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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
SCARANO STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR403UC00314 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR403UC00314 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR403UC00314 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR407UC00383 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00057 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00057 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00057 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia ha rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla Ricorrente_3 SRL, nonché dai Sig.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Isernia.
Avverso l'anzidetta decisione hanno interposto gravame gli anzidetti ricorrenti, articolato nei seguenti motivi: 1) mancanza dei presupposti ai fini dell'emissione di un avviso di accertamento induttivo “puro”, tanto più con riferimento alla maggiore IVA accertata “extracontabilmente”. Sostanziale illogicità o contraddittorietà nell'avere l'Ufficio ritenuto attendibili le scritture contabili per quanto concerne i costi, ma non per quanto concerne i ricavi;
2) nullità della sentenza per motivazione apparente ed infondata, con riferimento alla mancata allegazione e nullità per difetto di motivazione dell'accertamento, posto che l'Ufficio, nell'accertare induttivamente gli imponibili, non ha in alcun modo specificato come risulta determinato il campione di imprese preso come riferimento, né ha tenuto conto dell'arbitrarietà di detto campione;
3) nullità dei due avvisi di accertamento in capo ai soci, conseguiti all'avviso di accertamento a carico della società, dato che nella fattispecie l'applicazione presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci risulta del tutto illegittima.
Costituitosi, l'Ufficio appellato ha chiesto il rigetto dell'interposto gravame, sostenendo la fondatezza dell'impugnata decisione.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, in ordine all'accertamento induttivo avente ad oggetto l'IVA, confermandosi nel resto la sentenza stessa. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante la reciproca soccombenza parziale.
In particolare, con riferimento agli specifici capi di gravame della parte appellante ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
1) Sul primo capo dell'interposto gravame, l'Ufficio controdeduce che, poiché la ricorrente non aveva provveduto a fornire la documentazione richiesta con l'invito I00033/2022, è stato avviato un accertamento induttivo puro, non avendo a disposizione le scritture contabili per poter riscontrare i dati riportati nelle dichiarazioni IR ed VA e nella completa assenza della dichiarazione Irap.
Dal canto loro, le parti appellanti ammettono che la società contribuente era stata selezionata per un controllo in quanto aveva omesso la presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 2016, aveva presentato il modello UNICOSC indicando un periodo d'imposta dall'8/4/2016 al 31/12/2016 senza motivazione, ed aveva dichiarato (secondo l'Ufficio) un basso utile di esercizio e correlativo reddito d'impresa; ammette altresì che, a seguito della conseguente notifica dell'invito al deposito di documenti ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73, essa società non dava riscontro allo stesso. Tuttavia, gli appellanti aggiungono che, dopo l'emissione ex art.
5-ter del D.lgs. n. 218/97 dell'invito al contraddittorio per accertamento con adesione sulla base di una determinazione induttiva (o extracontabile) degli imponibili
(“attraverso la ricostruzione dei ricavi basata sugli acquisti dichiarati dalla società e/o rilevati dai dati presenti in Anagrafe Tributaria”), la Edilvibro aveva riscontrato prontamente l'invito stesso e, all'incontro del 25.11.2022, aveva depositato tutta la documentazione contabile relativa al periodo d'imposta 2016 accertato, giustificando tutti i rilievi formulati dall'Ufficio, tant'è che questo aveva concluso nei sensi di cui appresso (come da pag. 7 del relativo avviso di accertamento): 1) “gli acquisti intracomunitari sono stati regolarmente registrati mediante indicazione dell'IVA relativa e la doppia annotazione nei registri IVA acquisti e vendite;
2) i bonifici si riferiscono tutti a fatture emesse e registrate;
3) l'IVA sugli acquisti riportati in dichiarazione è detraibile”. Ciononostante, l'Ufficio, all'esito di detto contraddittorio, pur non muovendo alcun rilievo in ordine all'inattendibilità formale e sostanziale delle depositate scritture contabili societarie ed anzi ritenendole attendibili con riferimento ai costi (che ha ritenuto tutti giustificati, riconoscendo la deducibilità e la relativa detrazione IVA), in sede di accertamento riteneva comunque di confermare l'accertamento induttivo “puro” (extracontabile) per la ricostruzione dei ricavi societari, ritenendole inattendibili solo per via del mancato riscontro al primo invito notificato.
