Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 11/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
522/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa OL Lo IC, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79862 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Martini (c.f.
[...]) e dall’avv. Donato Mondelli (c.f.
[...]),
contro
- Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Flavia LL (c.f. [...]);
- Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Direttore Generale della Previdenza Militare e della Leva pro tempore e del suo delegato, Capo del I Reparto pro tempore, dott.ssa Marzia Lettieri Barbato;
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza del 3 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Antonio Martini per il ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, su delega dell’avv.
Flavia LL per l’Inps. Per il Ministero della difesa nessuno è presente.
Premesso in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
FATTO
1. Con ricorso del 27 gennaio 2023, assegnato a questo giudice il 16 settembre 2024, il sig. XX chiedeva di accertare il proprio diritto all’assegno pensionistico privilegiato di ottava categoria, Tabella A.
Premetteva di aver prestato servizio quale S.U.
dell’Esercito dal 26 aprile 1981, in riserva dal 28 dicembre 2018. A seguito di domanda per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e richiesta di equo indennizzo, all’esito della visita presso il Centro militare di medicina legale di Roma dell’11 marzo 1999, era acquisito il giudizio diagnostico di “esiti algo-disfunzionali di trauma distorsivo ginocchio sinistro con rottura del L.C.A.
e instabilità articolare cronica” con ascrizione alla tabella A, categoria ottava. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il 27 settembre 2005 riteneva l’infermità in esame dipendente da causa di servizio.
A seguito di richiesta di aggravamento, la CMO del Centro militare di medicina legale il 24 giugno 2005 formulava il giudizio diagnostico di “1) esiti algo disfunzionali di trauma distorsivo ginocchio sinistro con rottura LCA ed instabilità articolare con artrosi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 precoce ed entesopatia rotulea ad impegno funzionale;
2) esiti algo disfunzionali di trauma distorsivo ginocchio sx con rottura LCA ed instabilità articolare cronica”, con ascrizione alla tabella A, categoria ottava. Veniva dunque liquidato l’equo indennizzo.
Il ricorrente aveva presentato domanda all’Inps per il riconoscimento della pensione di privilegio il 7 febbraio 2019. All’esito della visita medica del 23 novembre 2021, la CMO formulava il giudizio diagnostico di “esiti di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura del LCA, successivamente trattata con correzione artroscopica, con condropatia ad impegno funzionale – Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio” ed esprimeva un parere di ascrivibilità delle lesioni sofferte ai fini di pensione privilegiata alla tabella B. Pertanto, l’Inps, con provvedimento di cui il ricorrente non conosceva gli estremi, aveva negato il riconoscimento del diritto a percepire la pensione privilegiata, procedendo con la liquidazione di indennità una tantum.
Il ricorrente l’8 ottobre 2022 acquisiva la relazione di consulenza tecnica di parte, la quale concludeva nel senso che le infermità diagnosticate al In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 richiedente dalle Commissioni Mediche Ospedaliere in data 11 marzo 1999 e 24 giugno 2005, “esiti algico disfunzionali di trauma distorsivo ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e instabilità articolare cronica” già riconosciute dipendenti da causa di servizio dal CVCS, fossero da ascrivere alla tabella A, categoria ottava.
Affermata la giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia, lamentava la violazione dell’art.
64, d.p.r. n. 1092/1973, richiamava il principio di unicità dell’accertamento nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio di cui all’art. 12, d.p.r. n.
461/2001, nonché gli accertamenti già intervenuti e non confutati, come sopra citati. Affermava la sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 21-nonies, l. n.
241/1990.
2. Il 19 settembre 2023 si costituiva in giudizio l’Inps.
Eccepiva la decadenza quinquennale del vantato diritto, in quanto non era stata fornita la prova della presentazione all’Inps della domanda telematica In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di pensione privilegiata entro i cinque anni dal collocamento a riposo. Eccepiva altresì l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 443 c.p.c.
Nel merito affermava l’infondatezza della domanda per difetto dei presupposti giuridici e di fatto per accedere alla prestazione invocata, richiamando il parere di ascrivibilità delle lesioni sofferte alla tabella B espresso dalla CMO per l’Esercito Italiano.
In via subordinata eccepiva il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
3. Con memoria del 29 settembre 2023 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Rappresentava che ai sensi dell’art. 2, comma 1, l.
n. 335/1995 e della circolare Inpdap n. 19/2009, la competenza in materia di pensioni militari del personale delle Forze Armate collocato direttamente nella riserva/congedo assoluto all’atto della cessazione dal servizio a far data dal 1° gennaio 2010 sussiste totalmente in carico all’Inps competente per territorio.
4. All’esito dell’udienza dell’11 ottobre 2023, con ordinanza n. 149/2023, questa Sezione disponeva l’acquisizione di un parere medico legale, affidando il relativo incarico all’Ufficio Medico Legale presso In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 il Ministero della salute (nel prosieguo UML).
Disponeva altresì la trasmissione di ulteriore documentazione da parte dell’Inps e del Ministero della difesa.
5. Il 14 febbraio 2025 l’UML comunicava alle parti l’inizio delle operazioni peritali, fissato per il 4 marzo 2025.
6. Con decreto del 28 febbraio 2025, nelle more dell’espletamento dell’adempimento istruttorio, veniva fissata per la trattazione del giudizio l’udienza del 3 dicembre 2025.
7. Il 2 aprile 2025 l’UML depositava la bozza del parere medico legale.
8. Il 21 luglio 2025 il ricorrente depositava atto di significazione valevole ai fini dell’art. 1-ter, comma 4, l. n. 89/2001 con istanza c.d. acceleratoria, segnalando l’anzianità del contenzioso e precisando che il termine di ragionevole durata sarebbe scaduto in data 25 gennaio 2026.
9. Il 23 luglio 2025, l’UML, preso atto del mancato invio di osservazioni delle parti rispetto al parere preliminare già depositato il 2 aprile 2025, depositava il parere definitivo.
Esaminata la documentazione in atti e svolte le operazioni peritali, l’UML formulava la diagnosi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 delle patologie sofferte quale “esiti algo disfunzionali di trauma distorsivo del ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e rottura a manico di secchio del menisco mediale, trattate con ricostruzione artroscopica LCA con ST+G quadruplicato, e meniscectomia mediale, in presenza di condropatia femororotulea e femorotibiale, ed artrosinovite reattiva (strumentalmente accertate)”.
In merito ai quesiti formulati circa l’ascrivibilità della patologia, riteneva che “l’infermità in diagnosi, dipendente da causa di servizio militare, racchiuda i presupposti clinici e medico legali idonei a vedere riconosciuta una ascrivibilità tabellare di 8^ categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 834/81 e che, pertanto, al sig. XX , affetto da infermità non suscettibile di miglioramento, spetti il trattamento pensionistico di privilegio dallo stesso richiesto”.
10. Il 20 novembre 2025 il ricorrente depositava una memoria in vista dell’odierna udienza, insistendo per l’accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo, richiamando gli esiti della CTU svolta.
11. All’udienza del 3 dicembre 2025, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati.
All’esito della discussione, il giudizio è stato In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in relazione ad infermità contratte, già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
2. In primo luogo deve essere accolta l’istanza di estromissione dal presente giudizio del Ministero della difesa in quanto privo di legittimazione passiva sulla domanda proposta dal ricorrente, secondo quanto eccepito e argomentato nella memoria di costituzione.
3. In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Inps per mancata presentazione della domanda amministrativa all’Istituto stesso o di decadenza per mancata presentazione dell’istanza stessa nel termine di cinque anni dal collocamento a riposo.
Risulta infatti agli atti del giudizio che l’interessato, collocato in congedo dal 29 dicembre 2018, ha presentato l’istanza in questione all’Inps in data 7 febbraio 2019. Peraltro, l’Inps ha fornito riscontro all’istanza con provvedimento depositato In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dall’Istituto agli atti del presente giudizio in data 20 ottobre 2023, recante espresso richiamo alla
“istanza di pensione di privilegio diretta prot.
INPS.7001.07/02/2019.0069666” e recante l’attribuzione di indennità una tantum nella misura di euro 18.150,60 lordi oltre interessi.
4. Nel merito il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente occorre rammentare che l’art. 67, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, relativo alla pensione privilegiata dei militari, dispone che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.
Ciò premesso, all’esito della CTU espletata nel presente giudizio, risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento al ricorrente del trattamento privilegiato ordinario.
Infatti, l’UML in relazione alle patologie sofferte dal ricorrente ha affermato di ritenere che “la causazione traumatica iniziale abbia prodotto la rottura del legamento crociato anteriore con associata instabilità articolare cronica (vedasi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 verbale della CMO del 1999) e che il quadro clinico emerso all’attuale visita, pur se suddiviso in due diversi giudizi diagnostici, si delineava già alla visita (richiesta per aggravamento) effettuata presso la CMO in data 24/06/2005”. Dunque, a parere dell’UML,
“dal complesso degli accertamenti esperiti, dai rilievi anamnestici e documentali nonché dalla visita ortopedica effettuata, è individuabile una evoluzione peggiorativa dell’iniziale quadro diagnosticato, per il determinarsi, nel tempo e come avviene inevitabilmente in tali fattispecie, di un quadro artropatico e di artrosi precoce, ravvisabile nella sintomatologia riferita, nell’esame obiettivo e, soprattutto, negli esami strumentali. Così appare evidente come il complesso menomativo riscontrato nel corso della verificazione, ha comportato una perdita della percentuale di capacità lavorativa che, anche qualora nel suo valore minimo (20%), esorbita dalla fascia di invalidità percentuale compresa tra l’11 ed il 20%, che rientra nell’ambito della tabella B”.
Le conclusioni cui è pervenuto l’organo di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa e sugli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali, nonché su argomentazioni medico legali In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici. Pertanto, questo giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale reso dal CTU, quale idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di tabella A, categoria ottava, con decorrenza dalla data della domanda.
Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent.
10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).
5. In considerazione della complessità della vicenda, nonché della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, previa estromissione dal presente giudizio del Ministero In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 della difesa, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di tabella A, categoria ottava, con decorrenza dalla data della domanda, nonché a interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati, da computarsi in regime di cumulo parziale come da motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OL Lo IC
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 11.12.2025 13:55:26 GMT+01:00