Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
A norma dell'art. 157, comma terzo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 167, quando la notificazione a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 153 del codice di rito - e, quindi, anche ai difensori - avviene mediante consegna di copia al portiere o a chi ne fa le veci, alla stessa deve seguire la comunicazione dell'eseguito adempimento,da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2005, n. 8315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8315 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 25/01/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 93
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 038499/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RT NI N. IL 18/02/1967;
avverso SENTENZA del 29/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Salzano rigetto del ricorso. OSSERVA
De MA VA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Sezione Feriale del Tribunale del riesame di Napoli che, in data 28.7.2004, confermava il sequestro preventivo emesso dal GIP di Torre Annunziata di un manufatto abusivamente realizzato, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la perdita di efficacia del sequestro preventivo. Il ricorrente eccepisce preliminarmente la violazione degli artt. 148 co. 2 e 2 ter;
157 co. 3; 171; 178 lett. C); 179; 185; 324 co. 6 e 7 c.p.p. in quanto l'avviso per la fissazione della camera di consiglio del 28.7.2004 fu effettuato ad uno dei due difensori a mani del portiere senza far seguire la raccomandata prevista dall'art. 157 co. 3 c.p.p. ed, inoltre che le modalità di notifica sarebbero da considerare comunque errate in quanto effettuate nelle forme di cui all'art. 148 co. 2 e non già 2 ter c.p.p..
Nel merito il ricorrente eccepisce, invece, la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 321 c.p.p. e del DL 269/2003 in quanto:
- i lavori effettuati erano di solo abbellimento ed allargamento di ambienti già esistenti al più di natura pertinenziale ed in ogni caso riconducibili nel novero delle opere condonabili ex DL 269/2003;
l'opera era già completamente costruita ed abitata;
il sequestro non poteva comunque operare sulle parti dell'immobile oggetto del precedente condono.
Nell'esame dei motivi occorre naturalmente partire dalle questioni concernenti la regolarità della notifica al difensore del ricorrente.
Al riguardo osserva la Corte che, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, il ricorso deve ritenersi fondato. Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato il principio secondo il quale in tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno dei due difensori, da luogo ad una nullità di ordine generale, di regime intermedio (SU n. 33540, 11.9.2001, RV 219229). Tale principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Corte (Sez. 6^, n. 33057, 5.8.2003, RV 226567), si è ritenuto operante anche nella materia delle misure cautelari reali (Sez. 3^, n. 37876, 23.10.2001, RV 220353). L'art. 324 co. 6, analogamente all'art. 309 co. 8 c.p.p., dispone che l'avviso della data fissata per l'udienza sia notificata al difensore almeno tre giorni prima dell'udienza.
Ora, anche se la disposizione citata sancisce che sia "notificato avviso" e non solo "dato avviso" - come invece si prevede in alcune disposizioni quali l'art. 268, co. 6, 350 co. 3, c.p.p., ecc. - si deve osservare che è prevalso nella giurisprudenza di questa Corte l'indirizzo per cui in relazione all'avviso al difensore dell'udienza camerale, stante l'urgenza, deve ritenersi legittimo privilegiare l'agilità delle forme di comunicazione.
E, dunque, si è ritenuto che correttamente l'avviso medesimo possa essere effettuato nelle forme indicate dagli artt. 149 e 150 c.p.p. e 55 disp. att. c.p.p..
Naturalmente, a prescindere dalle forme utilizzate, la notifica deve appalesarsi comunque idonea a raggiungere lo scopo per cui viene effettuata.
Nel caso di specie la notifica risulta effettuata mediante consegna dell'avviso al portiere. Nessun ulteriore adempimento è stato posto in essere per informare il difensore dell'avvenuta consegna dell'avviso al portiere medesimo.
Ciò nonostante l'art. 148 c.p.p. attraverso il richiamo operato dal comma 2 ter al comma 2 - come sostituito dal comma 1 dell'art. 3 l. n. 128/2001 - preveda che le notifiche effettuate dalle sezioni di polizia giudiziaria avvengano nell'osservanza delle norme del titolo 5^ del libro 11 del codice.
Il Tribunale ha superato la questione sul rilievo non fosse comunque dovuto l'inoltro della raccomandata per la notifica al difensore. Tale affermazione non può essere evidentemente condivisa. Va premesso al riguardo che questa Corte, con orientamento che non può che essere ribadito in questa sede, ha affermato che a norma del terzo comma dell'art. 157 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 167 dello stesso codice, la notifica a soggetti diversi da quelli indicati negli artt. 153 e segg. C.p.p. - e, quindi, anche ai difensori - quando la stessa avviene mediante consegna di copia dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, deve essere seguita, oltre che dalla sottoscrizione del portiere stesso, anche dalla comunicazione dell'eseguito adempimento da dare al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Sez. 1^, ord. n. 2614 del 1999 Rv. 213379). In tale occasione la Corte ha ritenuto peraltro di dover superare il diverso orientamento in precedenza espresso, sia pure in forma incidentale, in altra decisione (Sez. 6^, n. 1970 del 29.10.1992, Ruggero) in quanto contrastante con il dettato normativo. Non può peraltro neanche essere richiamato nella specie l'indirizzo secondo il quale, in tema di riesame delle misure cautelari, stante l'urgenza, deve ritenersi assolto il dovere di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti (Sez. 6^, n. 2669, 28.10.1999 RV 214531). Anzitutto l'ordinanza avrebbe dovuto espressamente motivare sul punto evidenziando, anche sulla scorta degli elementi indicati nella relazione redatta in occasione della notifica, gli elementi in base ai quali si sarebbe dovuto dedurre l'impossibilità della notifica stessa per il comportamento omissivo del difensore. La notifica nelle mani del portiere, infatti, di per se stessa dimostra esclusivamente la momentanea assenza del difensore dallo studio e non certamente l'irreperibilità assoluta dello stesso. In ogni caso si deve rilevare che la spedizione della raccomandata rappresenta elemento essenziale della notifica e, pertanto, qualora essa non sia stata effettuata, non si può nemmeno ravvisare l'esistenza di un'attività idonea a raggiungere lo scopo della conoscibilità dell'atto posto che il destinatario non ha certamente ricevuto l'atto medesimo - in quanto recapitato a persona diversa - e non è stato posto, nemmeno in via astratta, nelle condizioni di sapere che l'atto a lui destinato si trova presso terzi. L'accoglimento del motivo esaminato è assorbente rispetto alla disamina degli altri motivi di ricorso.
L'ordinanza del tribunale del riesame va dunque annullata con rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2005