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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1937/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALICE ALBERTOSI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicarne eventuali mutamenti;
b) la casa coniugale sita in Viareggio, via Antonio Pacinotti n. 9, di proprietà della sig.ra Parte_1
e presso la quale saranno collocati i figli minori, rimane assegnata alla sig.ra
[...] Parte_1
[...]
c) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
d) per quanto concerne il calendario delle visite con i minori si allega al presente ricorso il piano genitoriale (cfr. doc. 7) e si specifica che:
Durante l'anno:
- i figli staranno con il padre, una settimana, il martedì dalle 18.30 ove il padre andrà a prenderli
1 presso l'abitazione della madre, sino al giovedì mattina, ove il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola e l'intera giornata della domenica ove il padre andrà a prenderli nella mattinata a casa della madre per riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina;
l'altra settimana, i figli staranno con il padre il martedì dalle 18.30 ove il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre, sino al giovedì mattina, ove il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola, e dal venerdì dalle ore 18.30 ove il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre, sino alla domenica mattina ove il padre provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
La sig.ra si rende disponibili a coadiuvare ed aiutare il padre nelle attività ludiche Parte_1
e sportive dei bimbi.
Durante le vacanze natalizie:
- i bimbi trascorreranno sempre il giorno del 24 dicembre (pernottamento compreso) con la madre ed il giorno del 25 dicembre (pernottamento compreso) con il padre, mentre il giorno del 31 dicembre ed il giorno dell'epifania saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
Durante le Vacanze Pasquali:
- i bimbi trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra le parti e nell'assoluto rispetto degli impegni scolastici ed alle condizioni di salute dei minori.
e) il sig. , a titolo di mantenimento ordinario dei figli, corrisponderà entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, la somma mensile totale di € 300,00 omnia, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
f) il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Lucca che si intendono, a mero titolo esemplificativo, le seguenti spese: spese mediche concernenti visite specialistiche, interventi chirurgici, visite odontoiatriche ed oculistiche, spese farmaceutiche, pratica di particolari terapie quali, ad esempio, fisioterapia, psicologo, agopuntura;
le spese scolastiche concernenti l'acquisto di libri e materiale scolastico, gite e viaggi di istruzione;
spese ricreative ed extrascolastiche quali corsi di sport, musica ed acquisto della relativa attrezzatura, centri estivi e viaggi vacanza;
g) gli assegni e/o contributi familiari saranno sempre divisi in parti uguali tra i sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
h) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto rinunciano alla corresponsione di alcuna somma di mantenimento, e di non avere nessuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo e/o ragione, avendo regolato e definito ogni rapporto sino ad oggi intercorso tra gli stessi, nessuno escluso;
i) le parti dichiarano di rinunciare all'udienza di comparizione e che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Firenze (FI) il 16/9/2017, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1
13/3/2014), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora minorenni - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, uniti in matrimonio in Firenze (FI) in data 16/9/2017,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) all'Atto
Numero 289, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Firenze (FI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 30/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALICE ALBERTOSI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicarne eventuali mutamenti;
b) la casa coniugale sita in Viareggio, via Antonio Pacinotti n. 9, di proprietà della sig.ra Parte_1
e presso la quale saranno collocati i figli minori, rimane assegnata alla sig.ra
[...] Parte_1
[...]
c) i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
d) per quanto concerne il calendario delle visite con i minori si allega al presente ricorso il piano genitoriale (cfr. doc. 7) e si specifica che:
Durante l'anno:
- i figli staranno con il padre, una settimana, il martedì dalle 18.30 ove il padre andrà a prenderli
1 presso l'abitazione della madre, sino al giovedì mattina, ove il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola e l'intera giornata della domenica ove il padre andrà a prenderli nella mattinata a casa della madre per riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina;
l'altra settimana, i figli staranno con il padre il martedì dalle 18.30 ove il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre, sino al giovedì mattina, ove il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola, e dal venerdì dalle ore 18.30 ove il padre andrà a prenderli presso l'abitazione della madre, sino alla domenica mattina ove il padre provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
La sig.ra si rende disponibili a coadiuvare ed aiutare il padre nelle attività ludiche Parte_1
e sportive dei bimbi.
Durante le vacanze natalizie:
- i bimbi trascorreranno sempre il giorno del 24 dicembre (pernottamento compreso) con la madre ed il giorno del 25 dicembre (pernottamento compreso) con il padre, mentre il giorno del 31 dicembre ed il giorno dell'epifania saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
Durante le Vacanze Pasquali:
- i bimbi trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore.
Il tutto sempre salvo diverso accordo tra le parti e nell'assoluto rispetto degli impegni scolastici ed alle condizioni di salute dei minori.
e) il sig. , a titolo di mantenimento ordinario dei figli, corrisponderà entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese ed a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della madre, la somma mensile totale di € 300,00 omnia, automaticamente rivalutata di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
f) il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Lucca che si intendono, a mero titolo esemplificativo, le seguenti spese: spese mediche concernenti visite specialistiche, interventi chirurgici, visite odontoiatriche ed oculistiche, spese farmaceutiche, pratica di particolari terapie quali, ad esempio, fisioterapia, psicologo, agopuntura;
le spese scolastiche concernenti l'acquisto di libri e materiale scolastico, gite e viaggi di istruzione;
spese ricreative ed extrascolastiche quali corsi di sport, musica ed acquisto della relativa attrezzatura, centri estivi e viaggi vacanza;
g) gli assegni e/o contributi familiari saranno sempre divisi in parti uguali tra i sig.ri Parte_1
e ;
[...] Parte_2
h) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto rinunciano alla corresponsione di alcuna somma di mantenimento, e di non avere nessuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro a nessun titolo e/o ragione, avendo regolato e definito ogni rapporto sino ad oggi intercorso tra gli stessi, nessuno escluso;
i) le parti dichiarano di rinunciare all'udienza di comparizione e che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Firenze (FI) il 16/9/2017, dal quale sono nati i tre figli (nato il Per_1
13/3/2014), (nato il [...]) e (nata il [...]), tutti ancora minorenni - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
2 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1
, uniti in matrimonio in Firenze (FI) in data 16/9/2017,
[...] Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) all'Atto
Numero 289, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Firenze (FI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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