TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/08/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 62/2025, promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15/03/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. MALLEMACE CATERINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato presso l' in Varese, via Volta 3 Cod. Fisc. , Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra, virtù di mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito 22.03.2024 del dott. Persona_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pagina 1 di 5 pro tempore, con sede in , Corso Gelone n. 90; CP_4
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede in via Domenico Spezioli n. 12; CP_5
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Attribuzione di quota TFR”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 03/06/2025 e
16/06/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l'On.le Tribunale di Varese adito, ogni contraria istanza, Pt_1 eccezione e deduzione reietta: 1) accertare e dichiarare, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 12 bis della L. n. 898 del 01.12.1970, il diritto della IG.ra Parte_2 all'attribuzione della quota del 40% del trattamento di fine rapporto liquidato o liquidabile dall' in persona del direttore responsabile pro-tempore, al IG. , da CP_3 CP_1 quantificarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla legge, e per l'effetto, 2) ordinare e condannare alla competente Direzione Provinciale in persona del legale rappresentante CP_3 pro - tempore, di provvedere alla liquidazione e alla corresponsione della suddetta quota direttamente alla SI.ra , nella misura del 40%; 3) in via subordinata Parte_2 condannare il resistente, SI. , alla corresponsione della quota del 40% del CP_1 trattamento di fine rapporto, spettante per legge alla ricorrente, SI.ra . Con Parte_2 vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”;
Per parte resistente contumace: “/”; CP_1
Per parte resistente “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' CP_3 CP_3 rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché
pagina 2 di 5 tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte.”;
Per parte resistente , contumace: “/”; Controparte_6
Per parte resistente contumace: “/”. Controparte_5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 la parte ricorrente SI.ra Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente SI. CP_1
, nel contraddittorio con e
[...] CP_7 CP_4 CP_5 pronuncia di attribuzione in proprio favore della quota del TFS del marito a lei spettante quale coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
La parte ricorrente ha dedotto che le parti si sono sposate in Porto Salvo, Reggio Calabria, in data
01/06/1991, matrimonio cui effetti civili sono cessati con la sentenza n. 1001/2024 del
25/11/2024 del Tribunale di Varese, giudiziale ma resa su conclusioni congiunte, passata in giudicato il 30/12/2024; oltre alla pronuncia sullo status divorzile, tale pronuncia ha previsto quale unica ulteriore condizione la previsione di un assegno divorzile a carico del marito ed in favore della moglie per € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva.
All'esito della prima udienza di comparizione 15/04/2025, con ordinanza riservata resa in pari data è stata dichiarata la contumacia dei resistenti non camparsi, sono state rigettate le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex art. 473bis.22 c.p.c., svoltasi poi con modalità ex art. 127 ter c.p.c.
È stata quindi riservata la decisione al Collegio.
***********
1) La domanda della ricorrente
La domanda è infondata e, come tale, va respinta.
pagina 3 di 5 Ed infatti, la norma e la giurisprudenza di merito e di legittimità, sono puntuali nel chiarire che il “coniuge divorziato” ha diritto a una quota del TFR (TFS nella fattispecie) del coniuge, in presenza di determinati requisiti.
Ebbene, il primo presupposto per poter svolgere la domanda qui in oggetto è quello di essere già coniuge divorziato al momento in cui sorge il diritto alla percezione del TFR.
Tale requisito non ricorre nella fattispecie.
Ed infatti, è pacifico e documentale, allegato dalla stessa ricorrente, che il rapporto di lavoro dell'ex marito resistente è cessato, per collocamento a riposo per dimissioni volontarie, in data 31.12.2022, mentre la sentenza di divorzio è stata pronunciata solo il successivo 25/11/2024.
Peraltro, neppure ricorre la particolare fattispecie su cui si è interrogata la Corte di
Cassazione, in cui il TFR maturi nel corso del giudizio di divorzio, prima della pronuncia divorzile con l'attribuzione dello status di coniuge divorziato, ma comunque dopo la proposizione del relativo ricorso: in tali ipotesi, la Corte ha stabilito che gli effetti della successiva sentenza retroagiscono fin dalla domanda, per quanto d'interesse, e dunque il diritto al
TFR rimarrebbe in capo al coniuge richiedente.
Tanto non ricorre nella fattispecie.
Ed infatti, il giudizio di divorzio porta il numero R.G. n. 1027/2024 del Tribunale di
Varese, come tale indubbiamente introdotto nel corso del 2024, due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del avvenuta nel 2022. CP_1
Gli importi a credito maturati dal n data 31.12.2022, a prescindere dalla data di CP_1 effettiva percezione, sono poste del suo complessivo patrimonio che, se già note al momento dell'accordo divorzile devono ritenersi ivi già ricomprese, altrimenti, ove non note e non oggetto di trattativa e/o di giudizio, possono al più rilevare quale sopravvenienza al fine di una pronuncia modificativa del quantum divorzile, assieme a tutti gli altri elementi a tal fine idonei ex lege.