Sul punto, l'Ufficio controdeduce invece che, in sede di contraddittorio del 25.11.2022, la parte non ha contestato affatto la percentuale di redditività né il campione da esso utilizzato, laddove esso Ufficio ha invece accettato di valorizzare la documentazione tardivamente esibita, rideterminando l'imponibile a vantaggio della società contribuente.
Ritiene questa Corte che, come già spiegato nell'impugnata sentenza con ampi richiami normativi e giurisprudenziali, ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile oppure ometta (come nel caso di specie) la dichiarazione, l'Ufficio che procede all'accertamento nelle forme dell'accertamento induttivo puro può ben fare ricorso a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale in tal caso, a fronte degli elementi addotti dall'Ufficio, dovrà provare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione (prova non fornita nel presente procedimento).
Inoltre, gli odierni appellanti non hanno fornito neppure prova idonea circa la pretesa causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla società di rispondere all'invito iniziale. Vero è invece che il metodo induttivo puro, conseguente all'inottemperanza alla richiesta dell'Ufficio, non può essere applicato riguardo agli accertamenti ai fini IVA. In proposito, gli appellanti richiamano fondatamente anche la circolare della Guardia di Finanza n. 1- 2018, volume III (pag. 8), che, sotto la rubrica: “L'attività ispettiva condotta con metodo induttivo puro”, recita ne senso che “Detto metodo è applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati, in termini sostanzialmente analoghi, anche se con parziali differenze, dalle relative norme dei DD.P.R. n. 600/1973 e n. 633/1972. In particolare, nella disciplina IVA, a differenza di quanto stabilito per le imposte sui redditi, non è previsto che l'Ufficio possa applicare il metodo induttivo qualora le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore ovvero in caso di inottemperanza agli inviti e alle richieste degli uffici”. Su questo specifico punto, dunque,
l'appello va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento ai fini IVA va annullato.
Gli appellanti lamentano altresì una sostanziale illogicità o contraddittorietà nell'avere l'Ufficio ritenuto
“attendibili le scritture contabili per quanto concerne i costi (tant'è che all'esito del contraddittorio li ha ritenuti tutti giustificati riconoscendo la deducibilità e la relativa detrazione IVA) ma allo stesso tempo le ha ritenute inattendibili per quanto concerne i ricavi”. Sebbene detta censura appaia riferita più al provvedimento dell'Ufficio che all'impugnata sentenza, va tuttavia osservato come le scritture contabili ben possano ritenersi, in determinate fattispecie (quale anche quella in esame) attendibili per quanto riguarda i costi ma non per quanto riguarda i ricavi. Inoltre, come evidenziato dall'Ufficio, la Parte in sede di contraddittorio del 25.11.2022 non aveva contestato la percentuale di redditività.
2) La motivazione dell'impugnata decisione non risulta affatto apparente ed infondata, così come l'accertamento non difetta di motivazione quanto alla mancata specificazione di come risulta determinato nel caso di specie il campione di imprese preso come riferimento.
Al riguardo, a pag. 8 della sentenza stessa viene specificamente riportata la parte dell'accertamento impugnato (pag. 4) da cui risulta la specifica e dettagliata esposizione degli elementi per rinvenire la redditività media.
Vero è che la sentenza non affronta espressamente la questione della mancata allegazione da parte dell'Ufficio degli elenchi ove risultano indicate nominativamente (per codice fiscale) le imprese assunte a campione.
Su questo specifico punto, deve osservarsi (in ciò integrandosi la motivazione dell'impugnata decisione) che gli elenchi relativi al campione di imprese sono stati allegati solo a seguito della costituzione dell'Ufficio nel precedente grado del giudizio, mentre avrebbero dovuto essere portati a conoscenza del contribuente sin dalla fase accertativa (fermo restando che, a giudizio di questa Corte, la loro autonoma acquisibilità da parte del contribuente, sulla base del rinvio per relationem agli stessi contenuto nell'avviso di accertamento, non vale a sanare l'anzidetto vulnus al diritto di difesa). Tuttavia, come fondatamente controdedotto dal resistente, la Parte in sede di contraddittorio del 25.11.2022 non aveva contestato il campione utilizzato dall'Ufficio, sicché era venuto meno l'onere di quest'ultimo di allegarglielo/ comunicarglielo (ferma restando la spiegata facoltà per il contribuente di acquisirlo autonomamente, autonoma acquisibilità che, a tal punto, assume una positiva rilevanza per l'Ufficio anche sotto il profilo processuale).
