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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 2 gennaio 2024, rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il decreto con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato tutte le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 3 gennaio 2024
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
1 / 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 564 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Marino, presso il cui studio in Senise, alla via C. Donnaperna, n. 37 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE -
e
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Luca Barone, presso il cui studio in Senise, al Corso
Vittorio Emanuele, n. 112 è elettivamente domiciliato
2 / 12 - APPELLATO – nonchè
, in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'Avv. Alfredo Flajani e dall'Avv. Giovanni Flajani in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Napoli alla via Giuseppe Martucci nr.
47
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 330/2019 del Giudice di Pace di Chiaromonte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado, il Sig. con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Chiaromonte il Parte_1
e la , per sentirli condannare in solido al risarcimento dei
[...] Controparte_2
danni, quantificati in Euro 4.619,61, subiti in conseguenza della cattiva regimentazione delle acque della pubblica via che aveva aggravato il naturale deflusso delle acque nel fondo di sua proprietà.
A sostegno della domanda, l'attore, premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di esteso per circa Ha 00.66.28 coltivato a Parte_1
meleto identificato in Catasto terreni al foglio 10, partt. 235, 301, 302, Org_1
confinante a monte con la Strada Provinciale n. 64 di precisava che Parte_1
la predetta strada provinciale che in un punto si innestava con la strada comunale nel suo percorso lungo il tratto collinare, per la sua conformazione, convogliava le acque dei terreni posti a monte del terreno dell'attore, poiché essa era stata costruita senza gli accorgimenti, infrastrutture e le opere necessarie a regimentare le acque che in essa si raccolgono per un tratto lungo più di 250 mt e che defluiscono tutte in un punto di
3 / 12 larghezza di circa 3 metri a monte del terreno dell'attore così da aggravare, in violazione dell'art. 913 c.c., lo scolo delle acque.
Tale situazione, si rendeva ancor più gravosa nell'autunno 2015 allorquando si verificava una frana nella Strada Provinciale 64, in un punto immediatamente a valle rispetto al punto di scolo, che comportava nella proprietà dell'attore il dilavamento totale dello strato vegetale in una parte ed il distaccamento di un'altra parte del terreno che franava e delle profonde incisioni nella restante parte del terreno, con l'inclinazione di n. 8 piante di melo portate fuori allineamento, il tutto per un danno complessivamente quantificato in euro 4.081,09.
Costituitisi, gli enti convenuti, e rispettivamente il Parte_1
nonché la contestavano le avverse pretese, deducendone Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto poiché le strade erano state costruite regola d'arte ed in ogni caso le precipitazioni che avevano interessato l'area in questione nell'anno 2015 erano da ritenersi del tutto eccezionali. Pertanto, concludevano per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa, istruita a mezzo testimoniale e di espletamento di CTU, veniva decisa con sent.
n. 330/2019, con la quale il Giudice di Pace di Chiaromonte accoglieva la domanda attorea e condannava il in solido con la Parte_1 CP_2
ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni causati all'attore, al
[...]
pagamento in favore del Sig. della somma di euro 4.285,45 oltre interessi legali CP_1
fino al soddisfo.
Tanto premesso, con atto di appello depositato in data 13.05.2020, il Parte_1
in persona del Sindaco p.t., ha impugnato la predetta sentenza,
[...]
deducendone la nullità per vizio di motivazione, erronea applicazione dell'art. 2051 cc, travisamento ed omessa valutazione dei presupposti di fatto e pertanto ne ha chiesto, in
4 / 12 sua riforma, di respingere la domanda proposta dall'attore in primo grado, con vittoria di spese.
L'appellato , con comparsa depositata in data 02.07.2020, si è Controparte_1
costituito in giudizio deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso attese le risultanze della consulenza tecnica.
Per tale motivo ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza n. 330/2019 del Giudice di Pace di Chiaromonte, con vittoria di spese di lite.
La Provincia di con comparsa depositata il 06.10.2020 ha chiesto il rigetto CP_2
dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento con conferma della sentenza e vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.04.2023 la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
Ciò premesso, passando al merito dell'appello, osserva il Tribunale che nel caso di specie il regime applicabile è quello di cui all'art. 2051 cc, poiché il Parte_1
unitamente alla , in qualità di enti proprietari della strada in
[...] Controparte_2
oggetto, erano tenuti alla cura e alla manutenzione della stessa.
Come è noto, si considerano custodi tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa, con la conseguenza che sono certamente custodi anche i proprietari, che in quanto tali sono gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Ebbene, siccome ex art. 14 C.d.s. gli enti proprietari delle strade sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica
5 / 12 prescritta;
deve ritenersi che sia configurabile a loro carico la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo della medesima.
Infatti, per consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, in caso di sinistro, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario o il custode risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando prova del caso fortuito (in tal seno sent. Cass. civ. n.
6515/2004 e n. 6665/2009).
Precisamente, i principi di diritto che pacificamente governano la suddetta materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. n. 8229 del 7.04.2010; Cass. civ. n. 4279 del 19.02.2008; Cass. civ. n. 28811 del
05.12.2008; Cass. civ., sez. III, n. 18496/2013; sez. VI, n. 13514/2013).
In altre parole, si tratta di una responsabilità cd. aggravata per cui ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno, che può essere escluso o interrotto nel solo caso in cui il custode fornisca la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che l'evento dannoso si è verificato per un
6 / 12 fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale e, come tale, estraneo alla sua sfera di controllo, tale da interrompere il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno.
