Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
In relazione alla contravvenzione prevista dall'art. 193 TULPS, che punisce l'esercizio non autorizzato di un'attività sanitaria svolta con finalità speculative da operatori privati, è legittimo il sequestro probatorio di uno studio odontoiatrico e delle relative attrezzature, gestito senza la prescritta autorizzazione sanitaria. Infatti, le "istituzioni sanitarie private" svolgenti attività ambulatoriale, che devono essere autorizzate, sono gli ambulatori dotati di propria individualità e autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, a eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentano targhe di pubblicità sanitaria (in pratica sono esclusi dal regime autorizzatorio quegli studi privati, sovente coincidenti con l'abitazione del sanitario, dove questi, senza strutture di sorta, riceve i propri pazienti).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2005, n. 17434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17434 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/03/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 419
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 3719/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET IL, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Brescia del 12 gennaio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
letti il ricorso ed il provvedimento denunciato, osserva quanto segue:
IN FATTO
Con provvedimento del 12 gennaio del 2005, il tribunale del riesame di Brescia confermava quello pronunciato dal G.i.p. presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta l'istanza avanzata nell'interesse di ET IL, diretta ad ottenere il dissequestro dello studio odontoiatrico, sito in quella città alla via Travagliato.
Nel provvedimento impugnato, il fatto veniva ricostruito nella maniera seguente:
Il 4 giugno del 2004, la polizia giudiziaria procedeva al sequestro probatorio dei locali dello studio odontoiatrico e delle relative attrezzature di proprietà del dott. ET IL, perché lo stesso era sprovvisto dell'autorizzazione sanitaria richiesta dall'articolo 193 T.U.L.S.. Il 7 giugno successivo L'ET chiedeva la restituzione del bene sequestrato perché, in base ad una circolare del Ministero della Sanità ed alla giurisprudenza del tribunale ambrosiano, gli studi dentistici, gestiti da liberi professionisti, erano esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione sanitaria. Il P.M. respingeva la richiesta e contestualmente avanzava al G.I.P. istanza di sequestro preventivo che veniva accolta con decreto del 12 giugno del 2004. Osservava il G.I.P. che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria era necessaria in relazione allo studio odontoiatrico in base all'articolo 8 ter comma secondo, inserito nel decreto legislativo n. 502 del 1992 con il decreto legislativo n. 229 del 1999, e delle delibere della Giunta Regionale della Lombardia n 3312 del 2 febbraio del 2001 e n 5724 del 27 luglio del 2001. Riteneva pertanto configurabile l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 193 R.D. n. 1265 del 1934. Il decreto di sequestro preventivo veniva confermato dal tribunale con ordinanza del 14 luglio del 2004 nella quale si statuiva che l'attività odontoiatrica svolta dall'ET doveva farsi rientrare nell'ambito delle procedure terapeutiche potenzialmente rischiose. Successivamente l'ET avanzava istanza di restituzione che veniva respinta dal G.I.P. con ordinanza del 13 dicembre del 2004, in base al rilievo che la Regione Lombardia, nell'ambito della potestà legislativa ad essa demandata ai sensi dell'articolo 117 Cost., aveva istituito per l'attività odontoiatrica un sistema autorizzatorio speciale in mancanza del quale doveva ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 193 T.UL.S..
Il tribunale del riesame ,adito su impugnazione dell'ET, confermava il provvedimento impugnato, ribadendo che 1' attività odoiontoiatrica svolta dal predetto in forma libero professionale doveva ritenersi soggetta a specifica autorizzazione sanitaria la cui mancanza (pacifica per stessa ammissione dell'indagato) configurava il reato di cui all'art. 193 TULLSS.. In proposito richiamava la normativa e vigente e cioè l'art. 8 ter Decreto LEG.VO citato, in forza del quale "l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente". Osservava che trattavasi di normativa statale che imponeva un regime autorizzatorio in relazione al quale la Regione Lombardia, investita della potestà di determinare specifiche modalità ed esatti termini della richiesta e del rilascio di detta autorizzazione (comma 5^ del citato art. 8 ter), aveva del tutto legittimamente disciplinato nel 2001 detti profili attuativi dettando disposizioni in tema di studi professionali che svolgevano attività odontoiatrica. Da tale panorama normativo discendeva - secondo il tribunale - che gli studi odontoiatrici (a prescindere dall'accreditamento o meno degli stessi al Servizio Sanitario Nazionale), all'interno dei quali si svolgevano prestazioni del tipo di quelle indicate al citato comma secondo dell'art. 8 ter , potevano concretamente operare solo se muniti di specifica autorizzazione, la cui necessità era prevista, non già da delibere regionali ma da una vigente legge dello Stato attesa l'esigenza di uno specifico controllo di tutte quelle attività svolte con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte dell'apparato sanitario pubblico. Nella fattispecie lo studio odontoiatrico dell'indagato rientrava certamente nell'ambito degli istituti indicati nell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie trattandosi di luogo ove si esercitava una prestazione di carattere sanitario tecnicamente qualificata ed ove esisteva una certa organizzazione strumentale e personale. In particolare detto studio ben poteva qualificarsi come vero e proprio ambulatorio medico e cioè come luogo destinato ad attività terapeutiche che non richiedono ospedalizzazione e nel quale, sino al momento del sequestro, venivano svolte operazioni di tipo invasivo sul paziente, anche assistite da interventi di anestesia, che certamente potevano farsi rientrare nell'ambito delle procedure terapeutiche potenzialmente rischiose per colui che ne era sottoposto. Concludeva rilevando che quello in questione era un vero e proprio ambulatorio perché era composto da una sala d'attesa, da un locale uso ufficio, da una stanza con collocato all'interno un riunito odontoiatrico, da un box con altro riunito destinato alla sola pulizia dentale e che al momento del sopralluogo all'interno era presente un paziente sul quale era in corso un'operazione di devitalizzazione di un dente. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo come mezzi d'annullamento:
l'erronea interpretazione dell'articolo 193 del Testo unico delle leggi sanitarie: in proposito il ricorrente, dopo avere premesso che prima del decreto legislativo n. 229 del 1999 nessuna autorizzazione era richiesta agli odontoiatri operanti in regime privatistico nel caso di prevalenza del profilo professionale su quello organizzativo dell'attività esercitata, assume che quello in questione non sarebbe un ambulatorio ma uno studio professionale per il quale non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 193 citato;
erronea interpretazione dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 229 del 1999: assume che l'articolo 8 si riferisce ai soli studi professionali sanitari accreditati al Servizio sanitario pubblico;
che l'autorizzazione di cui al D. LEG.VO n. 229 del 1999 ha finalità diverse da quelle dell'articolo 193 Testo unico delle leggi sanitarie;
ha quindi errato il tribunale di Brescia allorché ha ritenuto di estendere a tutti gli operatori privati l'onere autorizzatorio di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo n. 222 del 1999;
erronea applicazione dell'articolo 8 ter comma 3, 4 e 5 D. LEG.VO n. 222 del 1999: sostiene che il decreto legislativo in questione riserva allo Stato l'individuazione degli studi odontoiatrici da sottoporre a regime autorizzatorio ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 8 ter mentre alla competenza delle singole regioni viene rimessa soltanto la regolamentazione delle modalità e dei termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione; pertanto la delibera della Giunta Regionale n 5724 del 2001 è palesemente illegittima giacché la fattispecie incriminatrice non può dipendere da un atto amministrativo regionarie argomentazioni del G.I.P. sulla funzione suppletiva regionale al mancato esercizio della riserva legislativa in tema di fissazione dei requisiti strutturali non sono condivisibili, giacché in caso di violazione di legge l'atto regionale regolamentare deve essere disapplicato;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione ai contenuti delle delibere della Giunta Regionale nn. 5724 e 3312 del 2001 sostiene che la delibera n. 5724 del 2001 richiama la legge Regione Lombardia n. 31 del 1997 la quale all'art. 4 impone l'autorizzazione per le strutture ed istituzioni sanitarie senza menzionare gli studi professionali, i quali sono esclusi dall'autorizzazione se le prestazioni professionali non determino procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
che lo stesso tribunale del riesame di Brescia, nell'ordinanza del 14 luglio del 2004, aveva affermato che l'attività svolta dall'ET non prevedeva erogazioni di prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure terapeutiche di particolare complessità e, perciò, è illegittima e contraddittoria l'ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che venivano svolte operazioni di tipo invasivo sul paziente giacché la prestazione dell'odontoiatra non è meramente diagnostica o contemplativa;
la stessa Regione Lombardia aveva specificato che non costituiscono atti di chirurgia ambulatoriale le prestazioni erogate dall'odontoiatra alla poltrona;
violazione dell'articolo 1 c.p. perché il fatto addebitato non configura l'ipotesi prevista dall'art. 193 T.U.L.S.; l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia di vigilanza sulle istituzioni sanitarie non riguarda gli studi professionali operanti in regime privatistico;
violazione degli artt 15 c.p. e 9 legge n. 689 del 1981: sostiene che, qualora si dovesse ritenere necessaria l'autorizzazione prevista dalla delibera della Giunta Regionale, la sanzione non dovrebbe essere quella penale bensì quella amministrativa prevista dall'articolo 12 bis della legge n. 31 del 1997 della Regione Lombardia.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo sì rileva che in materia di sequestro preventivo il mezzo ordinario a disposizione dell'indagato per contestare la legittimità, anche nel merito, della misura cautelare è il giudizio di riesame previsto dall'articolo 322 e disciplinato dall'articolo 324 c.p.p., proponibile davanti al tribunale in composizione collegiale. Contro il provvedimento del tribunale è possibile proporre ricorso per cassazione. Fuori dei casi del riesame ossia quando non si contesti la legittimità del provvedimento o la sua conformità alle risultanze processuali è possibile chiedere la revoca del provvedimento ex art. 222 bis ove fatti sopravvenuti abbiano modificato l'originario quadro valutativo. Da tali principi discende che, se l'istanza di riesame non sia stata accolta, diventa inammissibile ogni ulteriore richiesta di revoca della misura fondata sugli stessi presupposti già oggetto di valutazione e ciò perché le ordinanze inoppugnabili o quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi d'impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità, che pur non essendo parificarle all'autorità di cosa giudicata, determina tuttavia preclusioni endoprocessuali che non possono essere eluse, senza alterare i delicati equilibri del sistema. Da ciò consegue che con l'appello ex art. 222 bis., che è mezzo d'impugnazione residuale rispetto alla richiesta di riesame, non possono essere riproposti motivi già dedotti con la richiesta di riesame ne' possono essere dedotti per la prima volta motivi attinenti alla costituzione del vincolo (Cass. nn. 3392, del 1996; 4515 del 1998; 33317 del 1999; 20 settembre 2001, Albanese;
n. 28930 del 2004). Nella fattispecie l'indagato, come risulta dal provvedimento impugnato, con l'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione ha dedotto motivi già prospettati nel giudizio di riesame e respinti dal tribunale.
In secondo luogo si osserva che i motivi di ricorso si fondano sulla premessa che il gabinetto medico dell'indagato non sia un ambulatorio, come sostenuto dai giudici del merito, ma uno studio privato, come tale non soggetto ad alcuna autorizzazione. Orbene la classificazione di un gabinetto dentistico come ambulatorio o studio privato implica valutazioni di fatto riservate al giudice di merito incensurabili in questa sede se non contengono vizi logici o giuridici. Nel caso in esame la valutazione operata dal giudice di merito non contiene errori giuridici (unico mezzo d'annullamento esperibile in questa materia ex art. 325 c.p.p. è la violazione di legge) giacché la qualificazione del tribunale è conforme sia all'articolo 8 ter comma secondo del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n 229 del 1999 ,che all'articolo 2 della Legge Regione Lombardia n. 5 del 1986, la quale è quella applicabile alla fattispecie perché detta appunto la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale. Per tale norma si considerano istituzioni sanitarie private che svolgono attività ambulatoriale, tra le altre, "gli ambulatori medico-chirurgici, caratterizzati da una propria individualità ed autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, ad eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentino affisse targhe di pubblicità sanitaria in cui il singolo medico può espletare prestazioni professionali". In base a tale definizione, coincidente sostanzialmente con quella di cui all'articolo 193 T.U.LS., gli studi privati dei sanitari sono solo quelli, sovente coincidenti con la privata abitazione, dove il sanitario, senza strutture di sorta e previo appuntamento, riceve i propri pazienti . Sulla scorta degli elementi evidenziati dal tribunale non pare che quello in questione possa qualificarsi studio privato, salvi i necessari approfondimenti da effettuarsi nella fase di merito. La sanzione per l'inosservanza del divieto è quella di cui all'articolo 193 perché anche a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario nazionale, istituito con la legge 833 del 1978 la quale, in base all'articolo 43, ha devoluto alle singole regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni sanitarie di carattere privatola sanzione prevista dall'articolo 193 è applicabile alle attività per le quali le leggi regionali richiedono apposita autorizzazione (cfr. Cass. 2688 del 1998) e ciò perché le regioni non possono legiferare in materia penale. D'altra parte, a norma dell'articolo 9 comma secondo della legge n. 689 del 1981, "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale o da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile in mancanza di altre disposizioni penali". Nella materia in esame sia l'articolo 17 della legge Regione Lombardia n. 5 del 1986 che l'articolo 12 bis della Legge Regione Lombardia n. 31 del 1997, introdotto con la legge n. 11 del 2003 e richiamato dal difensore, fanno salve le responsabilità penali.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo del 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2005