CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2023, n. 29596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29596 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA VI MA nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA I PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi liinammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29596 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/11/2022, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IS IA GU avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Agrigento ha disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli articoli 110, 624 bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così descritto in rubrica: IS IA GU in concorso con altri, "al fine di trarne profitto mediante introduzione all'interno della privata dimora di IN SA e EO Angela, realizzata forzando e danneggiando una delle finestre della medesima", si impossessava di svariati beni, rinvenuti dalle forze dell'ordine all'interno di borse, buste, scatole, pronti per essere asportati. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giovanni Augello, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione dell'art. 273 e ss. del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari, trascurando il dato dell'incensuratezza dell'indagato. Del tutto infondato sarebbe pertanto il paventato rischio di commissione di reati della medesima specie di quello in esame, vista l'occasionalità della condotta del GU. Nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari, basandosi sulle modalità della condotta, il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'assenza di arnesi da scasso indosso all'indagato; avrebbe inoltre ricondotto aprioristicamente all'azione dell'indagato il danneggiamento della finestra, senza prendere in ipotesi la possibilità che la stessa fosse già danneggiata prima del fatto ascritto e che il GU sia stato semplicemente attratto dal fatto che la finestra fosse socchiusa. La difesa censura, inoltre, la contestazione del fatto nei termini di delitto consumato, anziché tentato: l'azione furtiva, infatti, non è stata condotta a buon fine, considerando l'arrivo delle Forze dell'ordine sul luogo del tentato furto. I beni, stipati in una borsa, non sono stati portati fuori dall'appartamento. L'errata qualificazione del fatto come reato consumato anziché tentato si tradurrebbe nell'iniqua impossibilità per l'indagato di usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza o, in subordine, l'applicazione di misura cautelare meno afflittiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 1. L'unico, articolato motivo di ricorso è infondato, non riscontrando, il Collegio, manifeste illogicità o incongruenze del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata e ritenendo adeguata la motivazione sulle ritenute esigenze cautelari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In particolare, non può condividersi la prospettazione difensiva del furto tentato, posto che il ricorrente ha avuto, sia pure per breve tempo, il completo ed esclusivo dominio sulla refurtiva, depositata in borse pronte per essere asportate al di fuori dell'appartamento. Come ripetutamente statuito da questa Corte, il reato di furto si consuma allorché il bene trafugato passi «anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Masini, Rv. 282976 - 01; «... il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva»: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Iacovello, Rv. 256369 - 01). La prognosi negativa circa la futura condotta del ricorrente, che ha portato non soltanto il Giudice a escludere che all'indagato potrà essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma altresì a escludere la possibilità dell'applicazione di una meno afflittiva misura cautelare, è fondata su un'accurata giustificazione di elementi negativi connotanti la personalità dell'odierno ricorrente e le modalità dell'azione furtiva. Sono infatti stati evidenziati l'accurata pianificazione del colpo, attestata da scambi di messaggi telefonici tra il GU e il suo complice, le fotografie effettuate da questi ultimi all'interno dell'appartamento, con cui gli indagati si sono ritratti in atteggiamenti noncuranti e spregiudicati ) l'aver agito in orario notturno e, infine, il concorso dell'azione furtiva con altro soggetto gravato da precedente specifico. Non ha, pertanto, fondamento alcuno la censura volta a contestare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che il Tribunale del riesame ha fornito un'adeguata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto, come già illustrato, le modalità realizzative della condotta e la personalità del soggetto. In ogni caso, anche al di là del motivato e incensurabile apprezzamento del Giudice cautelare circa la possibilità di recidivanza, contestato dalla difesa, va ricordato che «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto 2 dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2. Il Collegio rigetta, pertanto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA I PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi liinammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29596 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/11/2022, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IS IA GU avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Agrigento ha disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli articoli 110, 624 bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., così descritto in rubrica: IS IA GU in concorso con altri, "al fine di trarne profitto mediante introduzione all'interno della privata dimora di IN SA e EO Angela, realizzata forzando e danneggiando una delle finestre della medesima", si impossessava di svariati beni, rinvenuti dalle forze dell'ordine all'interno di borse, buste, scatole, pronti per essere asportati. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giovanni Augello, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale deduce violazione dell'art. 273 e ss. del codice di rito, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari, trascurando il dato dell'incensuratezza dell'indagato. Del tutto infondato sarebbe pertanto il paventato rischio di commissione di reati della medesima specie di quello in esame, vista l'occasionalità della condotta del GU. Nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari, basandosi sulle modalità della condotta, il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'assenza di arnesi da scasso indosso all'indagato; avrebbe inoltre ricondotto aprioristicamente all'azione dell'indagato il danneggiamento della finestra, senza prendere in ipotesi la possibilità che la stessa fosse già danneggiata prima del fatto ascritto e che il GU sia stato semplicemente attratto dal fatto che la finestra fosse socchiusa. La difesa censura, inoltre, la contestazione del fatto nei termini di delitto consumato, anziché tentato: l'azione furtiva, infatti, non è stata condotta a buon fine, considerando l'arrivo delle Forze dell'ordine sul luogo del tentato furto. I beni, stipati in una borsa, non sono stati portati fuori dall'appartamento. L'errata qualificazione del fatto come reato consumato anziché tentato si tradurrebbe nell'iniqua impossibilità per l'indagato di usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza o, in subordine, l'applicazione di misura cautelare meno afflittiva. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1 1. L'unico, articolato motivo di ricorso è infondato, non riscontrando, il Collegio, manifeste illogicità o incongruenze del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata e ritenendo adeguata la motivazione sulle ritenute esigenze cautelari operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In particolare, non può condividersi la prospettazione difensiva del furto tentato, posto che il ricorrente ha avuto, sia pure per breve tempo, il completo ed esclusivo dominio sulla refurtiva, depositata in borse pronte per essere asportate al di fuori dell'appartamento. Come ripetutamente statuito da questa Corte, il reato di furto si consuma allorché il bene trafugato passi «anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto» (Sez. 5 - , n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 - 01; Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Masini, Rv. 282976 - 01; «... il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva»: Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 28062 del 16/05/2013, Iacovello, Rv. 256369 - 01). La prognosi negativa circa la futura condotta del ricorrente, che ha portato non soltanto il Giudice a escludere che all'indagato potrà essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma altresì a escludere la possibilità dell'applicazione di una meno afflittiva misura cautelare, è fondata su un'accurata giustificazione di elementi negativi connotanti la personalità dell'odierno ricorrente e le modalità dell'azione furtiva. Sono infatti stati evidenziati l'accurata pianificazione del colpo, attestata da scambi di messaggi telefonici tra il GU e il suo complice, le fotografie effettuate da questi ultimi all'interno dell'appartamento, con cui gli indagati si sono ritratti in atteggiamenti noncuranti e spregiudicati ) l'aver agito in orario notturno e, infine, il concorso dell'azione furtiva con altro soggetto gravato da precedente specifico. Non ha, pertanto, fondamento alcuno la censura volta a contestare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che il Tribunale del riesame ha fornito un'adeguata valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che ha tenuto in conto, come già illustrato, le modalità realizzative della condotta e la personalità del soggetto. In ogni caso, anche al di là del motivato e incensurabile apprezzamento del Giudice cautelare circa la possibilità di recidivanza, contestato dalla difesa, va ricordato che «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto 2 dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). 2. Il Collegio rigetta, pertanto, il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/03/2023 Il Consigliere estensore