente punito con la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
Ritiene, al riguardo, questo collegio (pur consapevole del contrastante indirizzo fatto proprio, tra gli altri, da Cass., Sez. 3, n. 12673/2006, Rv. 234594; Cass., Sez. 6, n. 1644/2002, Rv. 223280) di dover ribadire l'orientamento già sostenuto in altra precedente occasione (v. Cass., Sez. 4, n. 18654/2013, Rv. 255936) secondo cui deve considerarsi insuperabile l'inequivoco ed espresso tenore del richiamato art. 593 c.p.p., comma 3, laddove esclude l'appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (e non già delle sentenze di condanna per le quali è astrattamente prevista la sola pena dell'ammenda): e tanto, non solo in coerenza al dettato dell'art. 12 preleggi (per cui "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", alla luce dell'elementare canone interpretativo secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), ma anche in forza della decisiva considerazione secondo cui la mancata impugnazione del pubblico ministero avverso l'illegale determinazione della pena, rende irretrattabile la valutazione giudiziaria in ordine alla gravità del reato, compiuta attraverso la comminazione (sia pur erronea) della sola pena dell'ammenda. Varrà sul punto considerare - a voler porre un problema di coerente compatibilità con il sistema che ordinariamente prevede il duplice grado di giurisdizione - come l'interpretazione qui accreditata impedisce di ipotizzare alcun contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., atteso che il diritto all'appello non è stato costituzionalizzato, sicché esso non può ritenersi imposto dall'art. 24 Cost., ne' la limitazione dell'appello qui confermata confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., in quanto il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato il contravventore alla sola pena dell'ammenda e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena dell'arresto, atteso che la diversità del trattamento ben può ritenersi giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato (cfr. in termini, Cass., Sez. 3, n. 8340/2000, Rv. 218194). 3. - Nel merito, dev'essere disatteso il primo motivo di ricorso avanzato dall'imputato, dovendo ritenersi del tutto irrilevante la circostanza della contingente indisponibilità, da parte degli agenti ch'ebbero a fermare l'imputato, della strumentazione necessaria per la misurazione del tasso alcolemico, nulla impedendo il successivo reperimento di tale strumentazione a seguito dell'eventuale manifestazione, da parte del fermato, della propria disponibilità a sottoporsi agli accertamenti richiesti;
accertamenti che sarebbero stati eventualmente eseguiti in loco senza necessità di alcun accompagnamento coattivo dell'indagato in altra sede. Deve ritenersi viceversa fondata la doglianza avanzata dall'imputato con riguardo all'omessa motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena inflitta con la misura della lavoro di pubblica utilità richiesta dall'imputato, avendo il tribunale di Patti del tutto immotivatamente disatteso la corrispondente richiesta espressamente avanzata dall'imputato, così come attestato nella medesima epigrafe della sentenza impugnata.
Sulla base delle premesse sin qui richiamate, dev'essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della misura del lavoro di pubblica utilità, con il conseguente rinvio al tribunale di Patti per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla la impugnata sentenza limitatamente alla mancata motivazione circa la sostituzione di pena col lavoro di pubblica utilità e rinvia al Tribunale di Patti per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014