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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Roberto Beghelli parte ricorrente contro nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Siniscalchi parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Crema il 15.10.1984 e dalla loro unione è nato , nel 1995, ormai economicamente Per_1 indipendente.
Con decreto del 26.11.2020 questo Tribunale ha omologato l'accordo di separazione personale delle parti, concordando la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del a favore della di € 600,00 al mese. Pt_1 CP_1
Con ricorso del 3.12.2024, il ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 pronuncia del divorzio, cui è seguita la regolare costituzione di controparte: unico punto del contendere era la debenza o meno di un assegno divorzile.
Alla prima udienza del 17.3.2025 le parti hanno trovato un accordo sul punto - nel senso della corresponsione di un assegno divorzile una tantum di €
10.000,00, e la causa è stata trattenuta in decisione, su conclusioni congiunte delle parti, all'udienza del 20.3.2025.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato nel 2020; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge:
l'accordo raggiunto in ordine alla corresponsione ed all'ammontare dell'assegno divorzile una tantum è da ritenersi equa, ex art. 5 c. VIII l. div.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 2050 /
2024
DICHIARA la cessazione degli effetti civili fra Parte_1 [...] matrimonio contratto in Crema il 15.10.1984 e CP_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crema al n. 134
Parte II Serie A anno 1984, alle seguenti
CONDIZIONI
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile una Pt_1 CP_1 tantum, la somma complessiva di € 10.000,00 , in due rate - la prima entro il 20.3.2025, la seconda entro il 31.7.2025-;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate;
così deciso in Cremona, il 30/04/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crema;