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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 170 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 26.09.2023
da
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
mandato in calce alla memoria difensiva di primo grado, dall'Avv. Paolo Dal Zilio
di Udine
- appellante -
contro
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
memoria difensiva in appello, dagli Avv.ti Flaviano De Tina, Ilaria D'Agaro e Donata
De Monte di Udine
- appellato -
Oggetto della causa: differenze retributive per lavoro straordinario e notturno
(riforma sentenza Tribunale di Udine n. 69/2023 depositata in data 24.08.2023). * * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 24 ottobre 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
Nel merito piaccia alla Corte d'Appello disporre la riforma della sentenza non
definitiva del Tribunale di Udine n. 69/2023 pubblicata il 24.8.2023 resa a definizione del procedimento RG 494/2021 e per l'effetto voglia: 1) respingere tutte
le domande svolte dal sig. in quanto infondate e/o inammissibili;
2) o in via CP_1
subordinata voglia limitare l'accertamento dell'orario di lavoro al periodo
successivo a gennaio 2016 dalle 2:30 alle 8 da lunedì a giovedì e dalle 24 alle 8 il
venerdì riducendo il credito avversario al minimo di giustizia anche per
assorbimento o compensazione con le erogazioni aggiuntive effettuate in corso di
rapporto. Spese rifuse.
Per l'appellato:
Nel merito: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso in appello e confermarsi la sentenza non definitiva numero
69/2023 del Tribunale di Udine, per i motivi di cui in atti. Spese di causa per entrambi
i gradi di giudizio rifuse integralmente.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
La vicenda riguarda il rapporto di lavoro tra e il Controparte_1 [...]
azienda che si occupa della produzione di pane, Parte_2
pasticceria e prodotti da forno, con sede e laboratorio a GN (UD).
venne assunto il 12 aprile 2007 con contratto di apprendistato della durata di CP_1
Pag.2 gli addetti delle aziende artigiane di panificazione. Il 12 agosto 2010 il rapporto fu trasformato in contratto a tempo indeterminato con il riconoscimento della qualifica prevista. Il rapporto si è concluso il 3 luglio 2019 a seguito delle dimissioni del lavoratore. Durante il rapporto di lavoro, secondo quanto emerso dall'istruttoria, il produceva circa 2-2,5 quintali di pane nei giorni feriali, che Parte_3
raddoppiavano nei fine settimana (4-5 quintali) e quasi triplicavano nei periodi festivi. La produzione comprendeva una trentina di tipologie di pani comuni e speciali, che richiedevano preparazioni e tempistiche differenti. Il punto vendita era aperto alla clientela, dal lunedì al sabato dalle 07:15 alle 13:00 e dalle 16:00 alle
19:00, con chiusura il lunedì e mercoledì pomeriggio;
la domenica era aperto solo per la pasticceria dalle 08:30 alle 13:00.
La controversia è sorta in merito all'orario di lavoro effettivamente svolto dal Sig.
. Secondo il lavoratore, dall'assunzione fino al 2018 egli seguiva il seguente CP_1
orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 01:00 alle 10:00, il venerdì dalle 23:00 alle
10:00; da gennaio 2019 il lavoro iniziava alle 22:00 e terminava alle 08:00. Il datore di lavoro, invece, ha sostenuto che iniziasse alle 04:00 e terminasse ben prima CP_1
delle 08:00. Sempre nella ricostruzione datoriale, si scrive che durante il rapporto, a partire dal gennaio 2008, il aveva corrisposto al lavoratore delle Parte_1
integrazioni salariali (indicate in busta paga come "integrazione per un netto") volte inizialmente a garantire un netto mensile di € 1.000,00, poi aumentate nel tempo fino a raggiungere € 1.500,00 netti mensili. Dal marzo 2015 l'integrazione era diventata un importo fisso di € 280,00 mensili.
Dopo le dimissioni, ha richiesto tramite l'Ufficio Vertenze CISL il pagamento CP_1
degli arretrati per lavoro straordinario e notturno. Non avendo raggiunto un accordo bonario, ha promosso la causa davanti al Tribunale di Udine.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 69/2023, ha accolto la ricostruzione del lavoratore, accertando che questi svolgeva effettivamente un orario dal lunedì al giovedì dalle 01:00 alle 09:00 e il venerdì dalle 23:00 alle 09:00. La decisione si è
basata sulle testimonianze di più testi, mentre non è stata ritenuta credibile la versione
Pag.3 del , principalmente in quanto incompatibile con i tempi di produzione Parte_1
emersi dall'istruttoria e comunque, anche in contrasto con le testimonianze acquisite.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto di alle maggiorazioni per lavoro CP_1
straordinario (oltre le 40 ore settimanali) e notturno (fascia 21:00-04:00 secondo
CCNL), respingendo la richiesta del di compensare tali importi con le Parte_1
integrazioni già erogate in busta paga. La causa è stata infine rimessa in istruttoria,
per la quantificazione precisa degli importi tramite CTU contabile.