Gli appellanti contestano altresì diffusamente l'arbitrarietà da parte dell'Ufficio nella campionatura delle imprese inserite negli elenchi in questione. Dal canto suo, l'impugnata decisione esclude che la percentuale di redditività media sia stata determinata in modo arbitrario dall'Ufficio, essendolo stata
“escludendo dalla comparazione quei soggetti non rilevanti al fine di determinare una concreta media, avendo dichiarato ricavi e redditi pari a zero o comunque inferiori all'importo di € 1.000,00”. Ad ogni modo, la censura potrebbe anche cogliere nel segno, se non fosse che, come evidenziato dall'Ufficio e come già illustrato, la Parte in sede di contraddittorio del 25.11.2022 non aveva contestato neppure detta percentuale di redditività. 3) Gli appellanti lamentano che, nel caso di specie, l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci risulta illegittima, posto che nel caso di specie, essendo stato accertato un maggior reddito societario attraverso un accertamento di tipo induttivo “puro” e quindi fondato su risultanze statistiche (che, in quanto tale, non può rappresentare un certo e comprovato accantonamento di risorse finanziarie), il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società non implica una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.
Per vero, anche questa censura pare avere ad oggetto sostanzialmente l'operato dell'Ufficio ossia gli avvisi di accertamento, più che l'impugnata sentenza.
Ad ogni modo, quest'ultima ha già condivisibilmente richiamato le statuizioni di plurime sentenze della S.
C., che anche questa Corte condivide in pieno, secondo cui “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n.
1947 del 24/01/2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023)” (e cfr. pure le ivi ulteriormente richiamate Cass., Sez.
6^-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del 2023;
Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752, Sez. 5, Ordinanza n.
24719 del 2023; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976; Sez. 5, Ordinanza n. 20694 del 2023).
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
SCARANO STEFANO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR403UC00314 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR403UC00314 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR403UC00314 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR407UC00383 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00057 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00057 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR401UC00057 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Isernia ha rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla Ricorrente_3 SRL, nonché dai Sig.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Isernia.
Avverso l'anzidetta decisione hanno interposto gravame gli anzidetti ricorrenti, articolato nei seguenti motivi: 1) mancanza dei presupposti ai fini dell'emissione di un avviso di accertamento induttivo “puro”, tanto più con riferimento alla maggiore IVA accertata “extracontabilmente”. Sostanziale illogicità o contraddittorietà nell'avere l'Ufficio ritenuto attendibili le scritture contabili per quanto concerne i costi, ma non per quanto concerne i ricavi;
2) nullità della sentenza per motivazione apparente ed infondata, con riferimento alla mancata allegazione e nullità per difetto di motivazione dell'accertamento, posto che l'Ufficio, nell'accertare induttivamente gli imponibili, non ha in alcun modo specificato come risulta determinato il campione di imprese preso come riferimento, né ha tenuto conto dell'arbitrarietà di detto campione;
3) nullità dei due avvisi di accertamento in capo ai soci, conseguiti all'avviso di accertamento a carico della società, dato che nella fattispecie l'applicazione presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci risulta del tutto illegittima.
Costituitosi, l'Ufficio appellato ha chiesto il rigetto dell'interposto gravame, sostenendo la fondatezza dell'impugnata decisione.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va parzialmente accolto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, in ordine all'accertamento induttivo avente ad oggetto l'IVA, confermandosi nel resto la sentenza stessa. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante la reciproca soccombenza parziale.
In particolare, con riferimento agli specifici capi di gravame della parte appellante ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
1) Sul primo capo dell'interposto gravame, l'Ufficio controdeduce che, poiché la ricorrente non aveva provveduto a fornire la documentazione richiesta con l'invito I00033/2022, è stato avviato un accertamento induttivo puro, non avendo a disposizione le scritture contabili per poter riscontrare i dati riportati nelle dichiarazioni IR ed VA e nella completa assenza della dichiarazione Irap.
Dal canto loro, le parti appellanti ammettono che la società contribuente era stata selezionata per un controllo in quanto aveva omesso la presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 2016, aveva presentato il modello UNICOSC indicando un periodo d'imposta dall'8/4/2016 al 31/12/2016 senza motivazione, ed aveva dichiarato (secondo l'Ufficio) un basso utile di esercizio e correlativo reddito d'impresa; ammette altresì che, a seguito della conseguente notifica dell'invito al deposito di documenti ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73, essa società non dava riscontro allo stesso. Tuttavia, gli appellanti aggiungono che, dopo l'emissione ex art.
5-ter del D.lgs. n. 218/97 dell'invito al contraddittorio per accertamento con adesione sulla base di una determinazione induttiva (o extracontabile) degli imponibili
(“attraverso la ricostruzione dei ricavi basata sugli acquisti dichiarati dalla società e/o rilevati dai dati presenti in Anagrafe Tributaria”), la Edilvibro aveva riscontrato prontamente l'invito stesso e, all'incontro del 25.11.2022, aveva depositato tutta la documentazione contabile relativa al periodo d'imposta 2016 accertato, giustificando tutti i rilievi formulati dall'Ufficio, tant'è che questo aveva concluso nei sensi di cui appresso (come da pag. 7 del relativo avviso di accertamento): 1) “gli acquisti intracomunitari sono stati regolarmente registrati mediante indicazione dell'IVA relativa e la doppia annotazione nei registri IVA acquisti e vendite;
2) i bonifici si riferiscono tutti a fatture emesse e registrate;
3) l'IVA sugli acquisti riportati in dichiarazione è detraibile”. Ciononostante, l'Ufficio, all'esito di detto contraddittorio, pur non muovendo alcun rilievo in ordine all'inattendibilità formale e sostanziale delle depositate scritture contabili societarie ed anzi ritenendole attendibili con riferimento ai costi (che ha ritenuto tutti giustificati, riconoscendo la deducibilità e la relativa detrazione IVA), in sede di accertamento riteneva comunque di confermare l'accertamento induttivo “puro” (extracontabile) per la ricostruzione dei ricavi societari, ritenendole inattendibili solo per via del mancato riscontro al primo invito notificato.
Sul punto, l'Ufficio controdeduce invece che, in sede di contraddittorio del 25.11.2022, la parte non ha contestato affatto la percentuale di redditività né il campione da esso utilizzato, laddove esso Ufficio ha invece accettato di valorizzare la documentazione tardivamente esibita, rideterminando l'imponibile a vantaggio della società contribuente.
Ritiene questa Corte che, come già spiegato nell'impugnata sentenza con ampi richiami normativi e giurisprudenziali, ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile oppure ometta (come nel caso di specie) la dichiarazione, l'Ufficio che procede all'accertamento nelle forme dell'accertamento induttivo puro può ben fare ricorso a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, comportanti l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale in tal caso, a fronte degli elementi addotti dall'Ufficio, dovrà provare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata induttivamente dall'Amministrazione (prova non fornita nel presente procedimento).
Inoltre, gli odierni appellanti non hanno fornito neppure prova idonea circa la pretesa causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla società di rispondere all'invito iniziale. Vero è invece che il metodo induttivo puro, conseguente all'inottemperanza alla richiesta dell'Ufficio, non può essere applicato riguardo agli accertamenti ai fini IVA. In proposito, gli appellanti richiamano fondatamente anche la circolare della Guardia di Finanza n. 1- 2018, volume III (pag. 8), che, sotto la rubrica: “L'attività ispettiva condotta con metodo induttivo puro”, recita ne senso che “Detto metodo è applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati, in termini sostanzialmente analoghi, anche se con parziali differenze, dalle relative norme dei DD.P.R. n. 600/1973 e n. 633/1972. In particolare, nella disciplina IVA, a differenza di quanto stabilito per le imposte sui redditi, non è previsto che l'Ufficio possa applicare il metodo induttivo qualora le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore ovvero in caso di inottemperanza agli inviti e alle richieste degli uffici”. Su questo specifico punto, dunque,
l'appello va accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'accertamento ai fini IVA va annullato.
