Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES0 2 2 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, CASSAZION Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Riedre aims to clanni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6814/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron.4600 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rep. 699 Consigliere Dott. Michele VARRONE Ud. 29/05/00 - Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L.. 15. FEB. 2001 ditta, RENNA SAVERIO, titolare dell'omonima IL NCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENETO 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DONATO, che lo difende unitamente all'avvocato MUSA LEONARDO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 ricorrente - NCELLERIA
contro
PE CO & FIGLI SNC, in persona del legale CG068776 rappresentante signor RT AL, elettivamente LIRE 3000 domiciliato in ROMA PZZA MAZZINI 8, presso lo studio NCELLERIA 2.000 dell'avvocato CRIMI GIUSEPPE, difeso dall'avvocato 1054 CHIATANTE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CG068777 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 130/97 della Corte d'Appello di avverso la sentenza n. dal Sig. CHITTANTE per diritti 138000 +8 LECCE, emessa il 15/1/1997, depositata il 25/02/97, 11 11 2001 RG.237/1994; IL NCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo LIRE 2000 NCELLERIA SALLUZZO;
udito l'Avvocato DONATO BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BB477486 Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il BB477487 rigetto del ricorso. AT982097 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO два Con atto notificato il 19.6.1986 NA Saverio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi la RT & IG s.n.c. ed esponendo: 1) che nel corso di esecuzione di un contratto di somministrazione di olio in esclusiva, disciplinato LIRE 2000 con scrittura privata del 24.4.1985, la produttrice NC RT F.CO & IG aveva fornito alla ditta della quale lui era titolare olio di oliva, utilizzato per la conservazione di prodotti ittici da questa commer- BB477488 cializzati, che non era risultato dell'ottima qualità BB477483 concordata;
AT982096 2) che, in particolare, si era verificato che l'olio fornito nell'estate 1985 solidificava a tempe- 2 ratura ambiente, con formazione di residui cremosi biancastri nelle confezioni in vetro dei prodotti Ren- na, che erano stati contestati dagli acquirenti e re- stituiti alla produttrice, con grave danno anche e so- prattutto all'immagine commerciale della stessa;
ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio la convenuta eccepiva la il tardività della denuncia dei vizi e concludeva per rigetto della domanda sull'assunto che, in virtù di precisa clausola contrattuale, le contestazioni sulla qualità del prodotto avrebbero potuto "essere mosse solo contro il campione sigillato massa da prelevarsi два in contraddittorio alla consegna" (pag. 2 contratto 24.1.1985). A conclusione della disposta istruttoria l'adito Tribunale, con sentenza n. 256/93 del 9.11.92/2.3.93, rigettava l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi, rilevava che la clausola di preventivo prelievo del campione in contraddittorio non spiegava alcun ef- fetto sulle sorti del giudizio in quanto voluta dalle parti solo a fini probatori e ritenuta comunque la nullità della stessa ex art. 1229 C.C., giudicava che la lamentata solidificazione dell'olio fosse indice della non ottima qualità del prodotto ed accoglieva per tale motivo la domanda risarcitoria che quantifi- 3 cava equitativamente in L. 15.000.000. Avverso tale decisione proponeva gravame la s.n.c. RT al quale resisteva il NA che pro- poneva a sua volta appello incidentale. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza n. 130 del 15.1/25.2.1997, accoglieva l'impugnazione princi- pale e rigettava l'originaria domanda del DA e l'appello incidentale da questo proposto condannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A tale conclusione perveniva sulla base di una дв rilettura della clausola di prelievo del campione che interpretava, anche avuto riguardo alla collocazione della stessa, come operante solo sul piano probatorio: nel senso che un riCOntro probatorio poteva essere effettuato solo sul contenuto di una qualunque delle lattine che l'avente diritto alla somministrazione aveva facoltà di scegliere fra quelle di ogni partita consegnata. Osservava che tale clausola era pienamente valida non realizzando una preventiva esclusione o limitazio- ne della responsabilità del fornitore per dolo, colpa grave o per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, alla stregua del disposto dell'art. 1229 c.c., avendo come suo unico COpo quel- 4 lo di creare un sicuro ed indiscutibile riCOntro pro- batorio per il caso di contestazioni sulla presenza delle qualità promesse;
che tale clausola, pur rien- trando tra quelle onerose di cui al capoverso dell'art. 1341 c.c., poichè costituiva il risultato di una trattativa in precedenza intervenuta tra le parti, non abbisognava di una specifica approvazione per iscritto;
