TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 05/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 46/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop, dott.ssa DY Biasone;
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
( ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Mililli
( ) con domicilio eletto presso il suo studio in Ortona (CH) alla Piazza C.F._2
Porta Caldari n. 26 e presso l'indirizzo pec rdineavvocatichieti, che Email_1 lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto sin dal 03 luglio 2006 la propria attività lavorativa presso la società poi incorporata, per fusione, nella CP_2
, con mansioni di operario, prima tramite società di lavoro interinale e, Controparte_3
1 successivamente, dal 8 febbraio 2010, con contratto di lavoro stipulato direttamente con la ed, in particolare, nel corso tempo, il sig. , durante la propria giornata CP_2 Parte_1 lavorativa, si occupava delle seguenti attività: movimentazione dei parabrezza, prelevandoli da casse poste a terra, posizionamento manuale dei parabrezza su un piano di lavoro di altezza di circa 120 cm, di applicare spacer e lavorazioni varie sul parabrezza, di posizionare manualmente i parabrezza nelle casse, dopo la loro lavorazioni.
Il ricorrente ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, la seguente malattia: un'alterazione trofica dei dischi intervertebrali (protrusioni discali D5-D6,
D6-D7, D9-D10, D10-_D11, D11-D12, con associata compressione sullo spazio perimidollare anteriore corrispondente;
protrusioni L3-L4 e L4-L5 con associata impronta sul sacco durale e riduzione di ampiezza dei forami di coniugazione corrispondenti, Piccola ernia discale L4-L5,
Lombosciatalgia. Osteofitosi D10-D11 con impronta sul sacco durale L1-L2, L2-L3); -
L'alterazione dei dischi intervertebrali ha inoltre comportato l'instaurarsi di un processo artrosico osteofitico per il concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle limitanti dei corpi vertebrali, per la quale ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma che la relativa domanda è stata rigettata in via amministrativa, per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “Il Sig. , alla data Parte_1 del 01.12.2021, è affetto da rachipatia lombare. La valutazione della menomazione all'integrità
2 psicofisica del ricorrente relativa alla suindicata patologia, è pari all'8% (otto per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021). Considerando il danno preesistente riferibile a malattia professionale per patologia delle spalle bilaterale, valutato dall' con danno biologico pari al 10% (dieci per cento), procedendo ad unifica, con CP_1 verosimile certezza, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al
17% (diciassette per cento) dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021). Alla data del 31.10.2023, è affetto da rachipatia lombare con ernie discali. La valutazione della menomazione all'integrità psicofisica del ricorrente relativa alla suindicata patologia, è pari all'10% (dieci per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(31.10.2023). Considerando il danno preesistente riferibile a malattia professionale per patologia delle spalle bilaterale, valutato dall' con danno biologico pari al 10% (dieci CP_1 per cento), procedendo ad unifica, con verosimile certezza, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 19% (diciannove per cento) dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023)”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto alla data del 01.12.2021, è affetto da rachipatia lombare di origine lavorativa che configura un danno biologico pari all'8% (otto per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021).
Considerando il danno preesistente riferibile a malattia professionale pari al 10% , procedendo ad unifica, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 17% dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021) e che il ricorrente è affetto alla data del
31.10.2023, da rachipatia lombare con ernie discali la cui valutazione è pari all'10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023). Considerando il danno preesistente pari al 10%, procedendo ad unifica, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 19%, dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023).
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior
3 somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e CP_1 distratte in favore del procuratore antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente alla data del 01.12.2021, è affetto da rachipatia lombare, la cui valutazione è pari all'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
01.12.2021. Consideranda la malattia professionale preesistente, valutato dall' con CP_1 danno biologico pari al 10%, procedendo ad unifica, la valutazione globale risulta essere pari al 17% dalla data della domanda amministrativa del 01.12.2021. Alla data del 31.10.2023, il ricorrente è affetto da rachipatia lombare con ernie discali la cui valutazione è pari all'10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.10.2023. Considerando il danno preesistente pari al 10%, procedendo ad unifica, la valutazione globale risulta essere del 19% dalla data della domanda amministrativa del 31.10.2023.
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di causa CP_1 con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 4/12/2025
IL GOP
- dott.ssa DY Biasone-
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del gop, dott.ssa DY Biasone;
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
( ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Mililli
( ) con domicilio eletto presso il suo studio in Ortona (CH) alla Piazza C.F._2
Porta Caldari n. 26 e presso l'indirizzo pec rdineavvocatichieti, che Email_1 lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver svolto sin dal 03 luglio 2006 la propria attività lavorativa presso la società poi incorporata, per fusione, nella CP_2
, con mansioni di operario, prima tramite società di lavoro interinale e, Controparte_3
1 successivamente, dal 8 febbraio 2010, con contratto di lavoro stipulato direttamente con la ed, in particolare, nel corso tempo, il sig. , durante la propria giornata CP_2 Parte_1 lavorativa, si occupava delle seguenti attività: movimentazione dei parabrezza, prelevandoli da casse poste a terra, posizionamento manuale dei parabrezza su un piano di lavoro di altezza di circa 120 cm, di applicare spacer e lavorazioni varie sul parabrezza, di posizionare manualmente i parabrezza nelle casse, dopo la loro lavorazioni.
Il ricorrente ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni, la seguente malattia: un'alterazione trofica dei dischi intervertebrali (protrusioni discali D5-D6,
D6-D7, D9-D10, D10-_D11, D11-D12, con associata compressione sullo spazio perimidollare anteriore corrispondente;
protrusioni L3-L4 e L4-L5 con associata impronta sul sacco durale e riduzione di ampiezza dei forami di coniugazione corrispondenti, Piccola ernia discale L4-L5,
Lombosciatalgia. Osteofitosi D10-D11 con impronta sul sacco durale L1-L2, L2-L3); -
L'alterazione dei dischi intervertebrali ha inoltre comportato l'instaurarsi di un processo artrosico osteofitico per il concentrarsi delle sollecitazioni pressorie sui bordi delle limitanti dei corpi vertebrali, per la quale ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale, ma che la relativa domanda è stata rigettata in via amministrativa, per cui ha adito l'autorità giudiziaria contro il provvedimento amministrativo di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “
Nel dettaglio, il nominato CTU ha precisato che: “Il Sig. , alla data Parte_1 del 01.12.2021, è affetto da rachipatia lombare. La valutazione della menomazione all'integrità
2 psicofisica del ricorrente relativa alla suindicata patologia, è pari all'8% (otto per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021). Considerando il danno preesistente riferibile a malattia professionale per patologia delle spalle bilaterale, valutato dall' con danno biologico pari al 10% (dieci per cento), procedendo ad unifica, con CP_1 verosimile certezza, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al
17% (diciassette per cento) dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021). Alla data del 31.10.2023, è affetto da rachipatia lombare con ernie discali. La valutazione della menomazione all'integrità psicofisica del ricorrente relativa alla suindicata patologia, è pari all'10% (dieci per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(31.10.2023). Considerando il danno preesistente riferibile a malattia professionale per patologia delle spalle bilaterale, valutato dall' con danno biologico pari al 10% (dieci CP_1 per cento), procedendo ad unifica, con verosimile certezza, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 19% (diciannove per cento) dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023)”.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto alla data del 01.12.2021, è affetto da rachipatia lombare di origine lavorativa che configura un danno biologico pari all'8% (otto per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021).
Considerando il danno preesistente riferibile a malattia professionale pari al 10% , procedendo ad unifica, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 17% dalla data della domanda amministrativa (01.12.2021) e che il ricorrente è affetto alla data del
31.10.2023, da rachipatia lombare con ernie discali la cui valutazione è pari all'10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023). Considerando il danno preesistente pari al 10%, procedendo ad unifica, la valutazione globale può essere quindi equamente considerata pari al 19%, dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023).
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente il relativo CP_1 indennizzo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior
3 somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Considerato l'accoglimento del ricorso le spese di lite, liquidate in €. 2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono essere poste a carico dell' e CP_1 distratte in favore del procuratore antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
-accerta e dichiara che il ricorrente alla data del 01.12.2021, è affetto da rachipatia lombare, la cui valutazione è pari all'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
01.12.2021. Consideranda la malattia professionale preesistente, valutato dall' con CP_1 danno biologico pari al 10%, procedendo ad unifica, la valutazione globale risulta essere pari al 17% dalla data della domanda amministrativa del 01.12.2021. Alla data del 31.10.2023, il ricorrente è affetto da rachipatia lombare con ernie discali la cui valutazione è pari all'10% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 31.10.2023. Considerando il danno preesistente pari al 10%, procedendo ad unifica, la valutazione globale risulta essere del 19% dalla data della domanda amministrativa del 31.10.2023.
-condanna l' al versamento in favore del ricorrente del relativo indennizzo nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad €. 2.695,50 per CP_1 onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di causa CP_1 con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 4/12/2025
IL GOP
- dott.ssa DY Biasone-
4