Gli appellanti lamentano altresì una sostanziale illogicità o contraddittorietà nell'avere l'Ufficio ritenuto
“attendibili le scritture contabili per quanto concerne i costi (tant'è che all'esito del contraddittorio li ha ritenuti tutti giustificati riconoscendo la deducibilità e la relativa detrazione IVA) ma allo stesso tempo le ha ritenute inattendibili per quanto concerne i ricavi”. Sebbene detta censura appaia riferita più al provvedimento dell'Ufficio che all'impugnata sentenza, va tuttavia osservato come le scritture contabili ben possano ritenersi, in determinate fattispecie (quale anche quella in esame) attendibili per quanto riguarda i costi ma non per quanto riguarda i ricavi. Inoltre, come evidenziato dall'Ufficio, la Parte in sede di contraddittorio del 25.11.2022 non aveva contestato la percentuale di redditività.
2) La motivazione dell'impugnata decisione non risulta affatto apparente ed infondata, così come l'accertamento non difetta di motivazione quanto alla mancata specificazione di come risulta determinato nel caso di specie il campione di imprese preso come riferimento.
Al riguardo, a pag. 8 della sentenza stessa viene specificamente riportata la parte dell'accertamento impugnato (pag. 4) da cui risulta la specifica e dettagliata esposizione degli elementi per rinvenire la redditività media.
Vero è che la sentenza non affronta espressamente la questione della mancata allegazione da parte dell'Ufficio degli elenchi ove risultano indicate nominativamente (per codice fiscale) le imprese assunte a campione.
Su questo specifico punto, deve osservarsi (in ciò integrandosi la motivazione dell'impugnata decisione) che gli elenchi relativi al campione di imprese sono stati allegati solo a seguito della costituzione dell'Ufficio nel precedente grado del giudizio, mentre avrebbero dovuto essere portati a conoscenza del contribuente sin dalla fase accertativa (fermo restando che, a giudizio di questa Corte, la loro autonoma acquisibilità da parte del contribuente, sulla base del rinvio per relationem agli stessi contenuto nell'avviso di accertamento, non vale a sanare l'anzidetto vulnus al diritto di difesa). Tuttavia, come fondatamente controdedotto dal resistente, la Parte in sede di contraddittorio del 25.11.2022 non aveva contestato il campione utilizzato dall'Ufficio, sicché era venuto meno l'onere di quest'ultimo di allegarglielo/ comunicarglielo (ferma restando la spiegata facoltà per il contribuente di acquisirlo autonomamente, autonoma acquisibilità che, a tal punto, assume una positiva rilevanza per l'Ufficio anche sotto il profilo processuale).
Gli appellanti contestano altresì diffusamente l'arbitrarietà da parte dell'Ufficio nella campionatura delle imprese inserite negli elenchi in questione. Dal canto suo, l'impugnata decisione esclude che la percentuale di redditività media sia stata determinata in modo arbitrario dall'Ufficio, essendolo stata
“escludendo dalla comparazione quei soggetti non rilevanti al fine di determinare una concreta media, avendo dichiarato ricavi e redditi pari a zero o comunque inferiori all'importo di € 1.000,00”. Ad ogni modo, la censura potrebbe anche cogliere nel segno, se non fosse che, come evidenziato dall'Ufficio e come già illustrato, la Parte in sede di contraddittorio del 25.11.2022 non aveva contestato neppure detta percentuale di redditività. 3) Gli appellanti lamentano che, nel caso di specie, l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci risulta illegittima, posto che nel caso di specie, essendo stato accertato un maggior reddito societario attraverso un accertamento di tipo induttivo “puro” e quindi fondato su risultanze statistiche (che, in quanto tale, non può rappresentare un certo e comprovato accantonamento di risorse finanziarie), il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società non implica una comprovata esistenza di corrispondenti disponibilità finanziarie occulte.
Per vero, anche questa censura pare avere ad oggetto sostanzialmente l'operato dell'Ufficio ossia gli avvisi di accertamento, più che l'impugnata sentenza.
Ad ogni modo, quest'ultima ha già condivisibilmente richiamato le statuizioni di plurime sentenze della S.
C., che anche questa Corte condivide in pieno, secondo cui “in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (tra molte, si veda Cass. Sez. 6 - 5, n.
1947 del 24/01/2019; Sez. 5, n. 26171 del 2023)” (e cfr. pure le ivi ulteriormente richiamate Cass., Sez.
6^-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393; Sez. 5, Ordinanza n. 22578 del 2023;
Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752, Sez. 5, Ordinanza n.
24719 del 2023; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33976; Sez. 5, Ordinanza n. 20694 del 2023).
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate