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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4896/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4896/2023 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
CIVILE VA
APPELLATO
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 11:06 innanzi al Giudice, dott. Angelo Farina, sono comparsi: per parte appellante avv. PALMIERI GUIDO;
per parte appellata dott.ssa Valentino in sost. AVVOCATURA
DELLO STATO DI MILANO, che esibisce delega.
Su invito del Giudice, le difese delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi dimessi su
Consolle e discutono oralmente riportandosi agli atti dimessi. Parte appellante chiede dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di cui alla comparsa di costituzione, in quanto tardiva e in ogni caso irrilevante.
Le parti congiuntamente acconsentono ad essere dispensate dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale lettura.
Il Giudice
dott. Angelo Farina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4896/2023 promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Gorla Maggiore Via Campi dei Fiori 21, e domiciliato in Milano alla via Monte Nero, 17 presso lo studio dell'avv. Guido Palmieri (CF – PEC C.F._2
che lo rappresenta e difende. Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1 P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 19.3.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, interponeva appello avverso la sentenza n. 664-23 emessa dal Parte_1
Giudice di pace di Busto Arsizio, convenendo in giudizio il Controparte_1
La pronuncia impugnata aveva respinto l'impugnazione promossa da
[...] Parte_1 avverso il provvedimento n. 70454 del 31.03.2022 di revisione, emesso a seguito dell'azzeramento dei punti della patente, disposto dall'UMC di Bergamo – Sezione di Varese ai sensi dell'art. 126 bis, comma 6, del C.d.S.
Con unico motivo di appello, si doleva della mancata prova, ad opera dell'Ente Parte_1 convenuto, dei presupposti posti a fondamento del provvedimento impugnato, ed in particolare dei verbali che avevano giustificato l'azzeramento dei punti.
Si costituiva in giudizio la parte appellata, che insisteva per il rigetto dell'appello.
***
Reputa il Tribunale che l'appello debba essere respinto. pagina 2 di 5 E' consolidato l'insegnamento giurisprudenziale, citato dalla parte appellata, secondo il quale “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri” (Cassazione civile sez. II, 12/04/2023, n.9691).
Tale massima tuttavia non viene in rilievo in questa sede, in quanto afferente la diversa ipotesi in cui il motivo d'impugnazione verta sulla mancata comunicazione delle variazioni di punteggio. Il principio sancito dalla Suprema Corte, peraltro, non implica l'esonero in capo all'Ente convenuto dell'onere della prova in merito ai presupposti del provvedimento impugnato, comunque desumibile dall'art. 2697 co 1 c.c.
Va tuttavia precisato che, da un lato, l'estratto del centro elaborazione dati (“ced”) della motorizzazione costituisce di per sé prova della sussistenza di detti presupposto, e che dall'altro lato l'appellante non ha offerto elementi sufficienti a infirmare detta valenza probatoria, né a monte a esplicitare le ragioni di inattendibilità delle risultanze ivi contenute.
Quanto al primo profilo, va osservato che l'Ente convenuto ha prodotto già nel primo grado di giudizio l'estratto Ced (doc. 3, prodotto anche in questa sede), unitamente agli ultimi quattro verbali da esso risultanti (relativi al biennio dal 2019 al 2021).
In sede di appello, parte appellata ha prodotto i verbali afferenti alle violazioni antecedenti (doc. da 5 a 8, da 13 a 15), che risultano inammissibili ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., in quanto prodotti per la prima volta nel secondo grado di giudizio.
Pur a fronte dell'inammissibilità di tale produzione documentale, va osservato che non risulta in alcun modo giustificato il principio – addotto dall'appellante – secondo il quale l'estratto Ced sarebbe del tutto privo di valenza probatoria.
Al riguardo, va osservato che l'Ente convenuto ha puntualmente ricostruito e motivato, proprio avendo riguardo alle risultanze di cui al citato doc. 3, l'iter delle variazioni di punteggio, chiarendo in particolare che al 17/03/2018 aveva un punteggio pari a 20 punti, e non di 30, perché nel Pt_1 successivo biennio ha commesso ulteriori infrazioni. Tale deduzione giustifica l'inapplicabilità del credito di punteggio di cui alla seconda parte del co. 5 dell'art. 126-bis Codice della Strada, credito che appunto presuppone il mancato compimento di ulteriori infrazioni nel biennio.
La ricostruzione offerta dall'amministrazione trova effettivamente riscontro nel citato doc. 3, il cui computo consente effettivamente di pervenire all'azzeramento dei punti della patente.
A fronte di tale deduzione e prova, l'appellante si è limitato ad offrire una propria ricostruzione dell'iter di variazioni di punteggio, senza addurre specificamente per quali ragioni le risultanze dell'estratto sarebbero erronee o sarebbero state erroneamente valutate dall'Amministrazione.
