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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13381/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
LIMA 10 ROMA presso lo studio dell'Avv. CECINELLI ANDREA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza dell'11/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 01/09/2005 in BOLOGNA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 425, parte I, anno 2005, unione dalla quale non nascevano figli.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente invocava l'applicazione dell' art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 10/11/2008, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 25/11/2008.
In data 11/02/2025 parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo. La causa, quindi, veniva rimessa in decisione al Collegio
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile in data 01/09/2005 in BOLOGNA vivono separati sin dal 10/11/2008, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 25/11/2008.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni acce ssorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/09/2005 in BOLOGNA tra
(nato a [...] [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nata in [...] il [...]), iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune, al n. 425, parte I, anno 2005;
2) prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) ordina al Cancellie re di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, per le annotazioni e pagina 2 di 3 le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
7) nulla sulle spese
Così deciso in Bologna in data _5.3.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13381/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
LIMA 10 ROMA presso lo studio dell'Avv. CECINELLI ANDREA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza dell'11/02/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_1
data 01/09/2005 in BOLOGNA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 425, parte I, anno 2005, unione dalla quale non nascevano figli.
pagina 1 di 3 Parte ricorrente invocava l'applicazione dell' art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 10/11/2008, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 25/11/2008.
In data 11/02/2025 parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo. La causa, quindi, veniva rimessa in decisione al Collegio
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile in data 01/09/2005 in BOLOGNA vivono separati sin dal 10/11/2008, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 25/11/2008.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni acce ssorie, non essendo nati figli dal matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/09/2005 in BOLOGNA tra
(nato a [...] [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nata in [...] il [...]), iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune, al n. 425, parte I, anno 2005;
2) prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3) ordina al Cancellie re di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BOLOGNA, per le annotazioni e pagina 2 di 3 le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
7) nulla sulle spese
Così deciso in Bologna in data _5.3.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3