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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c.. iscritto al n. r.g. 7345/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI, 17 Parte_1 C.F._1
10122 TORINO presso lo studio dell'avv. FARENGA EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: - affidare in via esclusiva il minore Per_1
alla mamma, con mantenimento della residenza presso l'abitazione materna -disporre che il padre
[...] possa, ove manifesti la volontà in tal senso, riprendere la frequentazione con il figlio gradualmente e rispettando le tempistiche del minore -disporre che il sig. versi a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio la somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 150,00 mensile, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - disporre che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie così come da protocollo di intesa CP_1 tra Il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'ordine degli avvocati -dare atto che la sig.ra percepisce Pt_1 in via esclusiva l'assegno unico -disporre l'acquisizione delle informazioni reddituali relative al resistente presso le competenti autorità
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato il minore in data 31/5/2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 24/04/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 5/11/2024 compariva personalmente la sig. con il difensore e all'esito Parte_1 dell'ascolto il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per acquisire informazioni per il tramite i Servizi territorialmente competenti in ordine alla condizione del nucleo
Il giudice relatore emanava così provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 cpc e fissava nuova udienza.
Nelle more perveniva la relazione dei Servizi.
All'udienza del 7/5/2025 il difensore precisava le conclusioni come da ricorso e il giudice relatore si per riferire al collegio.
***
Il Collegio condivide l'impianto dell'ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc che per completezza si riporta
“dispone in via provvisoria ed urgente l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa. Dispone che il padre possa vedere il figlio solo in accordo con la madre tenuto conto di esigenze e volontà del minore. Pone a carico del l'obbligo di versare alla quale contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento del figlio la somma di € 150,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Dispone che la madre possa percepire per intero l'assegno unico per il minore (..)”
Accanto alle dichiarazioni di parte ricorrente, che afferma un disinteresse morale ed economico da parte del padre, debbano aggiungersi quelle rilasciate dal minore ai Servizi, il quale ha confermato che dal
Natale 2023 non ha più avuto contatti con il padre (“entrando nel merito del suo rapporto con il padre egli racconta quanto accaduto nel Natale 2023, di come egli volle sottrarsi a quel clima violento che era venuto a crearsi. Egli riferisce di non essersi aspettato che dopo quell'episodio non avrebbe più avuto contatti con il padre, benché fosse stato proprio lui inizialmente a non volerlo sentire” - rel. 15/4/2025).
In tale contesto, non può che trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo che dovrà essere, nella specie, rafforzato, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. La stessa, parte ricorrente ha del resto lamentato di essere incorsa in difficoltà burocratiche, a livello sanitario, allorquando il minore si è dovuto sottoporre ad esami specialistici, e ciò in ragione della irreperibilità del padre (cfr. ricorso introduttivo, pag.2).
Il nucleo, composto dalla madre e nonni materni, è sempre stato presente alle esigenze del minore e complessivamente è apparso più che adeguato alla sua gestione. Tale circostanza è emersa dalle conclusioni dei Servizi sociali che non ritengono necessaria una presa in carico del minore “reputando gli adulti che lo circondano adeguatamente in grado di chiedere un eventuale supporto”
Conseguenza è la collocazione del minore presso la madre. Con riguardo al diritto di visita padre-minore, allo stato, non vi sono i presupposti per stabilire un calendario di frequentazione.
È incontrovertibile l'assenza del padre che da oltre un anno e mezzo non incontra e non ha alcun contatto col figlio;
parimenti, il minore afferma di non voler vedere il padre, sebbene non escluda la possibilità di incontrarlo se il padre dovesse cercarlo (cfr. relazione). Ragion per cui quindi, in tale evenienza, gli incontri dovranno avvenire in accordo con la madre e tenuto conto della volontà del minore.
Infine, il sig. deve contribuire al mantenimento del figlio. Controparte_1
Sono del tutto ignote le sue condizioni economiche, ma ciò non esonera il padre dal dovere primario di contribuzione, trattandosi comunque di uomo ancor da ritenere in grado di adempiervi, nei confronti della prole, mediante l'espletamento di un'attività lavorativa.