La sentenza non definitiva è stata tempestivamente impugnata dal
[...]
davanti alla Corte d'Appello di Trieste, contestando questi, sia l'estensione Parte_1
dell'accertamento dell'orario, a tutto il periodo lavorativo, sia la ricostruzione dell'orario effettivo, sia infine, il mancato riconoscimento della compensazione con le integrazioni già erogate. Più in particolare con l'atto di appello, la ditta
[...]
ha articolato tre motivi di censura. Parte_2
Con il primo motivo ha contestato l'estensione temporale dell'accertamento dell'orario sin dall'inizio del rapporto di lavoro, evidenziando come nessuno dei testimoni escussi abbia riferito del periodo anteriore al 2016. In particolare, ha rilevato che il teste ha lavorato solo da febbraio 2019, il teste dal Tes_1 Tes_2
Tes_ 2016 al 2019, il teste solo nel maggio 2015 e poi da luglio 2018 a febbraio 2019,
mentre la teste non ha potuto confermare gli orari effettivi. Ha inoltre Tes_4
sottolineato l'illogicità di ritenere che il , nel periodo di apprendistato (2007- CP_1
2010), potesse avere la stessa autonomia e capacità dell'ultima parte del rapporto.
Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione dell'orario operata dal Tribunale,
sostenendo che le testimonianze sarebbero contraddittorie e riferite a periodi limitati,
che non sarebbe provato l'inizio del lavoro alle ore 01:00 e che, al contrario, sarebbe dimostrato che il terminava alle ore 08:00 e non alle 09:00. Ha evidenziato CP_1
inoltre che dal 2017 il sabato usciva alle 05:30 e che la gestione degli orari era elastica, data la conduzione familiare del panificio.
Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della compensazione tra il credito per lavoro straordinario/notturno e le somme già erogate come "integrazione
Pag.4 per un netto". Sul punto ha richiamato la testimonianza della , che ha Tes_4
confermato come tale integrazione fosse stata pattuita per compensare le ore in più,
sottolineando che se si fosse trattato di un superminimo sarebbe stato inserito nella sezione "elementi della retribuzione" della busta paga.
A fronte dei motivi di appello, il lavoratore appellato ha ribattuto che:
a) per quanto concerne la decorrenza temporale dell'accertamento, dall'istruttoria è
emerso un quadro organizzativo e produttivo rimasto invariato sin dall'assunzione.
Ha sottolineato che il datore di lavoro non ha mai contestato che la produzione del pane fosse gestita dal titolare e dal , come confermato anche dalla CP_2 CP_1
teste che ha riferito della necessità di "avere due persone a fare il pane". Ha Tes_4
inoltre richiamato la testimonianza del teste pasticcere dal 1997 al 2020, che Tes_5
ha confermato la presenza del sin dall'inizio del rapporto di lavoro del Tes_2
, smentendo così la tesi dell'appellante sulla limitata valenza temporale delle CP_1
testimonianze.
b) circa la contestazione dell'orario accertato, l'appellato ha evidenziato la convergenza delle testimonianze in tema di inizio della prestazione lavorativa all'01:00 (lunedì-giovedì) e alle 23:00 (venerdì). In particolare, ha rilevato come il
Tes_ teste abbia dichiarato che quando arrivava tra le 2:00 e le 3:00 trovava il CP_1
già al lavoro con , mentre il teste ha confermato che durante la CP_2 Tes_2
settimana si iniziava all'01:00. Ha inoltre sottolineato come i tempi di lavorazione descritti dai testi (necessità di completare gran parte della produzione tra le 5:30 e le
6:00) rendessero necessario l'inizio del lavoro agli orari accertati dal Tribunale.
Quanto al termine della prestazione, ha evidenziato come la stessa ditta appellante,
nella memoria di primo grado, avesse indicato un orario di uscita tra le 9:30 e le
10:00.
c) per quanto attiene infine alla compensazione con le integrazioni erogate, il CP_1
ha contestato la natura compensativa di tali erogazioni, evidenziando come le integrazioni fossero presenti anche nelle buste paga in cui venivano riconosciute ore di straordinario;
gli importi fossero aumentati nel tempo a prescindere dal numero di
Pag.5 ore lavorate;
e le integrazioni fossero corrisposte anche durante i periodi di ferie.
Così sinteticamente ricostruita in fatto e in diritto la vicenda per cui è causa,
l'appello appare solo parzialmente fondato e cioè, limitatamente alla corretta determinazione dell'orario finale della prestazione lavorativa quotidianamente resa dall'appellato.
Dall'istruttoria espletata in primo grado emerge infatti con sufficiente chiarezza che il termine della prestazione lavorativa del sig. si collocava ordinariamente alle CP_1
ore 08:00 e non alle ore 09:00 come ritenuto dal Tribunale.
Tale conclusione si fonda su plurimi e convergenti elementi probatori.
