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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 72 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da: C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO LAZZINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 15/07/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 16/07/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/08/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 30 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. Ovviamente, il primo termine è restato sospeso sino al 31.08.2025 compreso ed ha iniziato a decorrere in data 01.09.2025. Infatti l'oggetto della presente causa non rientra tra le materie/cause/questioni/procedure considerate urgenti dall'art. 92 O.G. s.m.i come interpretato ed applicato in giurisprudenza per le quali i termini decorrono anche durante il mese di agosto.
1 La precisazione circa la decorrenza dei suddetti termini non era necessaria nella ordinanza di concessione degli stessi. In data 30/09/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 20/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 21/10/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, Parte_1 rappresentava di essere stata titolare del conto corrente n. 2743.38 poi n. 2743.89, su cui era stata concessa apertura di credito, presso , in seguito fusa per Controparte_2
2 incorporazione in . Inoltre, era titolare del conto Controparte_1 anticipi sbf n. 69498.41 poi n. 69498.53 e del conto presentazioni n. 69345.57.
Il conto corrente sarebbe stato aperto il 22/11/1985, mentre l'apertura di credito sarebbe stata aperta nel 1994 e sono stati tutti chiusi nei mesi di febbraio e marzo 2021. L'attore avrebbe richiesto stragiudizialmente la documentazione contrattuale e gli estratti conto.
Non avendo avuto riscontro, sarebbe ricorsa ad un procedimento monitorio, all'esito del quale il Tribunale di Massa avrebbe emesso il decreto ingiuntivo n. 611/2021 del
31/08/2021. A seguito della notifica dell'ingiunzione, la banca avrebbe consegnato solo parte della documentazione richiesta, non inviando e/c dal 1985 (apertura del conto corrente) al 2002, non consegnando gli e/c scalari dal 1985 al 2011, il contratto di conto anticipi sbf n. 69498.41 poi 69498.53 dall'apertura dei rapporti bancari alla chiusura, né infine il contratto di conto presentazioni n. 69345.57 dall'apertura dei rapporti alla chiusura.
Ciò premesso, deduceva in diritto quanto segue.
Nullità degli interessi debitori ultralegali e delle spese per tenuta ed operatività dei cc, in quanto non pattuiti per iscritto.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, in quanto applicati in violazione del divieto di anatocismo ed in assenza di qualsiasi pattuizione scritta nel contratto.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati a partire dal
01/01/2014 per contrarietà all'art. 120 comma 2 TUB.
Nullità della commissione di massimo scoperto, applicata dall'apertura del conto fino al
2009, del corrispettivo sull'accordato e delle spese di tenuta applicati successivamente, in quanto non sarebbero stati pattuiti e determinati. La banca non avrebbe indicato per iscritto parametri e criteri di calcolo di detti oneri. Inoltre, sarebbero nulle per illiceità della causa, in quanto quei servizi sarebbero già remunerati attraverso gli interessi.
Allegava che tutti i versamenti illegittimi avrebbero natura ripristinatoria, di conseguenza il termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del rapporto, avvenuta nel
2021.
Le modifiche unilaterali delle condizioni sarebbero state applicate in violazione dell'art. 118
TUB, in quanto introdotte senza giustificato motivo e non comunicate al cliente per iscritto.
Nullità degli oneri extrafido, in quanto le condizioni non sarebbero state pattuite per iscritto.
Chiedeva: eliminare gli oneri ed i costi applicati illegittimamente e per l'effetto rideterminare il saldo dei conti corrente e condannare la banca alla restituzione di quanto illecitamente percepito. Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3 Parte convenuta, , si costituiva asserendo Controparte_1 di aver consegnato tutta la documentazione richiesta. Eccepiva quanto segue.
Le pretese relative al periodo antecedente i dieci anni dall'introduzione del giudizio sarebbero prescritte.
Con riferimento alla periodicità della capitalizzazione, la banca si sarebbe adeguata alle disposizioni di cui all'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/2000, che sarebbe stata comunicata al correntista e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'adeguamento della periodicità della capitalizzazione, da annuale a trimestrale, non avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni per il cliente. Con riferimento al periodo successivo al
01/01/2014, l'art. 120 TUB non avrebbe introdotto un divieto assoluto di anatocismo, rimettendo al CICR l'adozione di una delibera sugli interessi nelle operazioni bancarie.
