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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 5125/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5125/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. LEONE Parte_1 C.F._1
FIORDELISA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
) - avv. DE Controparte_1 P.IVA_1
MAIO BRUNELLA ( ); C.F._3
( ) – avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_2 P.IVA_2 C.F._4
( - contumace;
CP_3 P.IVA_3
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 24.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al provvedimento di preavviso di fermo amministrativo n. 10080202400011234000, notificato in data 22.10.2024, riguardante il veicolo targato GR240WR e relativo al mancato pagamento di otto cartelle di pagamento di cui ai nn. 10020170011367282000,
10020170023349629000, 10020190001108439000,
10020200022873957000, 1002021002873027000,
10020220009765872000, 10020220026609384000 e CP_ 10020240013132337000 per premi (anni dal 2016 al 2022), nonché di sei avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 40020190002982679000,
40020190007540588000, 40020210000993758000,
40020220001663846000, 40020220007625954000, CP_ 40020230002212731000 per contributi (annualità dal 2018 al 2022).
Eccepiva, in particolare, l'inesistenza dell'atto cautelare per la nullità della notifica, non effettuata a mezzo di un agente della riscossione abilitato, nonché la intervenuta prescrizione della pretesa per omessa notifica degli atti presupposti. CP_ Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti, e Controparte_1
, si costituivano in giudizio con separate memorie difensive
[...] depositate, rispettivamente, il 13.01.2025 e il 15.01.2025, concludendo CP_ come in atti. L , invece, restava contumace.
In diritto, si evidenzia che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta a indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. 15354/15;
Cass. 9797/16; Cass. S.U. 19667/14), da cui deriva che l'individuazione del rimedio esperibile è conseguenza della natura del provvedimento censurato e non della natura della contestazione mossa dalla parte impugnante o dal tipo di vizio dedotto. Tenuto conto di ciò, sia il fermo che l'ipoteca esattoriale non vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive, ma la relativa iniziativa giudiziaria
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mirante alla cancellazione dell'iscrizione (o all'annullamento del provvedimento esattoriale) va qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o l'ipoteca, non soggetta ad alcun termine decadenziale (Cass. 24234/15; Cass. 25745/15;
Cass. 9797/16).
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità della notifica del preavviso di fermo impugnato, in quanto non solo l'atto sarebbe stato sanato dalla opposizione spiegata dalla stessa parte ricorrente, ma la notifica cd. diretta effettuata dall'agente per la riscossione a mezzo posta risulta pienamente conforme alla normativa di settore (cfr. ex multis, Cass.
n. 4053/17).
Ciò detto, va ora affrontata la trattazione delle eccezioni di mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei titoli esattoriali, in quanto intimamente connesse.
A parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009, hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la
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cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997
n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. altresì, in termini analoghi,
Cass. 6077/10 e Cass. 5837/11). In definitiva, l'art. 2953 cc - che è norma speciale - non può applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dai provvedimenti giurisdizionali, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 delle preleggi al cc e che, nel caso di cartella di pagamento non opposta, non vi è nessun titolo di formazione giudiziale dotato di autonomia, non potendo la stabilità della cartella non opposta nei 40 gg. equipararsi a un giudicato. Di contro, dato che l'art. 2946 cc prescrive che la prescrizione è quella ordinaria decennale se la legge non dispone in senso contrario, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente ai sensi dell'art. 3 comma 9 della l. 335/95.
Più di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione - definita “di massima di particolare importanza” -, hanno affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010)”. In altri termini, per la Corte Regolatrice “è di applicazione generale
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il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Le S.U., in pratica, sono convenute a tale soluzione sul presupposto che, nell'ambito della giurisprudenza della Corte, nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione
è “di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica” (cfr.
Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482), è pacifico che: a) se in base all'art. 2946 cod. civ. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995 cit.); b) la norma dell'art. 2953 cod. civ. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti (ex multis:
Cass. 29 gennaio 1968, n. 285; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710); c) la prescrizione decennale da “actio judicati”, prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato (tra le tante: Cass. 10 luglio 2014, n. 15765; Cass. 14 luglio 2004,
n 13081); d) la conversione della prescrizione breve in quella decennale per effetto della formazione del titolo giudiziale ex art. 2953 cod. civ. ha il proprio fondamento esclusivo nel titolo medesimo, sicché non incide sui
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diritti non riconducibili a questo e, dunque, non opera per i diritti maturati in periodi successivi a quelli oggetto del giudicato di condanna (Cass. 20 marzo 2013, n. 6967; Cass. 10 giugno 1999, n. 5710 cit.); e) il generico riferimento al “diritto” per il quale sia stabilita un termine di prescrizione breve contenuto nell'art. 2953 cod. civ., consente di ritenere che laddove intervenga un giudicato di condanna (anche generica), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende pure ai coobbligati solidali anche se rimasti estranei al relativo giudizio (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2015, n. 286; Cass. 11 giugno 1999, n. 5762; Cass.
10 marzo 1976, n. 839; Cass. 14 aprile 1972, n. 1173; Cass. 17 giugno
1965, n. 1961; Cass. 17 agosto 1965, n. 1961; Cass. 20 ottobre 1964, n.
2633) e quest'ultimo effetto, all'evidenza, si attaglia solo ad un titolo esecutivo giudiziale. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio
2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio
2003, n. 8335).
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co.19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che,
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per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio
1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni.
Tornando ora allo scrutinio del caso di specie,
Ciò detto, da quanto si evince dalla documentazione allegata dall è possibile rilevare che: Controparte_1
- 10020170011367282000 è stata notificata il 13.11.2017 stante irreperibilità assoluta;
- 10020170023349629000 è stata notificata il 08.03.2018 stante irreperibilità assoluta;
- 10020190001108439000 è stata notificata in data 02.07.2019;
- 10020200022873957000 è stata notificata il 19.05.2022;
- 1002021002873027000 è stata notificata il 09.03.2023;
- 10020220009765872000 è stata notificata in data 17.11.2022;
- 10020220026609384000 è stata notificata in data 09.03.2023;
- 10020240013132337000 è stata inoltrata a mezzo PEC in data
01.03.2024.
Pertanto, l'agente per la riscossione ha fornito la prova della regolare notifica di tutte le cartelle presupposte. Invero, il rito per l'irreperibilità Parte assoluta non prescrive l'inoltro della , ma solo il deposito dell'atto nella
Casa Comunale, prescrizione affatto verificatasi nella presente fattispecie;
inoltre, per quanto riguarda la spedizione della PEC, la parte ricorrente non ha contestato la riferibilità della casella di destinazione alla sua persona.
Discorso diverso, invece, deve essere fatto per gli avvisi di addebito, CP_ atteso che la mancata costituzione in giudizio dell fa ritenere
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insussistenti le notifiche degli atti presupposti e, di conseguenza, la nullità degli stessi. Difatti, a far data dall'01.01.2011, la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell'istituto è effettuata mediante un avviso di addebito
(introdotto dal d.l. 78/2010) emesso e notificato dall'Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento.
Venendo ora alla eccezione di prescrizione, la stessa è suscettibile di essere esaminata solamente per le prime tre cartelle esattoriali
(10020170011367282000 notificata il 13.11.2017; 10020170023349629000 notificata il 08.03.2018; 10020190001108439000 notificata in data
02.07.2019), atteso che l'atto esattoriale di natura cautelare è stato incontestabilmente notificato in data 22.10.2024 e che quindi interrompe il termine quinquennale per tutte le altre cartelle presupposte.
Orbene, appare dirimente in questo senso il deposito, da parte dell'agente per la riscossione, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202400001184000, notificata in data 06.03.2023, tale da costituire valido atto interruttivo per tutte le suddette cartelle;
invero, diversamente da quanto asserito dalla parte ricorrente, detto atto, a prescindere dalla sua idoneità a costituire una ipoteca esattoriale, in quanto validamente notificato, è comunque in grado di espletare la sua funzione di sollecito di pagamento e, come tale, di interrompere l'effetto estintivo della prescrizione ex art. 2943 c.c..
In definitiva, in accoglimento parziale della domanda attorea, va annullato il preavviso di fermo esattoriale unicamente in relazione ai titoli contributivi incorporati dagli avvisi di addebito, con assorbimento di ogni altra questione introdotta dalle parti.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, respinta ogni altra domanda attorea, annulla il preavviso di fermo esattoriale n.
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10080202400011234000 limitatamente ai titoli contributivi incorporati negli avvisi di addebito;
2) compensa le spese processuali tra tutte le parti.
Nocera Inferiore, 12.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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