Tali precisazioni sono invero necessarie al fine di infirmare la valenza probatoria dell'estratto e di motivare l'inattendibilità dei rilievi svolti dalla parte appellata.
Infatti, ove il privato intenda contestare la ricostruzione offerta dall'estratto Ced, due sono le alternative che si prospettano. O egli intende contestare le decurtazioni di punteggio associate ai verbali ivi citati,
pagina 3 di 5 ed in tal caso è onerato dell'impugnazione di quest'ultimi, non potendo dolersene a fronte del provvedimento di revisione. In alternativa, può contestare il conteggio effettuato dall'Amministrazione in sede di revisione, ed in tal caso deve quantomeno addurre le specifiche e puntuali ragioni dell'erroneità di tale computo.
L'assenza di specifica deduzione e prova in tal senso giustifica la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e con essa la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto della domanda di riaccredito dei punti. L'eccezione di inammissibilità di quest'ultima domanda, svolta da parte appellata, va rigettata: non si tratta infatti di domanda nuova, essendo già stata prospettata nel primo grado di giudizio.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n.
77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte appellante è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di parte appellata, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Le spese del giudizio di appello si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022. Segnatamente, si reputano congrui i parametri minimi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva e di studio e per la fase decisionale, dato il mancato deposito di memorie scritte, la parziale inammissibilità della documentazione dimessa in atti, l'assenza di significative questioni in fatto o in diritto poste a fondamento della decisione. La fase istruttoria non viene liquidata, in quanto non svolta. Il compenso così calcolato è pari a euro 3.689,00.
Parte appellata ha chiesto la rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio. Sul punto, va osservato che il Giudice di pace ha statuito non luogo a provvedere sulle spese, pur respingendo il ricorso;
tuttavia, parte appellata non ha promosso appello incidentale avverso la statuizione sulle spese, passata in giudicato sul punto. Pertanto, non può in questa sede statuirsi nulla sulle spese del primo grado di giudizio.
Deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Respinge l'appello, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 664-23 emessa dal
Giudice di Pace di Busto Arsizio;
2) Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in euro 3.689,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale.
3) Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 19 marzo 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata.
Il Giudice
Dott. Angelo Farina
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4896/2023 tra
Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
CIVILE VA
APPELLATO
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 11:06 innanzi al Giudice, dott. Angelo Farina, sono comparsi: per parte appellante avv. PALMIERI GUIDO;
per parte appellata dott.ssa Valentino in sost. AVVOCATURA
DELLO STATO DI MILANO, che esibisce delega.
Su invito del Giudice, le difese delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi dimessi su
Consolle e discutono oralmente riportandosi agli atti dimessi. Parte appellante chiede dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale di cui alla comparsa di costituzione, in quanto tardiva e in ogni caso irrilevante.
Le parti congiuntamente acconsentono ad essere dispensate dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale lettura.
Il Giudice
dott. Angelo Farina
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4896/2023 promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Gorla Maggiore Via Campi dei Fiori 21, e domiciliato in Milano alla via Monte Nero, 17 presso lo studio dell'avv. Guido Palmieri (CF – PEC C.F._2
che lo rappresenta e difende. Email_1
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1 P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 19.3.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, interponeva appello avverso la sentenza n. 664-23 emessa dal Parte_1
Giudice di pace di Busto Arsizio, convenendo in giudizio il Controparte_1
La pronuncia impugnata aveva respinto l'impugnazione promossa da
[...] Parte_1 avverso il provvedimento n. 70454 del 31.03.2022 di revisione, emesso a seguito dell'azzeramento dei punti della patente, disposto dall'UMC di Bergamo – Sezione di Varese ai sensi dell'art. 126 bis, comma 6, del C.d.S.
Con unico motivo di appello, si doleva della mancata prova, ad opera dell'Ente Parte_1 convenuto, dei presupposti posti a fondamento del provvedimento impugnato, ed in particolare dei verbali che avevano giustificato l'azzeramento dei punti.
Si costituiva in giudizio la parte appellata, che insisteva per il rigetto dell'appello.
***
Reputa il Tribunale che l'appello debba essere respinto. pagina 2 di 5 E' consolidato l'insegnamento giurisprudenziale, citato dalla parte appellata, secondo il quale “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri” (Cassazione civile sez. II, 12/04/2023, n.9691).
Tale massima tuttavia non viene in rilievo in questa sede, in quanto afferente la diversa ipotesi in cui il motivo d'impugnazione verta sulla mancata comunicazione delle variazioni di punteggio. Il principio sancito dalla Suprema Corte, peraltro, non implica l'esonero in capo all'Ente convenuto dell'onere della prova in merito ai presupposti del provvedimento impugnato, comunque desumibile dall'art. 2697 co 1 c.c.
Va tuttavia precisato che, da un lato, l'estratto del centro elaborazione dati (“ced”) della motorizzazione costituisce di per sé prova della sussistenza di detti presupposto, e che dall'altro lato l'appellante non ha offerto elementi sufficienti a infirmare detta valenza probatoria, né a monte a esplicitare le ragioni di inattendibilità delle risultanze ivi contenute.
Quanto al primo profilo, va osservato che l'Ente convenuto ha prodotto già nel primo grado di giudizio l'estratto Ced (doc. 3, prodotto anche in questa sede), unitamente agli ultimi quattro verbali da esso risultanti (relativi al biennio dal 2019 al 2021).
In sede di appello, parte appellata ha prodotto i verbali afferenti alle violazioni antecedenti (doc. da 5 a 8, da 13 a 15), che risultano inammissibili ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., in quanto prodotti per la prima volta nel secondo grado di giudizio.
Pur a fronte dell'inammissibilità di tale produzione documentale, va osservato che non risulta in alcun modo giustificato il principio – addotto dall'appellante – secondo il quale l'estratto Ced sarebbe del tutto privo di valenza probatoria.
Al riguardo, va osservato che l'Ente convenuto ha puntualmente ricostruito e motivato, proprio avendo riguardo alle risultanze di cui al citato doc. 3, l'iter delle variazioni di punteggio, chiarendo in particolare che al 17/03/2018 aveva un punteggio pari a 20 punti, e non di 30, perché nel Pt_1 successivo biennio ha commesso ulteriori infrazioni. Tale deduzione giustifica l'inapplicabilità del credito di punteggio di cui alla seconda parte del co. 5 dell'art. 126-bis Codice della Strada, credito che appunto presuppone il mancato compimento di ulteriori infrazioni nel biennio.
La ricostruzione offerta dall'amministrazione trova effettivamente riscontro nel citato doc. 3, il cui computo consente effettivamente di pervenire all'azzeramento dei punti della patente.
A fronte di tale deduzione e prova, l'appellante si è limitato ad offrire una propria ricostruzione dell'iter di variazioni di punteggio, senza addurre specificamente per quali ragioni le risultanze dell'estratto sarebbero erronee o sarebbero state erroneamente valutate dall'Amministrazione.
Tali precisazioni sono invero necessarie al fine di infirmare la valenza probatoria dell'estratto e di motivare l'inattendibilità dei rilievi svolti dalla parte appellata.
Infatti, ove il privato intenda contestare la ricostruzione offerta dall'estratto Ced, due sono le alternative che si prospettano. O egli intende contestare le decurtazioni di punteggio associate ai verbali ivi citati,
pagina 3 di 5 ed in tal caso è onerato dell'impugnazione di quest'ultimi, non potendo dolersene a fronte del provvedimento di revisione. In alternativa, può contestare il conteggio effettuato dall'Amministrazione in sede di revisione, ed in tal caso deve quantomeno addurre le specifiche e puntuali ragioni dell'erroneità di tale computo.
L'assenza di specifica deduzione e prova in tal senso giustifica la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e con essa la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto della domanda di riaccredito dei punti. L'eccezione di inammissibilità di quest'ultima domanda, svolta da parte appellata, va rigettata: non si tratta infatti di domanda nuova, essendo già stata prospettata nel primo grado di giudizio.
Le spese sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n.
77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio parte appellante è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese di parte appellata, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Le spese del giudizio di appello si liquidano con applicazione del dm n. 55/2014, come modificato dal dm. n. 147/2022. Segnatamente, si reputano congrui i parametri minimi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva e di studio e per la fase decisionale, dato il mancato deposito di memorie scritte, la parziale inammissibilità della documentazione dimessa in atti, l'assenza di significative questioni in fatto o in diritto poste a fondamento della decisione. La fase istruttoria non viene liquidata, in quanto non svolta. Il compenso così calcolato è pari a euro 3.689,00.
Parte appellata ha chiesto la rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio. Sul punto, va osservato che il Giudice di pace ha statuito non luogo a provvedere sulle spese, pur respingendo il ricorso;
tuttavia, parte appellata non ha promosso appello incidentale avverso la statuizione sulle spese, passata in giudicato sul punto. Pertanto, non può in questa sede statuirsi nulla sulle spese del primo grado di giudizio.
Deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Respinge l'appello, e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 664-23 emessa dal
Giudice di Pace di Busto Arsizio;
2) Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in euro 3.689,00 per compenso, 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale.
3) Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 19 marzo 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata.
Il Giudice
Dott. Angelo Farina
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