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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa AN LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3918 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliata in VIA B. MATTARELLA, N. Parte_1
20 BAGHERIA presso lo studio dell'avv. VENTIMIGLIA MICHELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, N. 23 Controparte_1
PALERMO, presso lo studio dell'avv. TROVATO CLAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note tempestivamente depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1
condanna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro, quantificati in euro 35.440,00, cifra comprensiva del danno biologico,
morale e delle spese mediche, ovvero nella minore o maggiore somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A fondamento delle domande così spiegate l'attrice ha esposto che in data 29.09.2017,
alle ore 18.30 circa, camminava lungo il marciapiedi adiacente a via Prolungamento via
Dante, quando, “...giunta all'incrocio con via Città di Palermo, angolo nord-ovest, all'atto di scendere dal marciapiedi per attraversare la strada, inciampò in una barra di ferro (ved fotografie all.) che fuoriusciva verticalmente dal marciapiedi per una altezza di circa 5
centimetri, rovinando a terra riportando le seguenti lesioni personali: trauma polso sinistro con sospetta l.o. (scomposta) trauma costale emicostato destro e ginocchio destro,
… trauma braccio sinistro faccia e escoriazioni braccio dx ginocchio dx … e frattura pluriframmentaria scomposta parzialmente ingranata della regione metaepifisaria ed intraarticolare distale del radio, distacco dell'apofisi stiloidea ulnare con prognosi di 30
giorni e invito a ripresentarsi il giorno successivo per essere sottoposta a consulenza ortopedica (ved cert di Termini Imerese del 29/09/17 e CP_2 CP_3 CP_4
del 30/09/2017).” (vd. pag. 1 atto di citazione).
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che la causazione del sinistro derivava da colpa esclusiva del convenuto, e di condannarlo al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite, nella misura di euro
35.440,00 comprensivi di danno biologico e morale, e delle spese mediche e medico legali, o nella misura minore o maggiore ritenuta congrua dal Tribunale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dall'occorso al soddisfo, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
La causa veniva istruita sia documentalmente che mediante assunzione delle prove testimoniali e ctu medico legale.
Si costituiva l'ente convenuto solo in data 12.1.2023, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto nel merito, ed in subordine, l'accertamento della corresponsabilità dell'attrice e la condanna del alle minor somma Controparte_1
accertata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile All'udienza del 11.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.
civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1
manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1
sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1
esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi,
oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del
22/06/2016).
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Applicando i suddetti principi al caso di specie la domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel corso del processo il primo testimone di parte attrice, , pur non Testimone_1
ricordando né il mese né il giorno in cui si verificò il sinistro (ma solo l'anno), ha così
riferito: “Ricordo che era giorno. Forse pomeriggio;
potevano essere le quattro del pomeriggio. C'era comunque ancora luce.” (vd verbale udienza del 04.11.2021) (…)“
A.D.R. preciso che subito dopo aver soccorso la signora ho avuto modo di visionare il punto della caduta e ho avuto modo di constatare la presenza della barra di ferro raffigurata nelle due foto che mi sono esibite..”.
Il secondo teste di parte attrice, ha, parimenti, dichiarato: “A.D.R.: Testimone_2
era di pomeriggio. Non sono in grado di dire che ore erano. C'era luce non era buio.” E
“A.D.R.: subito dopo averla soccorsa ho avuto modo di visionare il punto dove era caduta e ho potuto constatare che la pavimentazione era dissestata e c'era inoltre una bacchetta di ferro che usciva dal marciapiede.”.
Entrambi i testimoni hanno, dunque, confermato che il sinistro si è svolto in un orario in cui v'era ancora luce e che dal marciapiede dissestato, sul quale è inciampata l'attrice,
fuoriusciva una bacchetta in ferro alta alcuni centimetri.
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Di conseguenza già dalla descrizione fatta dai testi e dalle fotografie loro esibite si evince che la bacchetta in ferro che fuoriusciva dal marciapiedi risultava ben visibile agli utenti della strada per la sua altezza e colorazione.