La Commissione di massimo scoperto non sarebbe priva di causa, inoltre risulterebbe pattuita e determinata.
Chiedeva: il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Con riferimento al tasso di interesse debitorio ed agli altri costi nel conto corrente ordinario stipulato in data 22/11/1985, si osserva che, anche prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, l'art. 1284 comma 3 c.c. disponeva:
“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Il D.lgs. 385/1993 (T.U.B.), all'art. 117, ai primi 4 commi, dispone: “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Ai commi 6 e 7 dispone: “6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro,
4 emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
In applicazione di queste norme, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata costante nel ritenere che il tasso di interessi, così come ogni altro costo, dovesse essere specificamente determinabile sulla base del contratto: “(con riguardo ai contratti di conto corrente) La pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, per
i quali l'art. 1284 comma 3 c.c., prescrive la forma scritta "ad substantiam", è legittimamente posta in essere anche in assenza dell'indicazione in cifre del tasso di interesse, qualora le parti - in osservanza del principio della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. - indichino criteri prestabiliti o parametri obiettivamente individuabili con l'ordinaria diligenza, i quali consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, ancorché ciò si attui mediante il rinvio "per relationem" ad elementi estranei al documento, quali possono considerarsi, nel caso di un contratto di conto corrente bancario, le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla scorta delle indicazioni fornite su scala nazionale dal cartello bancari” (Cassazione civile sez. I, 07/03/1992,
n.2765); “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (Cassazione civile sez. I, 31/03/2025,
n.8467).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente stipulato in data 22/11/1985 (doc. n.
4 allegato all'atto di citazione) non indica in alcun modo gli interessi debitori, pertanto, sarà applicabile unicamente il tasso in misura legale, senza ulteriori spese per la tenuta ed operatività del conto.
Relativamente al tasso di interesse applicato all'apertura di credito del
18/11/1994, si evidenzia come, nel contratto sia indicato un tasso di interesse nominale annuo con capitalizzazione trimestrale al 11%, pattuito in misura fissa e nella stessa misura in caso di superamenti di fido “previamente autorizzati”.
Tuttavia, si deve osservare come non sia indicato il tasso effettivo annuale, pertanto, non risulta possibile l'effettiva determinazione del tasso applicato, di
5 conseguenza, in applicazione dell'art. 117 TUB, così come delineato dai principi di diritto sopra enunciati, si dovrà applicare la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso legale.
Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, si osserva che
“relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione del
C.I.C.R. 9 febbraio 2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art.
1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista”
(Cassazione civile sez. un., 04/11/2004, n.21095).
Pertanto, nel caso di specie deve essere considerata nulla ogni capitalizzazione di interessi applicata relativamente a quel periodo.
Con la L. 342/1999, era stato aggiunto il comma 2 all'art. 120 TUB, il quale disponeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori”. L'art. 2 della Delibera CICR del 09/02/2000, stabiliva: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La stessa delibera, all'art. 7 comm1 2 e 3, prevede: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in
6 applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, delibera CICR occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, delibera CICR, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa” (Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27460).
Nei rapporti oggetto della presente causa, successivamente all'entrata in vigore della summenzionata delibera CICR., la capitalizzazione trimestrale non è stata pattuita, ma, per stessa allegazione della convenuta, è stata adottata unilateralmente e comunicata al correntista attraverso la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione). Di conseguenza, anche la capitalizzazione trimestrale successiva al 01/07/2000 non può che considerarsi illegittima.
Con la L. 147/2013, l'art. 120 comma 2 TUB disponeva: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo la Corte di Cassazione: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”
(Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
Di conseguenza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dal 2014 fino alla chiusura dei contratti, avvenuta nel 2021, non può che essere considerata nulla.
7 Con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto applicata al contratto di apertura di credito del 18/11/1994 collegato al conto corrente ordinario, si osserva come, secondo costante giurisprudenza di legittimità: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825, Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n.1373, Cassazione civile sez. I, 14/03/2024, n.6793).
Nel caso in esame, il contratto indica la commissione di massimo scoperto trimestrale allo 1.25%, misura costante anche per gli sconfinamenti extrafido, tuttavia, non esplicita il valore di riferimento sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Di conseguenza, la commissione è stata illegittimamente applicata.
Il D.L. 185/2008, poi sostituito dal nuovo art. 117 bis TUB, come introdotto dal D.L.
