Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 1
In tema di concussione, è certamente vero che il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della "concussione ambientale", ma con tale locuzione, per comodità espressiva, nella giurisprudenza della S.C. si intende solo riferirsi a particolari modalità dell'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 cod. pen., di cui certo non si è inteso in nulla estendere il paradigma normativo. La giurisprudenza ha semplicemente preso atto del fenomeno, particolarmente diffuso nell'attuale momento storico, di un sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate". Ciò non vuol dire che possa prescindersi da un comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la condotta costrittiva o (più normalmente, nella tipologia in esame) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ravvisabile il reato di concussione, in luogo di quello di corruzione ritenuto dai giudici di merito, in una vicenda nella quale un imprenditore edile si era indotto al pagamento di tangenti, per ottenere autorizzazioni del tutto legittime, dopo aver avuto conferma da un noto esponente politico locale, profondo conoscitore dei meccanismi decisionali di un'amministrazione comunale, che quello era l'unico sistema per rimuovere una situazione di stallo in cui si trovava la sua pratica, in un contesto in cui il prolungato ritardo nel rilascio delle autorizzazioni aveva già prodotto una gravissima situazione finanziaria a causa della interruzione dell'attività edilizia per oltre un anno).
Commentario • 1
- 1. I delitti contro la pubblica amministrazionePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 10 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1998, n. 13395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13395 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 13/7/1998
1. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Agrò Consigliere N. 1109
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. IO Conti Consigliere N. 5030/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dagli imputati
LV AN, n. a Monza il 14.4.1948
TO GI, n. a Monza il 17.11.1937
GA LO, n. a Catanzaro il 27 settembre 1945
nonché dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di MI, nei confronti degli imputati VI e AT
e dalla parte civile RA LI, nei confronti degli imputati VI e EG
avverso la sentenza in data 20 gennaio 1997 della Corte di appello di MI Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. IO Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo limitatamente alla posizione del EG, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al VI, per l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio limitatamente AT, per il rigetto dei ricorsi del pubblico ministero e della parte civile;
Udito per la parte civile l'avv. Domenico Battista che ha concluso per l'accoglimento del relativo ricorso;
Uditi per l'imputato AT gli avvocati Raffaele Della Valle e IO Spadea, che hanno concluso per l'accoglimento del relativo ricorso e per la inammissibilità del ricorso della parte civile.
Fatto
Con decreto in data 19 maggio 1993 venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Monza, tra gli altri, LV AN, TO GI e GA LO, per rispondere (capo A) del reato di concussione continuata aggravata, poiché, in concorso tra loro e altri soggetti, il AT quale intermediario tra imprenditore e pubblici ufficiali, il VI e il EG quali consiglieri comunali nonché assessori all'edilizia privata del Comune di Monza, abusando questi ultimi della loro qualità, ufficio e poteri, in particolare subordinando l'approvazione e l'attuazione del piano di lottizzazione "TANEDAGALATEA" al pagamento di una somma di denaro, inducevano l'imprenditore AS LI a consegnare loro, in più riprese (in particolare all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie attuative del piano di lottizzazione), la somma complessiva di lire 250 milioni, con danno di rilevante gravità per la parte lesa (in Monza, dal 1986 al 1990); il TO, inoltre, per rispondere (capo B), in concorso con ZZ AU, del reato di concussione, per avere, quale intermediario tra imprenditore e pubblico ufficiale e progettista L'opera, indotto l'imprenditore AS LI a versare la somma di lire 120 milioni, versamento cui era subordinata la emissione di un parere favorevole L'Assessorato all'urbanistica ai fini del rilascio della concessione edilizia per l'ultimo lotto di 17.000 metri cubi del piano "TANEDAGALATEA", agendo il ZZ quale assessore all'urbanistica del Comune di Monza e abusando il medesimo delle sue funzioni e dei suoi poteri (in Monza nel 1990).
