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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12468 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 22402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del dell'8.5.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via di San Quintino n. 27, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pecoraro che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luca Bolognesi per procura in atti,
- appellante -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.
21, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Emmolo per procura in atti,
- appellato -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace n. 17404/22, depositata il 28.10.2022, con la quale era rigettata pagina 1 di 5 parzialmente l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689/81 avverso le determinazioni dirigenziali di ingiunzione n. 2457/2022/8/1/1 del 7.3.2022, dell'importo di euro 6.255,30, e n. 2458/2022/8/1/1 del 7.3.2022, dell'importo di euro 128,50, emesse per violazione degli artt. 7 e 22 del d.l.vo n. 114/98 e del DCC
n. 29957/77 per l'esercizio non autorizzato dell'attività di artigiano e per l'utilizzo non autorizzato di un laboratorio artigianale, riconoscendo come dovuta la sanzione pecuniaria di euro 5.264,00.
L'appellante lamentava la violazione dell'art. 2735 c.c., dell'art. 7, 2° comma,
d.l.vo n. 114/98, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Si costituiva evidenziando la correttezza della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza dell'8.5.2025 l'appellante concludeva per l'accoglimento del gravame e l'annullamento delle sanzioni, per rigetto dell'appello ed il CP_1
giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione e l'appello meritano accoglimento.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018,
n. 24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma
12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n.
150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, con il verbale n. 81160012377 è stata contestata “la violazione degli artt. 7
e 22 del D.Lgs n. 114/98 perché quale titolare di ditta individuale, sebbene il I^
Municipio SUAP in data 23.01.2017 con Prot. CA 11175 gli abbia comunicato pagina 2 di 5 l'inefficienza della SCIA vicinato Prot. CA 210219, di fatto continua ad Pt_2
effettuare vendita al dettaglio di prodotti artigianali privo di una scia valida e privo di iscrizione all'albo artigiani”, mentre con il verbale n. 81160012325 era contestata “la violazione del DCC n. 2995/77 perché quale titolare della suindicata ditta individuale svolgeva attività di laboratorio artigianale, avendo attrezzato il locale con un tavolo da lavoro con sopra attrezzi vari quali: pennelli, scalpelli, pistola per silicone, colori, acquarelli e lampada da lavoro, senza essere in possesso della prescritta SCIA da laboratorio”,.
Questi verbali sono a fondamento delle determinazioni dirigenziali opposte.
L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado e la illegittimità delle sanzioni perché non riveste la veste di artigiano, figura posta alla base delle contestate violazioni, bensì quella di artista.
In realtà, all'epoca dell'accertamento delle violazioni, 23.3.2017, in base ai dati anagrafici della “Agenzia delle Entrate” (doc. n.
7.9 fascicolo parte appellante), risultava svolgere, oltre ad attività di ristorazione con Parte_1 somministrazione che non rileva in questa sede, attività relative ad “Altre creazioni artistiche e letterarie” CP_ La stessa delibera di rigetto della ” prot. n. CA/2017/11175 del 23.1.2017 specifica che “L'attività di vendita, come riportata nella SCIA, non rientra tra le attività tutelate elencate nell'art. 6 della Delibera del Consiglio Comunale n. 36/06, così come integrata e modificata dalla Delibera C.C. n. 86/09”, di fatto riconoscendo, rientrando l'attività artigianale nelle attività tutelate elencate dall'art. 6 della delibera consiliare n. 36/06, come integrata dalla successiva delibera n.
86/09, che non svolgeva attività artigianale. Pt_1
Anche il verbale n. 81160012325 accerta l'esistenza nel locale di “un tavolo da lavoro con sopra attrezzi vari quali: pennelli, scalpelli, pistola per silicone, colori,
pagina 3 di 5 acquarelli e lampada da lavoro”, strumenti di regola riconducibili ad attività di pittore, dunque di artista.
In definitiva, non solo non vi è la prova dell'esercizio non autorizzato di una attività e di un laboratorio artigianale, ma dai suddetti elementi risulta l'assenza di svolgimento di questa attività.
Sul punto si precisa il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
In sostanza, dunque, la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2014, n. 23800)
Più precisamente è stato chiarito che “I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 24/05/2017, n. 13107).
Nella fattispecie, la dichiarazione a verbale in ordine allo svolgimento effettivo di attività di artigiano costituisce oggetto di apprezzamento e valutazione del verbalizzante e come tale non è coperta da pubblica fede ed è superata, nell'ottica già evidenziata dell'onere della prova a carico dell'amministrazione di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, dagli elementi sopra evidenziati.
pagina 4 di 5 I provvedimenti opposti, in accoglimento dell'appello sono conseguentemente annullati.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) accoglie l'appello; b) annulla la sentenza del Giudice di Pace;
c) accoglie l'opposizione; d) annulla le determinazioni dirigenziali di ingiunzione n.
2457/2022/8/1/1 del 7.3.2022 e n. 2458/2022/8/1/1 del 7.3.2022; e) condanna in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1
processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 800,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
f) condanna CP_1
in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 390,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 11.9.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 22402 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del dell'8.5.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via di San Quintino n. 27, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pecoraro che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luca Bolognesi per procura in atti,
- appellante -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n.
21, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Emmolo per procura in atti,
- appellato -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace n. 17404/22, depositata il 28.10.2022, con la quale era rigettata pagina 1 di 5 parzialmente l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689/81 avverso le determinazioni dirigenziali di ingiunzione n. 2457/2022/8/1/1 del 7.3.2022, dell'importo di euro 6.255,30, e n. 2458/2022/8/1/1 del 7.3.2022, dell'importo di euro 128,50, emesse per violazione degli artt. 7 e 22 del d.l.vo n. 114/98 e del DCC
n. 29957/77 per l'esercizio non autorizzato dell'attività di artigiano e per l'utilizzo non autorizzato di un laboratorio artigianale, riconoscendo come dovuta la sanzione pecuniaria di euro 5.264,00.
L'appellante lamentava la violazione dell'art. 2735 c.c., dell'art. 7, 2° comma,
d.l.vo n. 114/98, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Si costituiva evidenziando la correttezza della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza dell'8.5.2025 l'appellante concludeva per l'accoglimento del gravame e l'annullamento delle sanzioni, per rigetto dell'appello ed il CP_1
giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione e l'appello meritano accoglimento.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito (da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018,
n. 24691).
A tale regola deve inoltre coordinarsi il principio, già sancito dall'art. 23, comma
12, della legge 689/81 ed oggi ribadito dall'art. 6, 11° comma, del d.l.vo n.
150/2011, in base al quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, con il verbale n. 81160012377 è stata contestata “la violazione degli artt. 7
e 22 del D.Lgs n. 114/98 perché quale titolare di ditta individuale, sebbene il I^
Municipio SUAP in data 23.01.2017 con Prot. CA 11175 gli abbia comunicato pagina 2 di 5 l'inefficienza della SCIA vicinato Prot. CA 210219, di fatto continua ad Pt_2
effettuare vendita al dettaglio di prodotti artigianali privo di una scia valida e privo di iscrizione all'albo artigiani”, mentre con il verbale n. 81160012325 era contestata “la violazione del DCC n. 2995/77 perché quale titolare della suindicata ditta individuale svolgeva attività di laboratorio artigianale, avendo attrezzato il locale con un tavolo da lavoro con sopra attrezzi vari quali: pennelli, scalpelli, pistola per silicone, colori, acquarelli e lampada da lavoro, senza essere in possesso della prescritta SCIA da laboratorio”,.
Questi verbali sono a fondamento delle determinazioni dirigenziali opposte.
L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado e la illegittimità delle sanzioni perché non riveste la veste di artigiano, figura posta alla base delle contestate violazioni, bensì quella di artista.
In realtà, all'epoca dell'accertamento delle violazioni, 23.3.2017, in base ai dati anagrafici della “Agenzia delle Entrate” (doc. n.
7.9 fascicolo parte appellante), risultava svolgere, oltre ad attività di ristorazione con Parte_1 somministrazione che non rileva in questa sede, attività relative ad “Altre creazioni artistiche e letterarie” CP_ La stessa delibera di rigetto della ” prot. n. CA/2017/11175 del 23.1.2017 specifica che “L'attività di vendita, come riportata nella SCIA, non rientra tra le attività tutelate elencate nell'art. 6 della Delibera del Consiglio Comunale n. 36/06, così come integrata e modificata dalla Delibera C.C. n. 86/09”, di fatto riconoscendo, rientrando l'attività artigianale nelle attività tutelate elencate dall'art. 6 della delibera consiliare n. 36/06, come integrata dalla successiva delibera n.
86/09, che non svolgeva attività artigianale. Pt_1
Anche il verbale n. 81160012325 accerta l'esistenza nel locale di “un tavolo da lavoro con sopra attrezzi vari quali: pennelli, scalpelli, pistola per silicone, colori,
pagina 3 di 5 acquarelli e lampada da lavoro”, strumenti di regola riconducibili ad attività di pittore, dunque di artista.
In definitiva, non solo non vi è la prova dell'esercizio non autorizzato di una attività e di un laboratorio artigianale, ma dai suddetti elementi risulta l'assenza di svolgimento di questa attività.
Sul punto si precisa il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
In sostanza, dunque, la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2014, n. 23800)
Più precisamente è stato chiarito che “I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 24/05/2017, n. 13107).
Nella fattispecie, la dichiarazione a verbale in ordine allo svolgimento effettivo di attività di artigiano costituisce oggetto di apprezzamento e valutazione del verbalizzante e come tale non è coperta da pubblica fede ed è superata, nell'ottica già evidenziata dell'onere della prova a carico dell'amministrazione di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, dagli elementi sopra evidenziati.
pagina 4 di 5 I provvedimenti opposti, in accoglimento dell'appello sono conseguentemente annullati.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) accoglie l'appello; b) annulla la sentenza del Giudice di Pace;
c) accoglie l'opposizione; d) annulla le determinazioni dirigenziali di ingiunzione n.
2457/2022/8/1/1 del 7.3.2022 e n. 2458/2022/8/1/1 del 7.3.2022; e) condanna in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese CP_1
processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 800,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
f) condanna CP_1
in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 390,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 11.9.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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