Prima di tutto le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado convergono su questo limite di orario. La teste , commessa del panificio dal 2010, ha Tes_6
dichiarato in modo preciso che "Alle 8:00 acquistava in panificio il pane, CP_1
poi andava in piazza, penso a bere il caffè, quindi rientrava a prelevare il pane
acquistato e tornava a casa. Solitamente, questi erano i suoi tempi. Tendenzialmente,
anche l'attività di produzione del pane finiva verso quell'ora". La testimone, che lavorava stabilmente nel negozio dalle 7:00 alle 13:00, ha potuto osservare direttamente e con continuità le abitudini del , rendendo una testimonianza CP_1
particolarmente attendibile sul punto. Anche la teste ha riferito che "l'attività Tes_4
di in panificio terminava tra le 8:00 e le 9:00". Il teste ha CP_1 Tes_1
confermato che "quando uscivo per le consegne, mi pare intorno alle 5:30/6:00,
e restavano per ultimare alcune tipologie di pane o per fare le CP_1 CP_2
brioches, i grissini e le pizze"; ha precisato inoltre che era lui ad occuparsi dei giri di consegna, che duravano "un'oretta e mezza". Considerando che al rientro restavano da "pesare le farine per il giorno dopo, preparare i preimpasti e fare le pulizie",
appare ragionevole collocare il termine di tali attività alle ore 08:00. Infine il teste ha riferito di terminare il proprio turno alle 7:00/7:30, quando " Tes_2 CP_1
era ancora al Panificio" per la "sistemazione e pesatura della farina per l'impasto
della giornata successiva". Anche questa testimonianza è compatibile con un termine della prestazione alle ore 08:00.
Pag.6 Alla prova testimoniale va tuttavia affiancata quella logico-argomentativa che partendo dalla organizzazione del lavoro descritta dai testi, con la necessità quindi di completare la produzione principale entro le 5:30/6:00 per consentire le consegne,
rende altamente plausibile che le attività residue (pulizie, preparazione ingredienti) si concludessero al massimo entro le due ore successive e quindi, entro le 08:00 del mattino.
Va invece confermato l'orario di inizio della prestazione accertato dal Tribunale (ore
01:00 dal lunedì al giovedì, ore 23:00 il venerdì), essendo tale ricostruzione supportata da convergenti deposizioni testimoniali che hanno evidenziato come il ricorrente fosse già al lavoro quando i colleghi iniziavano il proprio turno tra le 2:00
Tes_ e le 3:00 (teste e come la produzione richiedesse necessariamente la presenza di due persone sin dalle prime ore di attività.
In conclusione, l'orario di lavoro del sig. deve essere rideterminato come CP_1
segue: dal lunedì al giovedì dalle ore 01:00 alle ore 08:00; il venerdì: dalle ore 23:00
alle ore 08:00 del sabato.
Resta confermato per il resto l'accertamento del Tribunale circa il diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, da calcolarsi sul nuovo orario come sopra determinato.
Quanto al terzo motivo di appello che si riferisce alla eccepita compensazione tra le eventuali somme dovute a titolo di differenze retributive (straordinario e lavoro notturno) e le somme corrisposte “ad integrazione del netto”, deve essere in primis
richiamata la consolidata giurisprudenza, che per la validità del patto di conglobamento del compenso per lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria,
richiede che in tale patto, sia determinato quale sia il compenso per il lavoro ordinario e quale l'ammontare del compenso per lavoro straordinario, in modo da consentire al giudice il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge o per contratto collettivo (cfr. Cass. n.
27027/2008). Nel caso di specie, non solo manca la prova di un accordo che prevedesse la forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario e notturno, ma
Pag.7 plurimi elementi emersi dall'istruttoria depongono in senso contrario alla tesi dell'appellante. In primo luogo, le integrazioni in questione sono state corrisposte anche nelle buste paga in cui venivano già riconosciute e retribuite specifiche ore di lavoro straordinario, circostanza incompatibile con la pretesa natura compensativa di tali erogazioni. In secondo luogo, gli importi delle integrazioni sono variati nel tempo
(da un netto di €1.000, a €1.350 e infine a €1.500) a prescindere dal numero di ore lavorate dal , che è rimasto sostanzialmente invariato. Se davvero fossero state CP_1
destinate a compensare il lavoro straordinario, gli importi avrebbero dovuto mantenersi costanti a fronte di un monte ore supplementare immutato.
In terzo luogo, le integrazioni sono state costantemente corrisposte anche durante i periodi di ferie, quando evidentemente non veniva svolto alcun lavoro straordinario o notturno da compensare.
Il parziale accoglimento dell'appello, giustifica una parziale compensazione delle spese di lite del grado, nei termini precisati nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Udine n. 69/2023 pubblicata
[...]
in data 24.08.2023 che per l'effetto parzialmente riforma, accerta e dichiara che ha sempre lavorato dalle 1.00 alle 8.00 per cinque giorni alla Controparte_1
settimana e dalle 23.00 del venerdì alle 8.00 del sabato;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna la società appellante a rifondere all'appellato i residui due terzi, che liquida nella quota in Euro 5.000,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 24.10.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.8 Pag.9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
40 mesi per conseguire la qualifica di panettiere di livello A1 secondo il CCNL per