201/2011, stabilisce che è illegittima ogni commissione sullo scoperto, ammettendo unicamente una “commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” (art. 117 bis comma 1 TUB).
Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che l'istituto di credito “ha applicato la commissione di massimo scoperto fino al 30 giugno 2009, applicando poi in sostituzione la commissione disponibilità fondi nella misura dello 0,50% trimestrale”.
Occorre osservare che nei due contratti oggetto di causa non ci sono pattuizioni riferibili alle commissioni sull'accordato, in quanto le stesse sono state introdotte dal
2009.
L'art. 118 TUB comma 2 dispone: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data
8 prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
L'indicazione della misura e del calcolo riportati negli estratti conto non assurgono quale valida pattuizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti bancari, secondo quanto previsto dagli art. 6 e 4 l. n. 154 del 1992 e 118 d.lg. n. 385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente,
l'obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente, ed in senso sfavorevole alla controparte, talune condizioni del contratto medesimo” (Cassazione civile sez. III, 29/05/2012, n.8548).
L'applicazione di una commissione disponibilità fondi pari al 0,50% trimestrale, a partire dal 01/07/2009, costituisce un peggioramento delle condizioni applicate, senza alcuna pattuizione o comunicazione al cliente. Pertanto, non può che essere considerata illegittima.
Eseguito il vaglio circa la legittimità degli oneri applicati, occorre esaminare
l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta.
Secondo un principio di diritto adottato anche dalle Sezioni Unite, nell'azione di ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente bancario, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato” (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14958);
9 “Qualora, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti” (Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
Ai fini della distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie, si ricorda il seguente, condivisibile, principio di diritto: “Tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi” (Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
Ciò premesso, si rileva come, di fronte ad un'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto di credito, si ponga a carico dell'attore correntista l'onere della “prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse, a tal fine potendo avvalersi di svariati elementi di prova, quali le contabili bancarie, le risultanze delle scritture contabili e gli estratti conto scalari” (Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n.28215,
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2022, n.21225).
Nel caso di specie, parte attrice, oltre alla documentazione contrattuale, ha prodotto gli estratti conto relativi a: conto corrente ordinario dal primo trimestre 2000 al primo trimestre 2021, conto partitario presentazioni sbf dal primo trimestre 2006 al primo trimestre 2021, conto partitario anticipi sbf dal primo trimestre 2000 al primo trimestre 2021 (ad eccezione del primo trimestre 2002). Di conseguenza l'onere della prova posto a sui carico si deve ritenere soddisfatto.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, il CTU ha correttamente fatto riferimento “al periodo di dieci anni calcolato a ritroso dalla data dell'atto di citazione;
le rimesse comprese nel suddetto arco temporale non risultano prescritte
e quindi l'indebito non potrà essere coperto dalle rimesse effettuate sul conto corrente nel decennio;
per le rimesse effettuate antecedentemente al suddetto
10 decennio si dovrà valutare singolarmente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse”.
Ai fini della rideterminazione del saldo, il Consulente tecnico d'ufficio ha dapprima ricalcolato le competenze sul conto anticipi, per poi ricalcolare le competenze del conto corrente ordinario, imputando a quest'ultimo il saldo del conto anticipi. Da ultimo ha espunto le rimesse solutorie relative al decennio anteriore all'atto di citazione.
Per individuare le rimesse solutorie, la giurisprudenza di legittimità ha formulato il seguente, condivisibile, principio di diritto: “Nelle controversie che hanno ad oggetto
l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n.7721).
L'Ausiliario del Giudice ha opportunamente distinto due ipotesi di calcolo: a saldo banca ed a saldo rettificato. In ossequio al principio di diritto appena enunciato, dovrà essere preso in considerazione quest'ultimo.
Per le considerazioni appena effettuate, la metodologia utilizzata dal CTU appare corretta ed esente da censure, pertanto, questo Giudice intende aderire al calcolo operato dal consulente.
Nell'eseguire la rettifica, in ottemperanza del quesito peritale, il professionista ha effettuato tre ipotesi di ricalcolo: a tasso zero, a tasso legale ed a tasso bot.
L'art. 7 del TUB dispone: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
11 dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto a parte attrice il diritto alla restituzione delle rimesse indebitamente percepite dalla , con verifica delle rimesse CP_1 solutorie a saldo rettificato, con applicazione del tasso BOT, per un totale di Euro
91.305,60.
Ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciale”. La Cassazione ha riconosciuto che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale” (Cassazione civile sez. III,
03/01/2023, n.61) (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle) .
Pertanto, sulla somma suindicata matureranno gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dal momento della domanda giudiziale.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
12 o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: 91.305,60, secondo il criterio del decisum) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, parte convenuta, Controparte_1
C.F.: , al pagamento in favore di parte attrice,
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. I.V.A.: Parte_1
00051950459), per le causali di cui in parte motiva, della somma pari ad Euro
91.305,60, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notificazione della domanda giudiziale all'effettivo saldo;
13 2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
C.F.: , a rifondere a
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. I.V.A.: ) le spese Parte_1 P.IVA_1 processuali del presente giudizio che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3. PONE definitivamente ed interamente le spese dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto depositato in data 25.03.2025, a carico di parte convenuta C.F.: . Controparte_1 P.IVA_2
Così deciso in Massa, in data 10.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
14
Settore civile
* * * * * * * * * * * * in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 72 R.G. A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da: C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. ALESSANDRO FONTANA DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. ROBERTO LAZZINI DOMICILIO ELETTO: come in atti PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari.
* * * * * * * * * * * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 15/07/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 16/07/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 18/08/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 30 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica. Ovviamente, il primo termine è restato sospeso sino al 31.08.2025 compreso ed ha iniziato a decorrere in data 01.09.2025. Infatti l'oggetto della presente causa non rientra tra le materie/cause/questioni/procedure considerate urgenti dall'art. 92 O.G. s.m.i come interpretato ed applicato in giurisprudenza per le quali i termini decorrono anche durante il mese di agosto.
1 La precisazione circa la decorrenza dei suddetti termini non era necessaria nella ordinanza di concessione degli stessi. In data 30/09/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 20/10/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica. In data 21/10/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima: «La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del 05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004). La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * * Ciò posto, il Giudice, RILEVATO CHE:
parte attrice, Parte_1 rappresentava di essere stata titolare del conto corrente n. 2743.38 poi n. 2743.89, su cui era stata concessa apertura di credito, presso , in seguito fusa per Controparte_2
2 incorporazione in . Inoltre, era titolare del conto Controparte_1 anticipi sbf n. 69498.41 poi n. 69498.53 e del conto presentazioni n. 69345.57.
Il conto corrente sarebbe stato aperto il 22/11/1985, mentre l'apertura di credito sarebbe stata aperta nel 1994 e sono stati tutti chiusi nei mesi di febbraio e marzo 2021. L'attore avrebbe richiesto stragiudizialmente la documentazione contrattuale e gli estratti conto.
Non avendo avuto riscontro, sarebbe ricorsa ad un procedimento monitorio, all'esito del quale il Tribunale di Massa avrebbe emesso il decreto ingiuntivo n. 611/2021 del
31/08/2021. A seguito della notifica dell'ingiunzione, la banca avrebbe consegnato solo parte della documentazione richiesta, non inviando e/c dal 1985 (apertura del conto corrente) al 2002, non consegnando gli e/c scalari dal 1985 al 2011, il contratto di conto anticipi sbf n. 69498.41 poi 69498.53 dall'apertura dei rapporti bancari alla chiusura, né infine il contratto di conto presentazioni n. 69345.57 dall'apertura dei rapporti alla chiusura.
Ciò premesso, deduceva in diritto quanto segue.
Nullità degli interessi debitori ultralegali e delle spese per tenuta ed operatività dei cc, in quanto non pattuiti per iscritto.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della capitalizzazione annuale degli interessi creditori, in quanto applicati in violazione del divieto di anatocismo ed in assenza di qualsiasi pattuizione scritta nel contratto.
Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati a partire dal
01/01/2014 per contrarietà all'art. 120 comma 2 TUB.
Nullità della commissione di massimo scoperto, applicata dall'apertura del conto fino al
2009, del corrispettivo sull'accordato e delle spese di tenuta applicati successivamente, in quanto non sarebbero stati pattuiti e determinati. La banca non avrebbe indicato per iscritto parametri e criteri di calcolo di detti oneri. Inoltre, sarebbero nulle per illiceità della causa, in quanto quei servizi sarebbero già remunerati attraverso gli interessi.