Pertanto, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza ed entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
In altre parole, la prova a carico del danneggiato consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Di converso, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
In altre parole, il custode è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, nonché in ossequio al principio di vicinanza della prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, come l'art. 14 C.d.s., ed in ogni caso dal principio generale del neminem leadere.
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide sicuramente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del
7 / 12 danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (in tal senso sent. Cass.,
10/10/2008, n. 25029).
Atteso che il custode presunto responsabile può se del caso, in presenza di una condotta che valga ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, 1 comma, c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
Solo in quest'ultima ipotesi può infatti configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la
Suprema Corte ha escluso l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni metereologici anche di particolare forza ed intensità che si siano protratti per lungo tempo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (in tal senso sent. Cass. n.
26545/2014).
Sul punto, è opportuno precisare che, come sottolineato dalla Corte di legittimità, in merito alla valutazione di prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, considerati i noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, questa deve essere condotta utilizzando dei criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi
8 / 12 imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti ed ormai tutt'altro che imprevedibili (in questi termini sent. Cass. n. 2016/5877).
Pertanto, l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (in tal senso sent. Cass. n. 5658/2010).
Orbene, nel caso di specie è stato innanzitutto acclarata la qualificazione di custodi degli enti convenuti in primo grado, poiché il lamentato riversamento delle acque piovane nel terreno di proprietà del Sig. come confermato dall'elaborato CP_1
peritale nonché dalle prove testimoniali, deriva dalla Strada Provinciale 64 e dalla strada comunale di che si innesta in un punto della prima situata a Parte_1
monte del fondo di proprietà dell'attore.
Ciò posto, dovendosi fare applicazione dei principi di diritto riguardanti il regime di cui all'art. 2051 c.c. suesposti, deve ritenersi che l'attore, in primo grado, abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio, circa l'allegazione del danno e della sua derivazione causale da un problema tecnico interessante le strade suddette. Invero, come chiarito dalla espletata CTU, che non è stata in alcun modo smentita, e a cui questo Tribunale ritiene di aderire poiché espletata in adesione a ragionamenti completi, tecnici e logici, sulla strada comunale e su quella provinciale, sulla quale la prima si innesta, sono state compiute opere di regimentazione delle acque, consistenti in tubazioni, cunette griglie e caditoie sulla strada comunale e cunette in calcestruzzo sulla strada provinciale. Tuttavia, è emerso che tali opere non sono adeguate o in ogni caso sufficienti a regimentare le acque piovane, specie se consistenti, tanto, anche a causa di una scarsa e negligente manutenzione, “si può affermare che sul terreno di
9 / 12 parte attrice si riversano parte delle acque superficiali che dovrebbero essere raccolte/canalizzate dalle opere d'arte presenti sia sulla Strada Comunale che su quella provinciale” il che “ha originato nel tempo un apporto eccessivo di acqua nel terreno con appesantimento e successivo slittamento di masse di terreno verso valle causando la creazione di gradoni ed il disallineamento delle piante di melo poste a dimora”.
“Per quanto riguarda la strada comunale si può ritenere che in condizioni ordinarie e di costante manutenzione le opere di regimentazione esistenti sul lato dx possano essere ritenute idonee e adeguatamente dimensionate. Le stesse opere entrano in crisi quando ci si trova in condizioni di abbondanti piogge e scarsa manutenzione.”
“Il defluire di acque superficiali nel terreno di parte attrice, sia per eventi piovosi ordinari che eccezionali, ha originato nel tempo un apporto eccessivo di acqua sul terreno con appesantimento e successivo slittamento di masse di terreno verso valle causando la creazione di gradoni e disallineamento delle piante di melo poste a dimora.”
Dunque, in estrema sintesi, può dirsi che all'esito dell'istruttoria è risultato provato il danno lamentato dall'attore nonché la sua derivazione causale dalle opere in proprietà e quindi in custodia degli enti convenuti.
La consulenza non solo ha messo in luce il nesso di causalità, ma anche il difetto di strutture e manutenzione delle opere.
Nel contempo, come precedentemente chiarito, i fenomeni atmosferici per come descritti dal perito non possono essere considerati caso fortuito ed eccezionale tale da interrompere il nesso di causalità considerato che non è emersa una precisa e corretta manutenzione.
Ne deriva che la decisione di primo grado non può dirsi affetta dai vizi lamentati, poiché nulla è stato provato dagli enti convenuti circa la propria esclusione di
10 / 12 responsabilità secondo il regime proprio dell'art. 2051 c.c., come anche in ordine al solo asserito concorso di colpa del danneggiato.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, essendo del tutto infondato e la sentenza di primo grado confermata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante Parte_1
in persona del Sindaco p.t. e, vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022,
[...]
tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte, con esclusione dell'istruttoria ed applicazione dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni affrontate) nei confronti di tutte le parti appellate, posto che anche la CP_2 CP_2
ha censurato i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., Sez. Un., n. 4315 del
20/2/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 330/2019 emessa dal
Giudice di Pace di Chiaromonte;
• Condanna il al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di , nella misura pari ad euro 852,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
11 / 12 • Condanna il al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore della Provincia di nella misura pari ad euro 852,00 per compensi CP_2
professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 3 gennaio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
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