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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
NC AL IC
ND HE IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17692/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bedizzole (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. RODOLFI MONIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. , elettivamente domiciliata a Bedizzole (BS) Parte_2 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. RODOLFI MONIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto.
2) Il Sig. resterà unico proprietario della casa coniugale sita in Calcinato (BS) in Via G. Parte_1
Garibaldi n. 109, potendone disporre liberamente. Lo stesso potrà sin da subito far rientro nel paese di origine, ovvero in Marocco ponendo in vendita la casa coniugale;
1 3) Assegno coniuge: le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di sussidio alimentare e/o mantenimento;
pertanto non è dovuto alcun assegno alimentare/mantenimento a carico del sig. ed in favore della moglie, ovvero a carico della sig.ra ed in favore del Pt_1 Pt_2
marito;
4) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi i ricorrenti al
50% ciascuno.
5) Chiusura: I coniugi danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente;
11) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CA (BS) in data 27.1.2024, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CA al n. 1, parte I, anno 2024, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA ER Presidente relatrice
NC AL IC
ND HE IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17692/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Bedizzole (BS) presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. RODOLFI MONIA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. , elettivamente domiciliata a Bedizzole (BS) Parte_2 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. RODOLFI MONIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto.
2) Il Sig. resterà unico proprietario della casa coniugale sita in Calcinato (BS) in Via G. Parte_1
Garibaldi n. 109, potendone disporre liberamente. Lo stesso potrà sin da subito far rientro nel paese di origine, ovvero in Marocco ponendo in vendita la casa coniugale;
1 3) Assegno coniuge: le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di sussidio alimentare e/o mantenimento;
pertanto non è dovuto alcun assegno alimentare/mantenimento a carico del sig. ed in favore della moglie, ovvero a carico della sig.ra ed in favore del Pt_1 Pt_2
marito;
4) Spese del presente giudizio: Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi i ricorrenti al
50% ciascuno.
5) Chiusura: I coniugi danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente;
11) Rinuncia all'impugnazione: I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CA (BS) in data 27.1.2024, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CA al n. 1, parte I, anno 2024, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA ER
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