All'esito del dibattimento, il Tribunale, con sentenza in data 25 ottobre 1995, dichiarava il VI e il AT (unificati per la continuazione i reati a quest'ultimo ascritti) colpevoli del delitto di concussione contestato e il EG del delitto di ricettazione, così modificata per quest'ultimo l'originaria imputazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, condannava, il VI alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, il AT, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e il EG alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione e lire 1.000.000 di multa;
con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque per il VI e per AT;
e con condanna dei predetti imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Monza e dei soli VI e EG al risarcimento dei danni in favore della parte civile AS LI.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di appello di MI, con sentenza in data 20 gennaio 1997, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il VI e il AT colpevoli del reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., così modificate le originarie imputazioni di cui ai capi A e B, ritenuta per il AT la continuazione tra detti due reati, e con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, condannava, il VI, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e, il AT, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, concesso a entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena;
revocava la condanna del VI e del EG al risarcimento dei danni in favore della parte civile AS;
confermava nel resto l'impugnata sentenza, e quindi anche la condanna del EG per il reato di ricettazione ritenuto dal Tribunale.
I fatti per i quali è sorto il procedimento penale, secondo la ricostruzione del Tribunale, fatta propria dalla Corte di appello, traggono origine dall'acquisto in data 31 ottobre 1984 da parte di AS LI delle quote della società a r.l. "Taneda-Galatea", proprietaria di una vasta area in Monza in relazione alla quale l'acquirente, con l'ausilio L'architetto AT GI, aveva poi presentato (in data 14 marzo 1985) un piano di lottizzazione per la realizzazione di manufatti edilizi per 50.000 metri cubi, del valore, all'epoca, di 25 miliardi di lire. Poiché, come era noto al AS, nel comune di Monza valeva la regola in base alla quale gli imprenditori dovevano pagare al circuito politico lire 5.000 al metro cubo per ottenere senza pretestuosi intralci il rilascio della concessione edilizia, egli aveva pregato l'arch. AT, che gli aveva confermato tale prassi, di trovare un gestore della tangente, il quale fu individuato dal AT in DI IO, industriale, direttore di un giornale locale e ben collegato all'ambiente politico. Nel corso di una riunione nello studio del AT, l'DI aveva accettato l'incarico, ed ivi fu concordato tra i tre che i pagamenti sarebbero avvenuti per tranches, secondo il progredire della pratica. A seguito di ciò, il AS aveva versato una prima rata di 30 milioni di lire in data 5 febbraio 1986, in corrispondenza L'inizio L'esame della pratica da parte del Comune di Monza;
una seconda di 50 milioni in data 11 giugno 1986 in corrispondenza della delibera consiliare sul piano di lottizzazione (avvenuta il precedente 9 giugno); una terza di 60 milioni in data 20 ottobre 1986 in corrispondenza della delibera di Giunta L'11 settembre di quell'anno. Le prime due rate erano state versate dal AS a mani di DI;
la terza, dal medesimo, a mani di AT.
A seguito di ciò, era stata rilasciata, in data 12 novembre 1987, la prima concessione edilizia e, il giorno 19 novembre, il AS aveva versato a VI AN, consigliere comunale ed assessore all'edilizia privata, la somma di lire 60 milioni di lire:
ciò in quanto il AT gli aveva comunicato che gli originari accordi politici si erano "rotti", sicché i residui versamenti dovevano essere effettuati direttamente al VI e a EG LO (anch'egli consigliere comunale e successivamente assessore all'edilizia privata), esponenti, rispettivamente, del P.S.I. e della D.C. locali.
Un ulteriore versamento per 50 milioni, in due tranches da 25 milioni, era stato effettuato dal AS, a mani del AT, il 6 settembre e il 5 dicembre 1990, per la consegna al EG, sempre in esecuzione L'originario accordo e in ragione della qualità di quest'ultimo di rappresentante della D.C.. Quanto alla imputazione di cui al capo B, nel settembre 1991 il AS aveva dovuto versare 120 milioni di lire a ZZ AU, assessore all'urbanistica, il quale aveva ottenuto dall'avvocatura comunale un parere favorevole circa la legittimità del rilascio L'ultima concessione attuativa del piano di lottizzazione benché il Comune non avesse ancora adottato il piano particolareggiato di attuazione. A riguardo di tale pagamento, il AT aveva riferito al AS che il ZZ gli aveva rappresentato che c'era da pagare un contributo per il partito di 120 milioni, anche perché vi erano state delle "spese". In attesa di tale concessione il AS aveva dovuto chiudere il cantiere per oltre un anno, con conseguenti difficoltà finanziarie, avendo già stipulato i preliminari di vendita degli immobili da realizzare, sicché egli si era indotto a pagare, nel timore di non ottenere l'approvazione del piano di lottizzazione e per evitare ritardi.