Allegava che tutti i versamenti illegittimi avrebbero natura ripristinatoria, di conseguenza il termine decennale di prescrizione decorrerebbe dalla chiusura del rapporto, avvenuta nel
2021.
Le modifiche unilaterali delle condizioni sarebbero state applicate in violazione dell'art. 118
TUB, in quanto introdotte senza giustificato motivo e non comunicate al cliente per iscritto.
Nullità degli oneri extrafido, in quanto le condizioni non sarebbero state pattuite per iscritto.
Chiedeva: eliminare gli oneri ed i costi applicati illegittimamente e per l'effetto rideterminare il saldo dei conti corrente e condannare la banca alla restituzione di quanto illecitamente percepito. Con vittoria di spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3 Parte convenuta, , si costituiva asserendo Controparte_1 di aver consegnato tutta la documentazione richiesta. Eccepiva quanto segue.
Le pretese relative al periodo antecedente i dieci anni dall'introduzione del giudizio sarebbero prescritte.
Con riferimento alla periodicità della capitalizzazione, la banca si sarebbe adeguata alle disposizioni di cui all'art. 7 della Delibera CICR del 09/02/2000, che sarebbe stata comunicata al correntista e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'adeguamento della periodicità della capitalizzazione, da annuale a trimestrale, non avrebbe comportato un peggioramento delle condizioni per il cliente. Con riferimento al periodo successivo al
01/01/2014, l'art. 120 TUB non avrebbe introdotto un divieto assoluto di anatocismo, rimettendo al CICR l'adozione di una delibera sugli interessi nelle operazioni bancarie.
La Commissione di massimo scoperto non sarebbe priva di causa, inoltre risulterebbe pattuita e determinata.
Chiedeva: il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA
Con riferimento al tasso di interesse debitorio ed agli altri costi nel conto corrente ordinario stipulato in data 22/11/1985, si osserva che, anche prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, l'art. 1284 comma 3 c.c. disponeva:
“Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Il D.lgs. 385/1993 (T.U.B.), all'art. 117, ai primi 4 commi, dispone: “
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Ai commi 6 e 7 dispone: “6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro,
4 emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
In applicazione di queste norme, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata costante nel ritenere che il tasso di interessi, così come ogni altro costo, dovesse essere specificamente determinabile sulla base del contratto: “(con riguardo ai contratti di conto corrente) La pattuizione di interessi eccedenti la misura legale, per
i quali l'art. 1284 comma 3 c.c., prescrive la forma scritta "ad substantiam", è legittimamente posta in essere anche in assenza dell'indicazione in cifre del tasso di interesse, qualora le parti - in osservanza del principio della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. - indichino criteri prestabiliti o parametri obiettivamente individuabili con l'ordinaria diligenza, i quali consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, ancorché ciò si attui mediante il rinvio "per relationem" ad elementi estranei al documento, quali possono considerarsi, nel caso di un contratto di conto corrente bancario, le condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla scorta delle indicazioni fornite su scala nazionale dal cartello bancari” (Cassazione civile sez. I, 07/03/1992,
n.2765); “La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili” (Cassazione civile sez. I, 31/03/2025,
n.8467).
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente stipulato in data 22/11/1985 (doc. n.
4 allegato all'atto di citazione) non indica in alcun modo gli interessi debitori, pertanto, sarà applicabile unicamente il tasso in misura legale, senza ulteriori spese per la tenuta ed operatività del conto.
Relativamente al tasso di interesse applicato all'apertura di credito del
18/11/1994, si evidenzia come, nel contratto sia indicato un tasso di interesse nominale annuo con capitalizzazione trimestrale al 11%, pattuito in misura fissa e nella stessa misura in caso di superamenti di fido “previamente autorizzati”.
Tuttavia, si deve osservare come non sia indicato il tasso effettivo annuale, pertanto, non risulta possibile l'effettiva determinazione del tasso applicato, di
5 conseguenza, in applicazione dell'art. 117 TUB, così come delineato dai principi di diritto sopra enunciati, si dovrà applicare la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso legale.
Per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi, si osserva che
“relativamente al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione del
C.I.C.R. 9 febbraio 2000, sono nulle, in quanto contrastanti con il disposto dell'art.
1283 c.c., le clausole di addebito trimestrale degli interessi dovuti dal correntista”
(Cassazione civile sez. un., 04/11/2004, n.21095).