La domanda è dunque infondata e va rigettata, in ragione di quanto sopra evidenziato, assorbente e ragione più liquida anche in relazione alle eccezioni sollevate da . CP_3
pagina 4 di 5 2) Le spese di lite
Le spese di lite devono essere espressamente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. nei rapporti con costituita, in ragione dell'assorbimento della questione;
dichiarate irripetibili CP_3 nei confronti di tutte le altre parti del giudizio, non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande di parte ricorrente;
2) COMPENSA le spese di lite nei rapporti fra ricorrente e costituitosi in giudizio;
CP_3
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente nei rapporti con tutte le altre parti contumaci.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 62/2025, promossa da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15/03/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. MALLEMACE CATERINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato presso l' in Varese, via Volta 3 Cod. Fisc. , Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra, virtù di mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito 22.03.2024 del dott. Persona_1
, in persona del legale rappresentante Controparte_4
pagina 1 di 5 pro tempore, con sede in , Corso Gelone n. 90; CP_4
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, con sede in via Domenico Spezioli n. 12; CP_5
RESISTENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Attribuzione di quota TFR”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 03/06/2025 e
16/06/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l'On.le Tribunale di Varese adito, ogni contraria istanza, Pt_1 eccezione e deduzione reietta: 1) accertare e dichiarare, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 12 bis della L. n. 898 del 01.12.1970, il diritto della IG.ra Parte_2 all'attribuzione della quota del 40% del trattamento di fine rapporto liquidato o liquidabile dall' in persona del direttore responsabile pro-tempore, al IG. , da CP_3 CP_1 quantificarsi con le modalità ed i criteri previsti dalla legge, e per l'effetto, 2) ordinare e condannare alla competente Direzione Provinciale in persona del legale rappresentante CP_3 pro - tempore, di provvedere alla liquidazione e alla corresponsione della suddetta quota direttamente alla SI.ra , nella misura del 40%; 3) in via subordinata Parte_2 condannare il resistente, SI. , alla corresponsione della quota del 40% del CP_1 trattamento di fine rapporto, spettante per legge alla ricorrente, SI.ra . Con Parte_2 vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”;
Per parte resistente contumace: “/”; CP_1
Per parte resistente “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' CP_3 CP_3 rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché
pagina 2 di 5 tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte.”;
Per parte resistente , contumace: “/”; Controparte_6
Per parte resistente contumace: “/”. Controparte_5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 la parte ricorrente SI.ra Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte resistente SI. CP_1
, nel contraddittorio con e
[...] CP_7 CP_4 CP_5 pronuncia di attribuzione in proprio favore della quota del TFS del marito a lei spettante quale coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
La parte ricorrente ha dedotto che le parti si sono sposate in Porto Salvo, Reggio Calabria, in data
01/06/1991, matrimonio cui effetti civili sono cessati con la sentenza n. 1001/2024 del
25/11/2024 del Tribunale di Varese, giudiziale ma resa su conclusioni congiunte, passata in giudicato il 30/12/2024; oltre alla pronuncia sullo status divorzile, tale pronuncia ha previsto quale unica ulteriore condizione la previsione di un assegno divorzile a carico del marito ed in favore della moglie per € 250,00 mensili, oltre rivalutazione di legge.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva.
All'esito della prima udienza di comparizione 15/04/2025, con ordinanza riservata resa in pari data è stata dichiarata la contumacia dei resistenti non camparsi, sono state rigettate le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ex art. 473bis.22 c.p.c., svoltasi poi con modalità ex art. 127 ter c.p.c.
È stata quindi riservata la decisione al Collegio.
***********
1) La domanda della ricorrente
La domanda è infondata e, come tale, va respinta.
pagina 3 di 5 Ed infatti, la norma e la giurisprudenza di merito e di legittimità, sono puntuali nel chiarire che il “coniuge divorziato” ha diritto a una quota del TFR (TFS nella fattispecie) del coniuge, in presenza di determinati requisiti.
Ebbene, il primo presupposto per poter svolgere la domanda qui in oggetto è quello di essere già coniuge divorziato al momento in cui sorge il diritto alla percezione del TFR.
Tale requisito non ricorre nella fattispecie.
Ed infatti, è pacifico e documentale, allegato dalla stessa ricorrente, che il rapporto di lavoro dell'ex marito resistente è cessato, per collocamento a riposo per dimissioni volontarie, in data 31.12.2022, mentre la sentenza di divorzio è stata pronunciata solo il successivo 25/11/2024.
Peraltro, neppure ricorre la particolare fattispecie su cui si è interrogata la Corte di
Cassazione, in cui il TFR maturi nel corso del giudizio di divorzio, prima della pronuncia divorzile con l'attribuzione dello status di coniuge divorziato, ma comunque dopo la proposizione del relativo ricorso: in tali ipotesi, la Corte ha stabilito che gli effetti della successiva sentenza retroagiscono fin dalla domanda, per quanto d'interesse, e dunque il diritto al
TFR rimarrebbe in capo al coniuge richiedente.
Tanto non ricorre nella fattispecie.
Ed infatti, il giudizio di divorzio porta il numero R.G. n. 1027/2024 del Tribunale di
Varese, come tale indubbiamente introdotto nel corso del 2024, due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del avvenuta nel 2022. CP_1
Gli importi a credito maturati dal n data 31.12.2022, a prescindere dalla data di CP_1 effettiva percezione, sono poste del suo complessivo patrimonio che, se già note al momento dell'accordo divorzile devono ritenersi ivi già ricomprese, altrimenti, ove non note e non oggetto di trattativa e/o di giudizio, possono al più rilevare quale sopravvenienza al fine di una pronuncia modificativa del quantum divorzile, assieme a tutti gli altri elementi a tal fine idonei ex lege.
La domanda è dunque infondata e va rigettata, in ragione di quanto sopra evidenziato, assorbente e ragione più liquida anche in relazione alle eccezioni sollevate da . CP_3
pagina 4 di 5 2) Le spese di lite
Le spese di lite devono essere espressamente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. nei rapporti con costituita, in ragione dell'assorbimento della questione;
dichiarate irripetibili CP_3 nei confronti di tutte le altre parti del giudizio, non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande di parte ricorrente;
2) COMPENSA le spese di lite nei rapporti fra ricorrente e costituitosi in giudizio;
CP_3
3) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente nei rapporti con tutte le altre parti contumaci.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 5 di 5