Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
Il riferimento al capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche (R.D. n. 350 del 1895) contenuto in un contratto di incarico professionale, compiutamente disciplinato, non è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta prescritto, a pena di nullità, per l'approvazione della clausola derogativa della competenza del giudice ordinario qualora tale riferimento sia del tutto generico e non presenti elementi idonei a ritenere richiamata "per relationem" la suddetta clausola, con la conseguenza che la presenza di tale riferimento nel corpo della convenzione negoziale d'incarico professionale non giustifica la pretesa compromissione ad arbitri della controversia (nella specie, relativa al pagamento degli onorari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11891 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 578/00 UD. 12.04.2002 REPUBBLICA ITALIANA M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 189 1/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA 90% Cron 29500 Dott. Antonio VELLA Consigliere Пер.злич Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. IOna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 578/00 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA, in persona del Pre- sidente p.t. dott. IOni Mauro, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Scarsone, difesa dall'Avv. IU Picci come da procura a CANCELLERIA margine del ricorso. RICORRENTE
contro
LM OV IS NN GIUSEPPE. 578/02 INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 788/98 del 13.06.1998 / 12.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.04.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vin- cenzo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 06.06.1995, la Provincia Regionale di Ragusa, subentrata al Comune di Vittoria, in virtù della 1.r. n. 4 15 del 09.08.1988, nella convenzione che il Comune aveva sti- pulato con IO AT LM e IU TT per la progettazione e la direzione dei lavori di un istituto scolastico, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n. 388/95 dell'11.05.1995) emesso dal Presidente del Tribunale di Ragu- sa per il pagamento della somma di £. 129.676.599, oltre inte- ressi e spese, a favore dei suddetti professionisti. L'opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in forza dell' art. 19 del disciplinare d'incarico sottoscritto dai professionisti e dal Sindaco di Comune di Vit- toria, che prevedeva la devoluzione ad un Collegio arbitrale di tutte le controversie relative alla liquidazione dei compensi previsti nella convenzione. 3 2 $ Eccepiva, altresi, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, non incidendo il passaggio delle competenze da un ente pubblico ad un altro sui rapporti privati stipulati con l' ente originariamente competente e mancando il consenso dei professionisti alla cessione, non poteva configurarsi nella spe- cie una valida cessione della convenzione, con la conseguenza che unico soggetto tenuto al pagamento delle invocate com- petenze professionali doveva ritenersi il Comune di Vittoria. Costituitisi, i professionisti LM e TT contestavano l'opposizione, deducendo, in ordine all'eccepita incompetenza, che l'art. 19 del disciplinare d'incarico, prevedente una nor- male clausola compromissoria, non poteva nella fattispecie es- sere invocata data l'insussistenza di una vera e propria con- troversia sulla liquidazione dei compensi e vertendosi soltanto in tema di inadempimento dell'Ente ingiunto. Assumevano, quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva, che avevano ripetutamente manifestato la loro ade- sione alla cessione del contratto, procedendo alla rielaborazio- ne del progetto secondo le indicazioni del Genio Civile e con il parere favorevole dell'U.T.P.; che del resto il passaggio delle competenze in materia di interventi relativi ad istituti scolasti- ci di istruzione media di 2° grado dall'Ente Comune all'Ente Provincia Regionale aveva determinato nel caso in esame una 2 3 cessione ex lege del rapporto convenzionale che non abbiso- gnava neanche dell'accettazione dei professionisti. Il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando l' oppo- nente alle spese. Il gravame proposto dalla Provincia Regionale di Ragusa ve- niva respinto dalla Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 788/98 del 13.06.1998 / 12.10.1998, la quale osservava che l'art. 19 del disciplinare d'incarico configurava una clausola compromissoria in arbitrato rituale che, in quanto derogativa della competenza del giudice ordinario, rientrava tra le clau- sole particolarmente onerose che, se inserite tra le condizioni 5 " generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, erano, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c., prive di effetto, ove non specificamente approvate per iscritto. La tesi della Provincia Regionale di Ragusa, secondo cui il suddetto art. 19 non con- teneva una clausola vessatoria per il fatto che l'art. 2 del di- sciplinare rinviava al capitolato generale per gli appalti di ope- re pubbliche di cui al R.D. n. 350/1895, ricorrendo di conse- guenza non la figura del contratto per adesione ma bensì 州 quella del contratto cd. per relationem perfectam, non poteva essere condivisa perché infondata. Osservava poi la Corte d'appello che sussisteva la legittima- zione passiva della Provincia Regionale di Ragusa, essendo al riguardo del tutto irrilevante che LM e lannitto non avesse- · 4 ro manifestato per iscritto di accettare la cessione della con- venzione. Invero nel caso specifico non si trattava di una ces- sione privatistica del contratto ex art. 1406 e ss. c.c., ma di una cessione "ex lege" della convenzione, che trovava fonda- mento non nella volontà delle parti ma esclusivamente nella legge, la quale aveva disposto di autorità il trasferimento alle Provincie Regionali di ogni competenza in ordine agli interventi relativi agli istituti di istruzione media secondaria, senza che ai soggetti giuridici interessati fosse conferita alcuna possibi- lità di manifestare qualsiasi consenso o dissenso giuridica- mente rilevante. La forma scritta ad substantiam sottolineata dalla Provincia Regionale di Ragusa andava verificata con riguardo al mo- mento genetico del rapporto di incarico professionale, e non c'era dubbio che a tale momento il Comune di Vittoria e i pro- fessionisti LM e TT avevano ritualmente sottoscritto il disciplinare. La 1.r. n. 15/88, che aveva disposto d'autorità la sostituzione della persona del committente Comune di Vittoria con la Provincia Regionale di Ragusa, fermi restando i profes- sionisti incaricati, non richiedeva né che la Provincia Regio- nale esprimesse per la prima volta né che i professionisti ma- nifestassero nuovamente la volontà di dare seguito al rapporto di incarico, già sorto per effetto del disciplinare sottoscritto il 19.01.1988 e vincolante tra le parti. 5 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Provincia Regionale di Ragusa in base a due motivi. Gli intimati IO AT LM e IU TT non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 808 c.p.c. in relazione agli artt. 43 e 47 D.P.R. 16.07.1962 n. 1063, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha rite- nuto che la clausola compromissoria di cui all'art. 19, che prevedeva il deferimento a un Collegio arbitrale delle
contro
- versie sulla liquidazione dei compensi, essendo di natura ves- satoria, abbisognava, per essere valida, della specifica appro- vazione per iscritto. Sostiene la ricorrente che le parti nel di- sciplinare d'incarico avevano richiamato l'art. 2 del capitolato generale d'appalto di cui al R.D. 25.05.1895 n. 350, come mo- dificato dal D.P.R. 16.07.1962 n. 1603, per cui il contratto do- veva considerarsi non per adesione ma per relationem perfec- tam. Conseguentemente la clausola compromissoria non aveva bisogno di specifica approvazione per iscritto, né poteva consi- derarsi, come ritenuto dalla Corte d'appello, estranea alla pre- visione di detto art. 2 perché il disciplinare d'incarico non fa alcuna distinzione tra l'art. 2 e l'art. 19. 1.1. La censura è infondata. L'impugnata sentenza non ha contestato il principio affer- 6 mato da questa Corte che il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui di- fetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ., mentre non rileva l'eventuale unilateralità della predisposizio- ne del suddetto documento, la quale resta superata dalla cir- costanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto. (Cass. 22.4.1997 n. 3479). L'impugnata sentenza ha ritenuto che nel caso specifico non era applicabile tale principio in quanto il richiamo effet- tuato dall'art. 2 del disciplinare al capitolato d'appalto delle opere pubbliche (R.D. n. 350/1895) non valeva a trasformare il contratto in esame in un contratto per relationem perfectam perché con detto rinvio le parti non avevano di fatto delimitato in alcun modo la disciplina del rapporto giuridico relativo all' My incarico professionale, che risultava, invece, compiutamente regolamentato. Invero il richiamo costituiva una mera clausola di stile attinente propriamente ad un rapporto di appalto, quale non era quello in esame di incarico professionale. 鼍 La clausola compromissoria ovvero derogativa della compe- tenza del giudice ordinario, di cui al suddetto art. 19 del disci- plinare di incarico, risultava del tutto estranea alla previsione dell' invocato art. 2, riguardante il rapporto d' appalto e non quello di incarico professionale. Tale clausola, essendo chia- ramente di natura vessatoria, necessitava di specifica appro- vazione per iscritto ex art. 1341 c.c., con la conseguenza che, mancando la sottoscrizione da parte dei professionisti LM e TT, era priva di effetto. Tali considerazioni della Corte territoriale, corrette sotto il profilo giuridico, non hanno costituito oggetto di specifica e argomentata censura. La ricorrente, infatti, si è limitata a riproporre la sua perso- nale tesi circa la configurazione di un contratto per relationem perfectam, ma non ha minimamente confutato le argomenta- zioni della Corte di merito che ha ampiamente spiegato come nel caso specifico il richiamo alla disciplina del capitolato ge- nerale d'appalto, non costituendo integrazione del rapporto negoziale, non valeva ad assegnare alla disciplina ivi prevista il valore di clausola concordata, non soggetta a specifica appro- vazione per iscritto (ex art. 1341 c.c.). Invero, il riferimento, contenuto in un contratto di incarico professionale, compiutamente disciplinato, al capitolato gene- rale per gli appalti di opere pubbliche (R.D. n. 350/1895), non 8 è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per l'approvazione della clausola derogativa della competenza del giudice ordinario, qualora tale riferi- mento sia del tutto generico e non presenti sufficienti elementi per ritenere richiamata "per relationem" la suddetta clausola. Consegue che la presenza di tale riferimento nel corpo della convenzione negoziale d'incarico professionale non giustifica la pretesa di compromissione ad arbitri della controversia relati- va al pagamento degli onorari.
2. Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1407, 1408, 1409 e 1410 c.c., in relazione all'art. 1350 n. 13 c.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la cessione del contratto, essendo avvenuta ex lege, non necessita, per essere operante, del consenso del contraente ceduto e del cessionario. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe disatteso il principio generale di cui all'art. 1406 e s.s. c.c. nonché il principio se- condo cui ogni contratto con la P.A. deve avere la forma scritta ad substantiam, non potendo avere alcun rilievo la considera- 州 zione che il contratto era stato ceduto in virtù di una legge re- gionale, che non può derogare alla legge statale (codice civile). Aggiunge che la forma scritta ad substantiam è un requisito essenziale della cessione e non può essere rinvenuto, come so- stenuto dalla Corte d'appello, nel momento genetico del rap- 9 porto di incarico professionale anche perché la delibera d' in- carico del Comune di Vittoria non può essere opponibile alla Provincia Regionale di Ragusa, in quanto questa è un ente con una propria struttura, che dispone di un proprio potere deli- berativo, e la sua volontà di obbligarsi non può dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, invece, essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam. Tutto ciò avrebbe dovuto far ritenere la Provincia Regionale di Ragusa priva di legittima- zione passiva.
2.1. Il motivo è infondato. Le disposizioni degli artt. 1406 ss. c.c. si riferiscono alle cessioni negoziali dei contratti e non anche a quelle ope legis. Pertanto la cessione disposta per legge (ancorché regionale) di un contratto relativo al incarico professionale per la progetta- zione e realizzazione di opere pubbliche, con sostituzione di un ente (Comune) con un altro (Provincia Regionale), non ri- chiede il consenso dei privati professionisti ceduti né una nuova manifestazione di volontà da parte dell'ente sostituto. 州 Consegue che correttamente l'impugnata sentenza ha af- fermato la legittimazione passiva della Provincia Regionale di Ragusa essendo subentrata ex lege (regionale n. 15 del 9.8.88) al Comune di Vittoria in ordine al contratto stipulato il 19.11.1988 con i professionisti LM e lannitto per la pro- 10 ' gettazione e direzione dei lavori dell'istituto scolastico. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché gli intimati Gio- van AT LM e IU TT non si sono costituiti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 12 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Blank IL PRESID ENTE Акти IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 AGO. 2002 4 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C₁ 1 109T 129,11 Francesco Catania 456т заде тот. 160 ле 6,00 or 0 1 p 6, 6 1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA LUG. 2013 UG., Registrato in data 005 versate al now ло p. 11 Dirigente Area Served (euro (Dott.ssa Maria Grazia DHLIPPO) Responsabile Servizio A d (Dr. M. RACCICUR 11