Pertanto, nel caso di specie deve essere considerata nulla ogni capitalizzazione di interessi applicata relativamente a quel periodo.
Con la L. 342/1999, era stato aggiunto il comma 2 all'art. 120 TUB, il quale disponeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori”. L'art. 2 della Delibera CICR del 09/02/2000, stabiliva: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La stessa delibera, all'art. 7 comm1 2 e 3, prevede: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in
6 applicazione dell'art. 25, comma 2, d.lg. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che affligge le stesse - né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, delibera CICR occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, delibera CICR, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa” (Cassazione civile sez. I, 14/10/2025, n.27460).
Nei rapporti oggetto della presente causa, successivamente all'entrata in vigore della summenzionata delibera CICR., la capitalizzazione trimestrale non è stata pattuita, ma, per stessa allegazione della convenuta, è stata adottata unilateralmente e comunicata al correntista attraverso la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione). Di conseguenza, anche la capitalizzazione trimestrale successiva al 01/07/2000 non può che considerarsi illegittima.
Con la L. 147/2013, l'art. 120 comma 2 TUB disponeva: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo la Corte di Cassazione: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2,
t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”
(Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344).
Di conseguenza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dal 2014 fino alla chiusura dei contratti, avvenuta nel 2021, non può che essere considerata nulla.
7 Con riferimento alla Commissione di Massimo Scoperto applicata al contratto di apertura di credito del 18/11/1994 collegato al conto corrente ordinario, si osserva come, secondo costante giurisprudenza di legittimità: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825, Cassazione civile sez. I, 15/01/2024, n.1373, Cassazione civile sez. I, 14/03/2024, n.6793).
Nel caso in esame, il contratto indica la commissione di massimo scoperto trimestrale allo 1.25%, misura costante anche per gli sconfinamenti extrafido, tuttavia, non esplicita il valore di riferimento sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Di conseguenza, la commissione è stata illegittimamente applicata.
Il D.L. 185/2008, poi sostituito dal nuovo art. 117 bis TUB, come introdotto dal D.L.
201/2011, stabilisce che è illegittima ogni commissione sullo scoperto, ammettendo unicamente una “commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” (art. 117 bis comma 1 TUB).
Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che l'istituto di credito “ha applicato la commissione di massimo scoperto fino al 30 giugno 2009, applicando poi in sostituzione la commissione disponibilità fondi nella misura dello 0,50% trimestrale”.
Occorre osservare che nei due contratti oggetto di causa non ci sono pattuizioni riferibili alle commissioni sull'accordato, in quanto le stesse sono state introdotte dal
2009.
L'art. 118 TUB comma 2 dispone: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data
8 prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
L'indicazione della misura e del calcolo riportati negli estratti conto non assurgono quale valida pattuizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di contratti bancari, secondo quanto previsto dagli art. 6 e 4 l. n. 154 del 1992 e 118 d.lg. n. 385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente,
l'obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente, ed in senso sfavorevole alla controparte, talune condizioni del contratto medesimo” (Cassazione civile sez. III, 29/05/2012, n.8548).
L'applicazione di una commissione disponibilità fondi pari al 0,50% trimestrale, a partire dal 01/07/2009, costituisce un peggioramento delle condizioni applicate, senza alcuna pattuizione o comunicazione al cliente. Pertanto, non può che essere considerata illegittima.
Eseguito il vaglio circa la legittimità degli oneri applicati, occorre esaminare
l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta.
Secondo un principio di diritto adottato anche dalle Sezioni Unite, nell'azione di ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente bancario, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: “Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato” (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14958);
9 “Qualora, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti” (Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
Ai fini della distinzione fra rimesse ripristinatorie e solutorie, si ricorda il seguente, condivisibile, principio di diritto: “Tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi” (Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
Ciò premesso, si rileva come, di fronte ad un'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto di credito, si ponga a carico dell'attore correntista l'onere della “prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse, a tal fine potendo avvalersi di svariati elementi di prova, quali le contabili bancarie, le risultanze delle scritture contabili e gli estratti conto scalari” (Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n.28215,
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2022, n.21225).