Ed infatti, proprio dai rilievi fotografici in atti, spicca il tratto di marciapiede dissestato sul quale la è inciampata, la colorazione della bacchetta in ferro che fuoriesce Pt_1
dallo stesso, infatti, risulta essere di un colore ben più scuro rispetto al resto della pavimentazione ed alto diversi centimetri;
pertanto, lo stesso non poteva non essere visibile, specie in orario pomeridiano di una giornata di settembre in v'è ancora luce,
adottando un comportamento ordinariamente cauto e diligente.
Inoltre, il marciapiede risulta ampio e la pavimentazione dissestata, nella quale era pure presente la bacchetta di ferro, interessa solo l'estremità destra dello stesso,
ciononostante l'attrice ha ritenuto di percorrere tale tratto per attraversare la strada,
nonostante poco più avanti vi fossero le strisce pedonali (vds. verb.ud.
4.11.21 ove i testi riferiscono che l'attrice stesse per attraversare la strada). Risulta poi fatto incontestato che la sig.ra abiti a circa 600 metri dal lungo in cui si sarebbe verificato l'evento. Pt_1
Incombeva, pertanto, sull'utente della strada l'adozione delle normali cautele che le avrebbero consentito di evitare la situazione di possibile pericolo creata dalla presenza di una barra in ferro sul marciapiede sul quale stava transitando.
Invero, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass.
22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), principio ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022,
n. 20943).
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In ultima analisi, le considerazioni che precedono, consentono di affermare che se l'attrice avesse adottato una condotta diligente avrebbe verosimilmente potuto evitare la caduta.
In virtù del complesso delle argomentazioni fin qui svolte, va esclusa la responsabilità
dell'ente locale convenuto sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nell'ambito della controversia.
3. Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attrice Pt_1
deve, infine, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum",
senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018-)
secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
Le spese, di Ctu, come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del che vanno liquidate in € 3809,00 per compensi Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Termini Imerese il 21/10/2025
Il Giudice
AN LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa AN LA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 9 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa AN LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3918 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliata in VIA B. MATTARELLA, N. Parte_1
20 BAGHERIA presso lo studio dell'avv. VENTIMIGLIA MICHELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, N. 23 Controparte_1
PALERMO, presso lo studio dell'avv. TROVATO CLAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/06/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note tempestivamente depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , ha convenuto Parte_1
in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1
condanna, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro, quantificati in euro 35.440,00, cifra comprensiva del danno biologico,
morale e delle spese mediche, ovvero nella minore o maggiore somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Pagina 1 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile A fondamento delle domande così spiegate l'attrice ha esposto che in data 29.09.2017,
alle ore 18.30 circa, camminava lungo il marciapiedi adiacente a via Prolungamento via
Dante, quando, “...giunta all'incrocio con via Città di Palermo, angolo nord-ovest, all'atto di scendere dal marciapiedi per attraversare la strada, inciampò in una barra di ferro (ved fotografie all.) che fuoriusciva verticalmente dal marciapiedi per una altezza di circa 5
centimetri, rovinando a terra riportando le seguenti lesioni personali: trauma polso sinistro con sospetta l.o. (scomposta) trauma costale emicostato destro e ginocchio destro,
… trauma braccio sinistro faccia e escoriazioni braccio dx ginocchio dx … e frattura pluriframmentaria scomposta parzialmente ingranata della regione metaepifisaria ed intraarticolare distale del radio, distacco dell'apofisi stiloidea ulnare con prognosi di 30
giorni e invito a ripresentarsi il giorno successivo per essere sottoposta a consulenza ortopedica (ved cert di Termini Imerese del 29/09/17 e CP_2 CP_3 CP_4
del 30/09/2017).” (vd. pag. 1 atto di citazione).
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare che la causazione del sinistro derivava da colpa esclusiva del convenuto, e di condannarlo al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni subite, nella misura di euro
35.440,00 comprensivi di danno biologico e morale, e delle spese mediche e medico legali, o nella misura minore o maggiore ritenuta congrua dal Tribunale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dall'occorso al soddisfo, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
La causa veniva istruita sia documentalmente che mediante assunzione delle prove testimoniali e ctu medico legale.
