Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE RÉPRE 6.99.9 % Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 8183/98 - - Rel. Consigliere - Cron..15831 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Alberto SPANO' - Consigliere- Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere - Ud.11/01/01 - Consigliere-Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente 105 SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS -G FERROVIE DELLO STATO SPA, Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del legale th e rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate les in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMAFRESI GIUSEPPE, elettivamente Viale GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato 2001 PALUMBO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, 120 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 20274/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/11/97; R.G.N. 60925/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato ABATE per delega PALUMBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Miza -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 marzo 1994 il Pretore di Roma riconosceva il diritto di FR Giuseppe dipendente delle FF.SS. S.p.A. con profilo professionale di "conduttore" ad essere inquadrato, con decorrenza dall'1.1.1988, nel superiore profilo di "capo treno" e nella corrispondente categoria secondo le previsioni del vigente C.C.N.L. del settore, condannando altresì la Società a corrispondergli le differenze retributive nella somma complessiva di £. 2.303.152, oltre gli accessori come per legge. All'esito dell'appello proposto dalla Mien soccombente, il Tribunale del luogo confermava detta pronuncia con decisione dell'11 novembre 1997, ritenendo che il FR avesse diritto al superiore inquadramento in quanto, pur essendo il predetto applicato periodicamente in funzioni diverse da quelle proprie per una sostituzione di personale assente, ma con diritto alla conservazione del posto, sicché, sotto tale profilo, egli non aveva diritto all'inquadramento nella pretesa categoria ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L., tuttavia la stessa gli poteva ugualmente essere riconosciuta, atteso che le comunicazioni previste da detta norma pattizia gli erano state effettuate da parte datoriale sempre con ritardo, омбе dopo l'applicazione alle mansioni superiori, amaie l'elusione della ratio sottesa alla tempestività delle stesse. Avverso tale sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo;
resiste il FR con controricorso. Le parti hanno presentato memorie, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli M iss artt. 2103 e 1362 cod. civ., in relazione all'art. 41 del C.C.N.L. 1987 - 1989 di categoria, nonché violazione dell'art. 116 c.p.c. ed illogica, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce, in sintesi, che il Tribunale ha errato nel ritenere che il FR abbia diritto alla promozione automatica da conduttore a capo-treno, ai sensi dell'art. 41 del C.C.N.L. del settore 1987 1989, in quanto egli è stato sempre, per singoli periodi, sostituto di personale adibito ad altre mansioni provvisorie, о comunque assente, ma con diritto alla conservazione del posto, con comunicazione dei motivi della sostituzione e dei nominativi dei sostituiti a norma della predetta clausola pattizia, laddove nessuna disposizione, né di legge, né contrattuale, prevede che detta comunicazione debba essere effettuata prima O contestualmente alla adibizione alle mansioni superiori. Il motivo è infondato. In subiecta materia questa Suprema Corte, dopo talune iniziali oscillazioni interpretative circa la valenza e la operatività della clausola di cui Urides al cennato art. 41 del C.C.N.L. in esame, si è Гео orientata definitivamente nel senso di ritenere che, in relazione alla assegnazione del prestatore di lavoro a mansioni superiori in sostituzione di altro dipendente assente, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro, le norme contrattuali che richiedono per la non operatività delle disposizioni sulla definitività dell'assegnazione, e dunque della cosiddetta promozione automatica - la comunicazione per con laiscritto della causale della sostituzione, specificazione del dipendente sostituito, hanno il fine essenziale di consentire all'interessato di 5 essere al corrente della decisione datoriale e potervi aderire con la piena consapevolezza della sua legittimità; sicché è palesemente illogico opinare, nella interpretazione di tali clausole, che la comunicazione non debba o non possa essere effettuata, se non in via preventiva, almeno contestualmente all'adibizione alle nuove e superiori funzioni (cfr. ex plurimis: Cass. nn. 7874/97; 3586/98; 646/99). Tanto atteso, e fermo restando il contemperamento delle esigenze datoriali con le M ile attribuzioni derivanti al dipendente dall'esercizio limitato dello ius variandi e dei diritti conseguenti allo stesso, il Collegio ritiene doversi adeguare a tale recente orientamento, giacché l'evidente ratio della norma collettiva in esame è quella di rendere possibile non solo il controllo preventivo del sostituto sulla ricorrenza dei requisiti richiesti per la sostituzione come comunicati, ma anche di procedere tempestivamente alle contestazioni e ad azionare i mezzi apprestati al lavoratore, al fine di evitare facili ed eventuali elusioni del datore di lavoro finalizzate al diniego della promozione automatica. Ed invero, comunicando gli elementi di cui all'art. 41 ex post, ossia durante C.C.N.L. all'interessato superiori mansioni, о l'applicazione alle addirittura all'esito della stessa, non appare dubbia la configurabilità, in danno del dipendente, di ferie difficoltà non solo per la impugnazione tardiva del provvedimento datoriale, ma anche di accertare l'eventuale inesistenza in concreto degli elementi segnalati e quindi pretendere la promozione automatica. Di guisa che, detta comunicazione ex post, in relazione alla ratio evidenziata ed alle finalità per cui è stata programmata, si qualifica alla stregua di omessa While comunicazione, ossia tamquam non esset, abilitando il lavoratore ad azionare i diritti conseguenti. A siffatta visione contenutistica in senso lato e razionale della norma contrattuale in esame il Tribunale ha fatto corretto riferimento, con una motivazione interpretativa logica e pienamente aderente alle finalità della clausola pattizia, iter argomentativo rigoroso e nonché con convincente, sì da dare esaustiva contezza della validità delle conclusioni raggiunte, come tali sfuggenti al negativo controllo di legittimità. Ne consegue che la sentenza impugnata non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati in ricorso;
per l'effetto esso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civile, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in £. 23000 , oltre all'onorario difensivo, liquidato in £. 3.000.000 (tremilioni). Roma 11 gennaio 2001. II Presidente: beРорить бе щит) IL COLLABORATORE D: CANCELLERIAPhi Miles II Cons. estensore:Vincenzo Miles Depositata in Cancelleria 22 MAG. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE I DI CANCELLERIA 0 A 3 D 1 S 3 , P S P . 5 U O S T A L . T R * L , N N A ' O A L S B 3 E L I 7 P E D - S D 8 I A - I N 1 T S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R I I L N L E G D E S E E R O D