Nel caso di specie, parte attrice, oltre alla documentazione contrattuale, ha prodotto gli estratti conto relativi a: conto corrente ordinario dal primo trimestre 2000 al primo trimestre 2021, conto partitario presentazioni sbf dal primo trimestre 2006 al primo trimestre 2021, conto partitario anticipi sbf dal primo trimestre 2000 al primo trimestre 2021 (ad eccezione del primo trimestre 2002). Di conseguenza l'onere della prova posto a sui carico si deve ritenere soddisfatto.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, il CTU ha correttamente fatto riferimento “al periodo di dieci anni calcolato a ritroso dalla data dell'atto di citazione;
le rimesse comprese nel suddetto arco temporale non risultano prescritte
e quindi l'indebito non potrà essere coperto dalle rimesse effettuate sul conto corrente nel decennio;
per le rimesse effettuate antecedentemente al suddetto
10 decennio si dovrà valutare singolarmente la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse”.
Ai fini della rideterminazione del saldo, il Consulente tecnico d'ufficio ha dapprima ricalcolato le competenze sul conto anticipi, per poi ricalcolare le competenze del conto corrente ordinario, imputando a quest'ultimo il saldo del conto anticipi. Da ultimo ha espunto le rimesse solutorie relative al decennio anteriore all'atto di citazione.
Per individuare le rimesse solutorie, la giurisprudenza di legittimità ha formulato il seguente, condivisibile, principio di diritto: “Nelle controversie che hanno ad oggetto
l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo” (Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n.7721).
L'Ausiliario del Giudice ha opportunamente distinto due ipotesi di calcolo: a saldo banca ed a saldo rettificato. In ossequio al principio di diritto appena enunciato, dovrà essere preso in considerazione quest'ultimo.
Per le considerazioni appena effettuate, la metodologia utilizzata dal CTU appare corretta ed esente da censure, pertanto, questo Giudice intende aderire al calcolo operato dal consulente.
Nell'eseguire la rettifica, in ottemperanza del quesito peritale, il professionista ha effettuato tre ipotesi di ricalcolo: a tasso zero, a tasso legale ed a tasso bot.
L'art. 7 del TUB dispone: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei
11 dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Di conseguenza, deve essere riconosciuto a parte attrice il diritto alla restituzione delle rimesse indebitamente percepite dalla , con verifica delle rimesse CP_1 solutorie a saldo rettificato, con applicazione del tasso BOT, per un totale di Euro
91.305,60.
Ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciale”. La Cassazione ha riconosciuto che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale” (Cassazione civile sez. III,
03/01/2023, n.61) (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle) .
Pertanto, sulla somma suindicata matureranno gli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dal momento della domanda giudiziale.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai fini della determinazione del valore, si rileva come “Il cd. criterio del decisum e non del disputatum e', dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 (ed oggi dall'art. 5
D.M. 55/2014) nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. Peraltro, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dall'art. 5 cit. - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. Quindi, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme
12 o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cassazione civile sez. II, 24/03/2023,
n.8449, Cassazione civile sez. III, 06/05/2022, n.14470, Cassazione civile sez. VI,
30/11/2022, n.35195).
Le spese processuali sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000 (valore della causa: 91.305,60, secondo il criterio del decisum) nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
Il Contributo Unificato (C.U.) non costituisce oggetto di liquidazione giudiziale, ma ciò non esclude che la rifusione dello stesso sia dovuta dalle parti soccombenti e che il provvedimento giurisdizionale costituisca titolo esecutivo anche per tale spesa, trattandosi di obbligazione ex lege, in quanto tale: gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese;
avente un ammontare predeterminato per legge;
incontestabilmente documentata, quanto all'effettivo avvenuto esborso, all'interno del fascicolo stesso (Cass. Ordinanza n. 18828/2015, conforme a Ordinanza n. 21207/2013).
I medesimi principi trovano applicazione estensiva alle spese sostenute per marche.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, parte convenuta, Controparte_1
C.F.: , al pagamento in favore di parte attrice,
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. I.V.A.: Parte_1
00051950459), per le causali di cui in parte motiva, della somma pari ad Euro
91.305,60, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della notificazione della domanda giudiziale all'effettivo saldo;
13 2. DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
C.F.: , a rifondere a
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. I.V.A.: ) le spese Parte_1 P.IVA_1 processuali del presente giudizio che liquida in Euro 14.103,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
3. PONE definitivamente ed interamente le spese dell'espletata Consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto depositato in data 25.03.2025, a carico di parte convenuta C.F.: . Controparte_1 P.IVA_2
Così deciso in Massa, in data 10.11.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO Dr. Alessandro PELLEGRI
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