Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
Per l'ammissione al gratuito patrocinio devono essere indicati, ex art. 76 d. P.R. n. 115 del 2002, anche i redditi esentati dal computo ai fini dell'IRPEF (nella specie assegni familiari), i quali, pur non essendo tassati, concorrono a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio in questione.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello stato, conta anche l'assegno di mantenimento (Cass. 18818/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2012, n. 39067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39067 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 05/07/2012
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1167
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 5637/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA;
nei confronti di:
AI NO N. IL 05/06/1974 C/;
avverso la sentenza n. 324/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 28/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
sentite le conclusioni del PG, dott. Cons. MAZZOTTA Gabriele per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice per le indagini preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di AN AN in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 ritenendo il fatto non punibile ex art. 47 c.p., u.c.,
e cioè ritenendo che l'imputato potesse essere giustificato per aver omesso l'indicazione di assegni familiari percepiti da lui medesimo e dalla propria convivente nella dichiarazione dei redditi destinata a far prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, essendo incorso in errore sulla necessità di indicare nella stessa i predetti assegni familiari, redditi che hanno pacificamente natura assistenziale e che non concorrono alla determinazione del reddito Irpef imponibile.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina. Deduce violazione di legge rilevando che il chiaro disposto del D.P.R. n.115 del 2002, art. 76, comma 3 stabilisce che nell'istanza di ammissione patrocinio gratuito si devono indicare anche i redditi esenti dal computo IRPEF;
risultava dunque evidentemente non fondata l'ipotesi dell'errore, che non può essere sostenuta a fronte di un dettato normativo di così immediata comprensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
La sentenza di non luogo a procedere del gup si basa sulla circostanza che le somme non indicate nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono rappresentate da assegni per il nucleo familiare che, a norma della L. 13 maggio 1988, n. 153, art.2, comma 11 non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito;
si ritiene pertanto giustificata la scelta dell'imputato di non indicare tali somme nemmeno nell'istanza di ammissione di cui si discute. Come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente la tesi non può essere condivisa atteso che il preciso e chiaro disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3 impone di indicare nella istanza di ammissione anche i redditi esentati dal computo i fini dell'IRPEF, redditi che, pur non essendo tassati, concorrono tuttavia a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al patrocinio.
2.Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2012