che la ditta NA, non avendo curato la li- bera scelta a caso del campione, non aveva potuto quindi assolvere all'onere di provare con l'unico mezzo che per valida volontà delle parti avrebbe dovu- to realizzare la non corrispondenza del prodotto al- le caratteristiche pattuite. Ed aggiungeva infine che assolutamente non condi- visibile era il giudizio del Tribunale che, per altro senza alcun ausilio tecnico, dall'unico comprovato di- fetto dell'olio (e cioè dal fatto che esso si solidi- ficava a temperatura ambiente) aveva tratto il convin- cimento che esso non fosse della pattuita "ottima qua- lità". Per la cassazione di tale sentenza propone ricor- so il NA affidandone l'accoglimento a quattro moti- vi. Resiste con controricorso la RT FranceCO & IG s.n.c. che produce anche memoria difensiva. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Denuncia il ricorrente con il primo mezzo "violazione e malgoverno di norme di legge (artt. 1362, 1366, 1367 e 1371 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)" sostenendo che la Corte di- strettuale avrebbe stato un'erronea interpretazione alla clausola del contratto di somministrazione secon- do la quale "eventuali eccezioni potranno essere mosse solo contro il campione sigillato massa prelevato in contraddittorio alla consegna dai singoli contenitori a scelta dell'acquirente". Secondo i Giudici di appello tale clausola andava intesa nel senso che, ove l'avente diritto alla sommi- nistrazione avesse avuto motivo di lamentare la non corrispondenza del prodotto alle caratteristiche elen- cate, il riCOntro probatorio avrebbe potuto essere effettuato solo sul contenuto di una qualunque delle lattine che il medesimo e soltanto lui - aveva fa- coltà di scegliere fra quelle di ogni partita conse- gnata. Proprio al fine del futuro sicuro riferimento della "lattina-campione" alla partita di olio oggetto contestazione, aggiungevano, era infatti previstodi che il prelievo avvenisse in contraddittorio tra le parti e che la lattina, scelta a caso, venisse sigil- 6 lata. E in considerazione di ciò, non avendo esso NA provveduto al prelievo e alla conservazione del cam- pione con le modalità concordate, sarebbe a loro avvi- so mancata, per sua negligenza, la prova della asseri- ta non corrispondenza del prodotto alle caratteristi- che pattuite. Tale interpretazione, a suo dire, non sarebbe ora conforme alle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362, 1366, 1367 e 1371 cod. civ., non tenendo conto del fatto che, con quella previsione contrattuale le де parti non avevano inteso individuare e disciplinare in chiave probatoria tutte le varie ipotesi di contesta- zione del prodotto. Segnatamente esse non avevano inteso disciplinare l'ipotesi in cui i motivi di contestazione fossero im- posti in un momento insorti in un momento successivo alla consegna, a distanza, come nella specie, di di- versi mesi dalla stessa. Nella lettura di detta clausola bisognava invece muovere dalla ricerca della comune intenzione delle parti;
e dalla necessità di effettuare una interpreta- zione secondo buona fede in guisa da realizzare l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Negli esatti termini cioè indicati dai Giudici di primo gra- 7 do secondo i quali pur riferendosi la clausola in que- stione alla ipotesi della quale le parti intendevano operare un prelievo ai fini probatori, non poteva tut- tavia ritenersi preclusiva per il destinatario della fornitura di dimostrare l'eventuale inadempimento del fornitore anche in assenza di quel prelievo. Diversamente, afferma, essa sarebbe nulla ai sen- si dell'art. 1229 C.C. fissato per realizzare un So- stanziale esonero di responsabilità del produttore che, avrebbe nel caso in cui agisca con dolo o colpa grave, ovvero in spregio della norma dettata in mate- ria di olii alimentari a tutela dell'ordine pubblico o della salute dei cittadini, verrebbe ad essere limita- ta alla sola ipotesi di preventivo prelievo, anche quando i dubbi sulla qualità dell'olio fornito e la necessità di indagini organolettiche sorgessero, come caso che ci occupa, anche parecchio tempo dopo lanel consegna. Il motivo è destituito di fondamento. Secondo il consolidato indirizzo della giurispru- denza di questa Corte (v. Cass. 27.2.98 n. 2190, 18.7.97 n. 6618, 18.3.95 n. 3205 e 21.5.90 n. 4577) in tema di interpretazione del contratto, così come del negozio giuridico in genere, il sindacato della Corte di Cassazione può riguardare la delineazione della 8 fattispecie astratta, nonchè la riconduzione ad essa della specie in concreto accertato, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di di- ritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la ricerca del contenuto ○ della portata delle clausole, la quale si traduce in una indagine e valutazione di fatto, affidata esclusivamente al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di violazione di norme ermeneutiche e di illogicità e inadeguatezza della motivazione. Nella specie il ricorrente, sotto il profilo del- де la violazione di legge ed in particolare di quelle norme che fanno carico al giudizio, nella interpreta- zione dei contratti, di ricercare la ammessa volontà delle parti quale trasfusa nella clausola in esame, si limita a formulare una censura afferente all'accertamento "in fatto" del giudice di merito e quindi senza minimamente precisare il modo attraver- so il quale si sarebbero realizzate le denunciate vio- lazioni e nemmeno dedurre le ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice col prospettare una propria interpretazione di detta clausola da contrapporre a quella, che risul- ta assistita da motivazione o crente ed adeguata, alla 9 Corte d'Appello.
2. Col secondo mezzo il NA, deducendo omesso, insufficiente e contraddittorio esame e/o motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" si duole sotto altro profilo dell'interpretazione data dalla Corte territoriale al- la clausola in oggetto sostenendo che, in tal modo, i Giudici d'Appello avrebbero fornito, contraddittoria- mente, con l'estendere le limitazioni probatorie a tutte le ipotesi di contestazione del prodotto e cioè anche al caso in cui al momento della consegna non vi era stato motivo alcuno di dubitare della qualità dell'olio. Essi inoltre non avrebbero tenuto conto ed in ciò si appaleserebbe ulteriormente l'insufficienza e la contraddittorietà delle argomentazioni da loro svolte che non si presentava alcuna necessità di si- gillare la lattina prelevata a campione, a fini di "futuro sicuro riferimento" alla partita in contesta- zione e ciò in quanto tutte le lattine venivano conse- gnate al somministrato già sigillato all'origine del produttore RT. Anche tale motivo è infondato. Nel richiamare i rilievi già in precedenza espo- sti, comuni ad entrambi i motivi, va precisato che 10 nessuna illogicità o contraddittorietà è dato riCOn- trare nella motivazione posta dalla Corte di merito a fondamento della svolta interpretazione dell'anzidetta clausola contrattuale. Tale clausola, esattamente ritenuta rientrante tra le clausola onerose elencate dal capoverso dall'art. 1341 C.C., - che costituiCOno, come quella di specie, il risultato di una trattativa in preceden- za svolta tre le parti - non realizzava, come corret- tamente osservato dalla Corte d'Appello, una preventi- va esclusione della responsabilità del fornitore per dolo, colpa grave о per violazione di obblighi deri- vanti da norme di ordine pubblico ma si prefiggeva co- де me unico COpo quello di garantire un sicuro ed indi- scutibile riCOntro probatorio in caso di contestazio- ne sulla presenza nell'olio della qualità promessa. E se questo era lo COpo, il NA, come ulte- riormente puntualizzato in sentenza, non poteva uti- lizzare in qualsivoglia controversia presente o fu- - relativa a possibili contestazioni della quali- tura - tà dell'olio, qualsiasi lattina in suo possesso poten- do avvalersi solo di quello scelta, per ogni partita di olio consegnato, nel contraddittorio delle parti, "a campione".
3. Denuncia poi il ricorrente con il terzo mezzo 11 "violazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1371 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. "sostenendo che l'impugnata sentenza sarebbe altresì erronea nella parte in cui avrebbe fornito un'interpretazione, a suo dire non condivisibile, del- la clausola contrattuale che prevedeva preventive pro- ve di conciliabilità dell'olio RT con i prodot- ti ittici da conservare. Il motivo, al pari dei precedenti, è insuscetti- bile di accoglimento. Anzichè denunciare la correttezza del procedimen- to di interpretazione del contratto, puntualizzando modi ed i contenuto delle pretese violazioni normati- ve, il ricorrente si limita infatti a prospettare una propria interpretazione della clausola contrattuale che intenderebbe contrapporre -a quella che risulta assistita da motivazione coerente, adeguata ed immune da vizi logici e/o giuridici - fatta dai giudici del merito.
4. Anche il quarto motivo, infine, con il quale il NA denuncia "insufficiente e contraddittorio esame e/o motivazione su punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)" e censura la decisione della Corte nelle parti in cui ha affermato di non condividere il convincimento espresso dai primi 12 giudici secondo quali dalla solidificazione dell'olio dopo il confezionamento si evinceva la sua - è insuscettibile di accoglimento. scarsa qualità Nessuna contraddizione come si assume dal ricor- rente, può ravvisarsi infatti tra l'affermazione con- tenuta in sentenza secondo la quale il tribunale avrebbe espresso quel giudizio senza il benchè minimo ausilio tecnico e la ritenuta legittimità della revoca da parte del tribunale dell'ordinanza ammissiva della c.t.u.. La revoca dell'ordinanza aveva infatti la sua mo- tivazione nella mancanza di una "lattina а campione" da sottoporre ad analisi. Che poi il primo giudice non potesse in mancanza di una indagine tecnica che accertat la caratteristi- che chimico-fisiche dell'olio, perveniva ad essa pre- cisa conclusione è da porre in relazione con la man- canza della prova che non poteva essere fornita con ogni mezzo ma bensì nel rispetto delle previsioni con- trattuali. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento della spesa del giudizio di cassazione come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- 13 rente al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione che liquida in L. .375.000* oltre agli onorari li- quidati in lire duemilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cas- sazione il 29.5.2000. Il Consigliere Est.sigliers) Il Presidente Fiducción Depositata in Cancelleria IL NCELLIERE CÍ Concette Ammendola Oggi, 15 FEB. 2001) IL NCELLIERE C1 Concotta A mendola 80000 330000 2 APR. 2001 e 7 330.000 1 in ta 18345 ts hin _ cen Tre 80) (lire 12. 14