Ordinanza collegiale 10 marzo 2023
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02557/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del verbale della commissione esaminatrice n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022 con cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso pubblico per l'assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato avendo conseguito una votazione nella prova orale di 5,5, inferiore al minimo di 6, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, compreso il precedente verbale n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022 e successive comunicazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, il dott. TO RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per l’assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020.
Il concorso, così come previsto dall’art. 6 del Bando, si è articolato in varie fasi: prova preselettiva, accertamento dell’efficienza fisica, accertamenti psicofisici, accertamento attitudinale, prova scritta, prova orale.
La dott.ssa -OMISSIS- ha superato le varie fasi, arrivando sino alla prova orale, ultimo ostacolo per l’idoneità concorsuale.
In data 20 dicembre 2022 ha quindi sostenuto la prova orale, riportando una votazione di 5,5 a fronte del risultato minimo richiesto per il superamento della prova di 6 punti.
Per soli 0,5 punti, pertanto, la ricorrente è risultata non idonea.
A seguito di istanza di accesso, in data 16 gennaio 2023 il Ministero ha rilasciato il verbale n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022 di fissazione dei criteri preventivi di valutazione, nonché il verbale n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022 riferito alla prova orale sostenuta dalla ricorrente.
Ritenendo che la disamina dei predetti verbali avesse evidenziato elementi idonei a determinare la ripetizione della prova orale, la dott.ssa -OMISSIS- ha proposto il ricorso in esame affidandolo alle seguenti censure.
1) Violazione dell’art.12 del d.p.r. n. 487/1994 per mancata predisposizione del contenuto delle prove di inglese ed informatica e mancata estrazione a sorte - Violazione delle “Disposizioni per lo svolgimento della prova scritta o orale del concorso pubblico” per omessa predisposizione delle modalità operative per il colloquio in lingua inglese ed informatica - Eccesso di potere per violazione dei principi generali di trasparenza, par condicio, imparzialità: in quanto il bando di concorso aveva incluso la lingua straniera e l’informatica fra le materie oggetto di prova orale, in tal modo considerandole come parti integranti della prova orale e non già come semplici requisiti di idoneità o ammissione. Le stesse, infatti, sono elencate dopo le altre materie con lettera progressiva, con previsione di un unico punteggio complessivo, inglobante tutte le materie declinate, senza alcuna differenziazione o esclusione; per contro, se inglese ed informatica fossero state considerate un mero requisito di idoneità o di partecipazione, non solo vi sarebbe dovuta essere una specificazione espressa in tal senso, ma soprattutto si sarebbe dovuto prevedere un giudizio a parte, distinto rispetto al voto delle materie d’esame.
Sostiene dunque la ricorrente che trattandosi a tutti gli effetti di materie d’esame vi era l’obbligo di predeterminare i quesiti da sottoporre ai candidati e l’obbligo di sorteggiare i medesimi, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del d.p.r. 9.5.1994 n. 487.
Nel caso di specie, invece, la commissione avrebbe provveduto a predisporre a monte i quesiti solo per le materie giuridiche, mentre per inglese ed informatica non l’avrebbe fatto.
Conseguentemente, sempre nell’assunto della dott.ssa -OMISSIS-, le prove d’inglese ed informatica si sarebbero svolte lasciando di volta in volta alla commissione (come integrata dagli esperti) di decidere seduta stante, in via meramente estemporanea, il contenuto da richiedere ai candidati, senza predisposizione preventiva e sorteggio e, quindi, senza alcuna garanzia d’imparzialità, trasparenza e par condicio.
2) Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 per avere approntato i quesiti nelle materie giuridiche sin dal 22 settembre 2022, dunque ben tre mesi prima rispetto all’espletamento della prova orale: in quanto la commissione avrebbe approvato i quesiti da sottoporre ai candidati in data 22 settembre 2022, risultando così palesemente violato l’art. 12 comma 1 del d.p.r. n. 487/1994, norma che impone di predisporre i quesiti “immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale”. Tale prescrizione sarebbe vincolante in quanto persegue una finalità di trasparenza dell’azione amministrativa per scongiurare il rischio che i contenuti del colloquio possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell’espletamento della prova, con violazione del principio della par condicio e dell’imparzialità.
3) Carenza di motivazione a causa della impossibilità di ricostruire, sulla base di un voto espresso in termini esclusivamente numerici, l’iter valutativo e le ragioni della bocciatura nella prova orale.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa adozione di misura cautelare, l’annullamento del provvedimento di bocciatura e la ripetizione della prova orale con commissione in diversa composizione, fatto salvo ogni ulteriore diritto.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno che ha depositato la documentazione dell’iter procedimentale in questione corredata da relazione illustrativa dell’amministrazione.
Con ordinanza n. 2376 dell’11 maggio 2023 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.
Con memoria depositata il 19 febbraio 202 la ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento.
All’udienza del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, anche in questa fase di merito, di confermare quanto già affermato, in termini sfavorevoli per la ricorrente in sede di reiezione dell’invocata misura cautelare, e cioè che:
“- dall’esame del verbale n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022, con cui sono stati predeterminati i criteri valutativi della prova orale, e del verbale n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022, relativo alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, non emergono palesi vizi di legittimità della procedura messa in atto dalla commissione rispetto alla prova orale del concorso in esame;
- alla luce della consolidata giurisprudenza, non è peraltro sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati (ex multis, Cons. St., IV, 13 aprile 2016, n. 1446)”.
Più in dettaglio può osservarsi quanto segue.
L’art. 17, comma 2, del bando, dedicato allo svolgimento della prova orale, stabiliva che “ II colloquio non s’intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno sei decimi (6/10) ”.