Tale ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito poggiava sulle dichiarazioni del AS, da ritenere attendibili tenuto conto della logicità, verosimiglianza e costanza, nonché sulla esistenza di riscontri, costituiti, soprattutto, dalle dichiarazioni del AT (che aveva ammesso i suoi contatti con l'DI, di aver ricevuto personalmente il terzo versamento, di aver consegnato al EG la somma datagli dal AS, e di aver avuto a che fare anche con le somme richieste dal VI e dal ZZ), L'DI (che aveva posto in risalto il ruolo di artefice della tangente del AT e che aveva tra l'altro ammesso di aver ricevuto complessivamente lire 120 milioni dal AS, somma che aveva destinato al finanziamento del suo quotidiano) e del ZZ (che aveva ammesso di aver ricevuto dal AT la somma di lire 120 milioni, dopo che il AS aveva sollecitato il suo interessamento per un parere favorevole al rilascio della concessione edilizia).
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, osservava la Corte di merito che non potevano condividersi le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, dovendosi ritenere che le condotte contestate integravano non già il delitto di concussione ma quello di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Al riguardo si rileva, tra l'altro, in sentenza che, essendo tipica connotazione della concussione il fatto che il privato è ridotto dal pubblico ufficiale, attraverso comportamenti di costrizione o induzione, in uno stato di soggezione, è da escludere che possa ritenersi integrata la fattispecie della concussione anche qualora il privato si determini al pagamento adeguandosi ad una situazione ambientale di illegalità diffusa in cui la tangente è la regola, e ciò senza che il suo convincimento circa la inevitabilità del pagamento sia indotto o rafforzato da condotte riferibili al soggetto attivo. Ora, poiché, con riferimento sia al primo che al secondo episodio, non era dato riscontrare alcuna attività di induzione proveniente dai pubblici ufficiali coinvolti nella vicenda, pur limitata al rafforzamento del convincimento del AS della ineluttabilità del pagamento di somme di denaro ai fini L'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dei suoi progetti imprenditoriali, riteneva la Corte di appello che difettavano nella specie gli elementi costitutivi della concussione, dovendosi dare per certo che il AS si fosse liberamente adattato alla prassi di corruzione che, in quel frangente, costituiva la regola nei rapporti tra amministratori e cittadini nel Comune di Monza.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di MI (nei confronti degli imputati VI e AT), nonché la parte civile AS LI (nei confronti degli imputati VI e EG).
Nel ricorso proposto dal difensore del VI si osserva che l'unico elemento portato dalla sentenza impugnata a sostegno della tesi della colpevolezza L'imputato in ordine al delitto di corruzione è costituito dalle accuse del AS, il quale, peraltro, aveva tutto l'interesse a scaricare su altri ogni genere di responsabilità per alleggerire la sua posizione e sostenere la sua posizione di parte civile. Il ricorrente censura dunque la sentenza della Corte di appello per carenza assoluta di motivazione sul punto. Con un secondo motivo, si deduce l'intervenuta prescrizione del ritenuto reato di corruzione, essendo spirato il termine complessivo di sette anni e sei mesi decorrente al più tardi dal 19 novembre 1987.
Nel ricorso proposto dai difensori del AT si denuncia, con un primo motivo, la erroneità della sentenza in punto di qualificazione dei reati di cui ai capi A e B come corruzione propria, anziché come corruzione impropria ex art. 318 c.p.p.. La tesi della Corte di appello, che si fonda sul ritenuto asservimento della funzione, per denaro, agli interessi privati, confonde l'oggetto giuridico del reato di corruzione in genere (che comporta in ogni caso un simile asservimento della pubblica funzione) con la specificità della ipotesi della corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. La natura della fattispecie criminosa si ricava dalla stessa sentenza impugnata, che ha riconosciuto la piena legittimità delle concessioni edilizie, rilasciate sulla base di un altrettanto legittimo Piano di lottizzazione, e, quindi, la perfetta coincidenza di tali provvedimenti con il pubblico interesse. In particolare, con riferimento al capo B, il fatto che sia stato acquisito un parere non previsto non è elemento idoneo a rendere illegittima la concessione, perché tale acquisizione di parere è conforme al principio del buon andamento della pubblica amministrazione (nella specie, il parere ha evidenziato la sussistenza dello stato di urbanizzazione dei luoghi, pur in mancanza di un p.p.a.). Si trattava, dunque, di atti non solo legittimi ma anche doverosi, sicché un eventuale errore sul punto da parte del AT ricadeva su una legge extrapenale ex art. 47 ult. comma c.p.. Ancora, sul capo B, il ricorrente rileva che si sarebbe dovuta configurare comunque la corruzione impropria susseguente (art. 318 comma secondo c.p.), in quanto il versamento di denaro avvenne nel settembre 1991 e quindi successivamente sia al parere sia alla stessa concessione edilizia;
e, anche volendosi fare riferimento alla conclusione del pactum sceleris come momento consumativo del reato, l'accordo intervenne in un momento successivo all'emissione del parere incriminato: tutto ciò esclude la punibilità del presunto corruttore, ex art. 321 c.p. Con un secondo motivo, il ricorrente, con riferimento a capo A, si lamenta della erroneità della sentenza, sotto il profilo sia della violazione di legge sia del difetto o della illogicità della motivazione, con specifico riferimento alla posizione del AT. Quest'ultimo in realtà si è limitato esclusivamente a svolgere attività professionale in favore della società Taneda onde pervenire, prima, all'approvazione del piano di lottizzazione e, poi, al rilascio della concessione edilizia, che costituiva atto dovuto. Ritenendo l'ipotesi della corruzione propria anziché della concussione, la Corte di merito ha comunque omesso di individuare i pubblici ufficiali corrotti, facendosi nella sentenza solo generico riferimento "ai referenti politici cittadini" o "ai politici" o ancora "alle richieste dei politici o meglio dei partiti". Nella sentenza impugnata si dà atto che nel corso del presunto accordo corruttivo intervenuto nello studio del AT tra quest'ultimo, il AS e l'DI non era presente alcun pubblico ufficiale e che tale accordo era diretto ad elargire la somma convenuta (250 milioni) a referenti politici e non a pubblici ufficiali. Quanto alla parte della sentenza in cui si sostiene il coinvolgimento del VI, come destinatario di parte delle somme, la Corte non dà il dovuto rilievo alle dichiarazioni del AS, dalle quali risulta che il AT rimase estraneo ad accordi corruttivi intervenuti tra gli altri due, ed erroneamente sopravvaluta presunte ammissioni del AT, L'DI e del VI. Infine illogicamente è stata ritenuta l'ipotesi di corruzione in luogo della contestata concussione, pur riconoscendosi che il AS (e il AT con lui) si risolse a pagare in quanto indottovi da uno stato di soggezione o comunque di pressione psicologica, in un quadro ambientale in cui la tangente era divenuta la regola alla quale non era possibile sfuggire: una simile constatazione avrebbe dovuto quanto meno portare a escludere l'elemento soggettivo del reato. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione di legge e il difetto o la manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento alla statuizione di condanna relativa al capo B. Le remore frapposte al rilascio L'ultima concessione edilizia sono state infatti superate senza alcuna azione corruttrice da parte del AT, che si è limitato ad espletare attività tecnico - professionale comprensiva anche del mandato a seguire l'iter amministrativo della pratica. Al riguardo il ricorrente osserva che sono del tutto inutilizzabili contro il AT, ai sensi L'art. 6 della Convenzione europea sui diritti L'uomo, le dichiarazioni rese al pubblico ministero dal AS e dal ZZ, diverse essendo quelle rese dagli stessi in dibattimento. In ogni caso, la sentenza non motiva adeguatamente la pretesa iniziativa del AT ai fini L'ottenimento di un parere favorevole a fronte di una promessa di denaro da dare in corrispettivo, tanto più che il ZZ ha escluso in dibattimento l'iniziativa corruttiva del AT. Al più potrebbe trattarsi di una corruzione impropria susseguente, della quale non risponde il privato, ex art. 321 c.p.p.. Del tutto irrilevanti, poi, ai fini della pretesa illecita iniziativa corruttiva del AT, sono le dichiarazioni rese dal EG, dalle quali risulta solo che il primo gli aveva rappresentato la doverosità del rilascio della concessione edilizia. Infine, quanto alle dichiarazioni del OV, quest'ultimo in realtà ha fatto riferimento a una iniziativa corruttiva del AS e non del AT.
Il EG, a mezzo del difensore, ha denunciato, con un primo motivo, la erronea applicazione L'art. 192 comma 3 c.p.p. e l'inosservanza L'art. 530 comma 2 c.p.p. Si osserva nel ricorso che non sussistono prove certe in ordine al fatto che il EG abbia ricevuto effettivamente una parte degli importi versati dall'imprenditore AS a mani del AT. In realtà la circostanza riposa unicamente sulle dichiarazioni del AT, le quali, in mancanza di elementi di riscontro, non potevano costituire prova del fatto. Per di più, la stessa ricostruzione dei fatti offerta dal AT è incompatibile con quella che il medesimo aveva riferito al AS. In realtà risulta attendibile la versione del EG, secondo cui il AT aveva ottenuto dal AS 50 milioni con il pretesto che questa somma era destinata al EG, mentre in realtà essa era stata fraudolentemente trattenuta da lui.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di motivazione sulla rideterminazione della pena, punto espressamente investito dal secondo motivo di appello, in relazione alla configurabilità della continuazione con il reato di concussione per il quale l'imputato, in altro procedimento, aveva riportato condanna definitiva.
Con successiva memoria difensiva, il ricorrente deduce, come nuovo motivo, l'inosservanza L'art. 513 c.p.p. e L'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, osservandosi che la sentenza impugnata si fonda sulle dichiarazioni rese dal solo coimputato AT in sede di indagini preliminari, non reiterate in sede dibattimentale e quindi inutilizzabili ai fini della decisione in forza della novella sopra richiamata, applicabile anche nel giudizio di cassazione come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 25 febbraio 1998, n. 4265. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di MI ha denunciato, con un unico motivo, la erronea applicazione della legge penale, essendosi ritenuta configurabile l'ipotesi della corruzione in luogo della contestata concussione. La sentenza impugnata ha infatti erroneamente parificato la posizione di chi vuole avere un vantaggio a quella di chi (come nella specie) deve evitare un danno;
ed erroneamente ritenuta qualificante ai fini della corruzione la partecipazione, che è invece caratteristica comune ad entrambe le fattispecie delittuose. La stessa Corte di appello ha riconosciuto che il AS si decise a pagare la tangente solo dopo che si fu convinto che questo era l'unico modo di evitare il fallimento e di conseguire la ripresa L'attività dei cantieri, bloccati dal ritardo nella concessione edilizia, che il AS aveva invece diritto di ottenere in tempi ragionevoli. Egli si trovava dunque nella condizione di pressione di psichica di chi è posto nell'alternativa di subire un grave danno o di accogliere la illecita richiesta del pubblico ufficiale.
La parte civile AS LI ha denunciato, con un primo motivo, la inosservanza L'art. 317 c.p. e la erronea applicazione L'art. 319 c.p., osservando che ha errato la Corte di appello nel ritenere che la concussione ambientale non costituisce di per sè una particolare forma di induzione, essendo stato più volte affermato in giurisprudenza che la concussione può realizzarsi anche con un comportamento induttivo in maniera tacita. Nel caso di specie, si era in presenza di un rapporto di soggezione, come si ricava dal fatto che non è stato realizzato alcun atto contrario ai doveri di ufficio.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento, per travisamento dei fatti. La Corte di appello, muovendo dal presupposto che il rendersi partecipi di un sistema corrotto esuli da una situazione di soggezione, ha dovuto prendere atto di dati di fatto che risultano inconciliabili con le conclusioni cui è pervenuta: in primo luogo, la circostanza che i timori del AS erano fondati in quanto "trovavano ragione soggettiva nelle precedenti analoghe richieste dallo stesso vissute in relazione ad altri cantieri in Monza", il che rende illogica la conclusione per cui il AS potesse versare non in uno stato di soggezione ma di piena libertà ed autonomia;
il fatto, poi, che vi erano il timore di richieste, il rischio di taglieggiamenti e pagamenti, la necessità di evitare danni o nocumenti;
il fatto, infine, che l'assessore regionale Bilotta, con provvedimento del 22 luglio 1987, ponendosi in conflitto con il Comune di Monza, aveva disposto l'annullamento d'ufficio della prima concessione rilasciata al AS, e che quest'ultimo aveva ottenuto l'annullamento del provvedimento dal giudice amministrativo, il che stava a dimostrare che l'atteggiamento del ceto politico era inconciliabile con il ritenuto accordo criminoso.
Diritto
1. Conviene partire dai ricorsi del Procuratore generale e della parte civile, in quanto attengono al tema, per più versi pregiudiziale, della qualificazione giuridica dei fatti, che per dette parti ricorrenti va individuata nella fattispecie della concussione, così come affermato dal Tribunale.
I ricorsi sono fondati.
Le considerazioni della Corte di merito, pur se notevoli, oltre che per la puntuale analisi dei fatti, anche per l'approfondimento degli aspetti teorici che sono sottesi alla distinzione tra le due figure criminose in discussione, non mostrano di recepire appieno il significato degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di concussione ambientale. È ben vero, come si sottolinea nella sentenza impugnata, che il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della concussione "ambientale", ma con tale locuzione, stando alle decisioni di questa Suprema Corte, si intende solo riferirsi a particolari modalità L'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 c.p., di cui certo non si è inteso in nulla estendere il paradigma normativo. La giurisprudenza ha semplicemente preso atto del fenomeno, particolarmente diffuso nell'attuale momento storico, di un sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto dì una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate" (cfr. Cass., sez. VI, u.p. 19 gennaio 1998, Pancheri).
Ciò non vuol dire, ovviamente, che possa prescindersi da un comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la condotta costrittiva o (più normalmente, nella tipologia in esame) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti.
Ora, nella specie, va considerato che il AS si indusse a pagare le tangenti solo dopo le prime difficoltà ad ottenere i provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione della sua iniziativa imprenditoriale;
provvedimenti, occorre sottolineare, che, come esattamente rilevato da vari imputati ricorrenti, erano da considerare del tutto legittimi. Il AS, in sostanza, si indusse al versamento delle tangenti solo dopo aver avuto conferma dal AT, noto esponente politico locale e profondo conoscitore dei meccanismi decisionali della amministrazione comunale monzese, che quello era l'unico modo per dare una svolta positiva alla situazione di stallo in cui si trovava, in conformità a una prassi di illegalità che era già stata da lui sperimentata.
Al riguardo appare decisivo il fatto che il AS avesse presentato il piano di lottizzazione, per la realizzazione di manufatti edilizi per 50.000 metri cubi, pari a un valore, all'epoca, di 25 miliardi, sin dal 14 marzo 1985, e che egli si indusse a pagare la prima tranche solo il 5 febbraio 1986, in corrispondenza L'inizio L'esame della pratica. Non può dubitarsi che una realizzazione imprenditoriale di tale importanza sia stata iniziata ad esaminare in sede amministrativa con un ritardo di quasi un anno solo in quanto l'imprenditore non aveva dimostrato fino ad allora la sua disponibilità ad adattarsi al sistema delle tangenti imperante. Inoltre, è altrettanto significativo che ciascuno degli ulteriori esborsi è collocabile temporalmente in coincidenza con avanzamenti "topici" L'iter amministrativo, come già evidenziato in narrativa. Il AS, infatti, si risolse a pianificare il versamento di tangenti rivolgendosi al "collettore" DI, onde "evitare il continuo taglieggiamento e richieste incontrollabili da parte di ogni esponente politico",
Infine, non può non considerarsi che l'ultimo esborso di lire 120 milioni fu versato al ZZ, su perentoria richiesta di quest'ultimo, dopo che il AS, stante il ritardo nel rilascio della concessione per l'ultimo lotto di 17.000 metri cubi, era. per così dire, "con l'acqua alla gola", essendo stato costretto a chiudere il cantiere per oltre un anno, con notevolissime difficoltà finanziarie, avendo tra l'altro già stipulato i preliminari di vendita degli immobili.
In conclusione, stando alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, appare che il AS si determinò a versare le somme di denaro indicategli, in ragione di una percentuale commisurata al valore delle opere (5.000 lire al metro cubo), conforme a una regola consolidata, essendo pervenuto al convincimento che, così non facendo, non avrebbe potuto ottenere, o avrebbe potuto ottenere solo con grave ritardo, il rilascio di provvedimenti amministrativi legittimi e dovuti, senza di che egli avrebbe condotto la sua impresa al fallimento: tutto ciò pone il AS in posizione di concusso e non di corruttore.
2. I ricorsi degli imputati sono infondati.
Superati gli aspetti assorbiti dalla qualificazione giuridica dei fatti come concussione, occorre esaminare le ulteriori censure che conservano rilevanza.
2.1. Quanto al ricorso del VI, la censura di insufficienza di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale non può essere accolta, avendo la Corte di appello adeguatamente puntualizzato che il coinvolgimento di tale imputato è dimostrato non solo dalle attendibili dichiarazioni del AS, ma anche da quelle del AT, che ha confermato l'intervento nella vicenda del VI e la richiesta da questo rivolta al AS del pagamento, a mani sue, a seguito della "rottura" degli accordi politici, della tangente di lire 60 milioni.
Inoltre, a parte le ammissioni del VI di aver ricevuto contributi dal AS per le sue campagne elettorali, valgono come ulteriori riscontri a suo carico le dichiarazioni rese in dibattimento dall'DI, che ha affermato di aver saputo da AT che a un certo punto erano sopravvenuti "problemi" con il P.S.I., che "all'epoca era rappresentato da VI".
2.2. In ordine al ricorso del AT, le sue pretese di aver svolto nella vicenda, con riferimento ad entrambi gli episodi addebitatigli, esclusivamente un incarico professionale, senza alcun ruolo di intermediario tra il AS e i pubblici ufficiali, sono efficacemente controbattute dai giudici di merito, che hanno fatto riferimento non solo alle diffuse dichiarazioni del AS circa il ruolo decisivo svolto dal AT nel collegamento con gli ambienti politici e nella gestione dei pagamenti da effettuare, ma anche alle ammissioni fatte al riguardo dall'imputato circa la materialità delle condotte addebitategli.
Inoltre, come evidenziato in particolare dalla sentenza di primo grado, il AT era l'eminenza grigia del panorama politico monzese, quale esponente della D.C., soprattutto per ciò che concerneva il settore urbanistico, da lui totalmente controllato, anche sotto l'aspetto del finanziamento L'attività politica (v. testimonianza Sironi e deposizioni DI e EG). Il AT era quindi nella veste giusta per "consigliare" autorevolmente il AS circa la necessità del pagamento della tangente d'uso e circa il modo di farlo, esercitando poi la sua decisiva influenza nell'ambito L'amministrazione comunale. Egli gestì con l'DI la maggior quota versata dal AS (pari a 120 milioni) per il finanziamento del quotidiano "Monza e Brianza oggi", utilizzato dai medesimi per la loro lotta politica. Decisivo, poi, fu il ruolo esercitato dal AT con riferimento alla vicenda di cui al capo B, essendo stata sua l'idea di ottenere un parere L'assessore all'urbanistica favorevole al rilascio L'ultima concessione edilizia a fronte del pagamento della tangente di 120 milioni.
Le diffuse osservazioni svolte dal ricorrente circa la valutazione della portata probatoria delle fonti dichiarative e degli altri elementi a carico considerati dai giudici di merito appaiono d'altro canto tentativi di introdurre in sede di legittimità non consentiti apprezzamenti di fatto, sicché esse non possono essere prese in considerazione in questa sede.
Inconsistenti appaiono, infine, le deduzioni del ricorrente circa la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero dal AS e dal ZZ, in relazione alla Convenzione europea sui diritti L'uomo, perché il diritto L'imputato di confrontarsi con le fonti di accusa non esclude affatto che, ai fini L'accertamento della verità dei fatti, possano essere contestati al soggetto esaminato le dichiarazioni precedentemente rese, come si ricava, tra l'altro, dalla sentenza n. 255 del 1992 della Corte costituzionale. Appare indubbio, dunque, stando al non censurabile apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, che l'imputato pose in essere una condotta che, con riferimento ad entrambi i fatti contestatigli, contribuì, in maniera determinante, a indurre il AS nello stato di soggezione richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame.
2.3. Quanto al ricorso del EG, va osservato che la prova circa la ricezione da parte L'imputato della somma di 50 milioni di lire non è motivata dai giudici di merito sulla base esclusiva delle dichiarazioni del AT, essendo stato fatto al riguardo riferimento anche alle dichiarazioni del AS e alle stesse ammissioni del EG.
Come si ricava dalla sentenza impugnata, infatti, il AS ha dichiarato di avere consegnato al AT, per il versamento al EG, due tranches di 25 milioni ciascuna.
Il EG, dal canto suo, ha ammesso di aver ricevuto dal AT, negli anni tra il 1986 e il 1990, somme per un totale di 20-25 milioni di lire, sia pure imputandole ad altro titolo (contribuzioni per il Club Brianza).
Sicché, a fronte di tali ulteriori elementi, mentre deve essere rigettata la censura di errata valutazione della prova, non può essere presa nemmeno in considerazione, anche a volere prestare adesione alla linea interpretativa privilegiata dalle Sezioni unite di questa Corte, la richiesta di applicazione L'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267.
Piuttosto, erroneamente il fatto addebitato al EG è stato qualificato come ricettazione. La circostanza che egli non avesse preso parte agli originari accordi spartitori è infatti del tutto irrilevante, una volta accertato che l'imputato si inserì successivamente nella vicenda, della quale era venuto a conoscenza, reclamando per la sua parte politica, forte della sua nuova carica amministrativa, una ulteriore quota a titolo di tangente. Poiché non è dubitabile che il AS si indusse a versare la somma in quanto indottovi dallo stesso stato di soggezione che lo aveva determinato ad effettuare i precedenti versamenti, la condotta ascritta al EG va considerata come autonomo reato di concussione, da lui realizzato nel corso di un iter criminoso avviato da altri.
Quanto alla censura circa la mancata applicazione della continuazione rispetto ad altro reato accertato con sentenza definitiva, essa è superata dalla nuova qualificazione giuridica del fatto, rilevante ai fini L'accertamento della eventuale identità del disegno criminoso, al quale potrà comunque provvedere il giudice L'esecuzione a norma L'art. 671 c.p.p.
3. Da quanto sopra detto deriva che i fatti contestati ai capi A e B vanno qualificati come concussione, ex art. 317 c.p.; il che vale anche per la condotta ascritta al EG, ferma restando per quest'ultimo la pena inflitta, in mancanza di impugnativa, sul punto, del pubblico ministero
4. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio, per la determinazione della pena e il risarcimento del danno, nei confronti del VI e del AT.
I ricorsi di tutti gli imputati vanno rigettati, con la condanna in solido dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi del Procuratore generale e della parte civile, qualifica i fatti come concussione e annulla la sentenza impugnata nei confronti di VI e AT, con rinvio - per la determinazione della pena e per il risarcimento del danno ad altra sezione della Corte di appello di MI, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
Rigetta i ricorsi di VI, AT e EG, qualificato il fatto anche per quest'ultimo come concussione, e condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998