Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 1 9 1 2 02 IN NOM DEL POPOL TALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 10072/99 PUTATURO DONATI V.-Consigliere Cron. 4659 Dott. Mario Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Rep Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: FO RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 9, presso 10 studio dell'avvocato CARUSO LUCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAPALE ORAZIO, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA presso LA ARCOLINO PAOLO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato BIZZINI FEDERICO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4315 avversO la sentenza n. 29/99 del Tribunale di -1- CALTAGIRONE, depositata il 01/04/99 R.G.N. 752/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BIZZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso del ricorso e in subordine il per l'inammissibilità rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 27 febbraio 1997 OL LI, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze di UN TE nel relativo panificio dal 1° aprile 1995 al 23 settembre 1996, con mansioni di operaio specializzato, con particolari orari (dalle 23 alle 9 del mattino seguente, per 5 giorni alla settimana, e dalle 22 alle 11 del mattino seguente, negli altri 2 giorni), e di avere percepito come retribuzione la somma di lire 50.513.464, chiese che il RE di Caltagirone in funzione di giudice del Lavoro condannasse il TE al pagamento delle differenze retributive spettantigli. Ruoro Il RE accolse parzialmente la domanda (per la somma di lire 19.545.666). Con sentenza del 1° aprile 1999 il Tribunale di Caltagirone respinse l'appello proposto dal TE (e relativo all'erronea valutazione delle testimonianze, in particolare del teste LL, nonché in ordine alle mansioni svolte ed all'orario di lavoro), e confermò la sentenza pretorile. Su un piano generale, il Tribunale premette che, con esclusione delle prove legali, non esiste una gerarchia dei mezzi istruttori: ed è funzione del giudice dare una valutazione, anche globale, delle risultanze, ed individuare le fonti del proprio convincimento: da ciò, la necessità d'una motivazione adeguata, che tuttavia non deve coinvolgere necessariamente ogni risultanza istruttoria, in quanto nella valutazione complessiva o nella stessa decisione può essere implicito il fatto che il giudice abbia disatteso le risultanze contrastanti. Analizzando in applicazione di questi principi il caso in esame e condividendo la valutazione pretorile, il Tribunale aggiunge che:
1. il RE aveva esposto le ragioni del suo convincimento. 3 privilegiando le dichiarazioni del teste LL nei confronti delle altre:
2. poiché l'LI aveva sempre lavorato in quel settore, e. per la sua esperienza. ben difficilmente poteva essere addetto a mansioni di pulizia o di trasporto (come sostenuto dal resistente), era indubbio che avesse svolto mansioni di panificazione:
3. anche se il teste LL era cognato dell'LI e non aveva certo accompagnato l'LI ogni sera,né era andato a riprenderlo ogni mattina, egli ben conosceva i fatti per essere venditore ambulante nella luco Zona:
4. poco credibile era, simmetricamente, la testimonianza del TE, poiché da un canto gli orari che egli aveva indicato erano in contrasto con le notorie necessità di ogni panificio;
e d'altro canto egli, oltre che fratello del datore, aveva interesse diretto nell'azienda familiare. Per la cassazione di questa sentenza ricorre UN TE, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo: OL LI resiste con controricorso. Motivi della decisione indicando specifici elementi normativi di Il ricorrente. non riferimento, sostiene che la sentenza non consente di identificare il percorso logico che conduce il giudice alla decisione. In particolare. non era sufficiente l'affermazione che l'LI avesse lavorato in altri panifici: erano da accertare le mansioni effettivamente svolte. Ed il Tribunale aveva fondato la prova delle mansioni su dichiarazioni generiche del LL, relative a sporadici episodi, e prive di riscontri ("*talvolta", "un paio di volte"). 4 Era poi errata la lettura che il Tribunale aveva dato di alcune testimonianze: a. i LL non aveva dichiarato di lavorare nella zona dove lavorava l'LI, bensì nella zona dove questi abitava;
b. il TE non aveva dichiarato che il lavoro iniziava alle ore 10, bensi alle ore 3 e 30' del mattino. Altre circostanze rendevano incoerente la lettura stessa: Много a. poiché l'impresa era familiare, non v'era ragione che, in presenza del proprio fratello, il datore assumesse anche l'LI; b. l'impresa era soggetta alla disciplina in tema di inquinamento: la produttività aziendale non si concilia con la presenza di due panificatori;
c. il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone non aveva ritenuto falsa la testimonianza del TE. Con il controricorso si eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura a margine del ricorso, in quanto a. la parte prestampata dell'atto era insufficiente, per i limitati poteri assegnati al procuratore;
e la parte redatta manualmente, da un canto era in contrasto con la prima;
d'altro canto, poteva essere stata aggiunta anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico; b. l'elezione di domicilio indicata nella procura era in contrasto con l'elezione di domicilio indicata nel testo del ricorso. Questa eccezione, il cui esame è pregiudiziale. è infondata. In ordine al primo aspetto, è da premettere che a margine del ricorso, al testo prestampato della procura è premessa una dicitura a penna: "al fine di 5 proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone Sez. Lavoro". Questa dicitura, prevalendo sul testo prestampato (artt. 1342 primo comma e 1324 cod. civ.), conferisce piena validità all'atto. Nel contempo, questa Corte ha affermato che "quando il ricorso per cassazione presenti a margine una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura deve considerarsi conferita per il giudizio di Luseo cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ.. anche se non contiene riferimenti specifici alla sentenza da impugnare ed al giudizio da promuovere" (Cass. 5 gennaio 2001 n. 46). Ciò è a dirsi anche per la dicitura a penna, che, a margine del ricorso, integri la parte prestampata della procura: la sottoscrizione della parte deve considerarsi comprensiva anche di questa dicitura. In ordine al secondo aspetto dell'eccezione, l'elezione di domicilio indicata nella procura, essendo direttamente sottoscritta dalla parte. prevale su altre contrastanti indicazioni: e queste restano in tal modo irrilevanti. E' da aggiungere che, poiché l'elezione ha per oggetto lo studio, e non un particolare indirizzo, limite di questa prevalenza è il mutamento di ubicazione dello studio del difensore cui è stata rilasciata la procura: questo mutamento, posteriore alla sottoscrizione della procura, non esige nuova specifica dichiarazione della parte che ha rilasciato la procura. Nel merito, è da osservare che, come questa Corte ha affermato (S.U. 11 giugno 1998 n. 5802; S.U. 27 dicembre 1997 n. 13045), "la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensi la sola facoltà di controllo. sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, e di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo Анго quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della - decisione". Nel caso in esame, il giudicante, premettendo di aver individuato "le fonti del proprio convincimento in base ad una valutazione globale di attendibilità e concludenza" ed in tal modo condividendo il giudizio pretorile, indica chiaramente il percorso logico che conduce alla decisione: la valutazione della pregressa esperienza dell'LI. l'attendibilità della testimonianza del LL e l'inattendibilità della testimonianza del TE. E gli argomenti di censura avverso le valutazioni testimoniali sono privi di autosufficienza, non solo nella loro formale esposizione (per la carenza dei riferimenti testuali), bensi nella decisività del loro contenuto. Ed invero, la ricostruzione testimoniale d'un lungo pregresso rapporto di lavoro non può essere ovviamente effettuata attraverso 7 l'analitico accertamento di ogni pur minimo frammento dei relativi fatti. bensì solo con frammenti che, per qualità e quantità, assumano rilievo significativo. Ed è il giudicante ad accertare, attraverso il proprio potere (art. 116 cod. proc. civ.), questa significatività. Limite del potere è la necessità della giustificazione della decisione attraverso ragione (umano giudizio sull'esistenza del fatto) e coerenza Runewo (presenza di convergenti elementi ed assenza di elementi divergenti ai fini del giudizio): l'adeguata indicazione di questa ragione e di questa coerenza rende incensurabile la ricostruzione. In questo quadro, la giustificazione della decisione fondata sull'aver accertato che un fatto si è verificato "più volte" ed "ogni volta con la stessa forma, nella ricorrenza di esterni elementi che inducono a ritenere la continuità di questa forma e nell'assenza di elementi di segno contrario, è incensurabile. Ciò nel caso in esame, per quanto attiene al primo aspetto della censura. Gli altri frammentari elementi della censura sono inconferenti (la natura familiare dell'impresa; l'abitazione dell' LI, in quanto questi ben poteva lavorare in luoghi non lontani) o non decisivi (gli orari di inizio del lavoro) od irrilevanti (la decisione del G.I.P.. la normativa sull'inquinamento ambientale). Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 240 cc (€ 12, 39) 8 oltre a lire 3.000.000 per onorario (€ 1549,37) Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001. Спого Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE блёво Vincenzo Millo IL CANCELLIERE 0 Depositato in Cancelleria 1 0 E oggi,. 11 FEB. ZUUZ 8 A T I S R E D R N P A P IL CANCELLIERECANCE ' S A U L I 3 T L S 7 N E - O G 8 D P - O I 1 M S I A 1 N D A E E S D G I E G A T E T N C L S E I I S G T E I A E R L R I L D E D O 9