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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4961/2022, tra
C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti PAOLO BONALUME (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) con domicilio digitale eletto Parte_4 C.F._4 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dagli avv.ti FRANCESCO AFFINITO (C.F. e ALESSANDRA IROSO (C.F. C.F._5
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._6 atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1 ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
[…] condannare il al pagamento dei seguenti crediti dei Controparte_1 Parte quali è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato i. € 954.242,66 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2; ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 9.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
v. € 39.744,30 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i. Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora Parte sono già stati fatturati da mediante la “Nota Debito Interessi” che si produce sub doc. 3 e che è riepilogata nel documento che si produce sub doc.
4. vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
vii. € 7.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture che si producono sub doc. 5 e che sono riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 6.
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte della somma di euro 954.242,66 per sorta capitale, nonché delle ulteriori somme sopra indicate;
B) che tale credito trae origine dalla forniture erogate da ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; C) le fatture in questione “sono state emesse dalle suddette società a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi di connettività erogate in favore dell'Ente, e − Parte sono state cedute dalla predetta società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (…)”.
3. Si è costituito l'Ente debitore, il quale ha rilevato (genericamente) la inammissibilità e la infondatezza della domanda.
4. Disposta (malgrado la suddetta costituzione) la rinnovazione della citazione, nel contraddittorio delle parti venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; in tale sede, l'Ente locale ha eccepito l'inopponibilità della cessione ex art. 69 r.d. 2440/1923 e deducendo l'intervenuta dichiarazione di dissesto;
parte attrice ha invece dato atto dell'avvenuto pagamento parziale con la conseguenza che il giudizio prosegue pertanto per i seguenti crediti: - 130.048,28 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 9”, oltre accessori, nonché per le ulteriori somme già richieste in precedenza a titolo di interessi moratori già maturati nonché ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002
5. La causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 27.3.2025, nell'ambito della quale è comparsa solo parte attrice, che si è riportata ai propri scritti concludendo in conformità.
6. La causa è stata trattenuta in decisione e solo parte attrice ha depositato scritti conclusionali, ancora insistendo nei propri asserti difensivi.
7. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
8. Va esaminata la preliminare eccezione di inopponibilità della cessione, da qualificarsi come eccezione in senso lato (v. Cass. 14.10.2010, n. 21251).
9. La stessa è infondata.
10. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Quanto al dedotto stato di dissesto, va osservato quanto segue.
La dichiarazione (e la conseguente procedura) di dissesto, disciplinata dagli artt. 244 e ss. TUEL, ha luogo allorché “l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste”; a tal uopo viene nominato un Organismo straordinario che procede alla rilevazione della massa passiva e poi – con le modalità stabilite dalla legge – alla liquidazione dell'attivo onde dare soddisfazione ai crediti ammessi, nella misura indicata.
Per garantire (pur a fronte della matrice sostanzialmente amministrativa di questa procedura) la par condicio creditorum l'art. 248 TUEL prevede alcune penetranti limitazioni al diritto di procedere in via esecutiva (non dissimilmente da quanto accade nella disciplina dei rapporti tra procedure concorsuali e procedure esecutive individuali “ordinarie”).
E tuttavia è chiaro che: a) tali limitazioni non afferiscono alla possibilità di ottenere l'accertamento di crediti da parte dell'AG in sede di cognizione, riguardando (semmai) solo la successiva fase esecutiva;
b) l'Organismo di liquidazione ha competenza soltanto rispetto ai crediti “liquidi ed esigibili” che siano stati inclusi, con le modalità previste, nella massa passiva e pertanto, chiaramente, non ha alcuna competenza in merito a crediti che, proprio in quanto illiquidi e non esigibili, sono portati alla cognizione di un giudice.
In definitiva, l'apertura di una procedura di dissesto rileva (come suggerisce anche la nomenclatura dell'organo che vi presiede) solo ai fini della “liquidazione” dei crediti ammessi e, data questa sua natura, ha rilevanza (nei termini indicati dall'art. 248 TUEL) solo sui processi esecutivi in corso, non essendo affatto preclusa, anzi essendo necessaria trattandosi di crediti che non potrebbero essere fatti valere Parte_ direttamente innanzi all' in quanto privi dei requisiti della liquidità ed esigibilità, la possibilità di un accertamento di tali crediti in sede giurisdizionale.
11. Ciò detto la domanda va accolta nei limiti che si vanno a dire.
12. Parte attrice ha allegato l'avvenuto pagamento di una rilevante parte della sorta capitale e il si è limitato ad eccepire (rispetto a tale Controparte_1 profilo) l'intervenuta apertura di una procedura di dissesto (come si è detto irrilevante ai fini qui in discussione).
Può dirsi, quindi, che vi sia stata rispetto ai rapporti obbligatori con i fornitori ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR (oggetto di cessione all'odierna attrice) una ricognizione del debito (seppur parziale).
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 10.12.2024, n. 31818).
Ebbene, siccome non è stata offerta la prova che i rapporti di base non fossero mai sorti o fossero invalidamente sorti, se ne deve assumere l'esistenza e la validità.
Data questa premessa, deve darsi corso all'orientamento secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
Non sono stati allegati (al di fuori di quanto riferito dalla stessa parte attrice) fatti estintivi del credito azionato.
13. In definitiva, per quanto emerso nel presente giudizio, risulta che, per i crediti in questione: a) è provata la fonte del rapporto;
b) è documentata la scadenza delle singole fatture nonché allegato l'inadempimento del il quale, dal canto suo, CP_1 non ha dato prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa (sempre con salvezza dei pagamenti già effettuati, come riferito dallo stesso attore). 14. Ne consegue che la domanda va accolta, relativamente all'importo di euro 130.048,28 a titolo di sorta capitale.
15. In merito a tale somma (euro 130.048,28) sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002.
16. Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione (secondo quanto documentato all'all. 2).
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non Controparte_1 vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
17. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
18. E ancora deve essere riconosciuta a parte attrice la spettanza dell'ulteriore somma di euro 39.744,30 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti dei cedenti e oggetto di cessione (come da documentazione in atti mai specificamente Parte contestata) alla
Anche su tali somme vanno riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
19. In definitiva, il va condannato al pagamento: a) della Controparte_1 somma di euro 130.048,28 a titolo di sorta capitale;
b) degli interessi moratori ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con la decorrenza indicata sopra (par. 15), nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; c) la somma di euro 39.744,30 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti dei cedenti, nonché, su tale somma, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
20. Infine, vanno riconosciute a parte attrice le ulteriori somme richieste ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 16.600,00 (40 euro * 415 fatture, emesse ai diversi titoli ricavabili dalla documentazione in atti).
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta, c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (che giustifica una riduzione del 40%, in relazione alla somma altrimenti dovuta in base ai parametri medi), le stesse sono liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4961/2022, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro CP_1
130.048,28 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 17);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 39.744,30 per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 18);
c) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, della somma di euro 16.600,00, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 20);
d) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della controparte, nella misura complessiva di euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 15.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 4961/2022, tra
C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dagli avv.ti PAOLO BONALUME (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) con domicilio digitale eletto Parte_4 C.F._4 presso l'indirizzo PEC indicato in atti
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dagli avv.ti FRANCESCO AFFINITO (C.F. e ALESSANDRA IROSO (C.F. C.F._5
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato in C.F._6 atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1 ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
[…] condannare il al pagamento dei seguenti crediti dei Controparte_1 Parte quali è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come in seguito meglio specificato i. € 954.242,66 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2; ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 9.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale;
v. € 39.744,30 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i. Si precisa sin d'ora che tali interessi di mora Parte sono già stati fatturati da mediante la “Nota Debito Interessi” che si produce sub doc. 3 e che è riepilogata nel documento che si produce sub doc.
4. vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
vii. € 7.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture che si producono sub doc. 5 e che sono riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 6.
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte della somma di euro 954.242,66 per sorta capitale, nonché delle ulteriori somme sopra indicate;
B) che tale credito trae origine dalla forniture erogate da ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; C) le fatture in questione “sono state emesse dalle suddette società a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi di connettività erogate in favore dell'Ente, e − Parte sono state cedute dalla predetta società all'esponente mediante il contratto di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (…)”.
3. Si è costituito l'Ente debitore, il quale ha rilevato (genericamente) la inammissibilità e la infondatezza della domanda.
4. Disposta (malgrado la suddetta costituzione) la rinnovazione della citazione, nel contraddittorio delle parti venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; in tale sede, l'Ente locale ha eccepito l'inopponibilità della cessione ex art. 69 r.d. 2440/1923 e deducendo l'intervenuta dichiarazione di dissesto;
parte attrice ha invece dato atto dell'avvenuto pagamento parziale con la conseguenza che il giudizio prosegue pertanto per i seguenti crediti: - 130.048,28 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR e riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 9”, oltre accessori, nonché per le ulteriori somme già richieste in precedenza a titolo di interessi moratori già maturati nonché ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002
5. La causa è stata rinviata per la p.c. all'udienza del 27.3.2025, nell'ambito della quale è comparsa solo parte attrice, che si è riportata ai propri scritti concludendo in conformità.
6. La causa è stata trattenuta in decisione e solo parte attrice ha depositato scritti conclusionali, ancora insistendo nei propri asserti difensivi.
7. La domanda va accolta per le ragioni che si vanno a dire.
8. Va esaminata la preliminare eccezione di inopponibilità della cessione, da qualificarsi come eccezione in senso lato (v. Cass. 14.10.2010, n. 21251).
9. La stessa è infondata.
10. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Quanto al dedotto stato di dissesto, va osservato quanto segue.
La dichiarazione (e la conseguente procedura) di dissesto, disciplinata dagli artt. 244 e ss. TUEL, ha luogo allorché “l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste”; a tal uopo viene nominato un Organismo straordinario che procede alla rilevazione della massa passiva e poi – con le modalità stabilite dalla legge – alla liquidazione dell'attivo onde dare soddisfazione ai crediti ammessi, nella misura indicata.
Per garantire (pur a fronte della matrice sostanzialmente amministrativa di questa procedura) la par condicio creditorum l'art. 248 TUEL prevede alcune penetranti limitazioni al diritto di procedere in via esecutiva (non dissimilmente da quanto accade nella disciplina dei rapporti tra procedure concorsuali e procedure esecutive individuali “ordinarie”).
E tuttavia è chiaro che: a) tali limitazioni non afferiscono alla possibilità di ottenere l'accertamento di crediti da parte dell'AG in sede di cognizione, riguardando (semmai) solo la successiva fase esecutiva;
b) l'Organismo di liquidazione ha competenza soltanto rispetto ai crediti “liquidi ed esigibili” che siano stati inclusi, con le modalità previste, nella massa passiva e pertanto, chiaramente, non ha alcuna competenza in merito a crediti che, proprio in quanto illiquidi e non esigibili, sono portati alla cognizione di un giudice.
In definitiva, l'apertura di una procedura di dissesto rileva (come suggerisce anche la nomenclatura dell'organo che vi presiede) solo ai fini della “liquidazione” dei crediti ammessi e, data questa sua natura, ha rilevanza (nei termini indicati dall'art. 248 TUEL) solo sui processi esecutivi in corso, non essendo affatto preclusa, anzi essendo necessaria trattandosi di crediti che non potrebbero essere fatti valere Parte_ direttamente innanzi all' in quanto privi dei requisiti della liquidità ed esigibilità, la possibilità di un accertamento di tali crediti in sede giurisdizionale.
11. Ciò detto la domanda va accolta nei limiti che si vanno a dire.
12. Parte attrice ha allegato l'avvenuto pagamento di una rilevante parte della sorta capitale e il si è limitato ad eccepire (rispetto a tale Controparte_1 profilo) l'intervenuta apertura di una procedura di dissesto (come si è detto irrilevante ai fini qui in discussione).
Può dirsi, quindi, che vi sia stata rispetto ai rapporti obbligatori con i fornitori ER OM SR, Telecom AL S.p.a., CE TS e TT SR (oggetto di cessione all'odierna attrice) una ricognizione del debito (seppur parziale).
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. 10.12.2024, n. 31818).
Ebbene, siccome non è stata offerta la prova che i rapporti di base non fossero mai sorti o fossero invalidamente sorti, se ne deve assumere l'esistenza e la validità.
Data questa premessa, deve darsi corso all'orientamento secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
Non sono stati allegati (al di fuori di quanto riferito dalla stessa parte attrice) fatti estintivi del credito azionato.
13. In definitiva, per quanto emerso nel presente giudizio, risulta che, per i crediti in questione: a) è provata la fonte del rapporto;
b) è documentata la scadenza delle singole fatture nonché allegato l'inadempimento del il quale, dal canto suo, CP_1 non ha dato prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa (sempre con salvezza dei pagamenti già effettuati, come riferito dallo stesso attore). 14. Ne consegue che la domanda va accolta, relativamente all'importo di euro 130.048,28 a titolo di sorta capitale.
15. In merito a tale somma (euro 130.048,28) sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002.
16. Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione (secondo quanto documentato all'all. 2).
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non Controparte_1 vi è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
17. Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai cui sensi “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza, spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
18. E ancora deve essere riconosciuta a parte attrice la spettanza dell'ulteriore somma di euro 39.744,30 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti dei cedenti e oggetto di cessione (come da documentazione in atti mai specificamente Parte contestata) alla
Anche su tali somme vanno riconosciuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
19. In definitiva, il va condannato al pagamento: a) della Controparte_1 somma di euro 130.048,28 a titolo di sorta capitale;
b) degli interessi moratori ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002, con la decorrenza indicata sopra (par. 15), nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.; c) la somma di euro 39.744,30 a titolo di interessi di mora già maturati nei confronti dei cedenti, nonché, su tale somma, gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
20. Infine, vanno riconosciute a parte attrice le ulteriori somme richieste ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 16.600,00 (40 euro * 415 fatture, emesse ai diversi titoli ricavabili dalla documentazione in atti).
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. tenuto conto a) dello scaglione di riferimento, b) dell'attività effettivamente compiuta, c) del carattere non complesso dell'accertamento compiuto (che giustifica una riduzione del 40%, in relazione alla somma altrimenti dovuta in base ai parametri medi), le stesse sono liquidate in complessivi euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4961/2022, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA il
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro CP_1
130.048,28 a titolo di capitale oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo, nonché gli interessi anatocistici come determinati in parte motiva (par. 17);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 39.744,30 per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 18);
c) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, della somma di euro 16.600,00, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 20);
d) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della controparte, nella misura complessiva di euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 15.7.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta