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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3218/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LV ES Presidente AR CI Giudice relatore Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3218/2024 promosso da: ( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano NE;
e
), nato il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano NE;
RICORRENTI e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. CONCLUSIONI, come da ricorso cumulato di seguito riportate integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per il solo figlio i coniugi hanno deciso di suddividere fra di loro per metà Per_1 ciascuno i costi della retta u a e le spese extra di vitto e alloggio collegate alla frequentazione dell'ateneo a Milano.
3) La casa coniugale di Ancona, Via Gioacchino Rossini n. 10, già di proprietà indivisa dei figli ed (doc. 3), e della quale il Sig. ode di diritto di abitazione in via esclusiva, Per_2 Per_3 CP_1 rimarrà nelle intestazioni formali in cui già ora si trova, compreso lo ius in re aliena previsto a favore del padre dei ragazzi, cosicché la Sig.ra LV si sposterà in altra abitazione nella sua disponibilità (quella della madre), sita ad Ancona, Via Rodi n. 3/A.
4) Quanto ai rapporti economici fra gli stessi coniugi, le parti, essendo entrambe autosufficienti, rinunziano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco l'una verso l'altra.
5) Le parti non sono comproprietarie o cointestatarie di alcun bene mobile o immobile, o titoli o conti correnti, che vadano fra di loro suddivisi, né di veicoli in proprietà comune. La Sig.ra NE, tuttavia, è intestataria, oltre che dell'autovettura Peugeot 2008 che usa personalmente, anche del veicolo Lancia Y che viene utilizzando dal figlio maggiore, nonché della Opel Astra, che utilizza il marito: i coniugi si accordano perché questo veicolo, tg. EV 211 SY, sia volturato in proprietà a favore del Sig. che, sino a quel momento, potrà comunque CP_1 continuare a liberamente disporne a suo piacimento (doc.ti sub 4).
6) Vi è poi un finanziamento contratto dalla Sig.ra NE in data 16.03.2022, per complessivi € 40.000,00 (e residui € 33.877,00 ad oggi) per esigenze di tutta la famiglia con la IN (doc. 5), in relazione al quale le parti qui ricorrenti concordano di suddividere la restituzione della rata mensile pari ad € 523,00 per metà ciascuno. […]. Per tutto quanto sopra, dato atto della volontà che viene qui di seguito ribadita (dopo le conclusioni), CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare con sentenza la separazione personale delle parti alle condizioni sopra menzionate […]. Infine, a norma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti CHIEDONO altresì che, decorso il termine semestrale previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 898 del 1970, sia dichiarata in questa sede anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi medesimi previo impulso alla procedura da parte del Giudice monocratico assegnatario della stessa, e sempreché sia passata in giudicato la sentenza che ha statuito sulla preventiva separazione personale dei coniugi medesimi”;
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio ad Ancona il 04/12/1993, premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Ancona, 17/02/1996), (Ancona, 15/09/1998) e (Ancona, Per_2 Per_3 Per_1
05/04/20002), che nel tempo a causa di dissapori ed incomprensioni la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 05/08/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 13/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 10/25 emessa in data 18/12/2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 18/11/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 10/25 del 18/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva. Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona il 04/12/1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 336 parte 2, serie A dell'anno 1993.
7. Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Ancona il 04/12/1993 e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 336, parte 2, serie A dell'anno 1993; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
AR CI LV ES
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: LV ES Presidente AR CI Giudice relatore Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3218/2024 promosso da: ( ), nata il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano NE;
e
), nato il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano NE;
RICORRENTI e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. CONCLUSIONI, come da ricorso cumulato di seguito riportate integralmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per il solo figlio i coniugi hanno deciso di suddividere fra di loro per metà Per_1 ciascuno i costi della retta u a e le spese extra di vitto e alloggio collegate alla frequentazione dell'ateneo a Milano.
3) La casa coniugale di Ancona, Via Gioacchino Rossini n. 10, già di proprietà indivisa dei figli ed (doc. 3), e della quale il Sig. ode di diritto di abitazione in via esclusiva, Per_2 Per_3 CP_1 rimarrà nelle intestazioni formali in cui già ora si trova, compreso lo ius in re aliena previsto a favore del padre dei ragazzi, cosicché la Sig.ra LV si sposterà in altra abitazione nella sua disponibilità (quella della madre), sita ad Ancona, Via Rodi n. 3/A.
4) Quanto ai rapporti economici fra gli stessi coniugi, le parti, essendo entrambe autosufficienti, rinunziano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco l'una verso l'altra.
5) Le parti non sono comproprietarie o cointestatarie di alcun bene mobile o immobile, o titoli o conti correnti, che vadano fra di loro suddivisi, né di veicoli in proprietà comune. La Sig.ra NE, tuttavia, è intestataria, oltre che dell'autovettura Peugeot 2008 che usa personalmente, anche del veicolo Lancia Y che viene utilizzando dal figlio maggiore, nonché della Opel Astra, che utilizza il marito: i coniugi si accordano perché questo veicolo, tg. EV 211 SY, sia volturato in proprietà a favore del Sig. che, sino a quel momento, potrà comunque CP_1 continuare a liberamente disporne a suo piacimento (doc.ti sub 4).
6) Vi è poi un finanziamento contratto dalla Sig.ra NE in data 16.03.2022, per complessivi € 40.000,00 (e residui € 33.877,00 ad oggi) per esigenze di tutta la famiglia con la IN (doc. 5), in relazione al quale le parti qui ricorrenti concordano di suddividere la restituzione della rata mensile pari ad € 523,00 per metà ciascuno. […]. Per tutto quanto sopra, dato atto della volontà che viene qui di seguito ribadita (dopo le conclusioni), CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare con sentenza la separazione personale delle parti alle condizioni sopra menzionate […]. Infine, a norma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti CHIEDONO altresì che, decorso il termine semestrale previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 898 del 1970, sia dichiarata in questa sede anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi medesimi previo impulso alla procedura da parte del Giudice monocratico assegnatario della stessa, e sempreché sia passata in giudicato la sentenza che ha statuito sulla preventiva separazione personale dei coniugi medesimi”;
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio ad Ancona il 04/12/1993, premesso che dal matrimonio sono nati i figli (Ancona, 17/02/1996), (Ancona, 15/09/1998) e (Ancona, Per_2 Per_3 Per_1
05/04/20002), che nel tempo a causa di dissapori ed incomprensioni la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 05/08/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 13/12/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 10/25 emessa in data 18/12/2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 18/11/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 10/25 del 18/12/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva. Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona il 04/12/1993 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 336 parte 2, serie A dell'anno 1993.
7. Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e ad Ancona il 04/12/1993 e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 336, parte 2, serie A dell'anno 1993; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente
AR CI LV ES