Articolo 8 della Legge 21 agosto 1949, n. 730
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 ottobre 1949
Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 ottobre 1949