Articolo 1 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 2
Versione
31 marzo 1987
Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale , secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987
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