Si costituiva l'ente convenuto solo in data 12.1.2023, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto nel merito, ed in subordine, l'accertamento della corresponsabilità dell'attrice e la condanna del alle minor somma Controparte_1
accertata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Pagina 2 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile All'udienza del 11.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.
civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1
manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
Pagina 3 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1
sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1
esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione,
gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi,
oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Pagina 4 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé
statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del
22/06/2016).
Pagina 5 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021).
Applicando i suddetti principi al caso di specie la domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel corso del processo il primo testimone di parte attrice, , pur non Testimone_1
ricordando né il mese né il giorno in cui si verificò il sinistro (ma solo l'anno), ha così
riferito: “Ricordo che era giorno. Forse pomeriggio;
potevano essere le quattro del pomeriggio. C'era comunque ancora luce.” (vd verbale udienza del 04.11.2021) (…)“
A.D.R. preciso che subito dopo aver soccorso la signora ho avuto modo di visionare il punto della caduta e ho avuto modo di constatare la presenza della barra di ferro raffigurata nelle due foto che mi sono esibite..”.
Il secondo teste di parte attrice, ha, parimenti, dichiarato: “A.D.R.: Testimone_2
era di pomeriggio. Non sono in grado di dire che ore erano. C'era luce non era buio.” E
“A.D.R.: subito dopo averla soccorsa ho avuto modo di visionare il punto dove era caduta e ho potuto constatare che la pavimentazione era dissestata e c'era inoltre una bacchetta di ferro che usciva dal marciapiede.”.
Entrambi i testimoni hanno, dunque, confermato che il sinistro si è svolto in un orario in cui v'era ancora luce e che dal marciapiede dissestato, sul quale è inciampata l'attrice,
fuoriusciva una bacchetta in ferro alta alcuni centimetri.
Pagina 6 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Di conseguenza già dalla descrizione fatta dai testi e dalle fotografie loro esibite si evince che la bacchetta in ferro che fuoriusciva dal marciapiedi risultava ben visibile agli utenti della strada per la sua altezza e colorazione.
Ed infatti, proprio dai rilievi fotografici in atti, spicca il tratto di marciapiede dissestato sul quale la è inciampata, la colorazione della bacchetta in ferro che fuoriesce Pt_1
dallo stesso, infatti, risulta essere di un colore ben più scuro rispetto al resto della pavimentazione ed alto diversi centimetri;
pertanto, lo stesso non poteva non essere visibile, specie in orario pomeridiano di una giornata di settembre in v'è ancora luce,
adottando un comportamento ordinariamente cauto e diligente.
Inoltre, il marciapiede risulta ampio e la pavimentazione dissestata, nella quale era pure presente la bacchetta di ferro, interessa solo l'estremità destra dello stesso,
ciononostante l'attrice ha ritenuto di percorrere tale tratto per attraversare la strada,
nonostante poco più avanti vi fossero le strisce pedonali (vds. verb.ud.
4.11.21 ove i testi riferiscono che l'attrice stesse per attraversare la strada). Risulta poi fatto incontestato che la sig.ra abiti a circa 600 metri dal lungo in cui si sarebbe verificato l'evento. Pt_1
Incombeva, pertanto, sull'utente della strada l'adozione delle normali cautele che le avrebbero consentito di evitare la situazione di possibile pericolo creata dalla presenza di una barra in ferro sul marciapiede sul quale stava transitando.
Invero, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte, nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile (v. ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass.
22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), principio ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022,
n. 20943).
Pagina 7 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In ultima analisi, le considerazioni che precedono, consentono di affermare che se l'attrice avesse adottato una condotta diligente avrebbe verosimilmente potuto evitare la caduta.
In virtù del complesso delle argomentazioni fin qui svolte, va esclusa la responsabilità
dell'ente locale convenuto sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c., rimanendo assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti nell'ambito della controversia.
3. Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attrice Pt_1
deve, infine, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum",
senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018-)
secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
Le spese, di Ctu, come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1
confronti del in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
Pagina 8 di 9 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
del che vanno liquidate in € 3809,00 per compensi Controparte_1
professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Termini Imerese il 21/10/2025
Il Giudice
AN LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa AN LA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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