Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale , secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
Versione
31 marzo 1987
31 marzo 1987
Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/06/2014, n. 3201Provvedimento: […]Leggi di più...
- violazione dei principi di controllo·
- controllo degli atti amministrativi·
- giurisdizione del TAR e del Consiglio di Stato·
- interpretazione delle leggi regionali·
- legittimità dell'annullamento della delibera di inquadramento·
- inquadramento qualifica funzionale·
- eccesso di potere·
- requisiti per l'inquadramento·
- insegnamenti teorici e pratici