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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2460 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il12/10/1979, Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Davide GOZZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori CP_1
e , contratto in Nanto (VI) il 27/05/2000 e trascritto nei
[...] Parte_1
1 Registri dello stato civile del Comune di Nanto al n. 4, parte II Serie A Anno 2000;
• ordinare al Comune di Nanto (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al successivo punto 6)
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre, ove risiederà presso l'abitazione familiare di Castegnero, via Castellaro n. 2.
2) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Persona_1
- ogni 15 giorni, dal venerdì sera (ore 18:30) fino alle ore 18:30 del lunedì successivo;
- un giorno infrasettimanale con pernotto, dalle ore 18:30 sino alle ore 18:30 del dì successivo, tendenzialmente il giovedì/venerdì nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre e il martedì/mercoledì in quelle che terminano con il weekend di competenza della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive, venti giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ciascuno dei genitori curerà il prelievo del minore dalla casa dell'altro genitore, all'inizio dei rispettivi turni di responsabilità genitoriale.
3) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata dai coniugi Per_1 in via congiunta quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio e disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, salvaguardando in ogni caso il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
2 4) Ciascun genitore si farà carico in via diretta del mantenimento ordinario del figlio
, senza dunque pretendere il versamento di alcun contributo all'altro Per_1 genitore.
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese per il mantenimento straordinario di secondo il “protocollo per i procedimenti in materia di Per_1 diritto di famiglia avanti al tribunale di Vicenza” approvato dal Tribunale di Vicenza in data 26 ottobre 2017. L'assegno unico verrà ripartito in pari quota tra i genitori.
5) La casa familiare sita a Castegnero viene assegnata al sig. , Controparte_1 compresi gli arredi e corredi.
6) si obbliga a versare a previa dichiarazione di Controparte_1 Parte_1 equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Parte_1
l'importo di euro 12.600,00 somma che sarà versata in 60 rate mensili di euro 210,00 ciascuna alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio Pt_1 in giudicato della sentenza di omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno (prima rivalutazione trenta giugno 2026); le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione — pagata ratealmente — di , ed è stata effettuata a Controparte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Parte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Nanto (VI) in data
27/05/2000.
3 La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 155/2025 pubblicata in data 26/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 155/2025 del 26/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1 dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
- le spese straordinarie relative al figlio minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
4 Castegnero (VI), Via Castellaro n. 2 in favore di quale genitore Controparte_1 convivente con il figlio minore;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 12.600,00, da versarsi in 60 rate mensili di euro 210,00 ciascuna alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato Pt_1 della sentenza di omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno (prima rivalutazione trenta giugno 2026); ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Nanto (VI) il 27/05/2000 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_1 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nanto (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2000;
c) dichiara equa la somma di euro 12.600,00 riconosciuta da in Controparte_1 favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Edoardo Martinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2460 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il12/10/1979, Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Davide GOZZI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei signori CP_1
e , contratto in Nanto (VI) il 27/05/2000 e trascritto nei
[...] Parte_1
1 Registri dello stato civile del Comune di Nanto al n. 4, parte II Serie A Anno 2000;
• ordinare al Comune di Nanto (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni e dichiarare equa l'attribuzione una tantum di cui al successivo punto 6)
1) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le Persona_1 modalità dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre, ove risiederà presso l'abitazione familiare di Castegnero, via Castellaro n. 2.
2) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore : Persona_1
- ogni 15 giorni, dal venerdì sera (ore 18:30) fino alle ore 18:30 del lunedì successivo;
- un giorno infrasettimanale con pernotto, dalle ore 18:30 sino alle ore 18:30 del dì successivo, tendenzialmente il giovedì/venerdì nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre e il martedì/mercoledì in quelle che terminano con il weekend di competenza della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive, venti giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ciascuno dei genitori curerà il prelievo del minore dalla casa dell'altro genitore, all'inizio dei rispettivi turni di responsabilità genitoriale.
3) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata dai coniugi Per_1 in via congiunta quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio e disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, salvaguardando in ogni caso il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
2 4) Ciascun genitore si farà carico in via diretta del mantenimento ordinario del figlio
, senza dunque pretendere il versamento di alcun contributo all'altro Per_1 genitore.
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese per il mantenimento straordinario di secondo il “protocollo per i procedimenti in materia di Per_1 diritto di famiglia avanti al tribunale di Vicenza” approvato dal Tribunale di Vicenza in data 26 ottobre 2017. L'assegno unico verrà ripartito in pari quota tra i genitori.
5) La casa familiare sita a Castegnero viene assegnata al sig. , Controparte_1 compresi gli arredi e corredi.
6) si obbliga a versare a previa dichiarazione di Controparte_1 Parte_1 equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, Parte_1
l'importo di euro 12.600,00 somma che sarà versata in 60 rate mensili di euro 210,00 ciascuna alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio Pt_1 in giudicato della sentenza di omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno (prima rivalutazione trenta giugno 2026); le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione — pagata ratealmente — di , ed è stata effettuata a Controparte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, di avente causa o Parte_1 comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Nanto (VI) in data
27/05/2000.
3 La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 155/2025 pubblicata in data 26/02/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 4/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 155/2025 del 26/02/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1 dello stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
- le spese straordinarie relative al figlio minore come regolamentate dal Per_1 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
4 Castegnero (VI), Via Castellaro n. 2 in favore di quale genitore Controparte_1 convivente con il figlio minore;
Per_1
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 12.600,00, da versarsi in 60 rate mensili di euro 210,00 ciascuna alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal passaggio in giudicato Pt_1 della sentenza di omologa delle presenti condizioni, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di giugno (prima rivalutazione trenta giugno 2026); ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in Nanto (VI) il 27/05/2000 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_1 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nanto (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2000;
c) dichiara equa la somma di euro 12.600,00 riconosciuta da in Controparte_1 favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
c) nulla per le spese.
5 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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