Con verbale n. -OMISSIS-, in data 22 settembre 2022, la Commissione esaminatricе ha fissato i criteri di massima stabilendo che la valutazione del colloquio е l’attribuzione del relativo punteggio sarebbe avvenuta “ tenendo conto di aspetti sostanziali (in particolare padronanza dell'argomento, livello di approfondimento, esaustività della risposta, capacità di collegare gli argomenti, capacità di sintesi) e formali (in particolare chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia, prontezza di risposta) delle risposte ”.
In relazione alla prova di informatica e di inglese la ricorrente, con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 per mancata predisposizione delle modalità operative per il colloquio, con particolare riferimento all’obbligo di predeterminare i quesiti da sottoporre ai candidati e all’obbligo di sorteggiare i medesimi.
L’argomento non è decisivo.
Come evidenzia la documentazione difensiva in atti depositata dall’Amministrazione dell’Interno, l’art. 37 del Testo unico del pubblico impiego, d.P.R. n. 165/2001, introducendo, nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni, l’obbligatorietà dell’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, ha demandato ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell’art. art 17, comma 1, della legge 232 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la determinazione dei livelli di conoscenza anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, nonché le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima.
In assenza di disposizioni regolamentari attuative della norma primaria, l’amministrazione dell’Interno ha proceduto alla determinazione dei livelli conoscenza e delle relative modalità di accertamento.
Il bando di concorso, invero, richiamava espressamente, quale lex specialis della procedura, il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente “ Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori teсnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato ”.
L’art. 17 del predetto regolamento recita testualmente (per quanto di interesse):
“(…)
3. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto
costituzionale, verte sulle seguenti materie:
(…)
c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
d) informatica.
4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo senza ausilio del dizionario ed in una conversazione.
5. La prova di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei”.
Nel verbale n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022 la Commissione ha dato espressamente atto che “La prova orale concernente l'informatica e la conoscenza della lingua inglese avverrà con le modalità previste dal citato Decreto, dal Bando di concorso e dal presente verbale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Commissione non fosse tenuta, per tali materie, pure considerate materie di esame, a predisporre i quesiti da porre ai candidati con conseguente sorteggio, non essendo tale adempimento previsto né dal regolamento né dalla “ lex specialis ” del concorso, né rendendosi necessaria, come invece invocato dalla ricorrente, alcuna ulteriore attività di specificazione da parte della stessa Commissione.
Di qui il rigetto del primo motivo.
Con la seconda censura la ricorrente lamenta che la commissione avrebbe approvato i quesiti da sottoporre ai candidati in data 22 settembre 2022, ossia ben tre mesi prima rispetto all’espletamento della prova orale, risultando così palesemente violato l’art. 12 comma 1 del d.p.r. n. 487/1994, norma che impone di predisporre i quesiti “immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale”.
Tale prescrizione sarebbe infatti vincolante in quanto volta a perseguire una finalità di trasparenza dell’azione amministrativa per scongiurare il rischio che i contenuti del colloquio possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell’espletamento della prova, con violazione del principio della par condicio e dell’imparzialità.
Il rilievo non è decisivo.
E’ vero che, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, le commissioni esaminatrici determinano i quesiti da sottoporre ai candidati “ immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale ”.
Tale norma, infatti, “ persegue una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio ” (Consiglio di Stato, sez. V, 20/04/2016, n. 1567; nello stesso senso CS sez. V n.160/2008 e 4/2007).
Per altro verso è anche vero, però, che in assenza di consolidati orientamenti sul concreto significato da assegnare alla locuzione “ immediatamente prima ”, ben possa ritenersi che tale vincolo temporale vada correlato – caso per caso - alla complessità della procedura in considerazione, valutata anche con riferimento al numero dei candidati ammessi alla prova orale.
Nel caso di specie la Commissione ha predisposto 200 quesiti per ogni materia di esame, un totale di 800 domande; i fogli contenenti le domande sono stati messi in una busta sigillata e depositati a cura del segretario nella cassaforte sita nell'apposito locale blindato messo a depositati a cura della Commissione dal Servizio concorsi de Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
Dette operazioni, piuttosto articolate attesa, come detto, la complessità della procedura volta alla selezione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, hanno dunque richiesto un tempo di preparazione dei quesiti anticipato rispetto a quello ordinario di svolgimento della prova orale.
Non è superfluo inoltre ricordare che dal verbale n. 119 del 16 novembre 202s di ricava che, al fine di ulteriore garanzia, “ le domande oggetto della prova orale, pur restando invariate, state rimescolate al fine unico di modificare la corrispondenza delle domande con il numero all'interno dello stesso elenco ”.
Il Collegio ritiene dunque che la soluzione alternativa praticata nel caso di specie dalla Commissione esaminatrice – consistente per l’appunto nel predisporre anticipatamente i quesiti – rientri nel novero delle soluzioni astrattamente consentite dall’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, e che che la stessa, in presenza delle descritte garanzie di cautela adottate nella loro secretazione, in relazione alle quali non sono neppure adombrati profili di violazione dell’obbligo di riservatezza, non sia di per sé lesiva dei principi di trasparenza e imparzialità a cui tale norma tende, né risulti manifestamente irragionevole tenuto conto della cennata particolarità della procedura concorsuale in questione.
Neppure il terzo motivo è fondato.
La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che, nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, il voto numerico, attribuito alle prove o ai titoli, esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione competente, contenendo in se stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la Commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, essendo previsto quale unico limite la contraddizione manifesta tra gli elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164; Cons. Stato sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745), profili che non sono stati dedotti.
In conclusione, quindi, il ricorso, siccome infondato, va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
IZ GI, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO RU |
IL SEGRETARIO