Pertanto, si conferma il contributo di mantenimento domandato dalla parte ricorrente e altresì accolto con provvedimenti ex art. 473 bis.22 cpc: euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, occorre dà atto che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, stante il regime di affidamento esclusivo cd rafforzato.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
AFFIDA il minore , in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di Persona_1 adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare il figlio, il padre possa riprendere gli incontri previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà del minore.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di
Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/05/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c.. iscritto al n. r.g. 7345/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA ASSAROTTI, 17 Parte_1 C.F._1
10122 TORINO presso lo studio dell'avv. FARENGA EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo
Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza: - affidare in via esclusiva il minore Per_1
alla mamma, con mantenimento della residenza presso l'abitazione materna -disporre che il padre
[...] possa, ove manifesti la volontà in tal senso, riprendere la frequentazione con il figlio gradualmente e rispettando le tempistiche del minore -disporre che il sig. versi a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio la somma ritenuta di giustizia e comunque non inferiore ad € 150,00 mensile, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - disporre che il sig. corrisponda il 50% delle spese straordinarie così come da protocollo di intesa CP_1 tra Il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'ordine degli avvocati -dare atto che la sig.ra percepisce Pt_1 in via esclusiva l'assegno unico -disporre l'acquisizione delle informazioni reddituali relative al resistente presso le competenti autorità
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nato il minore in data 31/5/2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 24/04/2024 ha chiesto al Tribunale l'adozione dei Parte_1 provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 5/11/2024 compariva personalmente la sig. con il difensore e all'esito Parte_1 dell'ascolto il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo per acquisire informazioni per il tramite i Servizi territorialmente competenti in ordine alla condizione del nucleo
Il giudice relatore emanava così provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis .22 cpc e fissava nuova udienza.
Nelle more perveniva la relazione dei Servizi.
All'udienza del 7/5/2025 il difensore precisava le conclusioni come da ricorso e il giudice relatore si per riferire al collegio.
***
Il Collegio condivide l'impianto dell'ordinanza ex art 473 bis. 22 cpc che per completezza si riporta
“dispone in via provvisoria ed urgente l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso la stessa. Dispone che il padre possa vedere il figlio solo in accordo con la madre tenuto conto di esigenze e volontà del minore. Pone a carico del l'obbligo di versare alla quale contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento del figlio la somma di € 150,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale. Dispone che la madre possa percepire per intero l'assegno unico per il minore (..)”
Accanto alle dichiarazioni di parte ricorrente, che afferma un disinteresse morale ed economico da parte del padre, debbano aggiungersi quelle rilasciate dal minore ai Servizi, il quale ha confermato che dal
Natale 2023 non ha più avuto contatti con il padre (“entrando nel merito del suo rapporto con il padre egli racconta quanto accaduto nel Natale 2023, di come egli volle sottrarsi a quel clima violento che era venuto a crearsi. Egli riferisce di non essersi aspettato che dopo quell'episodio non avrebbe più avuto contatti con il padre, benché fosse stato proprio lui inizialmente a non volerlo sentire” - rel. 15/4/2025).
In tale contesto, non può che trovare accoglimento la richiesta di affidamento esclusivo che dovrà essere, nella specie, rafforzato, attribuendo alla madre il potere di adottare in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti il minore in materia sanitaria, scolastica e sul rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio. La stessa, parte ricorrente ha del resto lamentato di essere incorsa in difficoltà burocratiche, a livello sanitario, allorquando il minore si è dovuto sottoporre ad esami specialistici, e ciò in ragione della irreperibilità del padre (cfr. ricorso introduttivo, pag.2).
Il nucleo, composto dalla madre e nonni materni, è sempre stato presente alle esigenze del minore e complessivamente è apparso più che adeguato alla sua gestione. Tale circostanza è emersa dalle conclusioni dei Servizi sociali che non ritengono necessaria una presa in carico del minore “reputando gli adulti che lo circondano adeguatamente in grado di chiedere un eventuale supporto”
Conseguenza è la collocazione del minore presso la madre. Con riguardo al diritto di visita padre-minore, allo stato, non vi sono i presupposti per stabilire un calendario di frequentazione.
È incontrovertibile l'assenza del padre che da oltre un anno e mezzo non incontra e non ha alcun contatto col figlio;
parimenti, il minore afferma di non voler vedere il padre, sebbene non escluda la possibilità di incontrarlo se il padre dovesse cercarlo (cfr. relazione). Ragion per cui quindi, in tale evenienza, gli incontri dovranno avvenire in accordo con la madre e tenuto conto della volontà del minore.
Infine, il sig. deve contribuire al mantenimento del figlio. Controparte_1
Sono del tutto ignote le sue condizioni economiche, ma ciò non esonera il padre dal dovere primario di contribuzione, trattandosi comunque di uomo ancor da ritenere in grado di adempiervi, nei confronti della prole, mediante l'espletamento di un'attività lavorativa.
Pertanto, si conferma il contributo di mantenimento domandato dalla parte ricorrente e altresì accolto con provvedimenti ex art. 473 bis.22 cpc: euro 150,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, occorre dà atto che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre, stante il regime di affidamento esclusivo cd rafforzato.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
AFFIDA il minore , in via esclusiva rafforzata alla madre, attribuendole il potere di Persona_1 adottare tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla collocazione, alla materia sanitaria e scolastica, ed al rilascio di documenti anche di identità validi per l'espatrio.
DISPONE che il minore mantenga residenza anagrafica e collocazione presso la madre.
DISPONE che qualora manifesti la volontà di incontrare il figlio, il padre possa riprendere gli incontri previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà del minore.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento del figlio l'assegno mensile di euro 150,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di
Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
CONDANNA il convenuto al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in €
2.905,00, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/05/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.