CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 28199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28199 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ES LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. A. Tinarelli, a mezzo p.e.c., fatta pervenire in data 31 gennaio 2023 richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e perché siano accolte le conclusioni difensive anche in tema di prescrizione Penale Sent. Sez. 1 Num. 28199 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Avezzano in data 24 giugno 2020, nei confronti di Attilio D'AL, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Avezzano, disposto con provvedimento adottato dal Tribunale di L'Aquila, sezione Misure di Prevenzione, in data 2-29 maggio 2011, con formale nuova sottoposizione alla misura, in data 12 luglio 2019 fino al giorno 8 aprile 2022. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A, Tinarelli, che denuncia tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 193, comma 2, cod. proc. pen., contrasto con i principi affermati da Corte Cost. n. 24 del 2019, vizio di motivazione. Sarebbe carente la motivazione nella indicazione degli indizi circa la volontà da parte dell'imputato, di allontanarsi fuori orario dal comune di residenza, con trasgressione della misura di prevenzione. L'imputato si sarebbe allontanato, a bordo della vettura di un terzo, perché mosso dall'esigenza di riscaldarsi, visto che occupa un locale adibito a cella frigorifero sito in un hotel, ove aveva allocato la propria dimora. Si sostiene che il momento in cui l'imputato era stato accolto nella vettura, quale terzo trasportato, era precedente a quello in cui questi doveva rientrare, mentre il ritardo sarebbe da ascriversi alla contingente esigenza di trovare riparo per riscaldarsi e consumare cibo, viste le condizioni climatiche avverse. Peraltro, si sottolinea che la diversa ubicazione in distinto comune del luogo ove D'AL è stato controllato è impercettibile, in quanto dista di poco dal comune dove l'imputato doveva trovarsi e tale diversa appartenenza non verrebbe evidenziata da segnali visibili. Infine, si sottolinea che la manovra repentina alla vista dei Carabinieri che poi avevano fermato la vettura era ascrivibile al conducente. Quanto alla norma incriminatrice, si sottolinea che l'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, che ha rilevato la contrarietà alla costituzione dell'art. 4 comma 1, lett. c) del d. Igs. citato e dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, con riferimento ai presupposti per l'applicazione della misura, con conseguente , nullità non solo 2 della misura di prevenzione applicata ma anche della configurabilità dell'illecito penale per le condotte che ne costituiscono violazione. Si è poi affermato che nella misura della sorveglianza speciale deve essere valutata la pericolosità effettiva del proposto. L'esistenza dei presupposti di applicabilità della misura di prevenzione, poi, per il ricorrente, devono essere indicati ed emergere dal provvedimento che ha imposto la misura e non dedotti come invece, avrebbe fatto la Corte territoriale. Nel caso al vaglio, infatti, si tratta di misura applicata per pericolosità generica, senza nulla osservare su possibili introiti economici derivati allo stesso da presunta attività illecita. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'eccessività della pena e si contesta la ritenuta recidiva, nonché si confuta il giudizio di bilanciamento operato soltanto nel senso dell'equivalenza. Si evidenzia che la recidiva, di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., quale circostanza non obbligatoria, poteva non essere applicata e che, comunque, la Corte territoriale avrebbe potuto ridurre l'entità della pena irrogata, all'esito dell'operato bilanciamento. Si richiede inoltre, la rivisitazione del giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., nel senso della prevalenza, richiamando un precedente di questa Corte indicato come in termini (n. 18473 del 4 marzo 2008 sez. 4) secondo il quale, non applicata la recidiva, non residua per il bilanciamento, rispetto alle residue circostanze aggravanti, il divieto di prevalenza di cui all'art. 99, comma quarto, cit. 2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza di appello nella parte in cui non riconosce la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'imputato si è allontanato dal luogo di dimora per esigenze abitative e di precarietà delle sue condizioni economiche commettendo un fatto di minore rilevanza. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. A. Tinarelli, a mezzo p.e.c., fatta pervenire in data 31 gennaio 2023 richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento 4 3 dei motivi di ricorso e perché siano accolte le conclusioni difensive anche in tema di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. Il primo punto di censura è integralmente versato in fatto e si appalesa reiterativo rispetto a corrispondente motivo di appello, cui la Corte ha risposto con ragionamento completo e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4). Quanto alla dedotta incidenza della pronuncia di incostituzionalità n. 24 del 2019 si deve rilevare che l'eventuale vizio del decreto che ha imposto la misura di prevenzione, nel senso prospettato, deve essere fatto valere in quella sede. Si osserva, in via preliminare, che, nel caso di specie, la misura di prevenzione è stata applicata perché ritenuta l'appartenenza di D'AL alla categoria di cui all'art. 1 lett. b) d. Igs. cit. Né l'impugnazione riesce a scalfire la parte di motivazione della Corte d'appello che chiarisce che la pericolosità per la quale la misura era stata emessa afferiva, appunto, alla lett. b), non alla lett. a), dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011. In definitiva, si chiede al giudice di legittimità un apprezzamento circa la perdurante «validità» (rispetto al contenuto della decisione n. 24 del 2019 Corte cost.) del provvedimento emesso dal Tribunale della prevenzione, provvedimento che assume i connotati del «presupposto» degli obblighi e delle prescrizioni violate, oggetto del giudizio di merito relativo al reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011. Ciò in rapporto ad una condotta che non riguarda la generica prescrizione del 'vivere onestamente e rispettare le leggi', oggetto di specifica declaratoria di illegittimità costituzionale (con sentenza n.25 del 2019). La questione posta, dunque, non pare attenere, in via diretta, al contenuto della previsione incriminatrice (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) ma sposta la verifica sulla possibilità o meno di ritenere il decreto applicativo della misura di prevenzione a carico di D'AL tuttora valida 'fonte di produzione' degli obblighi violati, in virtù dell'assetto complessivo delle previsioni di legge in tema di pericolosità soggettiva realizzato dal giudice delle leggi nella decisione n. 24 del 2019. Si tratta di operazione diretta a verificare la «rispondenza» dei contenuti del decreto applicativo della misura di prevenzione alla complessa ricognizione di «validità costituzionale» realizzata dal giudice delle leggi con il più volte citato approdo (sent. n. 24 del 2019, con cui è stata dichiarata la illegittimità 4 costituzionale della previsione di cui all'art.1 co.1 lett. a) e sono state operate rilevanti precisazioni interpretative quanto alla ipotesi di cui alla lettera b) della medesima disposizione di legge). Si richiede una verifica non già dei contenuti della sentenza impugnata, in rapporto alla fattispecie astratta oggetto di applicazione, quanto per l'esistenza di un dubbio circa la perdurante «base legale» del provvedimento posto a monte dell'illecito penale, rappresentato dal decreto applicativo della misura di prevenzione in rapporto, ora per allora, ai contenuti della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n.24 del 2019, in parte demolitiva (con efficacia invalidante e portata retroattiva correlata alla tipica declaratoria di illegittimità costituzionale, sulla ipotesi della lettera a dell'art.1) ed in parte interpretativa di rigetto (circa «ipotesi della lettera b dell'arti, con effetti oggetto di diversità di apprezzamento nella stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In sostanza si chiede una decisione che è di competenza del giudice della prevenzione (Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996; Sez. 1, n. 11661 del 10/01/2020, Pilato, Rv. 278738) su domanda di revoca (ai sensi dell'art. 11 comma 2, del d.lgs. n.159 del 2011). 1.2.11 secondo motivo di ricorso è generico, perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 5. Anzi la censura sembra sollecitare un giudizio di merito circa la invocata richiesta di escludere la recidiva, piuttosto che devolvere censure compatibili con i limiti del giudizio di legittimità. Infine, si deve rilevare che la censura è reiterativa 1.3.11 terzo motivo è inammissibile. La difesa aveva posto nel motivo n. 3 dell'atto di appello la questione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tuttavia, la richiesta proposta era inammissibile per genericità posto che non teneva conto del certificato penale in atti, il quale evidenzia numerosi precedenti per cessione illecita di stupefacenti e furto e due precedenti penali, del 2018 e del 2019, per reato della stessa indole di cui all'art. 75 d Igs. Quindi vi è evidente abitualità della condotta che, dunque, non poteva essere ritenuta offesa di speciale tenuità (cfr. nel senso che il motivo con cui si proponga in sede di legittimità una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamerte inammissibile anch'esso, perché il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230). Il Consigliere estensore 1.4.Da ultimo, non può riscontrarsi la dedotta prescrizione del reato commesso, tenuto conto della data di consumazione (7 gennaio 2020) risultando il termine ordinario, ex artt. 157 e 160 cod. pen. pari ad anni sei, oltre l'interruzione per essere intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 24 giugno 2020), oltre alla ritenuta recidiva qualificata riconosciuta in bilanciamento ma ritenuta in sede di merito (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2023 5 Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. A. Tinarelli, a mezzo p.e.c., fatta pervenire in data 31 gennaio 2023 richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e perché siano accolte le conclusioni difensive anche in tema di prescrizione Penale Sent. Sez. 1 Num. 28199 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Avezzano in data 24 giugno 2020, nei confronti di Attilio D'AL, alla pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Avezzano, disposto con provvedimento adottato dal Tribunale di L'Aquila, sezione Misure di Prevenzione, in data 2-29 maggio 2011, con formale nuova sottoposizione alla misura, in data 12 luglio 2019 fino al giorno 8 aprile 2022. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. A, Tinarelli, che denuncia tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 193, comma 2, cod. proc. pen., contrasto con i principi affermati da Corte Cost. n. 24 del 2019, vizio di motivazione. Sarebbe carente la motivazione nella indicazione degli indizi circa la volontà da parte dell'imputato, di allontanarsi fuori orario dal comune di residenza, con trasgressione della misura di prevenzione. L'imputato si sarebbe allontanato, a bordo della vettura di un terzo, perché mosso dall'esigenza di riscaldarsi, visto che occupa un locale adibito a cella frigorifero sito in un hotel, ove aveva allocato la propria dimora. Si sostiene che il momento in cui l'imputato era stato accolto nella vettura, quale terzo trasportato, era precedente a quello in cui questi doveva rientrare, mentre il ritardo sarebbe da ascriversi alla contingente esigenza di trovare riparo per riscaldarsi e consumare cibo, viste le condizioni climatiche avverse. Peraltro, si sottolinea che la diversa ubicazione in distinto comune del luogo ove D'AL è stato controllato è impercettibile, in quanto dista di poco dal comune dove l'imputato doveva trovarsi e tale diversa appartenenza non verrebbe evidenziata da segnali visibili. Infine, si sottolinea che la manovra repentina alla vista dei Carabinieri che poi avevano fermato la vettura era ascrivibile al conducente. Quanto alla norma incriminatrice, si sottolinea che l'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. n. 24 del 2019, che ha rilevato la contrarietà alla costituzione dell'art. 4 comma 1, lett. c) del d. Igs. citato e dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, con riferimento ai presupposti per l'applicazione della misura, con conseguente , nullità non solo 2 della misura di prevenzione applicata ma anche della configurabilità dell'illecito penale per le condotte che ne costituiscono violazione. Si è poi affermato che nella misura della sorveglianza speciale deve essere valutata la pericolosità effettiva del proposto. L'esistenza dei presupposti di applicabilità della misura di prevenzione, poi, per il ricorrente, devono essere indicati ed emergere dal provvedimento che ha imposto la misura e non dedotti come invece, avrebbe fatto la Corte territoriale. Nel caso al vaglio, infatti, si tratta di misura applicata per pericolosità generica, senza nulla osservare su possibili introiti economici derivati allo stesso da presunta attività illecita. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l'eccessività della pena e si contesta la ritenuta recidiva, nonché si confuta il giudizio di bilanciamento operato soltanto nel senso dell'equivalenza. Si evidenzia che la recidiva, di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., quale circostanza non obbligatoria, poteva non essere applicata e che, comunque, la Corte territoriale avrebbe potuto ridurre l'entità della pena irrogata, all'esito dell'operato bilanciamento. Si richiede inoltre, la rivisitazione del giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., nel senso della prevalenza, richiamando un precedente di questa Corte indicato come in termini (n. 18473 del 4 marzo 2008 sez. 4) secondo il quale, non applicata la recidiva, non residua per il bilanciamento, rispetto alle residue circostanze aggravanti, il divieto di prevalenza di cui all'art. 99, comma quarto, cit. 2.3. Con il terzo motivo si censura la sentenza di appello nella parte in cui non riconosce la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'imputato si è allontanato dal luogo di dimora per esigenze abitative e di precarietà delle sue condizioni economiche commettendo un fatto di minore rilevanza. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Zacco, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La difesa, avv. A. Tinarelli, a mezzo p.e.c., fatta pervenire in data 31 gennaio 2023 richieste scritte, con le quali ha concluso chiedendo l'accoglimento 4 3 dei motivi di ricorso e perché siano accolte le conclusioni difensive anche in tema di prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. Il primo punto di censura è integralmente versato in fatto e si appalesa reiterativo rispetto a corrispondente motivo di appello, cui la Corte ha risposto con ragionamento completo e non manifestamente illogico (cfr. pag. 4). Quanto alla dedotta incidenza della pronuncia di incostituzionalità n. 24 del 2019 si deve rilevare che l'eventuale vizio del decreto che ha imposto la misura di prevenzione, nel senso prospettato, deve essere fatto valere in quella sede. Si osserva, in via preliminare, che, nel caso di specie, la misura di prevenzione è stata applicata perché ritenuta l'appartenenza di D'AL alla categoria di cui all'art. 1 lett. b) d. Igs. cit. Né l'impugnazione riesce a scalfire la parte di motivazione della Corte d'appello che chiarisce che la pericolosità per la quale la misura era stata emessa afferiva, appunto, alla lett. b), non alla lett. a), dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011. In definitiva, si chiede al giudice di legittimità un apprezzamento circa la perdurante «validità» (rispetto al contenuto della decisione n. 24 del 2019 Corte cost.) del provvedimento emesso dal Tribunale della prevenzione, provvedimento che assume i connotati del «presupposto» degli obblighi e delle prescrizioni violate, oggetto del giudizio di merito relativo al reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011. Ciò in rapporto ad una condotta che non riguarda la generica prescrizione del 'vivere onestamente e rispettare le leggi', oggetto di specifica declaratoria di illegittimità costituzionale (con sentenza n.25 del 2019). La questione posta, dunque, non pare attenere, in via diretta, al contenuto della previsione incriminatrice (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) ma sposta la verifica sulla possibilità o meno di ritenere il decreto applicativo della misura di prevenzione a carico di D'AL tuttora valida 'fonte di produzione' degli obblighi violati, in virtù dell'assetto complessivo delle previsioni di legge in tema di pericolosità soggettiva realizzato dal giudice delle leggi nella decisione n. 24 del 2019. Si tratta di operazione diretta a verificare la «rispondenza» dei contenuti del decreto applicativo della misura di prevenzione alla complessa ricognizione di «validità costituzionale» realizzata dal giudice delle leggi con il più volte citato approdo (sent. n. 24 del 2019, con cui è stata dichiarata la illegittimità 4 costituzionale della previsione di cui all'art.1 co.1 lett. a) e sono state operate rilevanti precisazioni interpretative quanto alla ipotesi di cui alla lettera b) della medesima disposizione di legge). Si richiede una verifica non già dei contenuti della sentenza impugnata, in rapporto alla fattispecie astratta oggetto di applicazione, quanto per l'esistenza di un dubbio circa la perdurante «base legale» del provvedimento posto a monte dell'illecito penale, rappresentato dal decreto applicativo della misura di prevenzione in rapporto, ora per allora, ai contenuti della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n.24 del 2019, in parte demolitiva (con efficacia invalidante e portata retroattiva correlata alla tipica declaratoria di illegittimità costituzionale, sulla ipotesi della lettera a dell'art.1) ed in parte interpretativa di rigetto (circa «ipotesi della lettera b dell'arti, con effetti oggetto di diversità di apprezzamento nella stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In sostanza si chiede una decisione che è di competenza del giudice della prevenzione (Sez. 1, n. 34026 del 01/10/2020, Caroti, Rv. 279996; Sez. 1, n. 11661 del 10/01/2020, Pilato, Rv. 278738) su domanda di revoca (ai sensi dell'art. 11 comma 2, del d.lgs. n.159 del 2011). 1.2.11 secondo motivo di ricorso è generico, perché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello a pag. 5. Anzi la censura sembra sollecitare un giudizio di merito circa la invocata richiesta di escludere la recidiva, piuttosto che devolvere censure compatibili con i limiti del giudizio di legittimità. Infine, si deve rilevare che la censura è reiterativa 1.3.11 terzo motivo è inammissibile. La difesa aveva posto nel motivo n. 3 dell'atto di appello la questione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Tuttavia, la richiesta proposta era inammissibile per genericità posto che non teneva conto del certificato penale in atti, il quale evidenzia numerosi precedenti per cessione illecita di stupefacenti e furto e due precedenti penali, del 2018 e del 2019, per reato della stessa indole di cui all'art. 75 d Igs. Quindi vi è evidente abitualità della condotta che, dunque, non poteva essere ritenuta offesa di speciale tenuità (cfr. nel senso che il motivo con cui si proponga in sede di legittimità una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamerte inammissibile anch'esso, perché il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230). Il Consigliere estensore 1.4.Da ultimo, non può riscontrarsi la dedotta prescrizione del reato commesso, tenuto conto della data di consumazione (7 gennaio 2020) risultando il termine ordinario, ex artt. 157 e 160 cod. pen. pari ad anni sei, oltre l'interruzione per essere intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 24 giugno 2020), oltre alla ritenuta recidiva qualificata riconosciuta in bilanciamento ma ritenuta in sede di merito (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2023 5 Presidente