CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10113/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattaminore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012668332000 TARES 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012668332000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 30.4.2025 al Comune di Frattaminore, il 5.5.2025 all'ADER e costituzione in giudizio effettuata il giorno 29.5.2025, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 02820249012668332000;
- emessa da: Agenzia Entrate SS di Caserta;
- Ente creditore: Comune di Frattaminore;
- anni d'imposta: 2010 e 2013;
- tributo: Tares;
- data di notifica atto: 12.3.2025;
- importo complessivo: € 965,32;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
rappresenta di aver inviato all'ADER, prima di proporre il ricorso, richiesta di accesso agli atti per la verifica delle notifiche ma che è rimasta senza riscontro;
-) prescrizione quinquennale;
-) violazione della L. 29.12.2022, n. 197, art. 46, che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di € 1.000,00.
Il 13.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate SS che eccepisce la non impugnabilità dell'intimazione di pagamento e nel merito chiede il rigetto del ricorso;
sostiene la tesi della prescrizione decennale anche per la Tarsu;
allega documentazione.
Con ordinanza depositata il dì 11.8.2025 fu rigettata l'istanza di sospensione con rinvio alla fase di merito per la determinazione delle spese.
La Regione Campania resta contumace.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione della resistente in ordine alla non impugnabilità dell'intimazione di pagamento poiché la costante giurisprudenza di legittimità è di opposto orientamento.
Nel merito, dalla documentazione depositata alla rinfusa nel fascicolo dell'ADER si evince che l'ultimo atto precedente a quello oggetto di causa, segnatamente il preavviso di fermo amministrativo n.
02880201800004354000, contenente le due cartelle comprese nell'intimazione n. 02820249012668332000, fu notificato il 25.7.2019, ciò trova conferma anche nello scritto ex art. 23 dell'ADER, pertanto la notifica di quest'ultima, avvenuta il 12.3.2025, è palesemente tardiva poiché avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale del 31.12.2024, previsto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, per i tributi locali.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso con assorbimento delle ulteriori questioni e l'annullamento dell'atto impugnato.
Visto l'esito del giudizio, si dispone la compensazione delle spese della fase cautelare mentre per quelle di merito, tenendo anche conto che l'ADER non diede riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata prima dell'instaurazione del giudizio, si condanna in solido le convenute come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese della fase cautelare;
per la fase di merito condanna le convenute in solido alle spese per € 552,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10113/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frattaminore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012668332000 TARES 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012668332000 TARES 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 30.4.2025 al Comune di Frattaminore, il 5.5.2025 all'ADER e costituzione in giudizio effettuata il giorno 29.5.2025, impugna:
- l'intimazione di pagamento n. 02820249012668332000;
- emessa da: Agenzia Entrate SS di Caserta;
- Ente creditore: Comune di Frattaminore;
- anni d'imposta: 2010 e 2013;
- tributo: Tares;
- data di notifica atto: 12.3.2025;
- importo complessivo: € 965,32;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica atti prodromici;
rappresenta di aver inviato all'ADER, prima di proporre il ricorso, richiesta di accesso agli atti per la verifica delle notifiche ma che è rimasta senza riscontro;
-) prescrizione quinquennale;
-) violazione della L. 29.12.2022, n. 197, art. 46, che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di € 1.000,00.
Il 13.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate SS che eccepisce la non impugnabilità dell'intimazione di pagamento e nel merito chiede il rigetto del ricorso;
sostiene la tesi della prescrizione decennale anche per la Tarsu;
allega documentazione.
Con ordinanza depositata il dì 11.8.2025 fu rigettata l'istanza di sospensione con rinvio alla fase di merito per la determinazione delle spese.
La Regione Campania resta contumace.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione della resistente in ordine alla non impugnabilità dell'intimazione di pagamento poiché la costante giurisprudenza di legittimità è di opposto orientamento.
Nel merito, dalla documentazione depositata alla rinfusa nel fascicolo dell'ADER si evince che l'ultimo atto precedente a quello oggetto di causa, segnatamente il preavviso di fermo amministrativo n.
02880201800004354000, contenente le due cartelle comprese nell'intimazione n. 02820249012668332000, fu notificato il 25.7.2019, ciò trova conferma anche nello scritto ex art. 23 dell'ADER, pertanto la notifica di quest'ultima, avvenuta il 12.3.2025, è palesemente tardiva poiché avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale del 31.12.2024, previsto, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, per i tributi locali.
Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso con assorbimento delle ulteriori questioni e l'annullamento dell'atto impugnato.
Visto l'esito del giudizio, si dispone la compensazione delle spese della fase cautelare mentre per quelle di merito, tenendo anche conto che l'ADER non diede riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata prima dell'instaurazione del giudizio, si condanna in solido le convenute come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese della fase cautelare;
per la fase di merito condanna le convenute in solido alle spese per € 552,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut.